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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/06/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza dell'11.03.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, il 16.06.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1026 del ruolo generale per l'anno 2020, promossa da
1. nato a [...], il [...], Parte_1
elettivamente domiciliato in Cagliari, via Cugia n. 5, presso lo Studio dell'Avv.
Cristina GIANCOLA, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. , in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, corrente in Cagliari, v.le Trento n. 69, presso l'Ufficio di
Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra BRAGLIA e
pagina 1 dall'Avv. Andrea SECCHI in forza di procura speciale in calce alla comparsa di risposta;
resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire il trattamento
economico accessorio comprensivo della retribuzione di posizione e di risultato
spettante ai Direttori di Servizio, quale retribuzione proporzionata alla quantità e
qualità del lavoro svolto e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione, in
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle differenze
retributive tra quanto corrisposto e quanto spettante, quantificate in € 23.327,00,
o nella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre accessori di legge;
Vinte le spese”.
Nell'interesse del resistente:
“Codesto Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, voglia rigettare le domande
avanzate nel presente ricorso mandando assolta la Controparte_1
da ogni avversa pretesa, per tutti i motivi di cui in espositiva.
[...]
In ogni caso disporre la compensazione delle spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale Parte_1
nei confronti della , al Controparte_2
fine di domandare l'accertamento del proprio diritto a percepire il trattamento
pagina 2 economico accessorio comprensivo della retribuzione di posizione e di risultato spettante ai Direttori di Servizio.
Egli, in specie, ha rappresentato:
− di lavorare alle dipendenze dell' con Controparte_3
inquadramento nella categoria giuridico-economica D5, attualmente in servizio presso la;
Controparte_4
− che a decorrere dal 01.07.2018 il posto di Direttore del Servizio
Previsione Rischi della Direzione Generale per la Protezione Civile era rimasto vacante in ragione della cessazione del rapporto lavorativo a tempo determinato stipulato dall'Amministrazione con il Dirigente titolare;
− che in mancanza di altri Dirigenti assegnati alla Direzione Generale in argomento, il Direttore della stessa, con ordine di servizio prot. n. 5731 del
03.07.2018, gli aveva conferito, in qualità di funzionario con maggiore anzianità
nella qualifica, l'incarico di direzione del Servizio Previsione Rischi e dei Sistemi
Informativi, Infrastrutture e Reti, temporaneamente privo di titolare, richiamando espressamente l'art. 30, comma 4°, l.r. n. 31/1998, a norma del quale “In caso di
vacanza le funzioni di direttore di servizio, fatta salva l'applicazione dell'articolo
28, comma 4 bis, sono esercitate dal dirigente con maggiore anzianità nella
qualifica fra quelli assegnati alla direzione generale di cui il servizio fa parte,
escluso il direttore della medesima, o, in mancanza di dirigenti, dal funzionario
con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati al servizio”;
− di avere svolto, durante il periodo di assunzione dell'incarico ad interim,
tutte le funzioni dirigenziali di cui agli artt. 23 e 25, l.r. n. 31/1998, oltre a quelle specificamente connesse al Servizio da egli diretto: dall'adozione di circa 100
Determinazioni dirigenziali, comprese quelle recanti indizioni di appalti,
pagina 3 acquisizioni di beni e servizi, impegni di spesa e pagamenti, agli atti di gestione del personale assegnato alla struttura, oltre alla sottoscrizione dei provvedimenti strettamente connessi al Servizio da egli coordinato;
− di avere conseguito, in sede di valutazione della performance effettuata dall'Amministrazione in relazione alle funzioni di Direttore Servizio Previsione
Rischi e dei Sistemi, Informativi, Infrastrutture e Reti, il punteggio massimo di
100 punti su 100, corrispondente al giudizio di “ottimo”;
− che con Decreto Presidenziale n. 26 del 22.02.2019 l'Amministrazione
regionale aveva provveduto alla nomina del Dirigente titolare e di essere quindi cessato dalle sue funzioni di reggenza;
− di avere, per lo svolgimento delle predette funzioni dirigenziali,
percepito, in relazione all'arco temporale di riferimento, la sola quota parte della retribuzione di risultato prevista dal vigente CCRL Area Dirigenti, senza ricevere la retribuzione di posizione di cui al medesimo CCRL Area Dirigenti;
− di avere, oltre alla predetta retribuzione di risultato, continuato a ricevere l'indennità di alta professionalità prevista dall'art. 100 CCRL dei Dipendenti
dell'Amministrazione regionale, Enti ed Agenzie per i Coordinatori di Settore, già
corrispostagli ancor prima e a prescindere dall'incarico dirigenziale svolto;
− che l'adeguato trattamento retributivo spettante al funzionario in relazione alle funzioni dirigenziali assunte non può che determinarsi in relazione alla qualità del lavoro prestato, non riconducibile all'effettiva categoria di inquadramento e ascrivibile, piuttosto, alla superiore qualifica dirigenziale;
− che il vigente CCRL Area Dirigenti, nel disciplinare il trattamento economico accessorio, assicura al personale Dirigente anche la retribuzione di posizione, articolata in una parte fissa, pari a euro 750,00 mensili, e una parte
pagina 4 variabile, determinata in relazione alla graduazione delle funzioni dirigenziali: per i Direttori di Servizio, essa ammonta a euro 2.772,00 mensili;
− di vantare, quindi, il diritto a percepire, a titolo di retribuzione di posizione spettante al personale con qualifica dirigenziale, la complessiva somma di euro 23.327,00, computata al netto dell'importo di euro 4.849,00 concretamente erogatogli a titolo di indennità di alta professionalità di cui all'art. 100 CCRL
personale non dirigente.
