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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 03/12/2024, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1214/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Marta Paganini Giudice rel. dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1214/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. POZZI LUCIA Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POZZI Controparte_1 C.F._2
LUCIA con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“chiedono che l'Ill.mo Tribunale di Lecco, verificata l'esistenza de presupposti di legge, Voglia: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in EN (LC), il 22.09.2003 tra il signor e la signora , iscritto nel Registro degli Atti di Controparte_1 Parte_1 matrimonio del suddetto Comune, alle seguenti condizioni:
1. I figli e pur essendo ancora studenti e, dunque, non economicamente indipendenti, Per_1 Per_2 hanno raggiunto la maggiore età.
Essi, pertanto, pur continuando a vivere presso la madre in EN (LC), Via Leone XIII n. 13, potranno frequentare il padre liberamente, prendendo direttamente contatti con lo stesso, compatibilmente con i loro impegni universitari e sociali, nonché con quelli del signor e CP_1 previo accordo con lui.
2. Atteso che e figli maggiorenni della copia ma studenti, rimarranno a vivere Per_1 Per_2 prevalentemente presso l'abitazione della madre, il signor si impegna a versare alla signora CP_1 entro e non oltre il giorno 05 di ogni mese la somma di € 800,00 (diconsi ottocento,00 euro) Pt_1 mensili a titolo di concorso al mantenimento ordinario dei due figli (€ 400,00 per figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
3. Per quanto concerne le spese straordinarie relative ai due figli e i signori e Per_1 Per_2 Pt_1 se ne faranno carico nella misura del 50 % ciascuno secondo quanto disposto dal Protocollo CP_1 in uso presso Codesto Tribunale che di seguito integralmente si riporta:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a). visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto di accordo, pregale il professionista con il preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso, b) libri di testo
e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabili come DSA o BES
o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero;
f) gite scolastiche con pernottamento.
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato pre-scuola e doposcuola o, in mancanza, baby-sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione
e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza
l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corsi e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità o urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
Resta inteso che la suddivisione secondo la misura definita in tale sede avrà luogo per le spese a condividersi successivamente al deposito del presente ricorso, restando escluse le spese per le quali i coniugi hanno già raggiunto accordo alla data odierna.
4. I coniugi dichiarano di avere entrambi stabili occupazioni lavorative e di essere quindi economicamente indipendenti.
A tale fine i coniugi convengono che venga revocato l'obbligo definito in sede di separazione in capo al signor di versare un assegno di mantenimento pari ad € 200,00 Controparte_1
(duecento,00 euro) mensili in favore della signora . Parte_1
5. I coniugi dichiarano di avere già provveduto ad equa spartizione di tutti i beni mobili, immobili e della liquidità in loro possesso.
6. I coniugi dichiarano che, dato corso a quanto indicato nel presente ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altra con riferimento ai reciproci rapporti economici e patrimoniali.
7. Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di EN (LC), con ogni altra seguente statuizione a termine di legge.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e anno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario il 22/09/2003 a EN e dalla loro unione sono nati due figli, Persona_3 il 27/12/2005 a Merate e il 07/01/2004, a Merate.
[...] Persona_4
I coniugi sono comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Lecco nel procedimento di separazione personale, conclusosi con la sentenza numero 18/2015, pubblicata il 05/01/2015.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
26/09/2024, i coniugi hanno richiesto pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli e , maggiorenni ma non ancora economicamente autonomi, Per_2 Per_1 non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a
EN il 22/09/2003 tra e trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2003, parte II, serie A, numero 31;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di CASATENOVO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 26/11/2024
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Marta Paganini Giudice rel. dott. Alessandro Colnaghi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1214/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. POZZI LUCIA Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POZZI Controparte_1 C.F._2
LUCIA con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“chiedono che l'Ill.mo Tribunale di Lecco, verificata l'esistenza de presupposti di legge, Voglia: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in EN (LC), il 22.09.2003 tra il signor e la signora , iscritto nel Registro degli Atti di Controparte_1 Parte_1 matrimonio del suddetto Comune, alle seguenti condizioni:
1. I figli e pur essendo ancora studenti e, dunque, non economicamente indipendenti, Per_1 Per_2 hanno raggiunto la maggiore età.
Essi, pertanto, pur continuando a vivere presso la madre in EN (LC), Via Leone XIII n. 13, potranno frequentare il padre liberamente, prendendo direttamente contatti con lo stesso, compatibilmente con i loro impegni universitari e sociali, nonché con quelli del signor e CP_1 previo accordo con lui.
2. Atteso che e figli maggiorenni della copia ma studenti, rimarranno a vivere Per_1 Per_2 prevalentemente presso l'abitazione della madre, il signor si impegna a versare alla signora CP_1 entro e non oltre il giorno 05 di ogni mese la somma di € 800,00 (diconsi ottocento,00 euro) Pt_1 mensili a titolo di concorso al mantenimento ordinario dei due figli (€ 400,00 per figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
3. Per quanto concerne le spese straordinarie relative ai due figli e i signori e Per_1 Per_2 Pt_1 se ne faranno carico nella misura del 50 % ciascuno secondo quanto disposto dal Protocollo CP_1 in uso presso Codesto Tribunale che di seguito integralmente si riporta:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a). visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto di accordo, pregale il professionista con il preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso, b) libri di testo
e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabili come DSA o BES
o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero;
f) gite scolastiche con pernottamento.
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato pre-scuola e doposcuola o, in mancanza, baby-sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione
e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza
l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corsi e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità o urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
Resta inteso che la suddivisione secondo la misura definita in tale sede avrà luogo per le spese a condividersi successivamente al deposito del presente ricorso, restando escluse le spese per le quali i coniugi hanno già raggiunto accordo alla data odierna.
4. I coniugi dichiarano di avere entrambi stabili occupazioni lavorative e di essere quindi economicamente indipendenti.
A tale fine i coniugi convengono che venga revocato l'obbligo definito in sede di separazione in capo al signor di versare un assegno di mantenimento pari ad € 200,00 Controparte_1
(duecento,00 euro) mensili in favore della signora . Parte_1
5. I coniugi dichiarano di avere già provveduto ad equa spartizione di tutti i beni mobili, immobili e della liquidità in loro possesso.
6. I coniugi dichiarano che, dato corso a quanto indicato nel presente ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altra con riferimento ai reciproci rapporti economici e patrimoniali.
7. Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di EN (LC), con ogni altra seguente statuizione a termine di legge.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e anno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario il 22/09/2003 a EN e dalla loro unione sono nati due figli, Persona_3 il 27/12/2005 a Merate e il 07/01/2004, a Merate.
[...] Persona_4
I coniugi sono comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Lecco nel procedimento di separazione personale, conclusosi con la sentenza numero 18/2015, pubblicata il 05/01/2015.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
26/09/2024, i coniugi hanno richiesto pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli e , maggiorenni ma non ancora economicamente autonomi, Per_2 Per_1 non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a
EN il 22/09/2003 tra e trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2003, parte II, serie A, numero 31;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di CASATENOVO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 26/11/2024
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Tremolada