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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 16/07/2025, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1742/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1742/2020 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv.ti PAOLO Parte_1 P.IVA_1 BONALUME, GIOVANNI GOMEZ PALOMA e GIUSEPPE CADORNA;
ATTORE contro
(c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. DANILO VALLONE;
CONVENUTO
OGGETTO: Cessione dei crediti
CONCLUSIONI
Parte attrice:
- IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui all'atto di citazione, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell' , in persona del legale Controparte_2 CP_1 rappresentante pro tempore, dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare l' , in persona CP_1 del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di I. € Controparte_2 47.926,41 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub ALL. A;
II. € 14.280,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta maggior sorte capitale azionata, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui mancato puntuale pagamento ha generato il predetto importo;
III. € 103.014,92 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Tali interessi di mora sono già stati fatturati mediante le “Note Debito Interessi” riepilogate negli elenchi che si producono sub ALL. B - C IV. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di pagina 1 di 7 notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione V. € 104.840,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per le fatture il cui tardivo pagamento ha generato l'emissione delle Note Debito riepilogate all'elenco prodotto sub ALL. B, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di
[...] ad ottenere il pagamento da parte dell' e, per l'effetto, condannare l' al CP_2 CP_1 CP_1 pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Controparte_2 [...] per: - sorte capitale, - importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 CP_2 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale, oltre interessi;
- importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito: - nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, - con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito, oltre interessi;
IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere Controparte_2 il pagamento da parte dell' e, per l'effetto, condannare l' al pagamento in favore di CP_1 CP_1 di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per capitale, Controparte_2 Controparte_2 interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
Parte convenuta:
- rigettare tutte le domande di parte attrice poiché inammissibili, improcedibili, nonché del tutto infondate in fatto e diritto. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre i relativi oneri accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 5.6.2020 conveniva in Parte_1 giudizio l' deducendo di essersi resa cessionaria di una Controparte_1 pluralità di crediti vantati nei confronti dell'ente convenuto da vari fornitori di quest'ultimo, risultanti dalle fatture allegate al doc.
3. Segnatamente, esponeva di essere divenuta titolare di tali crediti in virtù di contratti di cessione redatti in forma di scrittura privata autenticata. Chiedeva, pertanto, la condanna dell' al pagamento in suo favore di - € 412.361,58 per sorte capitale, di cui alle fatture CP_3 riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 3; - € 14.280,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento di n. 357 fatture costituenti la predetta sorte capitale;
- € 103.014,92 a titolo di interessi di mora maturati a causa del tardivo Cont pagamento, da parte dell' , di crediti diversi da quelli costituenti la predetta sorte capitale insoluta;
- € 104.840,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle n.
2.621 fatture il cui Cont tardivo pagamento da parte dell' ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito riepilogate sub doc. 5A; - gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle pagina 2 di 7 Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto.
In subordine, la società attrice chiedeva la condanna dell' al pagamento in suo favore di CP_3 un importo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., corrispondente all'ammontare delle predette fatture, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si costituiva in giudizio, con apposita comparsa di costituzione e risposta del 10.11.2020, l'
[...]
, la quale eccepiva, in via preliminare: l'intervenuta prescrizione Controparte_1 quinquennale di gran parte delle pretese azionate e, in subordine, quella decennale;
la mancata produzione in giudizio dei contratti di cessione del credito;
il difetto di legittimazione attiva di
[...] a causa della mancata accettazione delle cessioni da parte della convenuta ed Parte_1 anzi del loro espresso rifiuto, mediante varie deliberazioni notificate sia alla società cedente che alla società cessionaria.
Nel merito, la convenuta deduceva l'integrale pagamento dei crediti ceduti alle società cedenti, eccezion fatta per talune fatture erroneamente saldate alla cessionaria, allegando a sostegno varie disposizioni di pagamento e storni con note di credito. Deduceva altresì la non debenza degli interessi moratori e anatocistici e l'inammissibilità della domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., per difetto dei relativi presupposti.
A fronte delle difese di parte convenuta, in seno alla propria memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. depositata in data 15.2.2021, la società attrice riduceva l'importo domandato ab initio, chiedendo la condanna dell' al pagamento della minor somma, quale sorte capitale, pari ad € CP_3 47.926,41. Contestava, inoltre, il lamentato difetto di legittimazione attiva, esponendo che non era necessaria l'accettazione delle cessioni da parte della convenuta né era possibile il rifiuto, non avendo, Cont tra l'altro, l' di fornito la prova circa l'esecuzione ancora in corso (al momento della CP_3 notifica della cessione e dell'iniziativa giudiziaria) dei contratti originari. Contestava altresì la fondatezza dell'eccezione di prescrizione e delle contestazioni in ordine agli interessi.