2. La si è Controparte_2
costituita in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda.
Essa, in dettaglio, ha esposto:
− che essa Amministrazione, nell'attribuire l'incarico a
[...]
e nel corrispondere la retribuzione in conformità di quanto Parte_1
stabilito dall'art. 30, l.r. n. 31/1998, aveva agito correttamente;
− che, in primo luogo, la norma stabilisce in modo puntuale quale sia il trattamento economico da corrispondere ai funzionari con funzioni temporanee dirigenziali e cioè la sola quota parte di retribuzione di risultato dell'area dirigenti
(art. 30, comma 6°) e non l'intera retribuzione che il contratto collettivo attribuisce ai dirigenti di ruolo;
− che, in secondo luogo, attribuire per intero la retribuzione stabilita dal
CCRL area dirigenti a un funzionario che temporaneamente ricopre una mansione differente vorrebbe dire applicare un trattamento identico in due ipotesi differenti;
− che tale interpretazione seguita dall'Amministrazione non è in contrasto con l'art. 36 Costituzione in quanto la retribuzione percepita dal ricorrente era consona alla prestazione eseguita;
pagina 5 − che si evidenzia, infatti, che il trattamento economico realmente percepito da non era costituito, come vuole far credere il ricorrente, dalla Parte_1
sola quota parte di retribuzione di risultato area dirigenti ma anche da altre voci;
− che, in particolare, il ricorrente nel periodo di riferimento aveva percepito l'indennità di risultato dal fondo dei dirigenti, come previsto dalla norma sopracitata, ma anche la retribuzione di posizione per un incarico di alta professionalità, le indennità di maggior turno, di reperibilità e di straordinario disciplinate dal CCRL dei dipendenti e, pertanto, non risponde al vero che la sua retribuzione non sia stata quantitativamente proporzionale al valore della prestazione effettuata.
3. La causa è stata istruita con sole produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. La domanda proposta da è infondata e deve Parte_1
essere rigettata.
Nel presente processo è, anzitutto, pacifico, anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che
è un funzionario a tempo pieno e indeterminato della Parte_1
inquadrato nella categoria economica D5 e che il ricorrente, nel periodo CP_2
compreso tra il 03.07.2018 e il 22.02.2019, aveva ricoperto, ai sensi dell'art. 30, l.
r., n. 13.11.1998, n. 31, recante la “Disciplina del personale regionale e
dell'organizzazione degli uffici della , il posto vacante di Direttore del CP_2
Servizio Previsione Rischi e dei Sistemi Informativi della Direzione Generale
della Protezione Civile.
Giova, anzitutto, ricostruire il quadro normativo di riferimento.
L'art. 19, rubricato “Incarichi di funzioni dirigenziali”, comma 6°, d.lgs.
30.03.2001, n. 165 (T.U. pubblico impiego), che dispone che “Gli incarichi di cui
pagina 6 ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla
prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione
organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai
soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non
può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il
termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di
cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a
persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile
nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti
pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per
almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una
particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla
formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da
concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso
amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in
posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai
settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere
integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione
professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di
mercato relative alle specifiche competenze professionali [testo evidenziato dal redattore]. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche
amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente
pagina 7 comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o
magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
[...]
