Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 21/02/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Angela Quitadamo Presidente rel.
2. dr. Arianna Sbano Consigliere
3. dr. Vito Savino Consigliere all'esito della camera di consiglio tenutasi ex art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.121/2024 RG Sez. Lav., vertente
TRA
c.f. con l'Avv. Diomede Pantaleoni Parte_1 C.F._1
-Appellante-
Contro
c.f. con l'avv. Mattia Benfatto Controparte_1 P.IVA_1
Appellata-
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8 aprile 2024, ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza dell'11 ottobre 2023 con la quale il Tribunale di Macerata, in funzione di Giudice del
Lavoro, aveva rigettato la domanda di esso ricorrente, intesa a conseguire l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con nonché il Controparte_1
riconoscimento della qualifica superiore per le mansioni effettivamente svolte, con ogni conseguenza di carattere retributivo, anche in ordine al lavoro straordinario asseritamente svolto 7 giorni su 7 per 11/12 ore al giorno nel periodo compreso tra il 17 marzo 2018 e il 31 marzo 2020, sul presupposto di essere stato assunto dalla Società convenuta con qualifica di operaio full time,
L'appellante ha impugnato la decisione del Tribunale affidandosi ad un unico e articolato motivo di gravame con il quale censura l'iter logico giuridico seguito dal primo Giudice, in quanto viziato dal fraintendimento della produzione documentale e da un'errata ricostruzione dei fatti di causa. Ha insistito, quindi, per l'accoglimento delle domande formulate in primo grado, con vittoria di spese di lite. ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto. Controparte_1
Allo scadere del termine per il deposito delle note illustrative, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l'appellante contesta la ricostruzione in fatto operata dal
Tribunale; nello specifico, deduce che alla bozza di accordo del 10 luglio 2017, nella quale è consacrata la volontà delle parti di attribuirgli un compenso come amministratore, non sarebbe seguita l'effettiva assunzione di siffatto ruolo. In proposito, allega di essere stato assunto come lavoratore dipendente in data 17 marzo 2018 “essendo evidentemente cambiate le condizioni”; denuncia la mancata valorizzazione delle circostanze da cui avrebbe dovuto dedursi l'assenza della necessità per la convenuta di fruire anche di un amministratore di fatto;
evidenzia, inoltre, alla stregua dei contenuti della procura institoria del 13 dicembre 2018, il difetto delle condizioni giustificative di un conferimento dell'incarico di amministratore;
infine, invoca i contenuti della corrispondenza intercorsa tra le parti, da cui si ricaverebbe il riconoscimento implicito da parte della
Società del ruolo di dipendente–institore in capo ad esso dipendente.
Questa Corte ritiene smentita anzitutto per tabulas la tesi dell'appellante.
Invero, dalla lettura della produzione documentale in atti emerge che l'accordo del 10 luglio
2017 è finalizzato a creare una gestione agricola unica tra le società Parte_2
con le società in base ad un programma ben
[...] CP_2 Parte_3 CP_3 preciso, distinto in nove punti;
benché denominato “Bozza”, tale accordo si è perfezionato ed il programma in esso stilato ha trovato piena attuazione tra le parti.
Ed infatti, al punto 1) si prevede il conferimento alla società agricola Parte_1 dell'incarico di impostazione, gestione e controllo delle attività produttive delle società
[...]
per quanto riguarda la gestione dei terreni e degli allevamenti in località Parte_2
Ugliano di San Severino Marche e Matelica;
incarico che effettivamente è stato formalizzato con la procura institoria del 13.12.2018. Al punto 2) è prevista la costituzione di una nuova società agricola tra e Parte_1
CP_
(che agisce nell'interesse della soc. e della ) CP_4 CP_1 Parte_2 con quote del 49% e 51% finalizzata allo svolgimento dell'attività agricola oggetto dell'accordo; società puntualmente costituita in data 31 luglio 2017.