La causa veniva istruita con CTU contabile espletata dalla Dott.ssa volta ad Persona_1 accertare, sulla scorta di tutta la documentazione acquisita al fascicolo, l'effettiva debenza da parte dell' a della somma residua di € Controparte_1 Parte_1 47.926,41. Successivamente, il Giudice rinviava la causa per decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 17.9.2025.
La domanda è parzialmente fondata e merita di essere accolta nei limiti che seguono.
Prima di esaminare l'esistenza dei crediti fatti valere da parte attrice, devono essere disattese le eccezioni sollevate da parte convenuta sul perfezionamento e sull'opponibilità delle cessioni. ha prodotto in giudizio i numerosi contratti di cessione del credito, redatti Parte_1 Cont nella forma della scrittura privata autenticata, intercorsi tra vari fornitori dell' di e l'attrice CP_3 Cont stessa. Ha altresì fornito prova di aver debitamente notificato tali cessioni a mezzo pec all' di sicché alcun profilo di illegittimità si rinviene nella forma di comunicazione delle medesime. CP_3 Anche se, infatti, la legge utilizza il termine “notifica” della cessione, è sufficiente che il cedente o il cessionario portino in qualsiasi modo a conoscenza del debitore ceduto la notizia dell'avvenuta cessione, anche attraverso un atto a forma libera, una lettera raccomandata, un atto di citazione da parte del cessionario, un ricorso per decreto ingiuntivo (cfr. Cass. n. 1684/2012; Cass. n. 20143/2005; Cass. n. 14610/2004).
Quanto alla contestata inopponibilità delle cessioni all' in difetto di suo assenso, la CP_3
pagina 3 di 7 costante giurisprudenza di legittimità ha specificato che “il divieto di cessione dei crediti verso la P.A. senza l'adesione di quest'ultima, sancito dall'art. 70 del r.d. n. 2240 del 1923, non si applica ai crediti vantati nei confronti delle aziende sanitarie locali, da ritenersi enti estranei al novero delle amministrazioni statali” (Cass. n. 29420/2023).
Peraltro, deve ritenersi che i crediti ceduti riguardano rapporti contrattuali ormai conclusi (forniture ormai effettuate), in difetto di prova contraria che doveva fornire parte convenuta.
La cessione dei crediti verso lo Stato, derivanti da contratti di somministrazione, fornitura o appalto, può avvenire, quando detti contratti sono “in corso”, solo previa adesione dell'amministrazione (art. 70 R.D. n. 2440 del 1923 che richiama gli artt. 9 all. E e 351 e 355 all. F legge n. 2248 del 1865), in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti senza il consenso del debitore (art. 1260 cod. civ.), allo scopo di garantire la regolare esecuzione dei contratti, evitando che, durante la medesima, possano venir meno i mezzi finanziari al soggetto obbligato verso lo Stato. Ne deriva che l'inefficacia, verso l'amministrazione, di detta cessione può essere pronunziata dal giudice quando accerti, non solo che la notifica della cessione non seguita dall'adesione della p.a. sia avvenuta durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, ma anche che questo sia ancora “in corso” all'epoca della decisione, in quanto l'esaurimento dell'esecuzione del contratto determina l'insussistenza della causa d'inefficacia della cessione (Cass. 9789/1994; 8222/96).
Per i crediti dello Stato e degli enti pubblici territoriali (in fattispecie relativa ad appalto di opere pubbliche sottratto, “ratione temporis”, alla disciplina introdotta dalla legge n. 109 del 1994) il principio della generale cedibilità anche senza il consenso del creditore, sancito dall'art. 1260 cod. civ., è derogato dall'art. 9 legge n. 2248 all. E del 1865, che in tali casi richiede la previa adesione dell'amministrazione interessata;
tale deroga, tuttavia, essendo intesa ad evitare che, durante l'esecuzione del contratto, possano venire a mancare i mezzi finanziari al soggetto obbligato alla prestazione in favore della pubblica amministrazione, sussiste solo fino a quando il contatto è in
“corso” e cessa alla conclusione del rapporto contrattuale, con la conseguenza che restano opponibili alla pubblica amministrazione le cessioni di crediti verso questa vantati e realizzati senza la sua preventiva adesione, purché intervenuta dopo la conclusione del rapporto contrattuale (Cass. 13261/2000; 268/2006).
Per gli stessi motivi, non assume rilievo e non inficia la validità dei contratti il rifiuto opposto dalla convenuta a talune delle cessioni notificate.
