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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 13/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile- riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati: dott. Giuseppe Lupo Presidente dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere dott.ssa Mary Carmisciano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1045/2021 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ); Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Palermo, via R. Wagner n. 9, presso lo studio dell'Avv. Alessandro
Palmigiano che la rappresenta e difende per mandato in atti;
appellante
E
, nato a [...] l'[...] (C. F. ); CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Palermo, Piazza Francesco Crispi n. 9, presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe Costanzo che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
appellato e appellante incidentale
DI nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_2
); C.F._3 elettivamente domiciliata in Palermo, via Principe di Belmonte n.3, presso lo studio dell'Avv.
Enrico Aguglia che la rappresenta e difende per mandato in atti;
appellata
, nato a [...] il [...] (C.F. ); Controparte_3 C.F._4 appellato contumace
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 28 Giugno 2024. MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 1779/2021 pubblicata il 26/04/2021, nell'ambito del giudizio n.r.g. 9323/2018, ha dichiarato l'inefficacia, nei confronti di dell'atto Parte_1 istitutivo di trust, denominato “Fit Trust”, stipulato il 6/8/2014 da e CP_1 CP_3
, nella qualità di Trustee;
ha rigettato le restanti domande proposte da parte attrice e ha
[...] compensato per metà le spese di lite tra e , ponendo a carico di Parte_1 CP_1 quest'ultimo il pagamento della restante metà in favore della prima che ha liquidato in € 856,50 per esborsi ed € 6.951,00 per compensi, oltre accessori di legge. Ha, infine, condannato Pt_1 al pagamento delle spese di lite in favore di , liquidate in euro 13.902,00
[...] Controparte_4 per compensi, oltre accessori di legge.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello lamentandone l'erroneità sotto Parte_1 diversi profili.
Si sono costituti in giudizio proponendo appello incidentale e CP_1 Controparte_4 insistendo per la conferma integrale della sentenza resa dal giudice di primo grado.
, evocato in giudizio, non si è costituito ed è rimasto contumace. Controparte_3
Sostituita l'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine perentorio del 28/06/2024, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, la causa è stata posta in decisione, con assegnazione, ex artt. 352 e 190 c.p.c., dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DI APPELLO
1.Con il primo motivo di appello, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda revocatoria relativa all'atto di cessione di azienda stipulato in Notaio (rep. 51698), con cui cedeva a Persona_1 CP_1 Controparte_4
, che era già associata in partecipazione, l'azienda costituita dal complesso di beni organizzati
[...] per l'esercizio dell'attività di farmacia n. 889 corrente in Palermo Corso Vittorio Emanuele n.
488. Secondo la prospettazione dell'appellante, avrebbe errato il Giudice di prime cure nel qualificare l'atto dispositivo oggetto di revocatoria successivo al sorgere del credito e, per l'effetto,
a ritenere non provato il requisito soggettivo della “partecipatio fraudis” in capo al terzo acquirente.
2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante deduce che erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto necessario, ai fini dell'accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c., il requisito soggettivo della partecipatio fraudis, mentre, stante l'anteriorità del credito rispetto all'atto di cessione della farmacia, sarebbe stato sufficiente l'elemento soggettivo della scientia fraudis pienamente provato alla luce delle risultanze istruttorie e documentali acquisite al giudizio.
3. Con il terzo motivo di appello, l'appellante contesta la gravata sentenza nella parte in cui, ove volesse condividersi l'assunto della posteriorità del credito, ha escluso la sussistenza del requisito soggettivo della partecipatio fraudis in capo a Controparte_4
4.Con il quarto motivo di appello, l'appellante censura la decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto inammissibile perché nuova la domanda di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale dalla stessa formulata nei confronti di per la Controparte_4 prima volta nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.
MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE
1.Con un unico motivo di appello incidentale, ontesta la decisione di primo grado CP_1 nella parte in cui, avendo ritenuto sussistenti i presupposti previsti dall'art. 2901 c.c., ha dichiarato l'inefficacia nei confronti di dell'atto istitutivo del trust, denominato “Fit Trust”, CP_5 dallo stesso stipulato in data 6/8/2014, nonostante non vi fosse la prova che al momento della stipulazione del suddetto atto lo stesso avesse la consapevolezza di ledere le ragioni creditorie.
