Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 14/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. 4071 / 2024
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giorno 23/12/2024 riunito in camera di consiglio nelle persone di
Dott. Paolo Rampini Presidente relatore
Dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice
Dott.ssa Sara Pozzetti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. V.G. 4071/2024
avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio congiuntamente proposta da ato il 29/12/1986 a TORINO (TO) Persona_1
E
ato il 21/02/1985 a CARMAGNOLA (TO) Parte_1
entrambi rappresentati e difesi dall'AVV. NARDULLO GIANFRANCO
-ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda trattenuta in decisione alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, tenutasi udienza in forma cartolare in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 149/2022, che attribuisce alle parti la facoltà di richiedere la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in uno con la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare;
preso atto dell'inutilità della comparizione personale delle parti resa evidente dalla dichiarazione formulata da queste personalmente di rinunciare a comparire e di insistere nella pretesa, nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) Le figlie minorenni e vengono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori Per_2 Per_3
con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, sita in
Carmagnola (TO), Via Bra n. 2; 2) Il padre contribuirà al mantenimento delle figlie e Per_2 Per_3
mediante il versamento mensile a favore della madre, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di
Euro 350,00 (trecentocinquanta/00) per ciascuna, e così per complessivi Euro 700,00 (settecento/00) oltre rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT;
le spese relative ai figli di natura scolastica, medica non coperta dal S.S.N., ludico motoria verranno poste a carico di ciascun genitore per il 50%; le parti, inoltre, suddivideranno al 50% le spese relative alla retta e alla mensa della scuola dell'infanzia; rinviano, per quanto non in questa sede disciplinato, alle diposizioni del Protocollo
7/7/2017 in uso presso il Tribunale di Asti che prevede la necessità di documentazione per tutte le spese e di preventivo accordo soltanto per quelle non considerate urgenti e/o necessarie 3) L'assegno unico, di Euro 121,00 (centoventuno/00), erogato dall' sarà suddiviso tra la madre e il padre, CP_1 quindi spetterà nella misura di Euro 60,50 (sessanta/50) ciascuno;
il “bonus nido” sarà percepito interamente dalla madre;
4) Il padre terrà con sé le figlie minori secondo accordi che interverranno di volta in volta con la madre, tenendo conto degli impegni scolastici delle stesse e degli impegni lavorativi dei genitori;
in mancanza di accordo secondo il seguente calendario: a) a weekend alterni, dal sabato mattina alle ore 10:00 fino alla domenica sera alle ore 21:00, con riaccompagnamento presso l'abitazione materna dopo aver somministrato la cena;
b) Un pomeriggio infrasettimanale – da concordarsi con la madre entro il week end precedente - dall'uscita della scuola sino alle ore 21:00 con riaccompagnamento presso l'abitazione materna dopo aver somministrato la cena;
c) In altre occasioni, previo accordo tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori. d) nelle Festività: •Durante le vacanze natalizie, le minori trascorreranno con il padre alternativamente il periodo dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, ogni giorno dalle ore 10:00 alle ore 20:30, fermo restando che il genitore che non trascorrerà il giorno di Natale con le figlie, trascorrerà con le medesime il giorno della Vigilia fino alla mattina successiva;
•Durante le vacanze pasquali, il week end di Pasqua seguirà e continuerà il normale calendario e l'alternanza dei week end, specificando che in questo caso il week end si prolungherà comprendendo anche il lunedì di Pasquetta, ogni giorno dalle ore 10:00 alle ore 20:30; •Durante le vacanze estive, due settimane di vacanza anche non consecutive da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. In difetto di accordo, il padre terrà le minori negli anni pari la prima metà di agosto e negli anni dispari la seconda metà di agosto. Un'ulteriore settimana eventualmente da concordarsi di anno in anno tra i genitori;
•Eventuali impedimenti ovvero ritardi, sia dei genitori che delle minori, anche per il regime delle visite durante tutto l'anno, dovranno essere comunicati tempestivamente da ciascun genitore almeno entro la settimana precedente l'impedimento, salvo imprevisti, con possibilità di recupero, in accordo con l'altro genitore;
•Ponti e festività infrasettimanali seguiranno il criterio dell'alternanza; •Ciascun genitore avrà diritto di tenere con sé le minori nel giorno del proprio compleanno, indipendentemente dal calendario, che proseguirà regolarmente;
5) Le parti si rilasciano il reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio delle figlie e;
6) Le spese di lite Per_2 Per_3
sono integralmente compensate tra le parti”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) l'articolo 473-bis.51 c.p.c. prescrive che le parti possano presentare la domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio in presenza dei relativi presupposti di legge e di potersi avvalere della facoltà di chiedere al giudice la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
sulla domanda il collegio provvede con sentenza con la quale omologa gli intervenuti accordi tra le parti;
b) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
c) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale dispone in perfetta conformità alle condizioni congiuntamente proposte dalle parti, qui richiamate, per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
Così deciso in Asti, in data 23/12/2024
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)
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