3 novembre 1999, n. 509”. Controparte_5
La l.r. 13.11.1998, n. 31, recante “Disciplina del personale regionale e
dell'organizzazione degli uffici della Regione”, nell'art. 30, rubricato “Sostituzione
dei direttori generali e di servizio”, dispone che “
1. In caso di vacanza le funzioni
di direttore generale sono esercitate per un massimo di novanta giorni da altro
dirigente della medesima direzione generale, individuato dall'organo politico con
proprio provvedimento. In mancanza di designazione, le funzioni sono esercitate
per un massimo di novanta giorni dal dirigente con la maggiore anzianità nelle
funzioni di direttore di servizio della medesima direzione generale [...];
6. Nel
caso di esercizio delle funzioni di direttore di servizio per oltre trenta giorni da
parte del sostituto, a questi compete la quota parte dell'indennità di risultato
attribuita per l'anno di competenza alla struttura dirigenziale in relazione alle
funzioni esercitate”.
Premessa la ricostruzione del quadro normativo, nella vicenda scrutinata, si deve rilevare che fonda la sua pretesa creditizia su una interpretazione Parte_1
che astrae dal tenore letterale dell'art. 30 cit. e ritenendo che questa si limiterebbe a contemplare il diritto alla retribuzione di risultato ma che non escluderebbe quella di posizione.
In realtà, la chiarezza del tenore letterale dell'art. 30, comma 6°, l.r. 31/1999 testé
richiamato non lascia dubbi circa la piena e completa esaustività della regolamentazione della retribuzione ivi prevista.
pagina 8 Il tenore letterale della disposizione è chiaro e deve essere interpretato, ai sensi dell'art. 12 disp. prel. c.c., secondo il significato proprio delle parole secondo la connessione delle stesse, nonché della ratio della norma, volta ad attribuire un riconoscimento economico – aggiunto al trattamento di base già percepito dal dirigente della medesima direzione generale – per un incarico meramente temporaneo, quale è, di tutta evidenza, la sostituzione.
Sul punto, la più risalente e consolidata giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Quando l'interpretazione letterale di una norma di legge sia sufficiente ad
esprimere un significato chiaro ed univoco, l'interprete non deve ricorrere
all'interpretazione logica, specie se attraverso questa si tenda a modificare la
volontà di legge chiaramente espressa” (ex multis Cass. civ., Sez. Lav.,
17.11.1993, n. 11359; v. anche Cass. civ. S.U., 06.12.2021 n. 38596, in motivazione: “quando una norma, o un sistema di norme, si prestino a diverse
interpretazioni, tutte plausibili, dovere primario dell'interprete, e specie del
giudice, è di perseguire l'interpretazione più corretta e non una qualsiasi di quelle
che il testo consente;
certo essendo, altresì, che il giudice non crea il diritto, ma
opera secondo i criteri ermeneutici noti ed entro i limiti del diritto positivo (Cass.
2 ottobre 2018, n. 23950), atteso che le scelte di politica del diritto sono riservate
al legislatore ed al giudice compete solo di interpretare la norma nei limiti delle
opzioni ermeneutiche più corrette dell'enunciato (Cass., sez. un., 18 settembre
2020, n. 19597)”).
Non è condivisibile, inoltre, l'argomentazione del ricorrente secondo cui “la
retribuzione di posizione rappresenta una parte consistente del trattamento
retributivo del Dirigente, la sua esclusione si traduce nell'attribuzione di un
pagina 9 trattamento economico non corrispondente alla qualità del lavoro prestato, con
conseguente violazione dell'art. 36 Cost”.
Infatti, il ricorrente nulla ha allegato e provato in merito alla asserita superiore qualità del lavoro prestato o all'inadeguatezza della retribuzione in relazione al propria posizione organizzativa.
Invero, come correttamente prospettato dalla con le buste paga depositate CP_2
(docc. nn. 1-9, prodotti con la memoria di costituzione), è emerso nel presente giudizio che ha ricevuto una retribuzione di base quale Parte_1
dirigente Cat. D (“retribuzione fissa”) più che adeguata e consona, oltre alla citata retribuzione di risultato dell'area dirigenziale prevista ad hoc per l'incarico temporaneo assegnatogli per gli indicati 6 mesi, considerata anche la retribuzione di posizione per un incarico di alta professionalità ex art. 100 CCRL cit., le indennità di maggior turno, di reperibilità e di straordinario disciplinate.
