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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 31/10/2025, n. 1706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1706 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 3281/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 15.10.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente SENTENZA nel procedimento n. 3281/2019, del Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza, vertente TRA
(C.F. – Parte_1 P.IVA_1
P. IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso sia P.IVA_2 congiuntamente che disgiuntamente dagli Avv.ti Carmela Filice, Umberto Ferrato e Marcello Carnovale domiciliato come in atti ricorrente E
C.F. Controparte_1 C.F._1 resistente contumace OGGETTO: ripetizione di indebito. CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.10.2019, parte ricorrente ha lamentato l'indebita percezione, da parte della resistente, della somma di € 7.656,17 sulla prestazione INVCIV 07307299, intestata a per il periodo 01.10.2005 al 18.02.2007, risultata indebita in quanto la parte Persona_1 resistente non è erede legittima della de cuius; ha pertanto, adito l'intestato Tribunale per sentire condannare il resistente alla restituzione della somma, oltre interessi dalla data della percezione fino al soddisfo. La resistente, nonostante regolare notifica del ricorso e del pedissequo decreto, non si è costituita in giudizio e con provvedimento del 15.09.2022 ne è stata dichiarata la contumacia. La causa, istruita mediante acquisizione documentale è stata assegnata a questo Giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. n. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025. Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente l'11.10.2025 del seguente tenore “Visto il provvedimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., l rappresentato Pt_1
e difeso come in epigrafe, ribadisce integralmente tutte le eccezioni, argomentazioni ed istanze esposte nella memoria difensiva di costituzione in giudizio e in corso di causa, e si oppone a nuove conclusioni, istanze istruttorie o allegazioni documentali eventualmente proposte ex adverso, per le quali sin da ora eccepisce l'inammissibilità perché tardive.
1 Tanto premesso, l'Istituto richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi qui come integralmente ritrascritte”. All'esito il Giudicante decide la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato e va rigettato per le seguenti motivazioni. Nel caso di specie, è stato documentato (v. quietanza in atti) che parte resistente abbia percepito ratei di prestazione assistenziale spettanti al presunto dante causa Persona_1
L'Istituto Previdenziale sostiene che, da accertamenti condotti, l'erogazione della prestazione per cui è causa è risultata indebita in quanto parte resistente non è legittima erede di Persona_1
Tanto è stato rappresentato dall' che in tale sede agisce con azione generale di cui all'art. 2033 Pt_1 cc. In effetti, non trovano applicazione per la fattispecie in esame l'art. 13 L. n. 412/1991, né le altre discipline sull'indebito previdenziale e nemmeno i principi sul legittimo affidamento del percipiente, mentre nel caso di specie trattasi di indebito ordinario (in tal senso, si veda Cass. 19.09.2013, n. 21453, così massimata: “In tema di ripetizione di prestazione non dovuta da parte dell'ente previdenziale, in caso di inesistenza del rapporto pensionistico trova applicazione la disciplina generale dell'indebito, di cui all'art. 2033 c.c., propria dell'indebito oggettivo, trattandosi di pagamento effettuato senza titolo;
resta esclusa l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 52 l. 88 del 1989. Ne deriva che, nella fattispecie in esame, resta irrilevante la buona fede dell'accipiens”). Orbene, è pacifico che il solvens che agisce in giudizio per ripetere l'indebito ha l'onere di provare di aver pagato senza essere tenuto a farlo [cfr. Cass. 3468/1997: “In tema di ripetizione di indebito, conformemente al principio dell'onere della prova, una volta dimostrati dal "solvens", l'inesistenza del vincolo o il suo successivo venir meno nonché il nesso causale fra il versamento e la mancanza del debito, e cioè che il pagamento è stato effettuato in adempimento di quell'insussistente rapporto, sorge il diritto del "solvens" ad ottenere la restituzione di quanto dovuto da colui al quale il pagamento è stato effettuato”; cfr. Cass. 1557/1998: “Poiché l'inesistenza della "causa debendi" è un elemento costitutivo (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) della domanda di indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.), la relativa prova - mediante fatti positivi contrari, o anche presuntivi - incombe all'attore ...”]. Pertanto, in tema ripetizione d'indebito, deve ritenersi operante il normale principio dell'onere della prova gravante sul creditore istante il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa e, perciò, sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni. Non è, infatti, applicabile alla fattispecie l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale: “In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto…” (cfr. Sez. L. n. 198 del 5.1.2011). La presente controversia sorge, difatti, per iniziativa dell'istituto previdenziale e non del percettore della somma ritenuta indebita, sicché l'onere della prova grava su chi ha, appunto, agito in giudizio. Nella fattispecie, pur non essendo in discussione che l' abbia provato, mediante la quietanza Pt_1 in atti, di aver versato alla resistente l'importo dei ratei della prestazione pensionistica liquidati in favore di parte ricorrente non ha dimostrato, l'assunto secondo cui quest'ultima Persona_1 non avesse titolo per rivendicarli ovvero non ha provato anche la mancanza di una causa giustificativa dell'erogazione, vale a dire, nella fattispecie, l'assenza della qualità di erede in capo all'accipiens, prova che si sarebbe potuto agevolmente offrire attraverso documentazione da cui
