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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 17/09/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
RGAC 2379/2025
TRIBUNALE DI FROSINONE
- Sezione controversie di lavoro - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 17/09/2025 la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n.2379/2025, posta in deliberazione tra:
, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Frosinone, Piazza Federico Fellini n. 4, presso lo studio dell'Avv. Villoni Pierluigi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente
E
[...]
AR
, in persona del
[...] legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso a mezzo di propri funzionari giusta delega da parte dell'Avvocatura dello Stato
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 414 c.p.c., con contestuale domanda cautelare, ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicate, ha convenuto in giudizio il
[...]
AR rassegnando le
[...] seguenti conclusioni “1) in via principale, previo ogni accertamento dell'illegittimità degli atti amministrativi adottati e citati nella premessa del presente ricorso e dichiarata la loro disapplicazione e/o annullamento e/o nullità, previa ricostituzione del posto in organico di diritto di un ulteriore classe di concorso AS01 (ex A017) presso il Controparte_3
(C.F. scuole annesse ) in
[...] P.IVA_1
Anagni Piazza R. Bonghi, in ogni caso accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla revoca/annullamento del suo trasferimento di ufficio presso l'IIS di Anagni, con restituzione della prof. nella titolarità e Controparte_1 continuità del suo servizio sulla CdC AS01 ( A017) con cattedra COI 18h presso il citato Istituto del Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni. In ogni caso, condannare il convenuto al pagamento CP_2 delle spese ed onorari del giudizio. NEL MERITO fissata l'udienza di discussione a norma dell'art. 415, c. 2° c.p.c., previo ogni accertamento dell'illegittimità degli atti amministrativi adottati e citati nella premessa del presente ricorso, dichiarata la loro disapplicazione e/o annullamento e/o nullità, previa ricostituzione del posto in organico di diritto di un ulteriore classe di concorso AS01 (ex A017) presso l'Istituto CONVITTO NAZIONALE REGINA MARGHERITA (C.F. scuole annesse ) in Anagni Piazza R. Bonghi, in ogni caso P.IVA_1 accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla revoca/annullamento del suo trasferimento di ufficio presso l'IIS di Anagni, con restituzione della prof. Controparte_1
nella titolarità e continuità del suo servizio sulla CdC
[...]
AS01 ( A017) con cattedra COI 18h presso il citato Istituto del Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni”.
Parte ricorrente ha dedotto a fondamento del ricorso:
-di essere docente laureata abilitata all'insegnamento per la classe di concorso AS01 (ex A017) Disegno e storia dell'arte;
-che nel corrente anno scolastico ha prestato servizio come titolare sulla cattedra per la classe di concorso AS01 (ex A017), ad orario interno completo presso il Controparte_3
di Anagni;
[...]
-che presso il predetto Istituto la ricorrente vanta una anzianità di servizio dal 01.09.2021, sempre e continuativamente su classe di concorso AS01 (ex A017);
-che nell'organico di diritto del (FR) CP_3 Parte_1
A.S. 2024/25 erano presenti due COI di A017 pari a 36h +2h eccedenti a soddisfacimento della esigenza di 19 classi (2h settimanali per classe), non risultavano attribuite ore per la classe di concorso A054;
- che quindi i due docenti titolari sono stati impegnati non solo per l'intero orario della cattedra ma hanno svolto anche svolto orario eccedente ( all. 2 stralcio dotazione organica anno 2024);
-che la ricorrente, avendo appreso informalmente di modifiche di organico, che avrebbero potuto interessare la sua posizione, si è recata immediatamente il giorno 30.04.2025 presso l' CP_2 CP_4 di Frosinone ove le veniva confermata che era stata operata
[...] una modifica dell'organico di diritto comportante la perdita di una cattedra sulla sua classe di concorso (da 2 docenti ad 1 docente), con conseguente sua situazione di soprannumerario;
-che il 30.04.2025 era anche l'ultimo giorno utile per partecipare alla mobilità/movimenti ai sensi dell'art. 2 sub 4 lett a dell'Ordinanza Ministeriale n. 36 del 28 febbraio 2025 “mobilità personale docente, mobilità personale docente, educativo ed A.T.A. a.s. 2025/26”, e che quindi direttamente presso l'ufficio veniva “cautelata” con la predisposizione e invio tramite il sistema SIDI di domanda di mobilità condizionata, in cui indicava preferenza solo per le scuole di pari grado nel Comune di Ferentino ( all. 3 domanda condizionata di mobilità);
-che invero nell'organico di diritto predisposto per l'A.S. 2025/26 secondo il bollettino poi datato 01.05.2025 e presente dal 9.5.2025 sul sito ufficiale dell'ATP Uff. VII FR, per la disciplina in oggetto risulta formato da solo 1 COI, pari a 18h, mentre 4h sono state cedute All'istituto Magistrale "Pietrobono" Alatri;
-che inoltre risultano attribuite 8h alla classe di concorso A054, da cedere al IIS con cui il docente di Parte_2 quell'istituto completa l'orario (all. 4 dotazione organica di diritto provinciale);
-che tuttavia erano rimaste immutate le esigenze, in quanto a fronte dì 20 classi previste sarebbero tuttora necessarie due COI di A017, pari a 36h + 4h eccedenti;
-che infatti precedentemente all'adozione della dotazione organica per le scuole secondarie di II grado della provincia per il prossimo a.s., le interlocuzioni delle Amm.ni coinvolte avevano segnalato l'anomalia della situazione che si andava a determinare;
-che in particolare, il Rettore/Dirigente Scolastico Prof.