Quanto alla prescrizione, parte opponente eccepisce genericamente la prescrizione quinquennale, ma non risulta provato che si tratti di obbligazioni da pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi (art. 2948 n. 4), e lo stesso deve dirsi per gli interessi moratori.
L'art. 2948 n. 4, cod. civ., che prevede la prescrizione quinquennale per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, sicché anche gli interessi previsti dalla stessa disposizione debbono rivestire il connotato della periodicità (Cass. 19487/2011).
In subordine, viene eccepita la prescrizione decennale di talune delle pretese azionate.
[...] non ha documentato atti interruttivi del termine prescrizionale antecedenti Parte_1 all'atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 5.6.2020 (in sede di memoria ex art. 183 c. Cont 6 n. 2 c.p.c. l'attrice ha dichiarato di allegare varie intimazioni di pagamento rivolte all' di CP_3 ma tale dichiarazione risulta priva di riscontro documentale). La doglianza risulterebbe, pertanto, fondata limitatamente alle somme di cui alle fatture emesse in data antecedente al 5.6.2010, ma la prescrizione rimane assorbita nell'accertata non debenza delle relative somme.
Nel merito, risulta fondata l'eccezione di pagamento della sorte capitale dei crediti ceduti proposta da pagina 4 di 7 parte convenuta.
Il nominato CTU contabile ha proceduto a calcolare il credito attuale, a titolo di sorte capitale, della nei confronti dell' sulla base della documentazione Parte_1 CP_3 prodotta nel presente giudizio (in particolare mandati di pagamento, fatture e note di credito).
Il CTU ha effettuato un controllo sulle fatture e note di credito emesse da ogni società fornitrice cedente, individuando per ciascuna: il tipo di documento (fattura o nota di credito); l'anno di riferimento;
il numero della fattura;
la data di emissione;
l'importo originario e l'importo residuo, alla luce di storni e compensazioni. In caso di mancata produzione della fattura, il credito solo labialmente affermato non è stato considerato, mentre in caso di mancata produzione degli ordinativi della merce e dei documenti di trasporto, ma di produzione della fattura, il credito è stato considerato.
In base a tali verifiche il tecnico ha accertato che non ha alcun credito Parte_1 residuo a titolo di sorte capitale nei confronti dell' rinvenendosi piuttosto un suo debito CP_3 nei confronti della convenuta pari ad € 238,36, che in prevalenza deriva dal mancato deposito delle fatture a fondamento del credito e che, pertanto, non sono state riconosciute, nonché da differenze con gli ordini merce.
Nulla deve, pertanto, essere riconosciuto a a titolo di sorte capitale. Parte_1
Devono, invece, essere riconosciute le somme richieste da parte attrice a titolo di interessi moratori per il tardivo pagamento da parte dell' di crediti diversi da quelli costituenti la sorte CP_3 capitale. Invero, ha prodotto in giudizio due note di debito – Parte_1 rispettivamente dell'importo di € 102.231,56 e di € 783,36 – per interessi maturati in relazione al tardivo pagamento delle fatture indicate, nonché gli atti di cessione delle relative fatture in suo favore (cfr. all. 4 e 5 atto di citazione;
all. 13 e 14 memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. parte attrice).
Per ciascuna nota di debito risultano indicati: il nominativo della società che aveva emesso la fattura;
l'importo a titolo di sorte capitale;
la data di emissione e la data di scadenza, sulla scorta della quale è stata calcolato l'inizio della decorrenza degli interessi di mora (“data inizio”); la data in cui è stato accreditato l'importo delle fatture per sorte capitale, con conseguente interruzione del calcolo degli interessi di mora (“data fine”); il numero dei giorni di ritardo;
il tasso di interesse di mora applicato ed il conseguente importo maturato.
A fronte di tali risultanze, parte convenuta non ha contestato il calcolo degli interessi moratori di cui alle note di debito, né ha allegato possibili fatti impeditivi della pretesa di controparte, quali il tempestivo pagamento delle fatture cedute o l'avvenuta corresponsione degli interessi moratori, limitandosi a sollevare eccezioni generiche ed inconferenti.
Segnatamente, priva di pregio è la tesi di parte convenuta secondo cui le disposizioni del d.lgs. n. 231/2002 non trovano applicazione nel caso di specie, in cui si fa questione di debiti sorti da contratti derivanti da procedure concorsuali pubbliche e aperte (in seguito a gara, insomma). L'esclusione riguarda, invero, i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore (art. 1), casistica ben diversa da quella in esame.
