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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 24/02/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1541/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Salvatore Grillo Presidente
dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
dott.ssa Maristella Sardone Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine n. 1541/2023 R.G., avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 1227/2023 del 4.05.2023
TRA
elettivamente domiciliato in San Nicandro Garganico alla via Vittorio Parte_1
Veneto n. 163, presso lo studio dell'avv. Giuseppe De Luca, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
-Appellante –
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1 domiciliata in Foggia, alla via A. Gramsci n. 73/a, presso lo studio dell'avv. Valentina Lucianetti, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- Appellata –
Controparte_2
- Appellato contumace
-
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 5.02.2025, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 9.03.2016 conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Foggia l' e al fine di sentir dichiarare la CP_1 Controparte_2 responsabilità esclusiva di conducente del veicolo Fiat NT, tg. Controparte_2
YW, nella causazione dell'incidente per cui è causa e, per l'effetto, condannare CP_1
e , in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non
[...] Controparte_2
1 patrimoniali subiti, stimati in complessivi € 106.141,98 o nella misura maggiore o minore all'esito dell'istruttoria della causa, con condanna al pagamento di spese e compensi di causa.
A fondamento della domanda l'attore deduceva che: - in data 01.12.2012, ore 10,00 circa, in abitato di San Nicandro Garganico, Via A. Gramsci, all'altezza dei civici 143/145, in qualità di pedone, veniva investito dal veicolo Fiat NT, tg. YW, in fase di manovra di retromarcia, cadendo a terra con torsione del ginocchio sinistro;
- a causa del sinistro riportava un “trauma contusivo-distorsivo del ginocchio sinistro con lesione del legamento crociato anteriore e del menisco interno”, con danno biologico valutato nella misura del 13%, ITT per gg. 18, ITP per gg. 50 e lesione permanente della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle proprie attitudini.
Costituitasi in giudizio, l , in persona del legale rappresentante p.t., preliminarmente CP_1 eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto azionato in giudizio e la propria carenza di legittimazione passiva;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto. rimaneva contumace. Controparte_2
Istruita la causa con prove orali, con sentenza n. 1227/2023 del 3.05.2023, pubblicata il 4.05.2023, il Tribunale di Foggia così statuiva: 1) rigetta la domanda proposta da 2) condanna Parte_1
a rifondere le spese di lite di questo procedimento in favore dell , qui liquidate, Parte_1 CP_1 ex officio, in € 7.887,60 al netto della riduzione del 30% per compensi professionali, oltre spese generali
(15% sui compensi), CPA ed IVA se dovute come per legge. 3) spese irripetibili nei confronti di
[...]
. CP_2
Avverso detta sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto tempestivo appello , formulando le seguenti conclusioni: “1. accogliere l'appello e, per l'effetto, Parte_1 riformare la sentenza n. 1227/2023 del Tribunale di Foggia del 03/05/2023, depositata in cancelleria e pubblicata il 04/05/2023, nella causa iscritta al n. 1935/16 - R.G.; 2. accertata la dinamica del sinistro, dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo Fiat NT, tg. YW (sig.
[...]
nella causa dell'incidente e, per l'effetto, ex artt. 145 e 149 CdA, condannare Controparte_2 CP_1
(in persona del suo legale rappresentante pro-tempore), e in solido tra loro, al
[...] Controparte_2 risarcimento in favore del sig. (età: 25 anni alla data del sinistro) di tutti i danni Parte_1 patrimoniali e non patrimoniali subiti dallo stesso nell'incidente per cui è causa, pari ad € 106.141,98, di cui € 36.780,00 per danno biologico (13% - c.d. metodo tabellare - Trib. Milano 2014); € 2.160,00 per ITT
(€ 120,00 x gg. 18); € 3.000,00 per ITP al 50% (€ 60,00 x gg. 50); € 63.681,98 per danno alla capacità lavorativa specifica [ex tab. RD 1403/1922: (17.491,89 x 13% x 18,670)+50%]; € 20,00 per copia cartella clinica;
€ 500,00 per perizia medico-legale; o nella misura maggiore o minore all'esito dell'istruttoria della causa;
oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo;
3. con condanna al pagamento di spese e compenso del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si è costituita in giudizio l' eccependo preliminarmente la inammissibilità CP_1 dell'impugnazione per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. e la inammissibilità e/o
2 improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; in via subordinata, ha chiesto il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze di lite. non si è costituito in giudizio, nonostante la regolare notifica dell'atto di Controparte_2 citazione in appello, sicchè ne va dichiarata la contumacia.
A seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 5 febbraio 2025 la causa è stata riservata per la decisione a norma dell'art. 281 sexies 3° co. c.p.c..