[...]
con lettera indirizzata alla dott.ssa Persona_1 Parte_3 in data 24.04.2025 faceva presente che nel corrente A.S. 2024/25 c'erano due docenti titolari sulla A017 (pari a 40h di insegnamento), per cui chiedeva l'attribuzione di due cattedre COI
+, 4h, con il mantenimento della titolarità di entrambi i docenti, con la contestuale richiesta di riesame dell'assegnazione delle ore su CdC A054 e reintegro delle ore sulla CdC A017 (ora ASS01) (all. 5);
- che la richiesta di attribuzione di n° 2 cattedre sulla materia de qua è stata ribadita il 29.4.2025 dal medesimo mittente, con la precisazione che non aveva spiegazione l'assegnazione di 8 ore sulla classe A054 (all. 6);
-che la ricorrente soltanto in data 29.4.2025 veniva informata che era risultata soprannumeraria;
-che in data 23.05.2025 è stato pubblicato il documento sui movimenti del personale docente per l'A.S. 2025/26;
-che dunque la ricorrente risulta trasferita d'ufficio all'l'IIS Anagni IIS;
Parte_2
-che tuttavia non ha ricevuto alcuna comunicazione ufficiale da parte degli uffici;
-di aver proposto ricorso amministrativo il 25.5.2025 (acquisito al prot. 0013017/2025 del 26.5.25 AOO Scuola) con cui ha chiesto all'ATP di Frosinone ed al Rettore del Convitto R. Margherita la revisione del suo trasferimento;
-che l'ATP ha asetticamente risposto che in quanto in esubero e previa sua domanda di mobilità condizionata, era stata trasferita di ufficio nella scuola viciniore a quella a quella di titolarità ai sensi del CCNI mobilità;
-che in data 27.05.2025 il DS del Convitto ha chiesto la sistemazione della posizione della prof. CP_1 mediante suo invio a ricoprire presso l'Istituto le ore in organico di fatto, ribadite le “disponibilità” orarie dell'Istituto (all.11);
-che con atto del 3.6.2025 l'odierna ricorrente ha invitato gli uffici Contr ed articolazioni del interessati a procedere al riesame in autotutela, di atti già definiti e a ritirare/annullare il disposto trasferimento officioso tout court, restituendo la prof. trasferimento alla continuità del Controparte_1 servizio che espleta sulla CdC AS01 (A017) presso il Liceo del Convitto Nazionale Convitto Nazionale R. Margherita;
-che tuttavia con la nota 19/04/2025 l'ATP comunicava l'organico di diritto provvisorio della scuola dell'infanzia e della scuola secondaria di primo grado ed invitava a segnalare incongruenze di organico entro il 24/04/2025;
-che quindi nessuna comunicazione è stata ricevuta in merito alla scuola secondaria di secondo grado;
-che all'esito del trasferimento di ufficio, in mancanza di disponibilità di posti in organico per la preferenza espressa, la prof.
risulta in servizio all'IIS di Anagni. CP_1 Ciò premesso, parte ricorrente ha evidenziato l'illegittimità dell'atto presupposto al provvedimento di trasferimento di ufficio della docente, che ha individuato ingiustamente la ricorrente come soprannumeraria e perdente posto, in quanto in contrasto con i principi che regolano la formazione degli organici, contenuti anche nel D.P.R. 20/03/2009, n. 81, art.
2. che, in aggiunta agli altri requisiti di efficienza impone che “l'assegnazione delle risorse è effettuata con riguardo alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche”.
Parte ricorrente ha ancora evidenziato che il CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA della scuola, sia come già approvato per il triennio 2022-2025, che per quello siglato per il triennio 2025-2028 all'art. 21 comma 1 stabilisce che: “Non si procede all'individuazione come soprannumerari dei docenti nei cui confronti sia possibile costituire l'orario con 18 ore settimanali d'insegnamento utilizzando spezzoni orari della stessa classe di concorso, presenti nella scuola di titolarità o in quelle di completamento. Salvo quanto sopra precisato, nei confronti dei docenti i quali - rispetto all'organico dell'autonomia determinato per l'anno scolastico cui si riferiscono i trasferimenti ed i passaggi
- risultano in soprannumero, si procede al trasferimento d'ufficio”.
All'udienza del 9/7/2025 Il Giudice, verificata la regolarità della notifica ne dichiarava la contumacia, riservandosi la decisione nell'ambito del procedimento cautelare.
Il
[...]
si è AR costituito in giudizio in data 14.7.2025 e ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
Con ordinanza n. 8641/2025 del 13/7/2025 il Giudice accoglieva la domanda cautelare proposta da parte ricorrente, dichiarando il diritto di alla titolarità e continuità Controparte_1 del suo servizio sulla CdC AS01 (A017) con cattedra COI 18h presso il di Controparte_3
Anagni.
Il si è costituito in giudizio AR in data 13/7/2025, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato, dovendo rispettare le esigenze di determinazione dell'organico.
Ritenuta la causa documentalmente istruita, la causa è stata discussa oralmente e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto per le motivazioni di seguito indicate.
Occorre in via preliminare inquadrare brevemente la disciplina normativa e contrattuale applicabile al caso di specie.
Parte ricorrente, con il presente giudizio, premesso di essere docente laureata abilitata all'insegnamento per la classe di concorso AS01 (ex A017) Disegno e storia dell'arte, in servizio fin dall'a.s. 2021/2022 presso il Controparte_3
di Anagni, e che nell'anno scolastico 2024-2025 è stata
[...] titolare su cattedra orario interno CdC AS01 (ex A017), insieme ad un collega con analoga situazione, in una scuola in cui il
“fabbisogno orario” per la materia di insegnamento è tutt'oggi di 40 ore settimanali, ha dedotto di essere stata trasferita d'ufficio presso l'IIS di Anagni, in quanto dichiarata soprannumeraria e ha chiesto, previa disapplicazione degli atti presupposti, di accertare e dichiarare il suo diritto alla revoca/annullamento del suo trasferimento di ufficio presso l'IIS di Anagni, con restituzione della prof. nella titolarità e Controparte_1 continuità del suo servizio sulla CdC AS01 (A017) con cattedra COI 18h presso il citato Istituto del Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni.