Parimenti irrilevante è la doglianza che gli interessi siano stati calcolati applicando il termine di 60 giorni dal ricevimento della fattura, dovendo i termini essere raddoppiati ai sensi dell'art. 4 comma 5 d. lgs. n. 231/2002; ed è proprio quanto avvenuto perché il termine ordinario è invece di 30 giorni (vds. art. 4 commi 2 e 5 d.lgs. n. 231/2002: “
2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo di pagamento non può superare i seguenti termini: a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura…5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati…b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria”).
Peraltro, deve ritenersi che le fatture di cui alle note di debito riguardino crediti maturati in forza di pagina 5 di 7 contratti successivi all'1.1.2013 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 192/2012, modificativo del d.lgs. n. 231/2002), in quanto la fattura più risalente è stata emessa nel marzo del 2014.
Alla luce di ciò, l' deve essere condannata al pagamento della somma dovuta a titolo di CP_3 interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale, ai sensi dell'art. 4 d. lgs. n. 231/2002 (“…decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”). Tale somma deve essere quantificata in € 103.014,92, come da ricostruzione di parte attrice. L' deve altresì CP_3 essere condannata al pagamento degli interessi anatocistici sugli interessi moratori dovuti almeno per sei mesi, con decorrenza dalla domanda giudiziale, stante il principio secondo cui gli interessi sugli interessi (anatocistici) sono dovuti ove siano contemporaneamente dovuti anche gli interessi principali, il credito sia esigibile, il debitore sia in mora e sia stata, altresì, proposta la domanda giudiziale, avente non solo il ruolo di condizione, alternativa alla convenzione tra le parti, dell'anatocismo, ma anche il ruolo di termine iniziale per la produzione di interessi secondari (v. Cass. civ., Sez. I, n. 1164/17; n. 12512/15; n. 12043/04); condizioni, tutte, ricorrenti nel caso di specie.
Va, ancora, ritenuta legittima la richiesta operata da relativa al pagamento Parte_1 dell'ulteriore somma a titolo di indennizzo ex art. 6 d.lgs. n. 231/2002, aggiornato con il d.lgs. n. 192/2012, per il ritardato pagamento delle fatture di cui alle note di debito. Infatti, tale disposizione dispone che “Nei casi previsti dall'articolo 3, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”.
Dunque, in base alla suddetta norma, spetta al creditore a titolo di risarcimento un importo forfettario di
€ 40,00 per ogni fattura tardivamente saldata. In assenza di specifica contestazione in ordine alla quantificazione operata da parte attrice, tale somma deve essere calcolata in € 104.840,00.
Deve, invece, essere rigettata la domanda relativa all'indennizzo ex art. 6 d.lgs. n. 231/2002 con riferimento alle n. 357 fatture recanti la sorte capitale originariamente azionata (€ 412.361,58). Invero, parte attrice ha dedotto a fondamento dell'istanza il mancato pagamento della sorte capitale di talune delle fatture cedute (per un totale di € 47.926,41) ed il tardivo pagamento della sorte capitale delle Cont restanti. Tuttavia, la prima circostanza è stata smentita dall'espletata CTU, che ha chiarito che l' di nulla deve corrispondere a a titolo di sorte capitale;
la seconda CP_3 Parte_1 circostanza risulta priva di adeguato supporto probatorio.
L'accoglimento, seppur in misura parziale, della domanda principale rende superfluo l'esame della subordinata domanda attorea di arricchimento senza giusta causa.
L deve, pertanto, essere condannata a corrispondere a le CP_3 Parte_1 somme di: - € 103.014,92 a titolo di interessi moratori, oltre agli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. al saggio di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231/2002, dal 5.6.2020 al saldo;
- € 104.840,00 a titolo di indennizzo ex art. 6 d.lgs. n. 231/2002, aggiornato con il d.lgs. n. 192/2012.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di carico di parte convenuta nei limiti degli importi effettivamente riconosciuti (scaglione € 52.001,00 - € 260.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: condanna l' al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 103.014,92 a titolo di interessi moratori ex art. 5 d.lgs. n. 231/2002 maturati
[...] sulle fatture oggetto di cessione tardivamente pagate, oltre al pagamento degli interessi anatocistici ex pagina 6 di 7 art. 1283 c.c. al saggio di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231/2002, dal 5.6.2020 al saldo, e al pagamento dell'ulteriore somma dovuta a titolo di indennizzo ex art. 6 d.lgs. n. 231/2002, aggiornato con il d.lgs. n. 192/2012, per come quantificata in parte motiva;
rigetta nel resto le domande di Parte_1 condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano Controparte_1 nell'intero in complessivi € 14.103,00, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.
