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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/07/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2209 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] _1 C.F._1 il 09.01.1980, rappresentata e difesa dall'avvocato CECCHIN PIER NICOLO'
e
, C.F. , nato a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
Cassola (VI) Via Portile n. 72/A, rappresentato e difeso dall'avvocato PRAGLIOLA SARA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: Si chiede che il Tribunale adito voglia:
- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra _1
e nel Comune di Solagna (VI), in data 04.09.2004, con atto trascritto al n. 2, parte Controparte_1
II, serie A, anno 2004, alle seguenti condizioni:
1) Affidamento della IG OR: viene affidata in modo condiviso ad entrambi i Persona_1 genitori con residenza anagrafica presso la madre, con la quale continuerà a convivere. è Per_2 divenuto maggiorenne il 02.03.2025 e risulta non economicamente autosufficiente.
1 I coniugi eserciteranno la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la IG, relative all'istruzione, al sistema educativo e alla salute, tenendo conto, per quanto attiene al sistema educativo e all'istruzione, delle inclinazioni, capacità ed aspirazioni della stessa. Le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione potranno essere esercitate separatamente allorquando la IG stia con l'uno o con l'altro genitore.
Il padre avrà diritto/dovere di stare con la IG un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì sera quando andrà a prenderla presso l'abitazione materna, fino alla domenica sera, quando la riaccompagnerà a casa;
inoltre avrà diritto di stare con la IG tutti i martedì pomeriggio/sera, con eventuale pernotto, qualora sia d'accordo. L'individuazione del giorno infrasettimanale Per_1 potrà essere modificata su accordo dei genitori, previo consenso della IG.
In ogni caso, considerata l'età di , si terranno in primaria considerazione la sua volontà, Per_1 nonché i suoi impegni scolastici ed extrascolastici;
Vacanze natalizie: trascorrerà il giorno di Natale ed il Capodanno, alternandoli di anno Per_1 in anno con la madre e con il padre;
la suddivisione delle vacanze scolastiche natalizie verrà stabilita in accordo tra i genitori entro e non oltre il 15 novembre di ogni anno;
Vacanze pasquali: la IG trascorrerà il giorno di Pasqua ed il Lunedì in Albis, alternandoli di anno in anno con la madre e con il padre;
Vacanze estive: ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con la IG OR due settimane, anche non consecutive, da concordare tra i genitori entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno.
2) La casa coniugale sita in Cassola, Via Portile, n. 72/A, di proprietà di entrambi i coniugi, resta assegnata, con tutti i mobili e gli arredi, alla IG.ra , perché vi risieda con _1
i figli;
3) Per l'acquisto della casa coniugale i coniugi stipulavano, in data 26.07.2018, contratto di mutuo ipotecario fondiario con Banca Credit Agricole Friuladria S.p.a., Rep. n. 19695, Racc. n. 13428
Notaio in Bassano del Grappa (doc. 5). I coniugi continueranno a sostenere al 50% Persona_3 ciascuno la rata mensile per il mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale, che, allo stato attuale, ammonta a € 1.137,00 comprensiva di assicurazione;
4) Coerentemente a quanto stabilito in sede di separazione, le parti hanno posto in vendita l'immobile allora adibito a casa coniugale ed il rogito all'uopo finalizzato è stato fissato per il giorno
07.05.2025, presso lo studio del Notaio in Bassano del Grappa;
contestualmente Per_4 provvederanno all'estinzione del mutuo di cui al punto 3 che precede, dividendo in parti uguali il ricavato. Le spese per lo sgombero della ex casa coniugale saranno sostenute in ugual misura dai coniugi.
5) Le parti concordano fin d'ora che, a partire dal mese di giugno 2025, la IG.ra trasferirà la Pt_1
2 propria residenza e quella dei figli presso la nuova abitazione sita in Bassano del Grappa, Viale
Venezia, n. 20. Il IG. si obbliga fin d'ora a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria al CP_1 cambio di residenza della IG.
6) Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli ed Per_2
, la somma di € 300,00 (euro trecento) per ciascun figlio, rivalutabile annualmente secondo Per_1 gli indici Istat. Detta somma verrà pagata dal IG. entro il giorno 10 di ogni mese, mediante CP_1 bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra a partire dal mese di Maggio 2025. Pt_1
7) Le spese straordinarie per i figli, di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza, saranno
a carico di entrambi i genitori al 50% (cinquanta percento);
8) La IGnora percepirà per intero l'assegno unico ed universale per i figli _1
a carico ed , prestandosi il IG. a sottoscrivere e a rendere ogni Per_2 Per_1 Controparte_1 eventuale occorrenda dichiarazione;
9) Nessun importo verrà corrisposto a titolo di mantenimento tra i coniugi, che si dichiarano economicamente autosufficienti.