I. Il Tribunale ha rigettato la domanda osservando che: - parte attrice non ha assolto all'onere probatorio a suo carico ex art. 2697 c.c., non avendo provato il fatto storico a fondamento della sua pretesa e il nesso di causalità tra l'evento e i danni asseritamente subiti;
- la teste ha Tes_1 fornito scarso apporto probatorio alla fondatezza della domanda, non avendo assistito alla dinamica del sinistro;
- la testimonianza dell'unico teste oculare ( appare confusa e Tes_2 contraddittoria, avendo il teste da un lato affermato di aver assistito all'incidente e, dall'altro, di trovarsi in macelleria in quel preciso momento, e di aver visto il già dolorante;
- plurimi Pt_1 elementi depongono per l'infondatezza della domanda, quali l'avere il atteso ben sei Pt_1 ore prima di recarsi al Pronto Soccorso, nonostante la gravità delle lesioni riportate, non aver allertato il personale del 118, ed il mancato intervento di qualsiasi altra autorità sul luogo del sinistro;
- non è stata contestata dall'attore la circostanza, eccepita dall , relativa alla sua CP_1 elevata sinistrosità, essendo stato protagonista, a partire dall'agosto 2008, di ben 15 sinistri, in meno di 7 anni.
II.Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, per mancato rispetto del disposto di cui all'art. 342 c.p.c., sollevata dall poiché la lettura complessiva CP_1 dell'atto di appello consente di individuare con sufficiente chiarezza le questioni e i punti contestati dell'impugnata sentenza e le relative doglianze, nonché le argomentazioni addotte a contrasto della ratio decidendi adottata dal primo giudice, coerentemente con quanto disposto dall'art. 342 c.p.c., pure novellato, secondo l'interpretazione offerta dalla Suprema Corte (cfr.
Cass. Sez. U., 27199/2017) che, da ultimo, ha precisato che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., ord. 1932/2024; conf. Cass. Sez. U, n. 36481 del 13/12/2022).
III.Con un unico motivo di gravame l'appellante lamenta la “Erronea interpretazione delle risultanze istruttorie, nonché vizio logico e omessa, insufficiente, erronea e/o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia”.
3 A fondamento dell'articolato motivo di gravame ha dedotto che la prospettata descrizione dei fatti ha trovato pieno riscontro e che, pertanto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., ha dato rigorosa prova dei fatti che costituiscono il fondamento della domanda. Attraverso la prova testimoniale, a mezzo del teste , è stata confermata la prospettazione attorea;
le contraddizioni Testimone_3 evidenziate dal Giudice di primo grado non sono vere e proprie contraddizioni, ma poca chiarezza da parte del teste. La prova testimoniale a mezzo della teste ha confermato quanto Tes_1 accaduto dopo l'incidente. La causa dei danni riportati dall'attore nell'incidente è da rinvenire indiscutibilmente nell'investimento avvenuto in data 01.12.2012, ore 10,00 da parte del veicolo
Fiat NT, tg. YW, in fase di retromarcia, e la compagnia assicuratrice convenuta si è limitata ad una generica contestazione. Il conducente del veicolo Fiat NT, CP_2
ha sottoscritto la denuncia di sinistro, assumendosene la totale responsabilità, non si è
[...] costituito in giudizio, rimanendo contumace, e non si è presentato a rendere l'interrogatorio formale deferitogli. La sinistrosità imputata all'attore, irrilevante per i fatti di causa, è giustificata dall'intestazione in capo a lui di veicoli in uso anche ad altri componenti della sua famiglia.
IV. Il motivo è infondato e va rigettato.
Come correttamente osservato dal Giudice di prime cure “non è stato assolto da parte attrice l'onere probatorio posto a suo carico ex art. 2697, non avendo il compiutamente provato il fatto storico Pt_1
a fondamento della sua pretesa e, per quanto maggiormente interessa in questa sede, il nesso di causalità tra l'evento e i danni asseritamente subiti dall'attore.”
La decisione del primo giudice è frutto di una corretta e condivisibile valutazione delle emergenze istruttorie e dei principi di diritto applicabili alla fattispecie.
È infatti onere della parte che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno subito dimostrare l'esistenza del fatto storico del sinistro, vale a dire l'investimento e i danni riportati in conseguenza dello stesso.
Con riferimento al sinistro per cui è causa, la cui dinamica era stata descritta in modo estremamente generico nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, la compagnia convenuta aveva immediatamente contestato che il sinistro si fosse verificato secondo le modalità indicate dell'attore e, in subordine, che avesse provocato tutti i danni richiesti.
A fronte della contestazione effettuata dalla compagnia convenuta, l'attore non ha fornito la prova della effettiva verificazione del sinistro e dei danni ad esso conseguenti.
, unico asserito teste oculare, escusso all'udienza dell'8.02.2019, ha dichiarato: Testimone_4
“si è vero. Io mi trovavo in macelleria e nel momento in cui dovevo attraversare la strada per arrivare alla macchina mi sono ritrovato il già dolorante. Preciso che erano più o meno le 10:00 del mattino e Pt_1 andavo in macelleria a comprare della carne. Uscito dalla macelleria, nell'attraversare la strada sulle strisce pedonali ho visto la dinamica del sinistro. Poi ho prestato soccorso al e poi sono andato al lavoro. Pt_1
Preciso che faccio il carrozziere, e che conosco il perché è mio cliente, ogni tanto viene a riparare Pt_1 la macchina. Preciso che era bel tempo e le condizioni dell'asfalto erano normali, la strada non era trafficata.
