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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 08/10/2025, n. 1730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1730 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro di Patti dott. Amato Lucia Maria Catena, all'udienza del 08.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa vertente tra , nata a [...], il [...], e ivi residente in [...]
Verga 11, CF: , rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Carianni C.F._1
( ) del foro di Patti, presso il cui studio sito in Patti, Corso Giacomo Matteotti, 146/F, C.F._2 elegge domicilio, come da procura in atti;
- ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
-resistente -
OGGETTO: annullamento verbale ispettivo.
All'udienza del 08.10.2025 i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni riportandosi alle richieste formulate in atti e chiedevano l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G. n. 1102/2020 depositato in Cancelleria in data 26.03.2020 la parte ricorrente proponeva opposizione avverso il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione N. 217010970/DDL del 16.06.2017 notificato in data 12 luglio 2017 con il quale l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_2 per mezzo dei propri ispettori, ha concluso l'accertamento ispettivo iniziato in data 09.03.2017 nei propri confronti;
che, con il suddetto provvedimento le sono stati addebitati i contributi previdenziali dovuti per i lavoratori occupati nei periodi che corrono dall'anno 2009 all'anno 2016 con annullamento del rapporto di lavoro del sig. , del sig. , , , Controparte_3 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, e . Parte_5 Controparte_4 Persona_1
Parte ricorrente riteneva illegittimo tale provvedimento e ne richiedeva l'annullamento.
L in persona del legale rappresentante pro-tempore, costituitasi ha contestato le richieste attoree. CP_2
Prodotta la documentazione necessaria, ed espletata la prova testimoniale, all'odierna udienza, la causa veniva discussa e decisa come da contestuale sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non sussistono, nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di improcedibilità.
L'eccezione di decadenza sollevata dall' in persona del legale rappresentante pro-tempore, di CP_2 decadenza ai sensi dell'art. 22 del DL. n. 7/1970 riguarda la cancellazione dei lavoratori agricoli dipendenti iscritti negli elenchi anagrafici agricoltura del comune di residenza, non l'odierna ricorrente che non riveste la qualifica di bracciante agricola, ma di titolare della ditta individuale a nome della stessa.
Nel merito, il ricorso merita accoglimento.
CP_ Parte resistente non ha provato quanto contestato con il verbale di accertamento opposto, dall'altra la ricorrente, nonostante quanto sopra argomentato, ha fornito ampia prova di quanto asserito in ricorso.
L'attività istruttoria, infatti, ha confermato, attraverso i testi escussi, che la ricorrente ha effettivamente assunto i lavorati sopra citati.
Nello specifico, all'udienza del 7 gennaio 2022 venivano sentiti i testi , Parte_5 Parte_3
e i quali hanno confermato, non solo che negli anni 2015/2016 il sig.
[...] Testimone_1 [...]
ha prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze della sig.ra ma CP_3 Parte_1 anche che il lavoratore era assoggettato al potere organizzativo e alle direttive impartite dalla ricorrente nell'esecuzione delle mansioni per le quali era impiegato: ha precisato che: Parte_5
“Confermo che negli anni 2015 e 2016 il SI. ha svolto lavoro subordinato alle dipendenze Controparte_3 della SI.ra . Sono a conoscenza di ciò in quanto io lavoro in un fondo adiacente nel Parte_1 CP_ comune di Mistretta;
confermo che il SI. era assoggettato al potere organizzativo ed alle direttive impartite dalla SI.ra nell'esecuzione delle mansioni per cui era impiegato. In più Parte_1 occasioni ho assistito a ciò.”
ha precisato che: “Confermo che negli anni 2015 e 2016 il SI. lavorava Parte_3 Controparte_3 alle dipendenze della SI.ra . Sono a conoscenza di ciò in quanto sono proprietario di Parte_1 CP_ un terreno abbiamo predisposto una recinzione nel confine tra i due fondi;
confermo che il SI. era assoggettato al potere organizzativo ed alle direttive impartite dalla SI.ra Parte_1 nell'esercizio delle mansioni. Ciò avveniva in più occasioni in mia presenza”.
precisa: “Confermo che negli anni 2015 e 2016 il SI. ha lavorato alle Testimone_1 Controparte_3 dipendenze della SI.ra . Sono a conoscenza di ciò in quanto sin dagli anni 2009/2010 Parte_1 ho lavorato alle dipendenze dell'azienda che era proprietario di fondi adiacenti Parte_6 CP_ all'azienda della SI.ra ; confermo che il SI. era assoggettato al potere organizzativo ed alle Parte_1 direttive impartite dalla ricorrente nell'esecuzione delle mansioni. In più occasioni ho visto la ricorrente impartire le direttive"
Gli stessi testi hanno altresì confermato che il sig. prestava la propria opera seguendo un Controparte_3 orario fisso e continuativo occupandosi della custodia degli animali e dell'attività di casaro all'interno del caseificio di parte ricorrente.