Parte ricorrente ha dunque impugnato il trasferimento d'ufficio disposto nei suoi confronti per illegittimità degli atti presupposti in base ai quali la ricorrente era stata dichiarata soprannumeraria.
Giova inquadrare brevemente la normativa applicabile al caso di specie.
I CCNI sia per il triennio 2022-2025 che per quello per gli anni 2025-2028, all'art. 21 prevedono che “Non si procede all'individuazione come soprannumerari dei docenti nei cui confronti sia possibile costituire l'orario con 18 ore settimanali d'insegnamento utilizzando spezzoni orari della stessa classe di concorso, presenti nella scuola di titolarità o in quelle di completamento. Salvo quanto sopra precisato, nei confronti dei docenti i quali - rispetto all'organico dell'autonomia determinato per l'anno scolastico cui si riferiscono i trasferimenti ed i passaggi
- risultano in soprannumero, si procede al trasferimento d'ufficio.” I successivi commi 3,4 e 5 dell'art. 21 cit. prevedono poi che “I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano e affiggono all'Albo, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, le graduatorie per l'individuazione dei soprannumerari in base alla sopracitata tabella con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio, tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento.
4. I dirigenti scolastici, sulla base della nuova tabella organica e delle graduatorie di cui al comma 3, e nel rispetto del Codice dell'Amministrazione Digitale, devono notificare tempestivamente agli interessati la loro posizione di soprannumero e che nei loro confronti si dovrà procedere al trasferimento d'ufficio. 10. Qualora, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento, emergano nuove posizioni di soprannumero con riferimento alle dotazioni organiche determinate per l'anno scolastico cui le operazioni si riferiscono, l'ufficio territorialmente competente invita i dirigenti scolastici delle scuole ed istituti interessati ad indicare i docenti in soprannumero secondo le graduatorie di cui al comma 3,formulate sulla base della tabella di valutazione con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio, tenendo presente che devono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento. I dirigenti scolastici, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e del Codice dell'Amministrazione Digitale, affiggono all'albo la comunicazione dell'ufficio territorialmente competente contenente l'indicazione della nuova dotazione organica e notificano agli interessati la loro posizione di soprannumerarietà, invitando formalmente i docenti medesimi,che saranno pertanto da considerare riammessi nei termini, a presentare, con le modalità previste dal predetto Codice, entro 5 giorni dalla data della predetta notifica il modulo-domanda di trasferimento e/o di passaggio allegati all'O.M. sulla mobilità”. Orbene, ciò premesso, ritiene il Giudicante che gli atti presupposti all'atto di trasferimento d'ufficio oggetto di causa siano effettivamente viziati da molteplici profili di illegittimità, e vanno dunque disapplicati.
Come è noto, l'organico di diritto è un organico previsionale, nel quale le cattedre e i posti del personale scolastico, assegnati annualmente alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, vengono determinati tenendo conto delle classi autorizzate sulla base del numero degli alunni iscritti.
Si tratta, quindi, di un organico previsto sulla base delle iscrizioni ricevute, delle classi formate e dei piani orari stabiliti per ciascuna istituzione scolastica.
Inoltre, deve sottolinearsi che l'orario di servizio settimanale dei docenti è variabile secondo i diversi ordini e gradi: esso si svolge in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.
Ciò premesso, risulta in primo luogo dagli atti di causa che la Prof.
nell'anno scolastico 2024-2025 è stata titolare su CP_1 cattedra orario interno CdC AS01 (ex A017), insieme ad altra docente con analoga situazione, presso il
[...] di Anagni, in cui il “fabbisogno Controparte_3 orario” per la materia di insegnamento era, ed è tutt'oggi di 40 ore settimanali.
Risulta poi che nell'organico di diritto del Controparte_6
(FR) A.S. 2024/25 erano presenti due docenti sulla classe
[...]
A017 pari a 36h +2h eccedenti a soddisfacimento della richiesta di 19 classi (2h settimanali per classe) e che non risultavano attribuite ore per la classe di concorso A054.
Sostanzialmente i due docenti titolari sono stati impegnati non solo per l'intero orario della cattedra ma hanno svolto anche orario eccedente (cfr. all. 2 stralcio dotazione organica anno 2024 2025).
Non risulta dagli atti di causa alcuna modifica delle esigenze didattiche presso il per l'a.s. Controparte_6
2025/2026, né un ridimensionamento delle classi, idoneo a sostenere la decisione del di ridistribuzione CP_2 dell'organico. Il nella propria costituzione non ha allegato alcunchè sul CP_2 punto.
Come è noto, incombe sul convenuta l'allegazione e CP_2 prova delle esigenze oggettive sottese alla modifica dell'organico di diritto comportante la perdita di una cattedra sulla sua classe di concorso, con conseguente situazione di soprannumerario in capo alla docente odierna ricorrente.