Ho visto la NT che nel fare retromarcia investiva il Poi dopo l'incidente mi sono subito recato Pt_1
4 al lavoro”. ……“Si è vero, perché ho visto il conducente della NT che ha sottoscritto il CID. Il conducente della NT ha prestato soccorso al Il voleva essere portato in ospedale ma purtroppo Pt_1 Pt_1 io sono andato a lavoro e il conducente della NT si è allontanato”.
L'unico teste oculare, nel confermare la circostanza, articolata in maniera generica da parte attrice
(dalla quale non è dato evincere dove si trovasse esattamente il al momento Pt_1 dell'investimento, e se fosse fermo o in movimento), in maniera contraddittoria, ha dichiarato dapprima che si trovava in macelleria e di aver visto il già dolorante e poi, invece, che, Pt_1 nell'attraversare la strada sulle strisce pedonali, di aver visto la dinamica del sinistro, ovvero che la NT, nel fare retromarcia, investiva l'attore; null'altro ha inoltre riferito il teste, nella descrizione della dinamica dell'incidente, né sui punti d'urto o sulle lesioni riportate dall'attore.
Inoltre, pur avendo il teste riferito di aver visto il ed il conducente della Fiat NT Pt_1 compilare il CID, nessun riferimento della sua presenza vi è sul predetto modulo, nonostante il stesso abbia riferito di conoscere il , suo cliente. Tes_2 Pt_1
Inoltre, nonostante l'asserita gravità delle lesioni che il avrebbe riportato in Pt_1 conseguenza dell'investimento, né il conducente della NT, né il teste lo Tes_2 accompagnavano in ospedale, nonostante il danneggiato avesse loro chiesto, così come affermato dal teste, di essere portato in ospedale;
né veniva richiesto l'intervento sul posto degli operatori del 118 o delle Autorità.
L'evidente ed insanabile contraddittorietà delle dichiarazioni del teste, su profili cruciali e non certo marginali della descrizione del sinistro, unitamente alla circostanza che, a fronte delle importanti lesioni che l'attore assume di aver riportato a seguito dell'investimento (trauma contusivo-distorsivo del ginocchio sinistro con lesione del legamento crociato anteriore e del menisco interno), non sia stato immediatamente richiesto l'intervento degli operatori del 118, né il danneggiato è stato portato subito in ospedale a bordo di una delle due autovetture presenti sul posto (la Fiat NT investitrice e quella del conoscente genera dubbi sulla reale dinamica Tes_2 dell'incidente e sulle lesioni riportate. A ciò aggiungasi che appare poco credibile che, a fronte di una richiesta del danneggiato di essere trasportato in ospedale, l'autore dell'investimento “presti soccorso” e sottoscriva il CID, per poi allontanarsi, e il testimone-amico – di cui non si fa menzione nel CID- vada al lavoro, senza accompagnarlo in ospedale.
L'attendibilità del teste appare ancor più appannata, alla luce delle dichiarazioni dell'altra Tes_2 teste escussa, convivente dell'attore , che ha dichiarato: “Si è Testimone_5 Parte_1 vero, preciso che dopo l'incidente sono venuti a suonare il campanello per notiziarmi dell'accaduto e poi sono scesa giù e il mio compagno non ce la faceva a stare in piedi. Poi subito dopo ho notato che il ginocchio era gonfio. Io comunque non ho visto la dinamica del sinistro. Ricordo che attorno al mio compagno c'erano delle persone che non conosco e volevano aiutarlo, ma lui non riusciva a reggersi in piedi. Io sono scesa verso le 11:00 e il padre del mio compagno è sopraggiunto verso le 14:30, prima non poteva perché stava in campagna. Le persone che stavano intorno al mio compagno non si sono offerte di accompagnarlo in ospedale. Io non ho la patente. Abbiamo dovuto attendere il padre del Fui io a chiamare il padre Pt_1
5 del mio compagno il quale mi disse al telefono di aspettare un poco poiché secondo lui non era nulla di grave.
Successivamente sopraggiunto il padre portammo il mio compagno in ospedale e venne ricoverato. Il mio compagno è disoccupato”.;
La teste , che non ha assistito all'incidente, e la cui testimonianza, quindi, nessun apporto Tes_1 probatorio può fornire ai fini della dimostrazione del fatto storico posto a base della pretesa risarcitoria, ha dunque riferito che, pur essendosi resa conto della gravità delle lesioni, e nonostante il non riusciva a reggersi in piedi, non chiedeva a nessuna delle persone Pt_1 che lo avevano soccorso, pur presenti, di accompagnarlo in ospedale, né chiamava il 118, ma attendeva il ritorno a casa del padre dell'attore. Il , il cui accesso al Pronto Soccorso Pt_1 viene indicato nel rapporto di Pronto Soccorso alle 15,52, avrebbe pertanto atteso circa sei ore prima di recarsi in ospedale, circostanza non compatibile con l'importanza delle lesioni lamentate dall'attore (e dei postumi asseritamente residuati).