2 risultasse che non vi è rapporto di parentela tra l'accipens stessa e l'originario titolare della prestazione o da cui risultasse la mancanza di un testamento in favore della convenuta;
documentazione rinvenibile presso pubbliche amministrazioni (Anagrafe dei Comuni di residenza del defunto e della convenuta, uffici deputati alla ricezione delle dichiarazioni di successione eventualmente presentate da altri soggetti) né l' Previdenziale ha esplicitato le ragioni per le Pt_1 quali lo stesso sia stato indotto all'erronea erogazione della prestazione in favore di soggetto non legittimato. Va, altresì, escluso che possa essere valorizzata, a fini di prova, la contumacia della resistente. In effetti, la Corte di Cassazione chiarisce che la contumacia non ha valore di ammissione, ma va intesa quale comportamento processuale neutro, senza che alla stessa possa essere attribuita una qualsivoglia manifestazione di volontà, sia essa favorevole alla controparte o di non contestazione dei fatti (da ultimo Cassazione Civile n. 25/2025 “In realtà l'articolo 115, comma 1, del Cpc, nello stabilire che salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite, esclude in modo inequivoco l'applicabilità del principio di non contestazione al contumace. La contumacia, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio, dando luogo solo a quei particolari effetti ed incombenti che sono espressamente previsti dal legislatore e mantenendo per il resto un carattere neutro. Non è quindi possibile considerare come non contestati dal convenuto contumace fatti costitutivi della domanda della cui sussistenza l'attore ha l'onere della prova, ed il giudice in presenza di un contumace ha il dovere di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano stati o meno proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni improprie.) In conclusione, il giudice, anche in presenza di un contumace, ha il dovere di verificare se l'attore ha fornito la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, poiché la contumacia non attenua assolutamente l'onere della prova a carico dell'attore/ricorrente. Il ricorso, pertanto, deve essere respinto, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese di lite, non avendo parte resistente svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. RIGETTA il ricorso;
2. NULLA sulle spese.
3. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Castrovillari 31.10.2025. Il Giudice dott.ssa Maria Assunta Pacelli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Amalia Imbrociano - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 15.10.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente SENTENZA nel procedimento n. 3281/2019, del Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza, vertente TRA
(C.F. – Parte_1 P.IVA_1
P. IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso sia P.IVA_2 congiuntamente che disgiuntamente dagli Avv.ti Carmela Filice, Umberto Ferrato e Marcello Carnovale domiciliato come in atti ricorrente E
C.F. Controparte_1 C.F._1 resistente contumace OGGETTO: ripetizione di indebito. CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.10.2019, parte ricorrente ha lamentato l'indebita percezione, da parte della resistente, della somma di € 7.656,17 sulla prestazione INVCIV 07307299, intestata a per il periodo 01.10.2005 al 18.02.2007, risultata indebita in quanto la parte Persona_1 resistente non è erede legittima della de cuius; ha pertanto, adito l'intestato Tribunale per sentire condannare il resistente alla restituzione della somma, oltre interessi dalla data della percezione fino al soddisfo. La resistente, nonostante regolare notifica del ricorso e del pedissequo decreto, non si è costituita in giudizio e con provvedimento del 15.09.2022 ne è stata dichiarata la contumacia. La causa, istruita mediante acquisizione documentale è stata assegnata a questo Giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. n. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025. Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente l'11.10.2025 del seguente tenore “Visto il provvedimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., l rappresentato Pt_1
e difeso come in epigrafe, ribadisce integralmente tutte le eccezioni, argomentazioni ed istanze esposte nella memoria difensiva di costituzione in giudizio e in corso di causa, e si oppone a nuove conclusioni, istanze istruttorie o allegazioni documentali eventualmente proposte ex adverso, per le quali sin da ora eccepisce l'inammissibilità perché tardive.