Il Ministero invero si è limitato a evidenziare che il dirigente scolastico del al Controparte_7 momento dell'apertura delle funzioni relative all'Organico di diritto a.s. 2025/2026, ha provveduto ad inserire al SIDI i dati relativi ad alunni e classi, per ogni sede di organico, ovvero il monte ore necessario per la costituzione dell'organico di diritto inerente l'anno scolastico 2025-2026, disponendo a sistema un totale di 14 ore sulla classe di concorso A054 – Storia rte ed CP_2 un totale di 22 ore sulla classe di concorso AS01 – Disegno e Storia dell'Arte. Il ha poi allegato che a seguito della richiesta CP_2 da parte dell'Amministrazione della fase associativa per la scuola secondaria di secondo grado e contestuale associazione delle ore per la costituzione delle cattedre ad orario esterno, si è creata una cattedra interna di 18 ore sulla classe di concorso AS01 e una cattedra di 4 ore residue sempre sulla medesima classe di concorso in capo al di Anagni;
mentre per la Controparte_3 classe di concorso A054 sono rimaste residue 6 ore e 8 ore della stessa classe di concorso sono state cedute all'I.I.S. di Anagni per la formazione di una cattedra ad orario esterno stesso comune (10 ore all'IIS Anagni + 8 ore al Convitto) a tutela della titolarità di un docente dell'IIS Anagni.
In sostanza, il ha dedotto che sulla classe di concorso CP_2
A054 le ore resi disponibili all'IIS di Anagni erano solo 10 e per preservare la titolarità sarebbero state essenziali ulteriori 8 ore in un'altra istituzione scolastica per costituire la cattedra ad orario esterno stesso comune o comune diverso per completare l'orario di 18 ore complessive.
Va tuttavia dato atto che l'organico per l'a.s. 2025/2026 secondo il bollettino del 01.05.2025 pubblicato sul sito ufficiale dell'ATP Uff. VII FR per la disciplina in oggetto risulta formato da solo 1 docente, pari a 18h, mentre 4h sono state cedute All' Istituto Magistrale "Pietrobono" Alatri. Inoltre, risultano attribuite 8h alla classe di concorso A054, da cedere al Parte_4 con cui il docente di quell'istituto completa l'orario (cfr. all. 4 dotazione organica di diritto provinciale, scuola secondaria secondo grado a. 2025 2026).
Inoltre, risulta dai documenti in atti che nelle more dell'adozione della dotazione organica oggetto di causa, il dirigente dell'Istituto scolastico interessato ha più volte rappresentato le esigenze della scuola e dunque la necessità che fosse, in continuità con l'anno in corso, confermata l'attribuzione di due cattedre orario interno e dunque la titolarità di due docenti sulla classe di concorso A017 per il disimpegno di attività di insegnamento di 40h (18h+18h + 4h eccedenti) su tutte le 20 classi dell'Istituto.
È consapevole il Giudicante che il potere–dovere dell'Amministrazione di determinare l'organico, è connotato da una discrezionalità tecnica che la legge attribuisce all'Amministrazione, che tuttavia non può tradursi in arbitrio (Consiglio di Stato, Sez. V, 12/9/2019, n. 6161) e deve sempre conformarsi ai principi generali che regolano l'attività amministrativa, di cui all'art. 97 della Costituzione.
In altri termini, ritiene il Giudicante che gli atti presupposti in base ai quali la ricorrente è stata dichiarata soprannumeraria sono violativi dei principi di tutela della titolarità dei docenti presenti nell'istituzione scolastica, dell'ottimale formazione delle cattedre e della continuità didattica.
Risulta inoltre violato l'art. 21 CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA della scuola, sia come già approvato per il triennio 2022-2025 (all. 17) che per quello siglato per il triennio 2025-2028 (all. 18), laddove all'art. 21 ha stabilito che
“Non si procede all'individuazione come soprannumerari dei docenti nei cui confronti sia possibile costituire l'orario con 18 ore settimanali d'insegnamento utilizzando spezzoni orari della stessa classe di concorso, presenti nella scuola di titolarità o in quelle di completamento. Salvo quanto sopra precisato, nei confronti dei docenti i quali - rispetto all'organico dell'autonomia determinato per l'anno scolastico cui si riferiscono i trasferimenti ed i passaggi - risultano in soprannumero, si procede al trasferimento d'ufficio”.
Come detto, nel caso di specie, il non ha allegato e CP_2 provato alcuna esigenza oggettiva sottesa alla modifica dell'organico per l'a.s. 2025/2026 presso il Controparte_6 né quindi alla individuazione della ricorrente quale soprannumeraria.
Va infine evidenziata anche la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 21 commi da 3 a 5 cit., concernenti le procedure con cui è stata palesata alla ricorrente la sua situazione di docente in soprannumero presso l'Istituzione scolastica, nonché l'omessa formale comunicazione di tale situazione di docente in soprannumero, non avendo il provato alcunché a CP_2 riguardo.
In conclusione, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Le spese di lite, per entrambe le fasi di giudizio, seguono il principio della soccombenza e sono quindi poste in capo al
, e liquidate come da dispositivo. CP_2
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Controparte_1
, nella causa iscritta al n. AR
2379/2025, disattesa ogni diversa eccezione e difesa:
a) Annulla il trasferimento di ufficio della ricorrente presso l'IIS di Anagni, previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, e ricostituzione del posto in organico di diritto di una ulteriore classe di concorso AS01 (ex A017) presso il
[...]
; Controparte_3
b) Accerta e dichiara il diritto di Controparte_1 alla titolarità e continuità del suo servizio sulla CdC AS01 (A017) con cattedra COI 18h presso il Liceo
[...]
di Anagni;
Controparte_3
c) Condanna il al pagamento, in favore AR del ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano per entrambe le fasi di giudizio, in euro 4.500,00, oltre Iva, Cpa e spese generali, come per legge.