Alla luce del complesso delle emergenze processuali e delle plurime incongruenze emerse, le testimonianze appaiono inattendibili: in particolare, la rilevata contraddittorietà delle dichiarazioni dell'unico teste asseritamente oculare (della cui presenza, si ribadisce, non vi né traccia neanche nel CID) priva del benchè minimo supporto probatorio la dinamica del sinistro genericamente posta a fondamento della domanda risarcitoria.
Nessun rilievo riveste il tentativo del , che in appello ha tentato di contestare la sua Pt_1 elevata sinistrosità (che lo ha visto protagonista di ben 15 sinistri in meno di 7 anni), deducendo che “il avendo intestati tutti i mezzi del proprio nucleo familiare (padre, madre e Parte_1 fratelli), non è stato sempre coinvolto negli stessi che, invece, hanno riguardato i veicoli in uso ai suoi familiari”, al fine di rendere credibile i propri assunti.
Quanto poi al rilievo che parte appellante pretende di attribuire alla sottoscrizione della denuncia di sinistro da parte del conducente della Fiat NT, va sottolineato che l'appellante non ha contestato la parte della sentenza in cui il primo Giudice ha evidenziato che, nonostante la Testi presenza del testimone, il non riporti la presenza di alcun testimone”.
Il primo Giudice a tal proposito ha correttamente osservato che il teste “ ha riferito di aver Tes_2 prestato soccorso al e di aver visto il conducente della NT sottoscrivere il CAI. Orbene, anche Per_1 detta circostanza desta dei sospetti, poiché, si evidenzia come il predetto modulo – il quale giova rammentare non ha valore probatorio, ma è soggette a libera valutazione del Giudice – non riporti la presenza di alcun testimone: in definitiva, non si comprende il motivo per il quale le parti coinvolte nel sinistro non si siano avvedute della presenza del teste e non ne abbiano indicato gli estremi nel modulo”.
Il modulo CID non ha efficacia confessoria nei confronti dei soggetti terzi, come l'odierna convenuta compagnia assicuratrice, ma ha un valore indiziario sottoposto al libero e prudente apprezzamento del giudice. Invero, la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno, è liberamente apprezzabile dal giudice in relazione alla posizione di tutte le parti, ivi incluso colui che l'ha resa,
6 a prescindere dalla sua qualità di conducente o proprietario del veicolo assicurato (in tal senso,
Cass. 20/06/2014, n.14092).
Tale valore indiziario non trova tuttavia nella presente causa alcun ulteriore elemento istruttorio o indiziario concordante o idoneo a suffragare tale modulo, attesa la ritenuta inattendibilità per contraddittorietà della dichiarazione del teste e le anomalie evidenziate. Nessun verbale di Tes_2 intervento di una qualche autorità chiamata sul luogo del sinistro è stato prodotto, anzi è pacifico che nessun intervento fu richiesto, nonostante l'attore abbia esposto lesioni certamente serie;
e nonostante tali asserite serie lesioni (l'attore, a detta della teste , non si reggeva in piedi), Tes_1 non fu chiesto l'intervento del 118, né l'attore fu condotto immediatamente in ospedale dagli astanti, due dei quali automuniti.
Né rileva il comportamento processuale del responsabile civile, rimasto contumace, atteso che la contumacia esprime un silenzio non soggetto a valutazione e non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, ne' altera la ripartizione degli oneri probatori tra le parti;
la contumacia del convenuto non esclude che l'attore debba fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio.
(Cfr. Cass. Civ. S.U. sent. n. 2951 del 6 febbraio 2016).
In definitiva, “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti
i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (cfr. Cass. civ. Sez. II, 16 luglio 2024 n. 19519).
Correttamente, pertanto, il primo giudice ha rigettato la domanda.
Da quanto finora esposto consegue il rigetto dell'appello, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore dell , CP_1 delle spese del presente grado, nella misura liquidata in dispositivo, in ossequio ai parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del petitum, dell'attività effettivamente espletata e della natura della controversia.
Nulla per le spese nei confronti dell'appellato contumace.
L'appellante dovrà, inoltre, versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti dell in persona del legale Parte_1 CP_1
7 rappresentante p.t., nella contumacia di avverso la sentenza n. 1227/2023 Controparte_2 emessa dal Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, in data 3.05.2023, pubblicata il
4.05.2023, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
1. condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell delle spese del CP_1 presente grado di giudizio, che liquida in € 7.158,5 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P., come per legge;
2. dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto dell'appello), sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002 per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis. d.P.R.
115/2002.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 12 febbraio
2025.