Significativo risulta, inoltre, il principio espresso (sia pure in un ambito non perfettamente coincidente ma comunque affine) dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione che, in riforma della sentenza della locale Corte
d'Appello (C. App. Lecce 15.10.2019, n. 903), la quale aveva sostenuto il principio per cui “la retribuzione di posizione […] è direttamente connessa alla
peculiarità e al contenuto di ogni singola posizione organizzativa e per ciò sono
dovute tante retribuzioni di posizione per quante posizioni organizzative sono
state assegnate”, ha evidenziato che “pur non rinvenendosi nella giurisprudenza
di legittimità affermazioni espresse in ordine alla inammissibilità della
duplicazione di compensi a fronte di plurime p.o. [posizioni organizzative, ndr.]
assegnate al singolo dipendente, non sono mancate tuttavia pronunce che
indirizzano verso un tale approdo esegetico, come Cass. n. 26227 dell'8.9.2023
pagina 10 che, in ipotesi di duplicazione di p.o. con il rischio di sovrapposizioni di
remunerazioni, ha espresso l'avviso che sia consentita al più all'amministrazione,
nell'esercizio dell'ampia discrezionalità che le compete, la facoltà di procedere a
una ulteriore “pesatura di sintesi” che viene comunque rimessa all'organo di
espressione ultima della volontà datoriale, per quanto sulla base delle pesature
dei singoli incarichi svolte dal nucleo di valutazione;
non a caso anche l' , CP_6
nell'esprimere il suo orientamento applicativo (parere Ral n. 1888, cit.) a
riguardo, ha rilevato, seppur con affermazione priva di carattere vincolante e di
valenza di interpretazione autentica, che «l'art.10 CCNL del 31.3.1999 ha
chiaramente affermato che la retribuzione di posizione e di risultato spettante al
personale incaricato delle posizioni organizzative assorbe e ricomprende ogni
trattamento accessorio», sicché, tenuto conto del carattere assorbente ed
onnicomprensivo del trattamento economico previsto, i dipendenti incaricati di
p.o. possono percepire, in aggiunta allo stesso, solo quegli emolumenti
espressamente previsti e specificamente ammessi dalla contrattazione collettiva
nazionale” (in motivazione, Cass. civ., Sez. L, 16.02.2025, ord. n. 3968).
Nella vicenda che interessa devono trovare accoglimento gli stessi principi espressi dalla citata giurisprudenza di legittimità in materia di Parte_2
dovendo rinvenirsi negli stessi una ratio identica, ossia quella del carattere assorbente e onnicomprensivo del trattamento economico riconosciuto ai dipendenti incaricati di plurime posizioni organizzative che possono percepire, in aggiunta allo stesso, solo quegli emolumenti espressamente previsti e specificamente ammessi, in questo caso, dall'art. 30, comma 6°, l.r. 31/1998 cit.,
in difetto, si ribadisce, di ulteriori e specifiche allegazioni sul punto e, dunque, di lacune sul piano assertorio, non colmabili neppure dal Giudice del Lavoro.
pagina 11 Giova richiamare l'orientamento consolidato della giurisprudenza della Suprema
Corte, secondo cui “Nel rito del lavoro, quando le risultanze di causa offrono
significativi dati di indagine, non può farsi meccanica applicazione della regola
formale di giudizio fondata sull'onere della prova, occorrendo, invece, che il
giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, eserciti il potere - dovere di
provvedere d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale e idonei a
superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, senza che a
ciò sia di ostacolo il verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti”
(ex multis, Cass. civ., Sez. L., 29.08.2003, n. 12666; Cass. civ., Sez. L.,
30.03.2006, n. 7543).
Per tutte le ragioni esposte la domanda proposta da Parte_1
deve essere rigettata.
In forza del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., Parte_1
deve essere condannato a rifondere la
[...] [...]
, in persona del Presidente pro tempore, Controparte_2
delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M.
10.03.2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13,
comma 6°, della l. 31.12.2012, n. 247), tenendo conto della tabella per le cause in materia di lavoro di valore indeterminabile basso, sui minimi tariffari, in ragione dell'attività processuale effettivamente svolta, con esclusione della fase istruttoria.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. rigetta la domanda proposta da Parte_1
pagina 12 2. condanna a rifondere la Parte_1 [...]
, in persona del Presidente pro tempore, Controparte_2
delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 3.700,00 per compensi di Avvocato, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Cagliari, 16.06.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 13