1 Tanto premesso, l'Istituto richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi qui come integralmente ritrascritte”. All'esito il Giudicante decide la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato e va rigettato per le seguenti motivazioni. Nel caso di specie, è stato documentato (v. quietanza in atti) che parte resistente abbia percepito ratei di prestazione assistenziale spettanti al presunto dante causa Persona_1
L'Istituto Previdenziale sostiene che, da accertamenti condotti, l'erogazione della prestazione per cui è causa è risultata indebita in quanto parte resistente non è legittima erede di Persona_1
Tanto è stato rappresentato dall' che in tale sede agisce con azione generale di cui all'art. 2033 Pt_1 cc. In effetti, non trovano applicazione per la fattispecie in esame l'art. 13 L. n. 412/1991, né le altre discipline sull'indebito previdenziale e nemmeno i principi sul legittimo affidamento del percipiente, mentre nel caso di specie trattasi di indebito ordinario (in tal senso, si veda Cass. 19.09.2013, n. 21453, così massimata: “In tema di ripetizione di prestazione non dovuta da parte dell'ente previdenziale, in caso di inesistenza del rapporto pensionistico trova applicazione la disciplina generale dell'indebito, di cui all'art. 2033 c.c., propria dell'indebito oggettivo, trattandosi di pagamento effettuato senza titolo;
resta esclusa l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 52 l. 88 del 1989. Ne deriva che, nella fattispecie in esame, resta irrilevante la buona fede dell'accipiens”). Orbene, è pacifico che il solvens che agisce in giudizio per ripetere l'indebito ha l'onere di provare di aver pagato senza essere tenuto a farlo [cfr. Cass. 3468/1997: “In tema di ripetizione di indebito, conformemente al principio dell'onere della prova, una volta dimostrati dal "solvens", l'inesistenza del vincolo o il suo successivo venir meno nonché il nesso causale fra il versamento e la mancanza del debito, e cioè che il pagamento è stato effettuato in adempimento di quell'insussistente rapporto, sorge il diritto del "solvens" ad ottenere la restituzione di quanto dovuto da colui al quale il pagamento è stato effettuato”; cfr. Cass. 1557/1998: “Poiché l'inesistenza della "causa debendi" è un elemento costitutivo (unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale) della domanda di indebito oggettivo (art. 2033 cod. civ.), la relativa prova - mediante fatti positivi contrari, o anche presuntivi - incombe all'attore ...”]. Pertanto, in tema ripetizione d'indebito, deve ritenersi operante il normale principio dell'onere della prova gravante sul creditore istante il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa e, perciò, sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni. Non è, infatti, applicabile alla fattispecie l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale: “In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto…” (cfr. Sez. L. n. 198 del 5.1.2011). La presente controversia sorge, difatti, per iniziativa dell'istituto previdenziale e non del percettore della somma ritenuta indebita, sicché l'onere della prova grava su chi ha, appunto, agito in giudizio. Nella fattispecie, pur non essendo in discussione che l' abbia provato, mediante la quietanza Pt_1 in atti, di aver versato alla resistente l'importo dei ratei della prestazione pensionistica liquidati in favore di parte ricorrente non ha dimostrato, l'assunto secondo cui quest'ultima Persona_1 non avesse titolo per rivendicarli ovvero non ha provato anche la mancanza di una causa giustificativa dell'erogazione, vale a dire, nella fattispecie, l'assenza della qualità di erede in capo all'accipiens, prova che si sarebbe potuto agevolmente offrire attraverso documentazione da cui
2 risultasse che non vi è rapporto di parentela tra l'accipens stessa e l'originario titolare della prestazione o da cui risultasse la mancanza di un testamento in favore della convenuta;
documentazione rinvenibile presso pubbliche amministrazioni (Anagrafe dei Comuni di residenza del defunto e della convenuta, uffici deputati alla ricezione delle dichiarazioni di successione eventualmente presentate da altri soggetti) né l' Previdenziale ha esplicitato le ragioni per le Pt_1 quali lo stesso sia stato indotto all'erronea erogazione della prestazione in favore di soggetto non legittimato. Va, altresì, escluso che possa essere valorizzata, a fini di prova, la contumacia della resistente. In effetti, la Corte di Cassazione chiarisce che la contumacia non ha valore di ammissione, ma va intesa quale comportamento processuale neutro, senza che alla stessa possa essere attribuita una qualsivoglia manifestazione di volontà, sia essa favorevole alla controparte o di non contestazione dei fatti (da ultimo Cassazione Civile n. 25/2025 “In realtà l'articolo 115, comma 1, del Cpc, nello stabilire che salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite, esclude in modo inequivoco l'applicabilità del principio di non contestazione al contumace. La contumacia, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio, dando luogo solo a quei particolari effetti ed incombenti che sono espressamente previsti dal legislatore e mantenendo per il resto un carattere neutro. Non è quindi possibile considerare come non contestati dal convenuto contumace fatti costitutivi della domanda della cui sussistenza l'attore ha l'onere della prova, ed il giudice in presenza di un contumace ha il dovere di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano stati o meno proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni improprie.) In conclusione, il giudice, anche in presenza di un contumace, ha il dovere di verificare se l'attore ha fornito la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, poiché la contumacia non attenua assolutamente l'onere della prova a carico dell'attore/ricorrente. Il ricorso, pertanto, deve essere respinto, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese di lite, non avendo parte resistente svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. RIGETTA il ricorso;
2. NULLA sulle spese.
3. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Castrovillari 31.10.2025. Il Giudice dott.ssa Maria Assunta Pacelli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Amalia Imbrociano - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
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