Al punto 3) si prevede che la società agricola trasferirà alla società Parte_1
il contratto di affitto in essere con la società agricola ed altri eventuali CP_1 CP_3
contratti di affitto in suo possesso; di tale trasferimento si dà contezza al punto 6 della scrittura privata tra e dell'1 marzo 2018, nonché nella produzione documentale di parte Pt_1 CP_4
appellata (fatture di vendita, doc.20).
Al punto 5) si prevede la stipula di un contratto di associazione in partecipazione agli utili tra le società e e la nuova società , che prevede per CP_1 Parte_2 Parte_4
intero il trasferimento degli utili finali delle soc. e alla azienda CP_1 Parte_2
associata, depurato della parte degli utili provenienti a qualsiasi titolo dagli impianti fotovoltaici.Anche tale previsione ha trovato puntuale adempimento con la stipula dei due contratti di associazione in partecipazione dell' 1 agosto 2018.
In pari data è stata redatta ulteriore scrittura privata tra (nell'interesse delle CP_4 società e in cui quest'ultimo è indicato come Parte_2 Parte_1
soggetto che opera e garantisce per proprio conto e in solido e per conto del proprio gruppo familiare e della società agricola Case Rosse s.s…., che in tale veste assume l'impegno della gestione dell'attività agricola delle società .quindi si da atto che …a tal Parte_5
fine è stata costituita la e sono stati sottoscritti i due contratti di Parte_6 associazione in partecipazione della durata di quindici anni, che prevedono l'attribuzione alla società associata dell'80% dell'utile netto annuo delle società associanti provenienti esclusivamente da attività agricola. Nella medesima scrittura privata si sancisce (punto 2) che assume formalmente l'impegno di non recedere dalla società e dai contratti in Pt_1 Pt_6 partecipazione per un periodo di anni 15 e a garanzia della corretta gestione dell'attività, degli impegni assunti nei confronti delle società associanti e del mantenimento dell'impegno di cui al punto 2 si prevede la costituzione di un fondo di riserva pari al 50% dell'utile netto della
[...] da accantonarsi all'interno della società, mentre la restante quota del 50% da Parte_6 ripartirsi tra i soci, con una maggiore quota a tutela del nella misura del 61% dell'utile di Pt_1
associazione in partecipazione conseguito.
Pertanto, le parti hanno effettivamente posto in essere tutte le attività oggetto del programma stilato, al fine di attuare una gestione agricola comune, all'interno della quale l'appellante ha agito sempre come imprenditore agricolo professionale. Occorre evidenziare in punto di diritto che l'elemento tipico che contraddistingue la subordinazione è costituito dalla disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore, ed al conseguente inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative corrispondenti all'attività di impresa. Tale assoggettamento può essere riscontrato anche dalla presenza di una serie di elementi relativi alle modalità di svolgimento del rapporto, e si può, altresì, desumere agevolmente da una serie di circostanze, quali: a) l'assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppur minima struttura imprenditoriale;
b) la continuità della prestazione;
c) il rispetto di un orario predeterminato;
d) la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito.
(Cass. sez. Lav. Ordinanza n. 7587/2018 e Ordinanza n.38182/2022)
Nel caso di specie, dall'esame del complessivo quadro probatorio emerge che l'odierno appellante ha agito per tutta la durata del rapporto come imprenditore agricolo professionale, concordando e attuando con altri soggetti operanti nel medesimo settore una strategia comune per la miglior conduzione dei propri interessi economici. All'interno dei rapporti con la società appellata l'originario ricorrente ha apportato non solo le proprie energie lavorative, ma anche i propri beni, traendone come compenso una quota forfetaria minima concordata tra le parti di circa 1000,00 euro ed una quota variabile derivante dagli utili della società appositamente costituita per la Pt_6 gestione dell'attività agricola delle società e derivanti dai contratti di CP_1 Parte_2
associazione in partecipazione tra la società le società . In Pt_6 Parte_2 Parte_2 ogni caso, i suddetti proventi sono riconducibili alla gestione dell'attività agricola della compagine aziendale, di cui il era socio. Tanto basta per confermare in capo all'odierno appellante un Pt_1
rischio proprio di impresa del tutto incompatibile con un rapporto di natura subordinata.