Frosinone, 17/9/2025
Il Giudice Dott.ssa Rossella Giusi Pastore
TRIBUNALE DI FROSINONE
- Sezione controversie di lavoro - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 17/09/2025 la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n.2379/2025, posta in deliberazione tra:
, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Frosinone, Piazza Federico Fellini n. 4, presso lo studio dell'Avv. Villoni Pierluigi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente
E
[...]
AR
, in persona del
[...] legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso a mezzo di propri funzionari giusta delega da parte dell'Avvocatura dello Stato
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 414 c.p.c., con contestuale domanda cautelare, ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicate, ha convenuto in giudizio il
[...]
AR rassegnando le
[...] seguenti conclusioni “1) in via principale, previo ogni accertamento dell'illegittimità degli atti amministrativi adottati e citati nella premessa del presente ricorso e dichiarata la loro disapplicazione e/o annullamento e/o nullità, previa ricostituzione del posto in organico di diritto di un ulteriore classe di concorso AS01 (ex A017) presso il Controparte_3
(C.F. scuole annesse ) in
[...] P.IVA_1
Anagni Piazza R. Bonghi, in ogni caso accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla revoca/annullamento del suo trasferimento di ufficio presso l'IIS di Anagni, con restituzione della prof. nella titolarità e Controparte_1 continuità del suo servizio sulla CdC AS01 ( A017) con cattedra COI 18h presso il citato Istituto del Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni. In ogni caso, condannare il convenuto al pagamento CP_2 delle spese ed onorari del giudizio. NEL MERITO fissata l'udienza di discussione a norma dell'art. 415, c. 2° c.p.c., previo ogni accertamento dell'illegittimità degli atti amministrativi adottati e citati nella premessa del presente ricorso, dichiarata la loro disapplicazione e/o annullamento e/o nullità, previa ricostituzione del posto in organico di diritto di un ulteriore classe di concorso AS01 (ex A017) presso l'Istituto CONVITTO NAZIONALE REGINA MARGHERITA (C.F. scuole annesse ) in Anagni Piazza R. Bonghi, in ogni caso P.IVA_1 accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla revoca/annullamento del suo trasferimento di ufficio presso l'IIS di Anagni, con restituzione della prof. Controparte_1
nella titolarità e continuità del suo servizio sulla CdC
[...]
AS01 ( A017) con cattedra COI 18h presso il citato Istituto del Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni”.
Parte ricorrente ha dedotto a fondamento del ricorso:
-di essere docente laureata abilitata all'insegnamento per la classe di concorso AS01 (ex A017) Disegno e storia dell'arte;
-che nel corrente anno scolastico ha prestato servizio come titolare sulla cattedra per la classe di concorso AS01 (ex A017), ad orario interno completo presso il Controparte_3
di Anagni;
[...]
-che presso il predetto Istituto la ricorrente vanta una anzianità di servizio dal 01.09.2021, sempre e continuativamente su classe di concorso AS01 (ex A017);
-che nell'organico di diritto del (FR) CP_3 Parte_1
A.S. 2024/25 erano presenti due COI di A017 pari a 36h +2h eccedenti a soddisfacimento della esigenza di 19 classi (2h settimanali per classe), non risultavano attribuite ore per la classe di concorso A054;
- che quindi i due docenti titolari sono stati impegnati non solo per l'intero orario della cattedra ma hanno svolto anche svolto orario eccedente ( all. 2 stralcio dotazione organica anno 2024);
-che la ricorrente, avendo appreso informalmente di modifiche di organico, che avrebbero potuto interessare la sua posizione, si è recata immediatamente il giorno 30.04.2025 presso l' CP_2 CP_4 di Frosinone ove le veniva confermata che era stata operata
[...] una modifica dell'organico di diritto comportante la perdita di una cattedra sulla sua classe di concorso (da 2 docenti ad 1 docente), con conseguente sua situazione di soprannumerario;
-che il 30.04.2025 era anche l'ultimo giorno utile per partecipare alla mobilità/movimenti ai sensi dell'art. 2 sub 4 lett a dell'Ordinanza Ministeriale n. 36 del 28 febbraio 2025 “mobilità personale docente, mobilità personale docente, educativo ed A.T.A. a.s. 2025/26”, e che quindi direttamente presso l'ufficio veniva “cautelata” con la predisposizione e invio tramite il sistema SIDI di domanda di mobilità condizionata, in cui indicava preferenza solo per le scuole di pari grado nel Comune di Ferentino ( all. 3 domanda condizionata di mobilità);
-che invero nell'organico di diritto predisposto per l'A.S. 2025/26 secondo il bollettino poi datato 01.05.2025 e presente dal 9.5.2025 sul sito ufficiale dell'ATP Uff. VII FR, per la disciplina in oggetto risulta formato da solo 1 COI, pari a 18h, mentre 4h sono state cedute All'istituto Magistrale "Pietrobono" Alatri;
-che inoltre risultano attribuite 8h alla classe di concorso A054, da cedere al IIS con cui il docente di Parte_2 quell'istituto completa l'orario (all. 4 dotazione organica di diritto provinciale);
-che tuttavia erano rimaste immutate le esigenze, in quanto a fronte dì 20 classi previste sarebbero tuttora necessarie due COI di A017, pari a 36h + 4h eccedenti;
-che infatti precedentemente all'adozione della dotazione organica per le scuole secondarie di II grado della provincia per il prossimo a.s., le interlocuzioni delle Amm.ni coinvolte avevano segnalato l'anomalia della situazione che si andava a determinare;
-che in particolare, il Rettore/Dirigente Scolastico Prof.