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Salvatore Grillo Presidente
dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
dott.ssa Maristella Sardone Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine n. 1541/2023 R.G., avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 1227/2023 del 4.05.2023
TRA
elettivamente domiciliato in San Nicandro Garganico alla via Vittorio Parte_1
Veneto n. 163, presso lo studio dell'avv. Giuseppe De Luca, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
-Appellante –
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1 domiciliata in Foggia, alla via A. Gramsci n. 73/a, presso lo studio dell'avv. Valentina Lucianetti, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- Appellata –
Controparte_2
- Appellato contumace
-
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 5.02.2025, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 9.03.2016 conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Foggia l' e al fine di sentir dichiarare la CP_1 Controparte_2 responsabilità esclusiva di conducente del veicolo Fiat NT, tg. Controparte_2
YW, nella causazione dell'incidente per cui è causa e, per l'effetto, condannare CP_1
e , in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non
[...] Controparte_2
1 patrimoniali subiti, stimati in complessivi € 106.141,98 o nella misura maggiore o minore all'esito dell'istruttoria della causa, con condanna al pagamento di spese e compensi di causa.
A fondamento della domanda l'attore deduceva che: - in data 01.12.2012, ore 10,00 circa, in abitato di San Nicandro Garganico, Via A. Gramsci, all'altezza dei civici 143/145, in qualità di pedone, veniva investito dal veicolo Fiat NT, tg. YW, in fase di manovra di retromarcia, cadendo a terra con torsione del ginocchio sinistro;
- a causa del sinistro riportava un “trauma contusivo-distorsivo del ginocchio sinistro con lesione del legamento crociato anteriore e del menisco interno”, con danno biologico valutato nella misura del 13%, ITT per gg. 18, ITP per gg. 50 e lesione permanente della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle proprie attitudini.
Costituitasi in giudizio, l , in persona del legale rappresentante p.t., preliminarmente CP_1 eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto azionato in giudizio e la propria carenza di legittimazione passiva;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto. rimaneva contumace. Controparte_2
Istruita la causa con prove orali, con sentenza n. 1227/2023 del 3.05.2023, pubblicata il 4.05.2023, il Tribunale di Foggia così statuiva: 1) rigetta la domanda proposta da 2) condanna Parte_1
a rifondere le spese di lite di questo procedimento in favore dell , qui liquidate, Parte_1 CP_1 ex officio, in € 7.887,60 al netto della riduzione del 30% per compensi professionali, oltre spese generali
(15% sui compensi), CPA ed IVA se dovute come per legge. 3) spese irripetibili nei confronti di
[...]
. CP_2
Avverso detta sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto tempestivo appello , formulando le seguenti conclusioni: “1. accogliere l'appello e, per l'effetto, Parte_1 riformare la sentenza n. 1227/2023 del Tribunale di Foggia del 03/05/2023, depositata in cancelleria e pubblicata il 04/05/2023, nella causa iscritta al n. 1935/16 - R.G.; 2. accertata la dinamica del sinistro, dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo Fiat NT, tg. YW (sig.
[...]
nella causa dell'incidente e, per l'effetto, ex artt. 145 e 149 CdA, condannare Controparte_2 CP_1
(in persona del suo legale rappresentante pro-tempore), e in solido tra loro, al
[...] Controparte_2 risarcimento in favore del sig. (età: 25 anni alla data del sinistro) di tutti i danni Parte_1 patrimoniali e non patrimoniali subiti dallo stesso nell'incidente per cui è causa, pari ad € 106.141,98, di cui € 36.780,00 per danno biologico (13% - c.d. metodo tabellare - Trib. Milano 2014); € 2.160,00 per ITT
(€ 120,00 x gg. 18); € 3.000,00 per ITP al 50% (€ 60,00 x gg. 50); € 63.681,98 per danno alla capacità lavorativa specifica [ex tab. RD 1403/1922: (17.491,89 x 13% x 18,670)+50%]; € 20,00 per copia cartella clinica;
€ 500,00 per perizia medico-legale; o nella misura maggiore o minore all'esito dell'istruttoria della causa;
oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo;
3. con condanna al pagamento di spese e compenso del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si è costituita in giudizio l' eccependo preliminarmente la inammissibilità CP_1 dell'impugnazione per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. e la inammissibilità e/o
2 improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; in via subordinata, ha chiesto il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze di lite. non si è costituito in giudizio, nonostante la regolare notifica dell'atto di Controparte_2 citazione in appello, sicchè ne va dichiarata la contumacia.
A seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 5 febbraio 2025 la causa è stata riservata per la decisione a norma dell'art. 281 sexies 3° co. c.p.c..