Ragusa, 16/07/2025
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1742/2020 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv.ti PAOLO Parte_1 P.IVA_1 BONALUME, GIOVANNI GOMEZ PALOMA e GIUSEPPE CADORNA;
ATTORE contro
(c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. DANILO VALLONE;
CONVENUTO
OGGETTO: Cessione dei crediti
CONCLUSIONI
Parte attrice:
- IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui all'atto di citazione, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell' , in persona del legale Controparte_2 CP_1 rappresentante pro tempore, dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare l' , in persona CP_1 del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di I. € Controparte_2 47.926,41 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub ALL. A;
II. € 14.280,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta maggior sorte capitale azionata, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui mancato puntuale pagamento ha generato il predetto importo;
III. € 103.014,92 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Tali interessi di mora sono già stati fatturati mediante le “Note Debito Interessi” riepilogate negli elenchi che si producono sub ALL. B - C IV. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di pagina 1 di 7 notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione V. € 104.840,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per le fatture il cui tardivo pagamento ha generato l'emissione delle Note Debito riepilogate all'elenco prodotto sub ALL. B, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di
[...] ad ottenere il pagamento da parte dell' e, per l'effetto, condannare l' al CP_2 CP_1 CP_1 pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Controparte_2 [...] per: - sorte capitale, - importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 CP_2 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale, oltre interessi;
- importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito: - nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, - con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito, oltre interessi;
IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere Controparte_2 il pagamento da parte dell' e, per l'effetto, condannare l' al pagamento in favore di CP_1 CP_1 di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per capitale, Controparte_2 Controparte_2 interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
Parte convenuta:
- rigettare tutte le domande di parte attrice poiché inammissibili, improcedibili, nonché del tutto infondate in fatto e diritto. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre i relativi oneri accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 5.6.2020 conveniva in Parte_1 giudizio l' deducendo di essersi resa cessionaria di una Controparte_1 pluralità di crediti vantati nei confronti dell'ente convenuto da vari fornitori di quest'ultimo, risultanti dalle fatture allegate al doc.
3. Segnatamente, esponeva di essere divenuta titolare di tali crediti in virtù di contratti di cessione redatti in forma di scrittura privata autenticata. Chiedeva, pertanto, la condanna dell' al pagamento in suo favore di - € 412.361,58 per sorte capitale, di cui alle fatture CP_3 riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 3; - € 14.280,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento di n. 357 fatture costituenti la predetta sorte capitale;
- € 103.014,92 a titolo di interessi di mora maturati a causa del tardivo Cont pagamento, da parte dell' , di crediti diversi da quelli costituenti la predetta sorte capitale insoluta;
- € 104.840,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle n.
2.621 fatture il cui Cont tardivo pagamento da parte dell' ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito riepilogate sub doc. 5A; - gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle pagina 2 di 7 Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto.
In subordine, la società attrice chiedeva la condanna dell' al pagamento in suo favore di CP_3 un importo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., corrispondente all'ammontare delle predette fatture, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si costituiva in giudizio, con apposita comparsa di costituzione e risposta del 10.11.2020, l'
[...]
, la quale eccepiva, in via preliminare: l'intervenuta prescrizione Controparte_1 quinquennale di gran parte delle pretese azionate e, in subordine, quella decennale;
la mancata produzione in giudizio dei contratti di cessione del credito;
il difetto di legittimazione attiva di
[...] a causa della mancata accettazione delle cessioni da parte della convenuta ed Parte_1 anzi del loro espresso rifiuto, mediante varie deliberazioni notificate sia alla società cedente che alla società cessionaria.
Nel merito, la convenuta deduceva l'integrale pagamento dei crediti ceduti alle società cedenti, eccezion fatta per talune fatture erroneamente saldate alla cessionaria, allegando a sostegno varie disposizioni di pagamento e storni con note di credito. Deduceva altresì la non debenza degli interessi moratori e anatocistici e l'inammissibilità della domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., per difetto dei relativi presupposti.
A fronte delle difese di parte convenuta, in seno alla propria memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. depositata in data 15.2.2021, la società attrice riduceva l'importo domandato ab initio, chiedendo la condanna dell' al pagamento della minor somma, quale sorte capitale, pari ad € CP_3 47.926,41. Contestava, inoltre, il lamentato difetto di legittimazione attiva, esponendo che non era necessaria l'accettazione delle cessioni da parte della convenuta né era possibile il rifiuto, non avendo, Cont tra l'altro, l' di fornito la prova circa l'esecuzione ancora in corso (al momento della CP_3 notifica della cessione e dell'iniziativa giudiziaria) dei contratti originari. Contestava altresì la fondatezza dell'eccezione di prescrizione e delle contestazioni in ordine agli interessi.