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1.Il primo ed il secondo motivo di appello sono infondati. La ragione di credito vantata da nei confronti di trova fondamento nel contratto di fideiussione con Parte_1 CP_1 cui la stessa ha garantito, fino all'importo di euro 1.050.000,00, il contratto di mutuo fondiario dell'importo di € 700.000,00 concesso da Unipol Banca spa in data 18 Marzo 2013 a CP_1
i fini dell'acquisto della farmacia sita in Palermo, Corso Vittorio Emanuele 488. Ebbene,
[...] tale ragione di credito sorge nei confronti del debitore principale, non al momento della sottoscrizione del contratto di fideiussione, come erroneamente sostenuto dall'appellante, ma al momento in cui sorge il diritto di regresso nei confronti del debitore principale (v. art. 1950 c.c.).
Poiché l'atto di cessione della farmacia oggetto di domanda revocatoria è stato stipulato in data 30.06.2016 e, a quella data, il fideiussore non era ancora stato chiamato ad estinguere l'obbligazione del debitore principale (v. diffida del 20.6.2017 con cui la Unipol Banca s.r.l. ha diffidato all'immediata copertura dell'esposizione debitoria per euro 699.349,01 Parte_1 derivante dal menzionato mutuo), deve concludersi per l'anteriorità dell'atto dispositivo rispetto al sorgere del credito, con tutto ciò che ne consegue in punto di individuazione del requisito soggettivo tanto in capo al debitore, quanto in capo al terzo acquirente (quanto all'individuazione del momento in cui sorge il credito di regresso v. Cassazione civile sez. III, 18/03/2005, (ud.
01/03/2005, dep. 18/03/2005), n.5972).
Deve, pertanto, trovare conferma la sentenza di primo grado nella parte in cui ha qualificato l'atto dispositivo oggetto di revocatoria anteriore al sorgere del credito e, in ragione della sua onerosità, ha ritenuto necessario accertare il requisito della partecipatio fraudis in capo al debitore principale ed al terzo acquirente.
3.Anche il terzo motivo di appello è infondato.
Come noto, per gli atti a titolo oneroso, quando l'atto di disposizione sia anteriore al sorgere del credito la condizione per l'esercizio dell'azione è, oltre al "consilium fraudis" del debitore, la
"participatio fraudis" del terzo acquirente, cioè la conoscenza da parte di quest'ultimo della dolosa preordinazione dell'alienazione ad opera del disponente rispetto al credito futuro;
tale elemento psicologico, ex art. 2901, comma 1, n. 2, c.c., quale oggetto di prova a carico del soggetto che lo allega, può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, con un apprezzamento, riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato
(Cass., sez. 3, 18 settembre 2015, n. 18315). Ebbene, a questo proposito, il Giudice di primo grado ha accertato che non avesse alcun pregresso rapporto, né professionale Controparte_4 né amicale, con e che il contatto tra i due finalizzato all'acquisto della Farmacia CP_1 della Cattedrale fosse avvenuto per il tramite di un'agenzia immobiliare. Neanche risulta seriamente provato che la conoscesse i pregressi rapporti economici tra le parti, ovvero CP_4 che il avesse già costituito il Trust su tutti i suoi beni immobili e che la cessione della CP_1 farmacia fosse l'operazione conclusiva di una strategia diretta a ledere le ragioni creditorie dell'appellante. Ancora neanche vi è prova che la avesse contezza della pendenza del CP_4 contratto di mutuo e della fideiussione rilasciata dalla Di tale contratto non vi è, infatti, Pt_1 traccia nella situazione contabile allegata al contratto di associazione in partecipazione del 7 maggio 2015, e neppure in quello di cessione della farmacia del 30 giugno 2016, né nella visura camerale della farmacia. Peraltro, al momento dell'acquisto sulla farmacia vi era iscritta una sola formalità costituita da un sequestro giudiziario del 2014 poi revocato (v. visura camerale storica
CCIAA allegata alla terza memoria ex art. 183 c.p.c. depositata dalla . Infine, alcun serio CP_4 rilievo può attribuirsi alle missive che la famiglia inviava alla in prossimità della Pt_1 CP_4 cessione della Farmacia, ove nelle stesse si dà genericamente atto della pendenza di una situazione debitoria del nei confronti della Unipol Banca spa. Anzi è al contrario verosimile, come CP_1 già accertato dal primo Giudice, che a tali comunicazioni la non avesse attribuito alcuna CP_4 credibilità in ragione dei rapporti personali tra gli ex coniugi ( e e della già Pt_1 CP_1 avvenuta revoca del sequestro che era stato iscritto sulla Farmacia nel 2014 per impulsi della famiglia Pt_1
In definitiva, in assenza di altri elementi gravi, precisi e concordanti, deve ritenersi che la CP_4 non fosse a conoscenza dell'intento del di ledere le ragioni creditorie della propria ex CP_1 moglie e che, pertanto, neanche avesse consapevolmente concorso con lui nella realizzazione di tale piano fraudolento.