[...]
con lettera indirizzata alla dott.ssa Persona_1 Parte_3 in data 24.04.2025 faceva presente che nel corrente A.S. 2024/25 c'erano due docenti titolari sulla A017 (pari a 40h di insegnamento), per cui chiedeva l'attribuzione di due cattedre COI
+, 4h, con il mantenimento della titolarità di entrambi i docenti, con la contestuale richiesta di riesame dell'assegnazione delle ore su CdC A054 e reintegro delle ore sulla CdC A017 (ora ASS01) (all. 5);
- che la richiesta di attribuzione di n° 2 cattedre sulla materia de qua è stata ribadita il 29.4.2025 dal medesimo mittente, con la precisazione che non aveva spiegazione l'assegnazione di 8 ore sulla classe A054 (all. 6);
-che la ricorrente soltanto in data 29.4.2025 veniva informata che era risultata soprannumeraria;
-che in data 23.05.2025 è stato pubblicato il documento sui movimenti del personale docente per l'A.S. 2025/26;
-che dunque la ricorrente risulta trasferita d'ufficio all'l'IIS Anagni IIS;
Parte_2
-che tuttavia non ha ricevuto alcuna comunicazione ufficiale da parte degli uffici;
-di aver proposto ricorso amministrativo il 25.5.2025 (acquisito al prot. 0013017/2025 del 26.5.25 AOO Scuola) con cui ha chiesto all'ATP di Frosinone ed al Rettore del Convitto R. Margherita la revisione del suo trasferimento;
-che l'ATP ha asetticamente risposto che in quanto in esubero e previa sua domanda di mobilità condizionata, era stata trasferita di ufficio nella scuola viciniore a quella a quella di titolarità ai sensi del CCNI mobilità;
-che in data 27.05.2025 il DS del Convitto ha chiesto la sistemazione della posizione della prof. CP_1 mediante suo invio a ricoprire presso l'Istituto le ore in organico di fatto, ribadite le “disponibilità” orarie dell'Istituto (all.11);
-che con atto del 3.6.2025 l'odierna ricorrente ha invitato gli uffici Contr ed articolazioni del interessati a procedere al riesame in autotutela, di atti già definiti e a ritirare/annullare il disposto trasferimento officioso tout court, restituendo la prof. trasferimento alla continuità del Controparte_1 servizio che espleta sulla CdC AS01 (A017) presso il Liceo del Convitto Nazionale Convitto Nazionale R. Margherita;
-che tuttavia con la nota 19/04/2025 l'ATP comunicava l'organico di diritto provvisorio della scuola dell'infanzia e della scuola secondaria di primo grado ed invitava a segnalare incongruenze di organico entro il 24/04/2025;
-che quindi nessuna comunicazione è stata ricevuta in merito alla scuola secondaria di secondo grado;
-che all'esito del trasferimento di ufficio, in mancanza di disponibilità di posti in organico per la preferenza espressa, la prof.
risulta in servizio all'IIS di Anagni. CP_1 Ciò premesso, parte ricorrente ha evidenziato l'illegittimità dell'atto presupposto al provvedimento di trasferimento di ufficio della docente, che ha individuato ingiustamente la ricorrente come soprannumeraria e perdente posto, in quanto in contrasto con i principi che regolano la formazione degli organici, contenuti anche nel D.P.R. 20/03/2009, n. 81, art.
2. che, in aggiunta agli altri requisiti di efficienza impone che “l'assegnazione delle risorse è effettuata con riguardo alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche”.
Parte ricorrente ha ancora evidenziato che il CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA della scuola, sia come già approvato per il triennio 2022-2025, che per quello siglato per il triennio 2025-2028 all'art. 21 comma 1 stabilisce che: “Non si procede all'individuazione come soprannumerari dei docenti nei cui confronti sia possibile costituire l'orario con 18 ore settimanali d'insegnamento utilizzando spezzoni orari della stessa classe di concorso, presenti nella scuola di titolarità o in quelle di completamento. Salvo quanto sopra precisato, nei confronti dei docenti i quali - rispetto all'organico dell'autonomia determinato per l'anno scolastico cui si riferiscono i trasferimenti ed i passaggi
- risultano in soprannumero, si procede al trasferimento d'ufficio”.
All'udienza del 9/7/2025 Il Giudice, verificata la regolarità della notifica ne dichiarava la contumacia, riservandosi la decisione nell'ambito del procedimento cautelare.
Il
[...]
si è AR costituito in giudizio in data 14.7.2025 e ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
Con ordinanza n. 8641/2025 del 13/7/2025 il Giudice accoglieva la domanda cautelare proposta da parte ricorrente, dichiarando il diritto di alla titolarità e continuità Controparte_1 del suo servizio sulla CdC AS01 (A017) con cattedra COI 18h presso il di Controparte_3
Anagni.
Il si è costituito in giudizio AR in data 13/7/2025, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato, dovendo rispettare le esigenze di determinazione dell'organico.
Ritenuta la causa documentalmente istruita, la causa è stata discussa oralmente e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto per le motivazioni di seguito indicate.
Occorre in via preliminare inquadrare brevemente la disciplina normativa e contrattuale applicabile al caso di specie.
Parte ricorrente, con il presente giudizio, premesso di essere docente laureata abilitata all'insegnamento per la classe di concorso AS01 (ex A017) Disegno e storia dell'arte, in servizio fin dall'a.s. 2021/2022 presso il Controparte_3
di Anagni, e che nell'anno scolastico 2024-2025 è stata
[...] titolare su cattedra orario interno CdC AS01 (ex A017), insieme ad un collega con analoga situazione, in una scuola in cui il
“fabbisogno orario” per la materia di insegnamento è tutt'oggi di 40 ore settimanali, ha dedotto di essere stata trasferita d'ufficio presso l'IIS di Anagni, in quanto dichiarata soprannumeraria e ha chiesto, previa disapplicazione degli atti presupposti, di accertare e dichiarare il suo diritto alla revoca/annullamento del suo trasferimento di ufficio presso l'IIS di Anagni, con restituzione della prof. nella titolarità e Controparte_1 continuità del suo servizio sulla CdC AS01 (A017) con cattedra COI 18h presso il citato Istituto del Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni.