La causa veniva istruita con CTU contabile espletata dalla Dott.ssa volta ad Persona_1 accertare, sulla scorta di tutta la documentazione acquisita al fascicolo, l'effettiva debenza da parte dell' a della somma residua di € Controparte_1 Parte_1 47.926,41. Successivamente, il Giudice rinviava la causa per decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 17.9.2025.
La domanda è parzialmente fondata e merita di essere accolta nei limiti che seguono.
Prima di esaminare l'esistenza dei crediti fatti valere da parte attrice, devono essere disattese le eccezioni sollevate da parte convenuta sul perfezionamento e sull'opponibilità delle cessioni. ha prodotto in giudizio i numerosi contratti di cessione del credito, redatti Parte_1 Cont nella forma della scrittura privata autenticata, intercorsi tra vari fornitori dell' di e l'attrice CP_3 Cont stessa. Ha altresì fornito prova di aver debitamente notificato tali cessioni a mezzo pec all' di sicché alcun profilo di illegittimità si rinviene nella forma di comunicazione delle medesime. CP_3 Anche se, infatti, la legge utilizza il termine “notifica” della cessione, è sufficiente che il cedente o il cessionario portino in qualsiasi modo a conoscenza del debitore ceduto la notizia dell'avvenuta cessione, anche attraverso un atto a forma libera, una lettera raccomandata, un atto di citazione da parte del cessionario, un ricorso per decreto ingiuntivo (cfr. Cass. n. 1684/2012; Cass. n. 20143/2005; Cass. n. 14610/2004).
Quanto alla contestata inopponibilità delle cessioni all' in difetto di suo assenso, la CP_3
pagina 3 di 7 costante giurisprudenza di legittimità ha specificato che “il divieto di cessione dei crediti verso la P.A. senza l'adesione di quest'ultima, sancito dall'art. 70 del r.d. n. 2240 del 1923, non si applica ai crediti vantati nei confronti delle aziende sanitarie locali, da ritenersi enti estranei al novero delle amministrazioni statali” (Cass. n. 29420/2023).
Peraltro, deve ritenersi che i crediti ceduti riguardano rapporti contrattuali ormai conclusi (forniture ormai effettuate), in difetto di prova contraria che doveva fornire parte convenuta.
La cessione dei crediti verso lo Stato, derivanti da contratti di somministrazione, fornitura o appalto, può avvenire, quando detti contratti sono “in corso”, solo previa adesione dell'amministrazione (art. 70 R.D. n. 2440 del 1923 che richiama gli artt. 9 all. E e 351 e 355 all. F legge n. 2248 del 1865), in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti senza il consenso del debitore (art. 1260 cod. civ.), allo scopo di garantire la regolare esecuzione dei contratti, evitando che, durante la medesima, possano venir meno i mezzi finanziari al soggetto obbligato verso lo Stato. Ne deriva che l'inefficacia, verso l'amministrazione, di detta cessione può essere pronunziata dal giudice quando accerti, non solo che la notifica della cessione non seguita dall'adesione della p.a. sia avvenuta durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, ma anche che questo sia ancora “in corso” all'epoca della decisione, in quanto l'esaurimento dell'esecuzione del contratto determina l'insussistenza della causa d'inefficacia della cessione (Cass. 9789/1994; 8222/96).
Per i crediti dello Stato e degli enti pubblici territoriali (in fattispecie relativa ad appalto di opere pubbliche sottratto, “ratione temporis”, alla disciplina introdotta dalla legge n. 109 del 1994) il principio della generale cedibilità anche senza il consenso del creditore, sancito dall'art. 1260 cod. civ., è derogato dall'art. 9 legge n. 2248 all. E del 1865, che in tali casi richiede la previa adesione dell'amministrazione interessata;
tale deroga, tuttavia, essendo intesa ad evitare che, durante l'esecuzione del contratto, possano venire a mancare i mezzi finanziari al soggetto obbligato alla prestazione in favore della pubblica amministrazione, sussiste solo fino a quando il contatto è in
“corso” e cessa alla conclusione del rapporto contrattuale, con la conseguenza che restano opponibili alla pubblica amministrazione le cessioni di crediti verso questa vantati e realizzati senza la sua preventiva adesione, purché intervenuta dopo la conclusione del rapporto contrattuale (Cass. 13261/2000; 268/2006).
Per gli stessi motivi, non assume rilievo e non inficia la validità dei contratti il rifiuto opposto dalla convenuta a talune delle cessioni notificate.