10) I coniugi danno sin d'ora reciprocamente il consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento necessario con riferimento alla IG OR;
11) I IGg.ri e si impegnano a comunicarsi tempestivamente gli spostamenti che verranno CP_1 Pt_1 fatti dalla IG OR fuori dall'Italia;
12) Le parti dichiarano di aver regolato ogni questione economica diversa da quanto sopra convenuto e le stesse null'altro avranno a pretendere reciprocamente, per rapporti pregressi o già sorti alla data odierna, a qualsivoglia titolo o ragione, anche non menzionati nel presente atto.
13) Spese legali interamente compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 14/06/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis
49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in SOLAGNA (VI) in data 04/09/2004.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui all'udienza del 19/09/2024 tenutasi con modalità cartolari, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 497/2024 pubblicata in data 14/10/2024 e con attestazione di passaggio in giudicato in data 06/03/2025.
All'esito dell'udienza del 15/04/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative
3 alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 497/2024 del 14/10/2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice
Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della IG OR , alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla Per_1 disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- nulla con riferimento all'affidamento del figlio che, come anche le stesse parti danno atto, Per_2
è divenuto maggiorenne nelle more del giudizio;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della IG
a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle Per_1 condizioni economiche dei genitori ed alle eIGenze della OR;
-le spese straordinarie relative alla IG OR, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-concordemente, inoltre, le parti hanno chiesto di porre a carico del padre l'obbligo Controparte_1 di corrispondere alla IG.ra , a titolo di contributo per il mantenimento del _1 figlio , maggiorenne ma non autosufficiente, la somma mensile di euro 300,00 nonché di Per_2 sostenere al 50% le spese straordinarie relative al figlio, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
- deve darsi atto che le parti hanno concordato che a partire dal mese di giugno 2025 _1 si sarebbe trasferita altrove dalla casa coniugale, sita in Cassola, Via Portile, n. 72/A sicché nulla va disposto in relazione alla sua assegnazione;
4 -quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato ogni ulteriore questione economica, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento necessario con riferimento alla IG OR;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da _1
e da in SOLAGNA (VI) il 04/09/2004 alle condizioni in
[...] Controparte_1 epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di SOLAGNA (VI) al n. 2, parte II, serie A, anno 2004;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conIGlio dell'1/7/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conIGlio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2209 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] _1 C.F._1 il 09.01.1980, rappresentata e difesa dall'avvocato CECCHIN PIER NICOLO'
e
, C.F. , nato a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
Cassola (VI) Via Portile n. 72/A, rappresentato e difeso dall'avvocato PRAGLIOLA SARA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: Si chiede che il Tribunale adito voglia:
- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra _1
e nel Comune di Solagna (VI), in data 04.09.2004, con atto trascritto al n. 2, parte Controparte_1
II, serie A, anno 2004, alle seguenti condizioni:
1) Affidamento della IG OR: viene affidata in modo condiviso ad entrambi i Persona_1 genitori con residenza anagrafica presso la madre, con la quale continuerà a convivere. è Per_2 divenuto maggiorenne il 02.03.2025 e risulta non economicamente autosufficiente.
1 I coniugi eserciteranno la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la IG, relative all'istruzione, al sistema educativo e alla salute, tenendo conto, per quanto attiene al sistema educativo e all'istruzione, delle inclinazioni, capacità ed aspirazioni della stessa. Le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione potranno essere esercitate separatamente allorquando la IG stia con l'uno o con l'altro genitore.
Il padre avrà diritto/dovere di stare con la IG un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì sera quando andrà a prenderla presso l'abitazione materna, fino alla domenica sera, quando la riaccompagnerà a casa;
inoltre avrà diritto di stare con la IG tutti i martedì pomeriggio/sera, con eventuale pernotto, qualora sia d'accordo. L'individuazione del giorno infrasettimanale Per_1 potrà essere modificata su accordo dei genitori, previo consenso della IG.
In ogni caso, considerata l'età di , si terranno in primaria considerazione la sua volontà, Per_1 nonché i suoi impegni scolastici ed extrascolastici;
Vacanze natalizie: trascorrerà il giorno di Natale ed il Capodanno, alternandoli di anno Per_1 in anno con la madre e con il padre;
la suddivisione delle vacanze scolastiche natalizie verrà stabilita in accordo tra i genitori entro e non oltre il 15 novembre di ogni anno;
Vacanze pasquali: la IG trascorrerà il giorno di Pasqua ed il Lunedì in Albis, alternandoli di anno in anno con la madre e con il padre;
Vacanze estive: ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con la IG OR due settimane, anche non consecutive, da concordare tra i genitori entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno.