I. Il Tribunale ha rigettato la domanda osservando che: - parte attrice non ha assolto all'onere probatorio a suo carico ex art. 2697 c.c., non avendo provato il fatto storico a fondamento della sua pretesa e il nesso di causalità tra l'evento e i danni asseritamente subiti;
- la teste ha Tes_1 fornito scarso apporto probatorio alla fondatezza della domanda, non avendo assistito alla dinamica del sinistro;
- la testimonianza dell'unico teste oculare ( appare confusa e Tes_2 contraddittoria, avendo il teste da un lato affermato di aver assistito all'incidente e, dall'altro, di trovarsi in macelleria in quel preciso momento, e di aver visto il già dolorante;
- plurimi Pt_1 elementi depongono per l'infondatezza della domanda, quali l'avere il atteso ben sei Pt_1 ore prima di recarsi al Pronto Soccorso, nonostante la gravità delle lesioni riportate, non aver allertato il personale del 118, ed il mancato intervento di qualsiasi altra autorità sul luogo del sinistro;
- non è stata contestata dall'attore la circostanza, eccepita dall , relativa alla sua CP_1 elevata sinistrosità, essendo stato protagonista, a partire dall'agosto 2008, di ben 15 sinistri, in meno di 7 anni.
II.Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, per mancato rispetto del disposto di cui all'art. 342 c.p.c., sollevata dall poiché la lettura complessiva CP_1 dell'atto di appello consente di individuare con sufficiente chiarezza le questioni e i punti contestati dell'impugnata sentenza e le relative doglianze, nonché le argomentazioni addotte a contrasto della ratio decidendi adottata dal primo giudice, coerentemente con quanto disposto dall'art. 342 c.p.c., pure novellato, secondo l'interpretazione offerta dalla Suprema Corte (cfr.
Cass. Sez. U., 27199/2017) che, da ultimo, ha precisato che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., ord. 1932/2024; conf. Cass. Sez. U, n. 36481 del 13/12/2022).
III.Con un unico motivo di gravame l'appellante lamenta la “Erronea interpretazione delle risultanze istruttorie, nonché vizio logico e omessa, insufficiente, erronea e/o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia”.
3 A fondamento dell'articolato motivo di gravame ha dedotto che la prospettata descrizione dei fatti ha trovato pieno riscontro e che, pertanto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., ha dato rigorosa prova dei fatti che costituiscono il fondamento della domanda. Attraverso la prova testimoniale, a mezzo del teste , è stata confermata la prospettazione attorea;
le contraddizioni Testimone_3 evidenziate dal Giudice di primo grado non sono vere e proprie contraddizioni, ma poca chiarezza da parte del teste. La prova testimoniale a mezzo della teste ha confermato quanto Tes_1 accaduto dopo l'incidente. La causa dei danni riportati dall'attore nell'incidente è da rinvenire indiscutibilmente nell'investimento avvenuto in data 01.12.2012, ore 10,00 da parte del veicolo
Fiat NT, tg. YW, in fase di retromarcia, e la compagnia assicuratrice convenuta si è limitata ad una generica contestazione. Il conducente del veicolo Fiat NT, CP_2
ha sottoscritto la denuncia di sinistro, assumendosene la totale responsabilità, non si è
[...] costituito in giudizio, rimanendo contumace, e non si è presentato a rendere l'interrogatorio formale deferitogli. La sinistrosità imputata all'attore, irrilevante per i fatti di causa, è giustificata dall'intestazione in capo a lui di veicoli in uso anche ad altri componenti della sua famiglia.
IV. Il motivo è infondato e va rigettato.
Come correttamente osservato dal Giudice di prime cure “non è stato assolto da parte attrice l'onere probatorio posto a suo carico ex art. 2697, non avendo il compiutamente provato il fatto storico Pt_1
a fondamento della sua pretesa e, per quanto maggiormente interessa in questa sede, il nesso di causalità tra l'evento e i danni asseritamente subiti dall'attore.”
La decisione del primo giudice è frutto di una corretta e condivisibile valutazione delle emergenze istruttorie e dei principi di diritto applicabili alla fattispecie.
È infatti onere della parte che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno subito dimostrare l'esistenza del fatto storico del sinistro, vale a dire l'investimento e i danni riportati in conseguenza dello stesso.
Con riferimento al sinistro per cui è causa, la cui dinamica era stata descritta in modo estremamente generico nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, la compagnia convenuta aveva immediatamente contestato che il sinistro si fosse verificato secondo le modalità indicate dell'attore e, in subordine, che avesse provocato tutti i danni richiesti.
A fronte della contestazione effettuata dalla compagnia convenuta, l'attore non ha fornito la prova della effettiva verificazione del sinistro e dei danni ad esso conseguenti.
, unico asserito teste oculare, escusso all'udienza dell'8.02.2019, ha dichiarato: Testimone_4
“si è vero. Io mi trovavo in macelleria e nel momento in cui dovevo attraversare la strada per arrivare alla macchina mi sono ritrovato il già dolorante. Preciso che erano più o meno le 10:00 del mattino e Pt_1 andavo in macelleria a comprare della carne. Uscito dalla macelleria, nell'attraversare la strada sulle strisce pedonali ho visto la dinamica del sinistro. Poi ho prestato soccorso al e poi sono andato al lavoro. Pt_1
Preciso che faccio il carrozziere, e che conosco il perché è mio cliente, ogni tanto viene a riparare Pt_1 la macchina. Preciso che era bel tempo e le condizioni dell'asfalto erano normali, la strada non era trafficata.
