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Sentenza 1 febbraio 2025
Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 01/02/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1717/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Laura Cantore Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 09/09/2024
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. MUROLO ANNA GIULIA, giusta procura Parte_1 in atti presso il cui studio, sito in Molfetta al Corso Umberto I n. 46, è elettivamente domiciliata;
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. MUROLO ANNA GIULIA, giusta Controparte_1 procura in atti presso il cui studio, sito in Molfetta al Corso Umberto I n. 46, è elettivamente domiciliato;
Ricorrenti
NONCHÉ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi, i quali hanno contratto matrimonio in Bisceglie il 25.4.2008 con rito concordatario (atto n. 21 parte II serie A anno 2008), con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 9.9.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51 comma III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il quale ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso il 20.9.2024.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli minori , nata il [...], , nato Persona_1 Persona_2 il 22.08.2012, e , nata il [...], non sono in contrasto con gli interessi degli Persona_3 stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto dei minori deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole minore e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Trattandosi di domanda su ricorso congiunto, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio con rito concordatario in Bisceglie il 25.4.2008, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate;
2) Nulla sulle spese;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bisceglie, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, il 30.1.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Laura Cantore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Laura Cantore Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 09/09/2024
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. MUROLO ANNA GIULIA, giusta procura Parte_1 in atti presso il cui studio, sito in Molfetta al Corso Umberto I n. 46, è elettivamente domiciliata;
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. MUROLO ANNA GIULIA, giusta Controparte_1 procura in atti presso il cui studio, sito in Molfetta al Corso Umberto I n. 46, è elettivamente domiciliato;
Ricorrenti
NONCHÉ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi, i quali hanno contratto matrimonio in Bisceglie il 25.4.2008 con rito concordatario (atto n. 21 parte II serie A anno 2008), con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 9.9.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51 comma III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il quale ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso il 20.9.2024.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli minori , nata il [...], , nato Persona_1 Persona_2 il 22.08.2012, e , nata il [...], non sono in contrasto con gli interessi degli Persona_3 stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto dei minori deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole minore e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Trattandosi di domanda su ricorso congiunto, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio con rito concordatario in Bisceglie il 25.4.2008, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate;
2) Nulla sulle spese;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bisceglie, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trani, il 30.1.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Laura Cantore