CP_
specifica: “Confermo che il SI. prestava la propria opera con orario fisso e Parte_5 CP_ continuativo. Quando io lavoravo sul fondo adiacente, lui era sempre presente”; confermo che il SI. si occupava sia della custodia degli animali che dell'attività di casaro;
CP_
, conferma: la circostanza che il SI. svolgeva attività lavorativa in modo Parte_3 CP_ continuativo: “Quando mi recavo sul mio fondo lo vedevo lavorare;
confermo che il SI. si occupava sia della custodia degli animali che del caseificio, come casaro. L'ho visto in diverse occasioni lavorare anche nel caseificio.”
CP_
puntualizza: “Quando io lavoravo nel fondo adiacente, vedevo lavorare il SI. Lo Testimone_1 stesso si occupava delle custodia degli animali e qualche volta l'ho visto presso il caseificio”; infine, è stata fornita prova che il sig. lavorava alle dipendenze della sig.ra , che Parte_2 Parte_1 dal 2009 si occupava della custodia di animali e che nell'anno 2016 lavorava nel caseificio della ricorrente.
specifica che: “Per quel che concerne il SI. confermo che dal Parte_5 Parte_2
2009 lo stesso lavorava alle dipendenze della ricorrente occupandosi prevalentemente della custodia degli animali. Nel 2016 confermo che lavorava anche come casaro nel caseificio.”
ancora: “Confermo che il SI. , che non è mio parente, sin dal 2009 ha Parte_3 Parte_2 lavorato alle dipendenze della SI.ra occupandosi della custodia degli animali e se Parte_1 non ricordo male, nel 2016 l'ho visto lavorare nel caseificio”; precisa: “Confermo che il Testimone_1
SI. ha lavorato dal 2009/2010 alle dipendenze della ricorrente e lo vedeva occuparsi Parte_2 della custodia degli animali e qualche volta presso il caseificio.”
Alla luce delle suddette prove testimoniali non sorgono dubbi alcuni che, i suddetti lavoratori hanno prestato attività lavorativa presso la ditta della ricorrente con contestuale annullamento del verbale ispettivo impugnato.
Le spese di giudizio, seguono la soccombenza e pertanto, vanno poste a carico dell che deve essere CP_2 condannato a rifonderle alla ricorrente nella misura che appare equo determinare in complessivi euro:
1.886,00, oltre iva, cpa e spese generali 15%, come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. Carianni
Giuseppe, che ha reso la prescritta dichiarazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) annulla il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione N. 217010970/DDL del 16.06.2017 notificato in data 12 luglio 2017 così come in parte motiva;
2) condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese CP_2 giudiziali di parte ricorrente liquidate in complessivi € 1.886,00, oltre iva, cpa e spese generali 15%, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Giuseppe Carianni.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 08.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dr. Amato Lucia Maria Catena
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro di Patti dott. Amato Lucia Maria Catena, all'udienza del 08.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa vertente tra , nata a [...], il [...], e ivi residente in [...]
Verga 11, CF: , rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Carianni C.F._1
( ) del foro di Patti, presso il cui studio sito in Patti, Corso Giacomo Matteotti, 146/F, C.F._2 elegge domicilio, come da procura in atti;
- ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
-resistente -
OGGETTO: annullamento verbale ispettivo.
All'udienza del 08.10.2025 i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni riportandosi alle richieste formulate in atti e chiedevano l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G. n. 1102/2020 depositato in Cancelleria in data 26.03.2020 la parte ricorrente proponeva opposizione avverso il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione N. 217010970/DDL del 16.06.2017 notificato in data 12 luglio 2017 con il quale l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_2 per mezzo dei propri ispettori, ha concluso l'accertamento ispettivo iniziato in data 09.03.2017 nei propri confronti;
che, con il suddetto provvedimento le sono stati addebitati i contributi previdenziali dovuti per i lavoratori occupati nei periodi che corrono dall'anno 2009 all'anno 2016 con annullamento del rapporto di lavoro del sig. , del sig. , , , Controparte_3 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
, e . Parte_5 Controparte_4 Persona_1
Parte ricorrente riteneva illegittimo tale provvedimento e ne richiedeva l'annullamento.
L in persona del legale rappresentante pro-tempore, costituitasi ha contestato le richieste attoree. CP_2
Prodotta la documentazione necessaria, ed espletata la prova testimoniale, all'odierna udienza, la causa veniva discussa e decisa come da contestuale sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non sussistono, nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di improcedibilità.
L'eccezione di decadenza sollevata dall' in persona del legale rappresentante pro-tempore, di CP_2 decadenza ai sensi dell'art. 22 del DL. n. 7/1970 riguarda la cancellazione dei lavoratori agricoli dipendenti iscritti negli elenchi anagrafici agricoltura del comune di residenza, non l'odierna ricorrente che non riveste la qualifica di bracciante agricola, ma di titolare della ditta individuale a nome della stessa.
Nel merito, il ricorso merita accoglimento.
CP_ Parte resistente non ha provato quanto contestato con il verbale di accertamento opposto, dall'altra la ricorrente, nonostante quanto sopra argomentato, ha fornito ampia prova di quanto asserito in ricorso.
L'attività istruttoria, infatti, ha confermato, attraverso i testi escussi, che la ricorrente ha effettivamente assunto i lavorati sopra citati.