Ho visto la NT che nel fare retromarcia investiva il Poi dopo l'incidente mi sono subito recato Pt_1
4 al lavoro”. ……“Si è vero, perché ho visto il conducente della NT che ha sottoscritto il CID. Il conducente della NT ha prestato soccorso al Il voleva essere portato in ospedale ma purtroppo Pt_1 Pt_1 io sono andato a lavoro e il conducente della NT si è allontanato”.
L'unico teste oculare, nel confermare la circostanza, articolata in maniera generica da parte attrice
(dalla quale non è dato evincere dove si trovasse esattamente il al momento Pt_1 dell'investimento, e se fosse fermo o in movimento), in maniera contraddittoria, ha dichiarato dapprima che si trovava in macelleria e di aver visto il già dolorante e poi, invece, che, Pt_1 nell'attraversare la strada sulle strisce pedonali, di aver visto la dinamica del sinistro, ovvero che la NT, nel fare retromarcia, investiva l'attore; null'altro ha inoltre riferito il teste, nella descrizione della dinamica dell'incidente, né sui punti d'urto o sulle lesioni riportate dall'attore.
Inoltre, pur avendo il teste riferito di aver visto il ed il conducente della Fiat NT Pt_1 compilare il CID, nessun riferimento della sua presenza vi è sul predetto modulo, nonostante il stesso abbia riferito di conoscere il , suo cliente. Tes_2 Pt_1
Inoltre, nonostante l'asserita gravità delle lesioni che il avrebbe riportato in Pt_1 conseguenza dell'investimento, né il conducente della NT, né il teste lo Tes_2 accompagnavano in ospedale, nonostante il danneggiato avesse loro chiesto, così come affermato dal teste, di essere portato in ospedale;
né veniva richiesto l'intervento sul posto degli operatori del 118 o delle Autorità.
L'evidente ed insanabile contraddittorietà delle dichiarazioni del teste, su profili cruciali e non certo marginali della descrizione del sinistro, unitamente alla circostanza che, a fronte delle importanti lesioni che l'attore assume di aver riportato a seguito dell'investimento (trauma contusivo-distorsivo del ginocchio sinistro con lesione del legamento crociato anteriore e del menisco interno), non sia stato immediatamente richiesto l'intervento degli operatori del 118, né il danneggiato è stato portato subito in ospedale a bordo di una delle due autovetture presenti sul posto (la Fiat NT investitrice e quella del conoscente genera dubbi sulla reale dinamica Tes_2 dell'incidente e sulle lesioni riportate. A ciò aggiungasi che appare poco credibile che, a fronte di una richiesta del danneggiato di essere trasportato in ospedale, l'autore dell'investimento “presti soccorso” e sottoscriva il CID, per poi allontanarsi, e il testimone-amico – di cui non si fa menzione nel CID- vada al lavoro, senza accompagnarlo in ospedale.
L'attendibilità del teste appare ancor più appannata, alla luce delle dichiarazioni dell'altra Tes_2 teste escussa, convivente dell'attore , che ha dichiarato: “Si è Testimone_5 Parte_1 vero, preciso che dopo l'incidente sono venuti a suonare il campanello per notiziarmi dell'accaduto e poi sono scesa giù e il mio compagno non ce la faceva a stare in piedi. Poi subito dopo ho notato che il ginocchio era gonfio. Io comunque non ho visto la dinamica del sinistro. Ricordo che attorno al mio compagno c'erano delle persone che non conosco e volevano aiutarlo, ma lui non riusciva a reggersi in piedi. Io sono scesa verso le 11:00 e il padre del mio compagno è sopraggiunto verso le 14:30, prima non poteva perché stava in campagna. Le persone che stavano intorno al mio compagno non si sono offerte di accompagnarlo in ospedale. Io non ho la patente. Abbiamo dovuto attendere il padre del Fui io a chiamare il padre Pt_1
5 del mio compagno il quale mi disse al telefono di aspettare un poco poiché secondo lui non era nulla di grave.
Successivamente sopraggiunto il padre portammo il mio compagno in ospedale e venne ricoverato. Il mio compagno è disoccupato”.;
La teste , che non ha assistito all'incidente, e la cui testimonianza, quindi, nessun apporto Tes_1 probatorio può fornire ai fini della dimostrazione del fatto storico posto a base della pretesa risarcitoria, ha dunque riferito che, pur essendosi resa conto della gravità delle lesioni, e nonostante il non riusciva a reggersi in piedi, non chiedeva a nessuna delle persone Pt_1 che lo avevano soccorso, pur presenti, di accompagnarlo in ospedale, né chiamava il 118, ma attendeva il ritorno a casa del padre dell'attore. Il , il cui accesso al Pronto Soccorso Pt_1 viene indicato nel rapporto di Pronto Soccorso alle 15,52, avrebbe pertanto atteso circa sei ore prima di recarsi in ospedale, circostanza non compatibile con l'importanza delle lesioni lamentate dall'attore (e dei postumi asseritamente residuati).
