TRIB
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 25/02/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia
Oronos, in sostituzione dell'udienza del 21 febbraio 2025 mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2939/2023 r.g. e vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Domenico Dario Borgese per procura in atti,
opponente
E
(c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1
proprio e quale mandatario della in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Angelo Labrini,
Angela M. Fazio, Angela M. Laganà e Dario C. Adornato;
(c.f. , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Correnti;
opposti
FATTO E DIRITTO 1.- Con ricorso depositato il 3 ottobre 2023 ha convenuto Parte_1 innanzi al Giudice del Lavoro e della Previdenza del Tribunale di Palmi l , CP_4 la e l' per sentir dichiarare Controparte_2 Controparte_3
l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 09420239007136046000, notificatagli il 24/08/2023, per la parte contenente l'ingiunzione di pagamento a titolo di “comm. accertamento unificato contributo IVS sul reddito eccedente il minimale anni 2005 e 2006”, portata dagli avvisi di addebito nn.
39420120002952559000 e 39420120002952660000, per vizi formali del predetto atto, quali l'inesistenza della notifica, la violazione dell'art. 7 co. 2 L.
212/2000 per mancata indicazione dell'autorità giurisdizionalmente competente a ricevere il ricorso, omessa indicazione dell'Ente impositore e del termine per proporre l'impugnazione, la mancata allegazione degli atti prodromici, nonché per prescrizione quinquennale del credito previdenziale.
Nella resistenza dell' la e dell' CP_4 Controparte_2 [...]
, la causa è stata istruita in via documentale e, sostituita Controparte_3
l'udienza odierna di discussione dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre premettere che, per orientamento consolidato (v. Cass. nn.
15116 e 21080 del 2015; Cass. n. 6704/2016), con un unico atto è possibile proporre sia le opposizioni di forma che quelle di merito, ma entro il termine perentorio rispettivamente di venti e di quaranta giorni, di cui agli artt. 617 c.p.c.
(richiamato dall'art. 29, comma 2) e 24, comma 5, del D.Lgs. n. 46/1999, decorrenti dalla comunicazione del relativo atto. La mancata impugnazione determina una decadenza sostanziale che rende definitivo il titolo e incontrovertibile la pretesa creditoria vantata dall'ente impositore, precludendo la possibilità di contestarne la sussistenza (v. tra le tante Cass. n. 2835/2009, n.
17978/2008, v. Cass n.10711/01). Nella specie risultano tardive e quindi inammissibili le doglianze di forma proposte avverso l'intimazione ad adempiere, poiché il primo di tali termini non è stato osservato. Risulta pacifico, infatti, che l'intimazione di pagamento è stata notificata il 24/08/2023, mentre il ricorso è stato depositato il 3/10/2023, oltre il termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c..
3.- Nel merito, risulta fondata l'eccezione di prescrizione maturata dopo la notifica del titolo, ammissibile nell'ambito di una opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c..
Sulla questione afferente il corretto termine prescrizionale applicabile nell'alternativa tra quello quinquennale tipico del credito per contributi previdenziali e quello decennale conseguente alla definitività dell'accertamento giudiziale ai sensi dell'art. 2953 c.c., anche nella più recente giurisprudenza della Suprema Corte è ormai condiviso il principio per il quale la mancata opposizione alla cartella esattoriale non determina un accertamento giudiziale agli effetti di cui all'art. 2953 c.c. e il credito continua ad essere regolato dal termine prescrizionale proprio (v. Cass. n. 20425/2017: “Il principio di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art.
2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati di riscossione mediante ruolo", di modo che, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” – nello stesso senso Cass. n. 8752/2017). È noto, poi, che in applicazione della specifica previsione di cui all'art. 24 comma 5 d.lgs. n. 46/1999 l'omessa tempestiva impugnazione della cartella esattoriale o di uno degli altri atti della procedura esattoriale pur determinando la decadenza dalla possibilità di invocare successivamente l'eventuale effetto estintivo prima maturatosi non incide sul termine prescrizionale che riprende a decorrere con cadenza quinquennale. Dunque, qualora il debitore non proceda ad impugnare nei termini di legge l'atto della procedura di riscossione esattoriale gli è precluso di far valere successivamente l'effetto estintivo prescrizionale già precedentemente maturatosi, ma per il periodo successivo la prescrizione resta regolata dal termine di 5 anni (v. Cass. n. 11814/2020: “In tema di riscossione mediante ruolo, la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione alla cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del
d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, non produce la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., restando irrilevante sia il subentro dell quale nuovo Controparte_3
concessionario ), sia la previsione dell'art. 20, comma 6, d.lgs. n. 112 del CP_5
1999 sul termine decennale per la riscossione, atteso che: trattasi di termine fissato in relazione alla disciplina ordinaria del procedimento di riscossione;
quella di prescrizione è eccezione in senso stretto sicché non è rilevabile
d'ufficio l'effetto estintivo della prescrizione breve;
un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 20 cit. impone di riferire detto termine al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili e non a quello per azionare il credito”).
Ebbene, dalla documentazione allegata in atti emerge che gli avvisi di addebito nn. 39420120002952559000 e 39420120002952660000 risultano formalmente notificati in data 29/11/2012 e che il primo atto interruttivo successivo risulta essere l'intimazione n. 09420239007136046000, notificata il
24/08/2023.
Pertanto, in applicazione dei predetti principi, essendo decorso un termine maggiore di 5 anni tra la notifica della cartella esattoriale e la notifica del successivo atto interruttivo (costituito dall'intimazione opposta) deve ritenersi maturata la prescrizione estintiva, con conseguente illegittimità dell'intimazione relativamente a tale pretesa.
La domanda va quindi accolta.
5. - In merito alla regolamentazione delle spese, occorre rilevare che legittimato passivo rispetto all'eccezione di prescrizione è solo l'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, sebbene sia stata la negligente inerzia del concessionario della riscossione nell'avvio della procedura esecutiva di sua competenza a determinare l'estinzione del diritto di credito da lui vantato;
è giusto quindi che sia l' che l' CP_4 Controparte_3
rispondano in solido delle spese processuali nei confronti del
[...]
ricorrente vittorioso in base al principio di causalità (v. Cass. ord. n.
24678/2018, sent. n. 15390/2018, n. 16425/2019). Le ragioni della decisione giustificano dunque la compensazione per un terzo delle spese dell'intero giudizio, che per il resto seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore e dell'attività svolta, in 2.194,00 euro, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza respinta:
1) dichiara l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n.
09420239007136046000 portata dagli avvisi di addebito nn.
39420120002952559000 e 39420120002952660000 per intervenuta prescrizione;
2) condanna in solido le parti resistenti a rimborsare a Parte_1
le spese del giudizio, che si liquidano in 2.194,00 euro, oltre
[...]
spese generali, iva e cpa, con distrazione ex art. 93 c.p.c..
Compensa per il resto.
Palmi, 25/02/2025
Il Giudice del lavoro
Claudia Oronos