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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/11/2025, n. 11812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11812 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro a seguito della sostituzione dell'udienza del 23/10/2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.42992 /2024 Tra
avv.DIANA SILVESTRO , ) Parte_1
E
Controparte_1
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il Controparte_1
esponendo di aver prestato servizio come docente, in forza di
[...] contratti a tempo determinato, nei periodi precisati in ricorso, svolgendo mansioni identiche rispetto al personale assunto a tempo indeterminato e di non aver usufruito del beneficio previsto dall'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 (cosiddetta “Carta Elettronica del Docente”). Dedotto che l'esclusione da tale beneficio contrasta con i principi costituzionali di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione nonché con quelli dettati dall' accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999 ha chiesto la condanna dell'amministrazione all'attribuzione della menzionata “Carta Elettronica del Docente” in relazione al suo valore di 500 euro annui per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio
Il è rimasto contumace. CP_1
Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti di cui appresso. Con sentenza 27.10.2023, n. 29961 la Corte di Cassazione ha stabilito che la carta docente spetta ai docenti precari con incarichi annuali fino al 31 agosto o incarichi fino al termine delle attività didattiche, e cioè fino al 30 giugno, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
che a detti docenti, ai quali il beneficio della carta non sia CP_1 stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche (perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo), spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della carta docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto;
che, invece, ai docenti ai quali il beneficio della carta non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche (per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze), spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
che infine l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della carta docente si prescrive nel termine quinquennale, che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
che invece la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della carta è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Nel caso in esame la ricorrente non risulta più interno al sistema scolastico.
La difesa di parte ricorrente ha allegato in ricorso il pregiudizio subìto a causa mancato riconoscimento del diritto alla carta del docente in costanza di rapporto e consistito nella mancata formazione e nel danno alla professionalità. In ordine alla sussistenza del danno, si osserva che attenendo il pregiudizio (alla professionalità) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri (Cass. SS.UU. n. 26972/2008). La sussistenza del danno va affermata sulla base dell'ovvia presunzione secondo cui, ove al ricorrente fosse stata assegnata una somma da spendere entro un determinato termine, molto probabilmente lo avrebbe speso. Il vincolo di destinazione delle somme erogate tramite la carta del docente consente di ritenere certo il nesso di causa tra mancata erogazione della carta e limitazione delle opportunità formative. Sul punto, occorre precisare che perché sia risarcito il danno da perdita di chance formativa e di danno alla professionalità non occorre alcuna documentazione delle spese sostenute per attività formative, posto che le voci di danno lamentate presuppongono proprio la mancata formazione, mentre le eventuali spese effettuate e documentate giustificherebbero, al più il risarcimento di un danno emergente già realizzatosi nel patrimonio della parte danneggiata, non oggetto di domanda nel caso di specie. Le spese sostenute per attività formative e documentate rappresentano una delle molteplici possibili voci di danno connesse alla mancata erogazione della carta del docente (si v. Cass n. 29961/2023, punto 18.1). Con riferimento alla quantificazione del danno va osservato che “i criteri di valutazione equitativa, la cui scelta ed adozione è rimessa alla prudente discrezionalità del giudice, debbono consentire una valutazione che sia adeguata e proporzionata (v. Cass. n. 12408 del 2011), in considerazione di tutte le circostanze concrete del caso specifico, al fine di ristorare il pregiudizio effettivamente subito dal danneggiato e permettere la personalizzazione del risarcimento (v. Cass. SS.UU. n. 26972/2008 cit.; Cass. n. 7740 del 2007; Cass. n. 13546 del 2006). Essendo la liquidazione del quantum dovuto per il ristoro del danno non patrimoniale inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimazione, si esclude che l'esercizio del potere equitativo del giudice di merito possa di per sé essere soggetto a controllo in sede di legittimità, se non in presenza di totale mancanza di giustificazione che sorregga la statuizione o di macroscopico scostamento da dati di comune esperienza o di radicale contraddittorietà delle argomentazioni (cfr. Cass. n. 12918 del 2010; Cass. n. 1529 del 2010; conforme, più di recente, Cass. n. 18778 del 2014)” (Cass. civ. sez. lav., 10/01/2018, n. 330). Nel caso di specie, si ritiene che la quantificazione del danno, come suggerito dalla pronuncia della Corte di Cassazione sopra citata, debba necessariamente partire dall'ammontare annuo dell'emolumento. Tale importo deve essere necessariamente ridotto in misura percentuale, anche in considerazione del fatto che, riconoscendo in via risarcitoria una somma equivalente a quella che il lavoratore avrebbe percepito in caso di esatto adempimento, ma senza vincolo di destinazione, si determinerebbe una discriminazione alla rovescia, rispetto al dipendente di ruolo (e in servizio) che fruisce del medesimo, importo ma con vincolo di destinazione. Nell'esercizio del potere discrezionale di quantificazione in via equitativa del danno presunto ai sensi dell'art. 1226 c.c., pare potersi valorizzare la diversa natura degli interessi sottesi all'erogazione della carta, essendo immediato e diretto l'interesse del docente (in servizio) ad avere a disposizione la somma durante lo svolgimento dell'attività professionale;
e risultando, per contro, mediato, indiretto e peraltro solo eventuale quello del datore di lavoro a vedere migliorata la prestazione lavorativa per effetto della spesa da parte del docente della somma messa a disposizione. Va altresì valorizzato il dato relativo alla durata annuale delle supplenze, fattore che ha impedito di beneficiare delle medesime opportunità formative riconosciute ai docenti di ruolo. Appare pertanto equo riconoscere alla parte ricorrente un risarcimento di importo pari al 75% del valore nominale delle carte del docente di cui non ha potuto fruire negli anni scolastici 2020/2021 2021/2022 oltre interessi dal giorno della presente decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quantificate in dispositivo applicati i valori di cui al D.M. n. 55/2014, omesso il compenso per la fase istruttoria e tenendo conto della serialità del contenzioso
P.Q.M.
Condanna il a pagare alla ricorrente l'importo di euro Controparte_2
750,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi dalla data della presente sentenza.
Condanna altresì il al pagamento di euro 515 a titolo di Controparte_2 compensi professionali oltre oneri di legge, con distrazione ,
Il Giudice