Alla luce del complesso delle emergenze processuali e delle plurime incongruenze emerse, le testimonianze appaiono inattendibili: in particolare, la rilevata contraddittorietà delle dichiarazioni dell'unico teste asseritamente oculare (della cui presenza, si ribadisce, non vi né traccia neanche nel CID) priva del benchè minimo supporto probatorio la dinamica del sinistro genericamente posta a fondamento della domanda risarcitoria.
Nessun rilievo riveste il tentativo del , che in appello ha tentato di contestare la sua Pt_1 elevata sinistrosità (che lo ha visto protagonista di ben 15 sinistri in meno di 7 anni), deducendo che “il avendo intestati tutti i mezzi del proprio nucleo familiare (padre, madre e Parte_1 fratelli), non è stato sempre coinvolto negli stessi che, invece, hanno riguardato i veicoli in uso ai suoi familiari”, al fine di rendere credibile i propri assunti.
Quanto poi al rilievo che parte appellante pretende di attribuire alla sottoscrizione della denuncia di sinistro da parte del conducente della Fiat NT, va sottolineato che l'appellante non ha contestato la parte della sentenza in cui il primo Giudice ha evidenziato che, nonostante la Testi presenza del testimone, il non riporti la presenza di alcun testimone”.
Il primo Giudice a tal proposito ha correttamente osservato che il teste “ ha riferito di aver Tes_2 prestato soccorso al e di aver visto il conducente della NT sottoscrivere il CAI. Orbene, anche Per_1 detta circostanza desta dei sospetti, poiché, si evidenzia come il predetto modulo – il quale giova rammentare non ha valore probatorio, ma è soggette a libera valutazione del Giudice – non riporti la presenza di alcun testimone: in definitiva, non si comprende il motivo per il quale le parti coinvolte nel sinistro non si siano avvedute della presenza del teste e non ne abbiano indicato gli estremi nel modulo”.
Il modulo CID non ha efficacia confessoria nei confronti dei soggetti terzi, come l'odierna convenuta compagnia assicuratrice, ma ha un valore indiziario sottoposto al libero e prudente apprezzamento del giudice. Invero, la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno, è liberamente apprezzabile dal giudice in relazione alla posizione di tutte le parti, ivi incluso colui che l'ha resa,
6 a prescindere dalla sua qualità di conducente o proprietario del veicolo assicurato (in tal senso,
Cass. 20/06/2014, n.14092).
Tale valore indiziario non trova tuttavia nella presente causa alcun ulteriore elemento istruttorio o indiziario concordante o idoneo a suffragare tale modulo, attesa la ritenuta inattendibilità per contraddittorietà della dichiarazione del teste e le anomalie evidenziate. Nessun verbale di Tes_2 intervento di una qualche autorità chiamata sul luogo del sinistro è stato prodotto, anzi è pacifico che nessun intervento fu richiesto, nonostante l'attore abbia esposto lesioni certamente serie;
e nonostante tali asserite serie lesioni (l'attore, a detta della teste , non si reggeva in piedi), Tes_1 non fu chiesto l'intervento del 118, né l'attore fu condotto immediatamente in ospedale dagli astanti, due dei quali automuniti.
Né rileva il comportamento processuale del responsabile civile, rimasto contumace, atteso che la contumacia esprime un silenzio non soggetto a valutazione e non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, ne' altera la ripartizione degli oneri probatori tra le parti;
la contumacia del convenuto non esclude che l'attore debba fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio.
(Cfr. Cass. Civ. S.U. sent. n. 2951 del 6 febbraio 2016).
In definitiva, “L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti
i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (cfr. Cass. civ. Sez. II, 16 luglio 2024 n. 19519).
Correttamente, pertanto, il primo giudice ha rigettato la domanda.
Da quanto finora esposto consegue il rigetto dell'appello, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore dell , CP_1 delle spese del presente grado, nella misura liquidata in dispositivo, in ossequio ai parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del petitum, dell'attività effettivamente espletata e della natura della controversia.
Nulla per le spese nei confronti dell'appellato contumace.
L'appellante dovrà, inoltre, versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti dell in persona del legale Parte_1 CP_1
7 rappresentante p.t., nella contumacia di avverso la sentenza n. 1227/2023 Controparte_2 emessa dal Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, in data 3.05.2023, pubblicata il
4.05.2023, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
1. condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell delle spese del CP_1 presente grado di giudizio, che liquida in € 7.158,5 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P., come per legge;
2. dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto dell'appello), sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002 per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis. d.P.R.
115/2002.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 12 febbraio
2025.
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
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