Parte ricorrente ha dunque impugnato il trasferimento d'ufficio disposto nei suoi confronti per illegittimità degli atti presupposti in base ai quali la ricorrente era stata dichiarata soprannumeraria.
Giova inquadrare brevemente la normativa applicabile al caso di specie.
I CCNI sia per il triennio 2022-2025 che per quello per gli anni 2025-2028, all'art. 21 prevedono che “Non si procede all'individuazione come soprannumerari dei docenti nei cui confronti sia possibile costituire l'orario con 18 ore settimanali d'insegnamento utilizzando spezzoni orari della stessa classe di concorso, presenti nella scuola di titolarità o in quelle di completamento. Salvo quanto sopra precisato, nei confronti dei docenti i quali - rispetto all'organico dell'autonomia determinato per l'anno scolastico cui si riferiscono i trasferimenti ed i passaggi
- risultano in soprannumero, si procede al trasferimento d'ufficio.” I successivi commi 3,4 e 5 dell'art. 21 cit. prevedono poi che “I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano e affiggono all'Albo, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, le graduatorie per l'individuazione dei soprannumerari in base alla sopracitata tabella con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio, tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento.
4. I dirigenti scolastici, sulla base della nuova tabella organica e delle graduatorie di cui al comma 3, e nel rispetto del Codice dell'Amministrazione Digitale, devono notificare tempestivamente agli interessati la loro posizione di soprannumero e che nei loro confronti si dovrà procedere al trasferimento d'ufficio. 10. Qualora, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento, emergano nuove posizioni di soprannumero con riferimento alle dotazioni organiche determinate per l'anno scolastico cui le operazioni si riferiscono, l'ufficio territorialmente competente invita i dirigenti scolastici delle scuole ed istituti interessati ad indicare i docenti in soprannumero secondo le graduatorie di cui al comma 3,formulate sulla base della tabella di valutazione con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio, tenendo presente che devono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento. I dirigenti scolastici, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e del Codice dell'Amministrazione Digitale, affiggono all'albo la comunicazione dell'ufficio territorialmente competente contenente l'indicazione della nuova dotazione organica e notificano agli interessati la loro posizione di soprannumerarietà, invitando formalmente i docenti medesimi,che saranno pertanto da considerare riammessi nei termini, a presentare, con le modalità previste dal predetto Codice, entro 5 giorni dalla data della predetta notifica il modulo-domanda di trasferimento e/o di passaggio allegati all'O.M. sulla mobilità”. Orbene, ciò premesso, ritiene il Giudicante che gli atti presupposti all'atto di trasferimento d'ufficio oggetto di causa siano effettivamente viziati da molteplici profili di illegittimità, e vanno dunque disapplicati.
Come è noto, l'organico di diritto è un organico previsionale, nel quale le cattedre e i posti del personale scolastico, assegnati annualmente alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, vengono determinati tenendo conto delle classi autorizzate sulla base del numero degli alunni iscritti.
Si tratta, quindi, di un organico previsto sulla base delle iscrizioni ricevute, delle classi formate e dei piani orari stabiliti per ciascuna istituzione scolastica.
Inoltre, deve sottolinearsi che l'orario di servizio settimanale dei docenti è variabile secondo i diversi ordini e gradi: esso si svolge in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.
Ciò premesso, risulta in primo luogo dagli atti di causa che la Prof.
nell'anno scolastico 2024-2025 è stata titolare su CP_1 cattedra orario interno CdC AS01 (ex A017), insieme ad altra docente con analoga situazione, presso il
[...] di Anagni, in cui il “fabbisogno Controparte_3 orario” per la materia di insegnamento era, ed è tutt'oggi di 40 ore settimanali.
Risulta poi che nell'organico di diritto del Controparte_6
(FR) A.S. 2024/25 erano presenti due docenti sulla classe
[...]
A017 pari a 36h +2h eccedenti a soddisfacimento della richiesta di 19 classi (2h settimanali per classe) e che non risultavano attribuite ore per la classe di concorso A054.
Sostanzialmente i due docenti titolari sono stati impegnati non solo per l'intero orario della cattedra ma hanno svolto anche orario eccedente (cfr. all. 2 stralcio dotazione organica anno 2024 2025).
Non risulta dagli atti di causa alcuna modifica delle esigenze didattiche presso il per l'a.s. Controparte_6
2025/2026, né un ridimensionamento delle classi, idoneo a sostenere la decisione del di ridistribuzione CP_2 dell'organico. Il nella propria costituzione non ha allegato alcunchè sul CP_2 punto.
Come è noto, incombe sul convenuta l'allegazione e CP_2 prova delle esigenze oggettive sottese alla modifica dell'organico di diritto comportante la perdita di una cattedra sulla sua classe di concorso, con conseguente situazione di soprannumerario in capo alla docente odierna ricorrente.