4.Il quarto motivo di appello è infondato. Con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. Pt_1 ha introdotto una nuova domanda, diretta a far accertare la responsabilità extracontrattuale
[...] di per non aver assunto le obbligazioni nascenti dal contratto di mutuo Controparte_4 stipulato a suo tempo da con Unipol Banca s.p.a. così cagionando un danno CP_1 all'appellante. Tale domanda ha un petitum ed una causa petendi diversi e autonomi rispetto a quelli dell'azione revocatoria, rispetto alla quale non è dato evincere alcun elemento di connessione oggettiva.
Come noto, nel processo civile di cognizione, ciò che rende ammissibile l'introduzione in giudizio da parte dell'attore di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art. 183 c.p.c. è il carattere della teleologica "complanarità", dovendo pertanto tale diritto attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere alla realizzazione (almeno in parte) dell'utilità finale già avuta di mira con l'originaria domanda (salva la differenza tecnica di petitum mediato) e rivelarsi di conseguenza incompatibile con il diritto per primo azionato. (Cfr. Cassazione civile sez. II, 08/11/2024,
n.28873). Nel caso che ci occupa, non può ritenersi configurabile alcuna complanarità tra le due domande poste in essere, stante la sussistenza di presupposti del tutto diversi (una lata ragione di credito la revocatoria ed una perdita patrimoniale già subita la seconda) ed anche effetti differenti (una mera dichiarazione di inefficacia la prima ed una condanna al pagamento di somme di denaro la seconda), con la conseguenza che l'ammissibilità della stessa avrebbe determinato un ampliamento del thema decidendum come tale precluso dallo spirare dei termini di cui all'art. 167
c.p.c.
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L'appello incidentale è infondato.
Con un unico articolato motivo di appello incidentale, a contestato la sentenza di primo CP_1 grado nella parte in cui ha ritenuto sussistenti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. limitatamente all'atto istitutivo del trust, denominato “Fit Trust”, e contestuale affidamento dei beni al trustee stipulato in data 06.08.2014 dal Notaio di Marineo, Rep. n. 1258 - Racc. n. 905, Persona_2 nel quale l'odierno appellante incidentale ha conferito un immobile ad uso abitativo, sito a
Palermo, in Via Dante n. 25, un locale commerciale sito in Via Ruggerone da Palermo n. 17 ed un immobile ad uso abitativo sito a Lampedusa.