Nello specifico, all'udienza del 7 gennaio 2022 venivano sentiti i testi , Parte_5 Parte_3
e i quali hanno confermato, non solo che negli anni 2015/2016 il sig.
[...] Testimone_1 [...]
ha prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze della sig.ra ma CP_3 Parte_1 anche che il lavoratore era assoggettato al potere organizzativo e alle direttive impartite dalla ricorrente nell'esecuzione delle mansioni per le quali era impiegato: ha precisato che: Parte_5
“Confermo che negli anni 2015 e 2016 il SI. ha svolto lavoro subordinato alle dipendenze Controparte_3 della SI.ra . Sono a conoscenza di ciò in quanto io lavoro in un fondo adiacente nel Parte_1 CP_ comune di Mistretta;
confermo che il SI. era assoggettato al potere organizzativo ed alle direttive impartite dalla SI.ra nell'esecuzione delle mansioni per cui era impiegato. In più Parte_1 occasioni ho assistito a ciò.”
ha precisato che: “Confermo che negli anni 2015 e 2016 il SI. lavorava Parte_3 Controparte_3 alle dipendenze della SI.ra . Sono a conoscenza di ciò in quanto sono proprietario di Parte_1 CP_ un terreno abbiamo predisposto una recinzione nel confine tra i due fondi;
confermo che il SI. era assoggettato al potere organizzativo ed alle direttive impartite dalla SI.ra Parte_1 nell'esercizio delle mansioni. Ciò avveniva in più occasioni in mia presenza”.
precisa: “Confermo che negli anni 2015 e 2016 il SI. ha lavorato alle Testimone_1 Controparte_3 dipendenze della SI.ra . Sono a conoscenza di ciò in quanto sin dagli anni 2009/2010 Parte_1 ho lavorato alle dipendenze dell'azienda che era proprietario di fondi adiacenti Parte_6 CP_ all'azienda della SI.ra ; confermo che il SI. era assoggettato al potere organizzativo ed alle Parte_1 direttive impartite dalla ricorrente nell'esecuzione delle mansioni. In più occasioni ho visto la ricorrente impartire le direttive"
Gli stessi testi hanno altresì confermato che il sig. prestava la propria opera seguendo un Controparte_3 orario fisso e continuativo occupandosi della custodia degli animali e dell'attività di casaro all'interno del caseificio di parte ricorrente.
CP_
specifica: “Confermo che il SI. prestava la propria opera con orario fisso e Parte_5 CP_ continuativo. Quando io lavoravo sul fondo adiacente, lui era sempre presente”; confermo che il SI. si occupava sia della custodia degli animali che dell'attività di casaro;
CP_
, conferma: la circostanza che il SI. svolgeva attività lavorativa in modo Parte_3 CP_ continuativo: “Quando mi recavo sul mio fondo lo vedevo lavorare;
confermo che il SI. si occupava sia della custodia degli animali che del caseificio, come casaro. L'ho visto in diverse occasioni lavorare anche nel caseificio.”
CP_
puntualizza: “Quando io lavoravo nel fondo adiacente, vedevo lavorare il SI. Lo Testimone_1 stesso si occupava delle custodia degli animali e qualche volta l'ho visto presso il caseificio”; infine, è stata fornita prova che il sig. lavorava alle dipendenze della sig.ra , che Parte_2 Parte_1 dal 2009 si occupava della custodia di animali e che nell'anno 2016 lavorava nel caseificio della ricorrente.
specifica che: “Per quel che concerne il SI. confermo che dal Parte_5 Parte_2
2009 lo stesso lavorava alle dipendenze della ricorrente occupandosi prevalentemente della custodia degli animali. Nel 2016 confermo che lavorava anche come casaro nel caseificio.”
ancora: “Confermo che il SI. , che non è mio parente, sin dal 2009 ha Parte_3 Parte_2 lavorato alle dipendenze della SI.ra occupandosi della custodia degli animali e se Parte_1 non ricordo male, nel 2016 l'ho visto lavorare nel caseificio”; precisa: “Confermo che il Testimone_1
SI. ha lavorato dal 2009/2010 alle dipendenze della ricorrente e lo vedeva occuparsi Parte_2 della custodia degli animali e qualche volta presso il caseificio.”
Alla luce delle suddette prove testimoniali non sorgono dubbi alcuni che, i suddetti lavoratori hanno prestato attività lavorativa presso la ditta della ricorrente con contestuale annullamento del verbale ispettivo impugnato.
Le spese di giudizio, seguono la soccombenza e pertanto, vanno poste a carico dell che deve essere CP_2 condannato a rifonderle alla ricorrente nella misura che appare equo determinare in complessivi euro:
1.886,00, oltre iva, cpa e spese generali 15%, come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. Carianni
Giuseppe, che ha reso la prescritta dichiarazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) annulla il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione N. 217010970/DDL del 16.06.2017 notificato in data 12 luglio 2017 così come in parte motiva;
2) condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese CP_2 giudiziali di parte ricorrente liquidate in complessivi € 1.886,00, oltre iva, cpa e spese generali 15%, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Giuseppe Carianni.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 08.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dr. Amato Lucia Maria Catena