Il Ministero invero si è limitato a evidenziare che il dirigente scolastico del al Controparte_7 momento dell'apertura delle funzioni relative all'Organico di diritto a.s. 2025/2026, ha provveduto ad inserire al SIDI i dati relativi ad alunni e classi, per ogni sede di organico, ovvero il monte ore necessario per la costituzione dell'organico di diritto inerente l'anno scolastico 2025-2026, disponendo a sistema un totale di 14 ore sulla classe di concorso A054 – Storia rte ed CP_2 un totale di 22 ore sulla classe di concorso AS01 – Disegno e Storia dell'Arte. Il ha poi allegato che a seguito della richiesta CP_2 da parte dell'Amministrazione della fase associativa per la scuola secondaria di secondo grado e contestuale associazione delle ore per la costituzione delle cattedre ad orario esterno, si è creata una cattedra interna di 18 ore sulla classe di concorso AS01 e una cattedra di 4 ore residue sempre sulla medesima classe di concorso in capo al di Anagni;
mentre per la Controparte_3 classe di concorso A054 sono rimaste residue 6 ore e 8 ore della stessa classe di concorso sono state cedute all'I.I.S. di Anagni per la formazione di una cattedra ad orario esterno stesso comune (10 ore all'IIS Anagni + 8 ore al Convitto) a tutela della titolarità di un docente dell'IIS Anagni.
In sostanza, il ha dedotto che sulla classe di concorso CP_2
A054 le ore resi disponibili all'IIS di Anagni erano solo 10 e per preservare la titolarità sarebbero state essenziali ulteriori 8 ore in un'altra istituzione scolastica per costituire la cattedra ad orario esterno stesso comune o comune diverso per completare l'orario di 18 ore complessive.
Va tuttavia dato atto che l'organico per l'a.s. 2025/2026 secondo il bollettino del 01.05.2025 pubblicato sul sito ufficiale dell'ATP Uff. VII FR per la disciplina in oggetto risulta formato da solo 1 docente, pari a 18h, mentre 4h sono state cedute All' Istituto Magistrale "Pietrobono" Alatri. Inoltre, risultano attribuite 8h alla classe di concorso A054, da cedere al Parte_4 con cui il docente di quell'istituto completa l'orario (cfr. all. 4 dotazione organica di diritto provinciale, scuola secondaria secondo grado a. 2025 2026).
Inoltre, risulta dai documenti in atti che nelle more dell'adozione della dotazione organica oggetto di causa, il dirigente dell'Istituto scolastico interessato ha più volte rappresentato le esigenze della scuola e dunque la necessità che fosse, in continuità con l'anno in corso, confermata l'attribuzione di due cattedre orario interno e dunque la titolarità di due docenti sulla classe di concorso A017 per il disimpegno di attività di insegnamento di 40h (18h+18h + 4h eccedenti) su tutte le 20 classi dell'Istituto.
È consapevole il Giudicante che il potere–dovere dell'Amministrazione di determinare l'organico, è connotato da una discrezionalità tecnica che la legge attribuisce all'Amministrazione, che tuttavia non può tradursi in arbitrio (Consiglio di Stato, Sez. V, 12/9/2019, n. 6161) e deve sempre conformarsi ai principi generali che regolano l'attività amministrativa, di cui all'art. 97 della Costituzione.
In altri termini, ritiene il Giudicante che gli atti presupposti in base ai quali la ricorrente è stata dichiarata soprannumeraria sono violativi dei principi di tutela della titolarità dei docenti presenti nell'istituzione scolastica, dell'ottimale formazione delle cattedre e della continuità didattica.
Risulta inoltre violato l'art. 21 CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA della scuola, sia come già approvato per il triennio 2022-2025 (all. 17) che per quello siglato per il triennio 2025-2028 (all. 18), laddove all'art. 21 ha stabilito che
“Non si procede all'individuazione come soprannumerari dei docenti nei cui confronti sia possibile costituire l'orario con 18 ore settimanali d'insegnamento utilizzando spezzoni orari della stessa classe di concorso, presenti nella scuola di titolarità o in quelle di completamento. Salvo quanto sopra precisato, nei confronti dei docenti i quali - rispetto all'organico dell'autonomia determinato per l'anno scolastico cui si riferiscono i trasferimenti ed i passaggi - risultano in soprannumero, si procede al trasferimento d'ufficio”.
Come detto, nel caso di specie, il non ha allegato e CP_2 provato alcuna esigenza oggettiva sottesa alla modifica dell'organico per l'a.s. 2025/2026 presso il Controparte_6 né quindi alla individuazione della ricorrente quale soprannumeraria.
Va infine evidenziata anche la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 21 commi da 3 a 5 cit., concernenti le procedure con cui è stata palesata alla ricorrente la sua situazione di docente in soprannumero presso l'Istituzione scolastica, nonché l'omessa formale comunicazione di tale situazione di docente in soprannumero, non avendo il provato alcunché a CP_2 riguardo.
In conclusione, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Le spese di lite, per entrambe le fasi di giudizio, seguono il principio della soccombenza e sono quindi poste in capo al
, e liquidate come da dispositivo. CP_2
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Controparte_1
, nella causa iscritta al n. AR
2379/2025, disattesa ogni diversa eccezione e difesa:
a) Annulla il trasferimento di ufficio della ricorrente presso l'IIS di Anagni, previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, e ricostituzione del posto in organico di diritto di una ulteriore classe di concorso AS01 (ex A017) presso il
[...]
; Controparte_3
b) Accerta e dichiara il diritto di Controparte_1 alla titolarità e continuità del suo servizio sulla CdC AS01 (A017) con cattedra COI 18h presso il Liceo
[...]
di Anagni;
Controparte_3
c) Condanna il al pagamento, in favore AR del ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano per entrambe le fasi di giudizio, in euro 4.500,00, oltre Iva, Cpa e spese generali, come per legge.
Frosinone, 17/9/2025
Il Giudice Dott.ssa Rossella Giusi Pastore