In ordine all'elemento soggettivo, va rimarcato che l'atto istitutivo del trust oggetto di revocatoria
è un atto a titolo gratuito, stipulato in data anteriore al sorgere del credito. A questo proposito, è noto che, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare l'animus nocendi" richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c. non è sufficiente il dolo generico e, cioè, la mera previsione, da parte del debitore, del pregiudizio arrecato ai creditori, essendo invece necessaria la ricorrenza del dolo specifico, vale a dire la consapevole volontà di stipularlo al fine precipuo di pregiudicare le ragioni creditorie (cfr. Cassazione civile sez. III, 07/06/2023,
n.16092). Ebbene, nel caso che ci occupa, può ritenersi dimostrato l'intento fraudolento del sulla base di una serie di elementi presuntivi tutti emersi nel corso del giudizio di primo CP_1 grado e non seriamente confutati in appello. Ripercorrendo la cronologia degli eventi, così come documentalmente provati, risulta che ad Aprile 2013 acquistava la farmacia in CP_1
Palermo, Corso Vittorio Emanuele 488, da potere del dott. verso il corrispettivo di € Pt_2
1.423.400,30. Tale acquisto avveniva previa stipula di un contratto di mutuo fondiario dell'importo di euro 700.000,00 concesso dalla Unipol Banca S.p.a. in data 18.3.2013 (rep. 5078, racc. 3920) a a sua volta assistito da garanzia fideiussoria rilasciata da CP_1 Parte_1 per l'importo di euro 1.050.000,00. Pochi mesi dopo i coniugi si separavano e il 6 Agosto 2014
conferiva in un trust tutti i beni di cui era proprietario in quel momento. CP_1
Successivamente, il 30 Giugno 2016 e, dunque, decorsi tre anni dall'acquisto, CP_1 cedeva altresì la farmacia di Corso Vittorio Emanuele n 488 alla dott.ssa e, Controparte_4 immediatamente dopo (con decorrenza dal 30 Settembre 2016), interrompeva il pagamento delle rate del mutuo stipulato con la Unipol nel 2013 così esponendo la ex moglie al Parte_1 rischio di escussione. Tant'è che a quest'ultima, con raccomandata del 20.6.2017, la Unipol Banca spa comunicava la decadenza dal beneficio del termine e la diffidava all'immediata copertura dell'esposizione per l'importo di euro 699.349,01, oltre interessi e spese. Ebbene, nessuna controdeduzione è stata articolata dal in ordine alle ragioni dell'interruzione dei CP_1 pagamenti delle rate del mutuo ed alla circostanza che di tale mutuo non si fa menzione nel contratto di cessione della Farmacia alla dott.ssa Deve, pertanto, Controparte_4 condividersi l'assunto fatto proprio dal Giudice di primo grado in base al quale i due atti dispositivi devono essere visti nell'ambito di una complessa operazione negoziale, definitivamente diretta a frodare le ragioni dei creditori. infatti, era assolutamente CP_1 consapevole che il contratto di mutuo stipulato con Unipol Banca era garantito dalla fideiussione rilasciata da e che, laddove la stessa fosse chiamata ad estinguere l'obbligazione, Parte_1 avrebbe avuto diritto di regresso nei suoi confronti. Può, pertanto, presumersi che, successivamente alla crisi del rapporto coniugale, abbia presagito la possibilità di venir CP_1 meno alle proprie obbligazioni nei confronti della Unipol Banca spa e si sia voluto tutelare contro possibili azioni esecutive nei confronti del proprio patrimonio immobiliare, con grave pregiudizio delle ragioni dei creditori.
È pure dimostrato l'eventus damni: la costituzione di beni in un trust determina, per sua natura, una modifica della situazione patrimoniale del debitore;
tale modifica deve ritenersi peggiorativa quando il debitore non dimostri che il patrimonio residuo sia idoneo a soddisfare la garanzia patrimoniale generica: è pacifico che il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740, comma 1, c.c.); mancando la prova da parte del circa l'idoneità del patrimonio residuo a soddisfare detta garanzia, deve ritenersi CP_1 sussistente il pregiudizio alle ragioni dell'appellante principale.
Va quindi integralmente confermata la sentenza n. 1779/2021resa dal Tribunale di Palermo il
26/04/2021, nell'ambito del giudizio n.r.g. 9323/2018.
Spese di lite. Nei rapporti tra e , in ragione della soccombenza Parte_1 CP_1 reciproca delle parti, le spese di lite di questo grado di giudizio devono essere integralmente compensate. deve, invece, essere condannata al pagamento delle spese di lite nei Parte_1 confronti di nella misura che viene determinata in dispositivo in applicazione Controparte_4 dei parametri previsti dal DM 55/2014 e successive modifiche per le cause di valore compreso tra € 520.000,00 ed € 1.000.000,00.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti:
- rigetta l'appello principale;
- rigetta l'appello incidentale;
- compensa integralmente le spese di lite di questo grado di giudizio tra e Parte_1
; CP_1
- condanna al pagamento, in favore di , della somma di € Parte_1 Controparte_4
9.500,00 oltre accessori di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio
2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso all'esito della camera di consiglio della Corte di Appello di Palermo tenuta il 23
Dicembre 2024.
Palermo, 09 Gennaio 2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo