Versione
7 dicembre 1964
7 dicembre 1964
Art. 9.
Agli oneri a carico dello Stato derivanti dall'applicazione della presente legge si provvedera':
a) nel periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 con il gettito di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1964, n. 741 e con aliquota del gettito derivante dal provvedimento concernente ritocchi all'imposta di bollo;
b) nell'esercizio 1965: con corrispondente aliquota del gettito derivante dal provvedimento concernente la applicazione di una addizionale all'imposta generale sull'entrata; con il gettito relativo all'applicazione del provvedimento concernente l'imposta unica sull'energia elettrica prodotta dall'Enel; con quello derivante dal provvedimento concernente ritocchi all'imposta di bollo, nonche' con corrispondente aliquota del gettito conseguente all'applicazione della legge 9 ottobre 1964, n. 986 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Agli oneri a carico dello Stato derivanti dall'applicazione della presente legge si provvedera':
a) nel periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 con il gettito di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1964, n. 741 e con aliquota del gettito derivante dal provvedimento concernente ritocchi all'imposta di bollo;
b) nell'esercizio 1965: con corrispondente aliquota del gettito derivante dal provvedimento concernente la applicazione di una addizionale all'imposta generale sull'entrata; con il gettito relativo all'applicazione del provvedimento concernente l'imposta unica sull'energia elettrica prodotta dall'Enel; con quello derivante dal provvedimento concernente ritocchi all'imposta di bollo, nonche' con corrispondente aliquota del gettito conseguente all'applicazione della legge 9 ottobre 1964, n. 986 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 29/12/1966, n. 128Provvedimento: N. 128 SENTENZA 15 DICEMBRE 1966 Deposito in cancelleria: 29 dicembre 1966. Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 12 del 14 gennaio 1967. Pres. PAPDO - Rel. ZÌ LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Prof. NO PAPDO, Presidente - Prof. OL AE - Prof. IO ND - Dott. AN MA - Prof. DO SA - Prof. EP AN - Prof. EL GA - Prof. OS MO - Prof. EP LL - Dott. EP ZÌ - Dott. IO ST TT - Prof. FR OL CI - Dott. LU NI, Giudici, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 5 dicembre 1964, n. 1267, recante provvedimenti in materia di imposta di bollo, promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio 1965 dal Pretore di Pieve …Leggi di più...
- costituzione, art. 53·
- fine politico-sociale·
- interpretazione·
- legge 5 dicembre 1964, n. 1267, art. 1·
- sent. 128/66 b. imposte e tasse·
- fattispecie·
- implicazioni·
- inapplicabilita' all'imposta di bollo·
- principio della progressivita'·
- sent. 128/66 a. imposte e tasse·
- ammissibilita'.·
- esclusione di illegittimita' costituzionale.·
- progressivita' riferita al sistema tributario·
- possibilita' che singoli tributi non si ispirino al principio