Quanto alla prescrizione, parte opponente eccepisce genericamente la prescrizione quinquennale, ma non risulta provato che si tratti di obbligazioni da pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi (art. 2948 n. 4), e lo stesso deve dirsi per gli interessi moratori.
L'art. 2948 n. 4, cod. civ., che prevede la prescrizione quinquennale per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, sicché anche gli interessi previsti dalla stessa disposizione debbono rivestire il connotato della periodicità (Cass. 19487/2011).
In subordine, viene eccepita la prescrizione decennale di talune delle pretese azionate.
[...] non ha documentato atti interruttivi del termine prescrizionale antecedenti Parte_1 all'atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 5.6.2020 (in sede di memoria ex art. 183 c. Cont 6 n. 2 c.p.c. l'attrice ha dichiarato di allegare varie intimazioni di pagamento rivolte all' di CP_3 ma tale dichiarazione risulta priva di riscontro documentale). La doglianza risulterebbe, pertanto, fondata limitatamente alle somme di cui alle fatture emesse in data antecedente al 5.6.2010, ma la prescrizione rimane assorbita nell'accertata non debenza delle relative somme.
Nel merito, risulta fondata l'eccezione di pagamento della sorte capitale dei crediti ceduti proposta da pagina 4 di 7 parte convenuta.
Il nominato CTU contabile ha proceduto a calcolare il credito attuale, a titolo di sorte capitale, della nei confronti dell' sulla base della documentazione Parte_1 CP_3 prodotta nel presente giudizio (in particolare mandati di pagamento, fatture e note di credito).
Il CTU ha effettuato un controllo sulle fatture e note di credito emesse da ogni società fornitrice cedente, individuando per ciascuna: il tipo di documento (fattura o nota di credito); l'anno di riferimento;
il numero della fattura;
la data di emissione;
l'importo originario e l'importo residuo, alla luce di storni e compensazioni. In caso di mancata produzione della fattura, il credito solo labialmente affermato non è stato considerato, mentre in caso di mancata produzione degli ordinativi della merce e dei documenti di trasporto, ma di produzione della fattura, il credito è stato considerato.
In base a tali verifiche il tecnico ha accertato che non ha alcun credito Parte_1 residuo a titolo di sorte capitale nei confronti dell' rinvenendosi piuttosto un suo debito CP_3 nei confronti della convenuta pari ad € 238,36, che in prevalenza deriva dal mancato deposito delle fatture a fondamento del credito e che, pertanto, non sono state riconosciute, nonché da differenze con gli ordini merce.
Nulla deve, pertanto, essere riconosciuto a a titolo di sorte capitale. Parte_1
Devono, invece, essere riconosciute le somme richieste da parte attrice a titolo di interessi moratori per il tardivo pagamento da parte dell' di crediti diversi da quelli costituenti la sorte CP_3 capitale. Invero, ha prodotto in giudizio due note di debito – Parte_1 rispettivamente dell'importo di € 102.231,56 e di € 783,36 – per interessi maturati in relazione al tardivo pagamento delle fatture indicate, nonché gli atti di cessione delle relative fatture in suo favore (cfr. all. 4 e 5 atto di citazione;
all. 13 e 14 memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. parte attrice).
Per ciascuna nota di debito risultano indicati: il nominativo della società che aveva emesso la fattura;
l'importo a titolo di sorte capitale;
la data di emissione e la data di scadenza, sulla scorta della quale è stata calcolato l'inizio della decorrenza degli interessi di mora (“data inizio”); la data in cui è stato accreditato l'importo delle fatture per sorte capitale, con conseguente interruzione del calcolo degli interessi di mora (“data fine”); il numero dei giorni di ritardo;
il tasso di interesse di mora applicato ed il conseguente importo maturato.
A fronte di tali risultanze, parte convenuta non ha contestato il calcolo degli interessi moratori di cui alle note di debito, né ha allegato possibili fatti impeditivi della pretesa di controparte, quali il tempestivo pagamento delle fatture cedute o l'avvenuta corresponsione degli interessi moratori, limitandosi a sollevare eccezioni generiche ed inconferenti.
Segnatamente, priva di pregio è la tesi di parte convenuta secondo cui le disposizioni del d.lgs. n. 231/2002 non trovano applicazione nel caso di specie, in cui si fa questione di debiti sorti da contratti derivanti da procedure concorsuali pubbliche e aperte (in seguito a gara, insomma). L'esclusione riguarda, invero, i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore (art. 1), casistica ben diversa da quella in esame.