2) La casa coniugale sita in Cassola, Via Portile, n. 72/A, di proprietà di entrambi i coniugi, resta assegnata, con tutti i mobili e gli arredi, alla IG.ra , perché vi risieda con _1
i figli;
3) Per l'acquisto della casa coniugale i coniugi stipulavano, in data 26.07.2018, contratto di mutuo ipotecario fondiario con Banca Credit Agricole Friuladria S.p.a., Rep. n. 19695, Racc. n. 13428
Notaio in Bassano del Grappa (doc. 5). I coniugi continueranno a sostenere al 50% Persona_3 ciascuno la rata mensile per il mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale, che, allo stato attuale, ammonta a € 1.137,00 comprensiva di assicurazione;
4) Coerentemente a quanto stabilito in sede di separazione, le parti hanno posto in vendita l'immobile allora adibito a casa coniugale ed il rogito all'uopo finalizzato è stato fissato per il giorno
07.05.2025, presso lo studio del Notaio in Bassano del Grappa;
contestualmente Per_4 provvederanno all'estinzione del mutuo di cui al punto 3 che precede, dividendo in parti uguali il ricavato. Le spese per lo sgombero della ex casa coniugale saranno sostenute in ugual misura dai coniugi.
5) Le parti concordano fin d'ora che, a partire dal mese di giugno 2025, la IG.ra trasferirà la Pt_1
2 propria residenza e quella dei figli presso la nuova abitazione sita in Bassano del Grappa, Viale
Venezia, n. 20. Il IG. si obbliga fin d'ora a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria al CP_1 cambio di residenza della IG.
6) Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli ed Per_2
, la somma di € 300,00 (euro trecento) per ciascun figlio, rivalutabile annualmente secondo Per_1 gli indici Istat. Detta somma verrà pagata dal IG. entro il giorno 10 di ogni mese, mediante CP_1 bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra a partire dal mese di Maggio 2025. Pt_1
7) Le spese straordinarie per i figli, di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza, saranno
a carico di entrambi i genitori al 50% (cinquanta percento);
8) La IGnora percepirà per intero l'assegno unico ed universale per i figli _1
a carico ed , prestandosi il IG. a sottoscrivere e a rendere ogni Per_2 Per_1 Controparte_1 eventuale occorrenda dichiarazione;
9) Nessun importo verrà corrisposto a titolo di mantenimento tra i coniugi, che si dichiarano economicamente autosufficienti.
10) I coniugi danno sin d'ora reciprocamente il consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento necessario con riferimento alla IG OR;
11) I IGg.ri e si impegnano a comunicarsi tempestivamente gli spostamenti che verranno CP_1 Pt_1 fatti dalla IG OR fuori dall'Italia;
12) Le parti dichiarano di aver regolato ogni questione economica diversa da quanto sopra convenuto e le stesse null'altro avranno a pretendere reciprocamente, per rapporti pregressi o già sorti alla data odierna, a qualsivoglia titolo o ragione, anche non menzionati nel presente atto.
13) Spese legali interamente compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 14/06/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis
49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in SOLAGNA (VI) in data 04/09/2004.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui all'udienza del 19/09/2024 tenutasi con modalità cartolari, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 497/2024 pubblicata in data 14/10/2024 e con attestazione di passaggio in giudicato in data 06/03/2025.
All'esito dell'udienza del 15/04/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative
3 alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 497/2024 del 14/10/2024, passata in giudicato, e la data di comparizione davanti al Giudice
Relatore ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della IG OR , alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla Per_1 disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
- nulla con riferimento all'affidamento del figlio che, come anche le stesse parti danno atto, Per_2
è divenuto maggiorenne nelle more del giudizio;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della IG
a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle Per_1 condizioni economiche dei genitori ed alle eIGenze della OR;
-le spese straordinarie relative alla IG OR, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-concordemente, inoltre, le parti hanno chiesto di porre a carico del padre l'obbligo Controparte_1 di corrispondere alla IG.ra , a titolo di contributo per il mantenimento del _1 figlio , maggiorenne ma non autosufficiente, la somma mensile di euro 300,00 nonché di Per_2 sostenere al 50% le spese straordinarie relative al figlio, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
- deve darsi atto che le parti hanno concordato che a partire dal mese di giugno 2025 _1 si sarebbe trasferita altrove dalla casa coniugale, sita in Cassola, Via Portile, n. 72/A sicché nulla va disposto in relazione alla sua assegnazione;
4 -quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato ogni ulteriore questione economica, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento necessario con riferimento alla IG OR;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da _1
e da in SOLAGNA (VI) il 04/09/2004 alle condizioni in
[...] Controparte_1 epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di SOLAGNA (VI) al n. 2, parte II, serie A, anno 2004;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di conIGlio dell'1/7/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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