Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 08/04/2026, n. 2808
CS
Accoglimento
Sentenza 8 aprile 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Mancanza di AUA per il RTI ER

    Il collegio ha ritenuto che l'AUA fosse necessaria solo per l'attività aggiuntiva e facoltativa di demolizione e rottamazione, non per l'oggetto principale dell'appalto (recupero, custodia, acquisto veicoli). Pertanto, il RTI ER, non svolgendo direttamente tale attività aggiuntiva, non necessitava dell'AUA.

  • Rigettato
    Impossibilità oggettiva di indicare costi manodopera e sicurezza

    Il collegio ha ritenuto che il modello di gara presentasse un'oggettiva impossibilità di inserire i costi di manodopera e sicurezza, come previsto dalla giurisprudenza che ammette sanatorie in caso di modelli ambigui o fuorvianti. La stazione appaltante ha agito correttamente nel consentire tale omissione, data la natura operativa del problema e non normativa. L'invio di chiarimenti o la presentazione di file separati non erano esigibili o avrebbero comportato rischi di esclusione.

  • Rigettato
    Valutazione discrezionale dei costi del lavoro

    Il collegio ha rigettato il motivo, ritenendo che l'appellante incidentale non abbia sufficientemente evidenziato aspetti di macroscopica irragionevolezza o palese erroneità nella valutazione discrezionale della stazione appaltante. Le argomentazioni dell'Ispettorato del Lavoro, che indicavano economie di scala e contenimento dei costi grazie a lavoratori già impiegati e formati, non sono state adeguatamente contestate dall'appellante incidentale con motivazioni specifiche e dimostrate.

  • Rigettato
    Irregolarità del certificato camerale

    Il collegio ha ritenuto che la legge di gara richiedesse la coerenza dell'iscrizione nel Registro delle Imprese con le attività oggetto di gara, non la completezza del certificato sotto ogni profilo. L'assenza di una sede secondaria non incideva sul dato essenziale richiesto. Inoltre, la disponibilità dell'area di deposito è stata accertata tramite sopralluogo, e l'esclusione per tale motivo violerebbe il principio di tassatività delle cause di esclusione.

  • Rigettato
    Valutazione discrezionale dell'offerta tecnica

    Il collegio ha rigettato il motivo, poiché attiene alla discrezionalità tecnica della stazione appaltante, sindacabile solo in caso di macroscopici profili di illegittimità. L'appellante incidentale non ha fornito dimostrazioni concrete della superiorità della propria offerta né della manifesta erroneità della valutazione altrui. La motivazione del giudizio di non anomalia, anche per rinvio, è sufficiente secondo la giurisprudenza consolidata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 08/04/2026, n. 2808
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2808
    Data del deposito : 8 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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