Parimenti irrilevante è la doglianza che gli interessi siano stati calcolati applicando il termine di 60 giorni dal ricevimento della fattura, dovendo i termini essere raddoppiati ai sensi dell'art. 4 comma 5 d. lgs. n. 231/2002; ed è proprio quanto avvenuto perché il termine ordinario è invece di 30 giorni (vds. art. 4 commi 2 e 5 d.lgs. n. 231/2002: “
2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo di pagamento non può superare i seguenti termini: a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura…5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati…b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria”).
Peraltro, deve ritenersi che le fatture di cui alle note di debito riguardino crediti maturati in forza di pagina 5 di 7 contratti successivi all'1.1.2013 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 192/2012, modificativo del d.lgs. n. 231/2002), in quanto la fattura più risalente è stata emessa nel marzo del 2014.
Alla luce di ciò, l' deve essere condannata al pagamento della somma dovuta a titolo di CP_3 interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale, ai sensi dell'art. 4 d. lgs. n. 231/2002 (“…decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”). Tale somma deve essere quantificata in € 103.014,92, come da ricostruzione di parte attrice. L' deve altresì CP_3 essere condannata al pagamento degli interessi anatocistici sugli interessi moratori dovuti almeno per sei mesi, con decorrenza dalla domanda giudiziale, stante il principio secondo cui gli interessi sugli interessi (anatocistici) sono dovuti ove siano contemporaneamente dovuti anche gli interessi principali, il credito sia esigibile, il debitore sia in mora e sia stata, altresì, proposta la domanda giudiziale, avente non solo il ruolo di condizione, alternativa alla convenzione tra le parti, dell'anatocismo, ma anche il ruolo di termine iniziale per la produzione di interessi secondari (v. Cass. civ., Sez. I, n. 1164/17; n. 12512/15; n. 12043/04); condizioni, tutte, ricorrenti nel caso di specie.
Va, ancora, ritenuta legittima la richiesta operata da relativa al pagamento Parte_1 dell'ulteriore somma a titolo di indennizzo ex art. 6 d.lgs. n. 231/2002, aggiornato con il d.lgs. n. 192/2012, per il ritardato pagamento delle fatture di cui alle note di debito. Infatti, tale disposizione dispone che “Nei casi previsti dall'articolo 3, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”.
Dunque, in base alla suddetta norma, spetta al creditore a titolo di risarcimento un importo forfettario di
€ 40,00 per ogni fattura tardivamente saldata. In assenza di specifica contestazione in ordine alla quantificazione operata da parte attrice, tale somma deve essere calcolata in € 104.840,00.
Deve, invece, essere rigettata la domanda relativa all'indennizzo ex art. 6 d.lgs. n. 231/2002 con riferimento alle n. 357 fatture recanti la sorte capitale originariamente azionata (€ 412.361,58). Invero, parte attrice ha dedotto a fondamento dell'istanza il mancato pagamento della sorte capitale di talune delle fatture cedute (per un totale di € 47.926,41) ed il tardivo pagamento della sorte capitale delle Cont restanti. Tuttavia, la prima circostanza è stata smentita dall'espletata CTU, che ha chiarito che l' di nulla deve corrispondere a a titolo di sorte capitale;
la seconda CP_3 Parte_1 circostanza risulta priva di adeguato supporto probatorio.
L'accoglimento, seppur in misura parziale, della domanda principale rende superfluo l'esame della subordinata domanda attorea di arricchimento senza giusta causa.
L deve, pertanto, essere condannata a corrispondere a le CP_3 Parte_1 somme di: - € 103.014,92 a titolo di interessi moratori, oltre agli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. al saggio di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231/2002, dal 5.6.2020 al saldo;
- € 104.840,00 a titolo di indennizzo ex art. 6 d.lgs. n. 231/2002, aggiornato con il d.lgs. n. 192/2012.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di carico di parte convenuta nei limiti degli importi effettivamente riconosciuti (scaglione € 52.001,00 - € 260.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: condanna l' al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 103.014,92 a titolo di interessi moratori ex art. 5 d.lgs. n. 231/2002 maturati
[...] sulle fatture oggetto di cessione tardivamente pagate, oltre al pagamento degli interessi anatocistici ex pagina 6 di 7 art. 1283 c.c. al saggio di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231/2002, dal 5.6.2020 al saldo, e al pagamento dell'ulteriore somma dovuta a titolo di indennizzo ex art. 6 d.lgs. n. 231/2002, aggiornato con il d.lgs. n. 192/2012, per come quantificata in parte motiva;
rigetta nel resto le domande di Parte_1 condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano Controparte_1 nell'intero in complessivi € 14.103,00, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.
Ragusa, 16/07/2025
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
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