Parimenti, non è possibile cogliere aspetti di eterodirezione nella prestazione svolta dall'odierno appellante;
costui, infatti, aveva assunto l'impegno della gestione dell'attività agricola delle società , a partire dalla gestione dei pascoli, degli allevamenti di ovini Parte_2
e caprini, della trasformazione e vendita dei latticini e dei suoi derivati (cfr scrittura dell'1 marzo
2018), che risulta aver svolto in autonomia in forza degli accordi presi. Né viene sollecitata alcuna attività istruttoria volta a dimostrare, in ossequio ai criteri di riparto dell'onere probatorio, in specie gravante sul lavoratore, la soggezione di costui alle direttive di un datore di lavoro, di cui, invero, appare persino difficile l'individuazione.
Anche la circostanza allegata dall'appellante - e non oggetto di contestazione da parte della resistente - per cui l'attività lavorativa si sarebbe svolta tutti i giorni della settimana per 11/12 ore al giorno, senza fruizione di riposi e ferie, non assurge per se stessa ad indice rivelatore univoco di subordinazione, ben potendo costituire anche espressione di un agire in piena autonomia decisionale, nell'interesse comune alla maggiore produttività dell'impresa.
Il Collegio ritiene che in quest'ordine di idee debba essere letta la previsione del punto 4 della scrittura del 10 luglio 2017 secondo cui: Al sig. verrà accordato un compenso netto Pt_1
mensile di euro 1000,00 in modo da garantire un reddito minimo, pagabile come compenso amministratore, dove l'emolumento così determinato non assolve alla funzione retributiva della prestazione subordinata, bensì appare destinato a ricompensare il maggior impegno assunto dall'appellante all'interno di una compagine sociale, cui egli aveva conferito anche i propri beni.
Né può essere condiviso l'argomento secondo cui un indice di subordinazione potrebbe desumersi dalle limitazioni decisionali indicate nella procura institoria del 13 dicembre 2018, relative alla prevista impossibilità per il mandatario di effettuare “in via autonoma i pagamenti o gli incassi in nome e per conto della mandante, nonché di effettuare ordinativi di qualunque genere;
funzioni assegnate in via esclusiva alla mandante”.
La preposizione institoria, infatti, non richiede la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l'institore e l'imprenditore, in quanto si sostanzia nel potere attribuito all'institore di agire nei confronti dei terzi in nome e per conto dell'imprenditore. Essa concerne i rapporti esterni tra l'imprenditore ed i terzi e non incide sul rapporto interno tra l'imprenditore e l'institore, rapporto che, se di norma si adegua allo schema del rapporto di lavoro subordinato, può anche essere fondato su un contratto diverso, tipico o atipico, le cui pattuizioni non incidono sulla natura e sull'esistenza del rapporto institorio. (Cass. sez. Lavoro n. 10386/1996 e Cass. sez. Lavoro
n. 3022/2003). Nel caso di specie, la procura institoria era volta a realizzare un piano comune di gestione agricola messo in atto tra più imprenditori agricoli, in seno al quale all'appellante veniva riconosciuto, in forza della sua esperienza, un ruolo tecnico piuttosto che una funzione amministrativa;
in quest'ottica, le limitazioni al potere decisionale dell'appellante evidentemente sono funzionali alla necessità di ricondurre le scelte gestionali all'espressione di volontà dell'intero organismo societario piuttosto che di un solo componente.
Alla luce delle considerazioni svolte, le censure sollevate dall'appellante ai punti della decisione oggetto di gravame non sono idonee a sollecitare una lettura differente da quella offerta dal primo Giudice, né una valutazione circa la natura subordinata della prestazione lavorativa resa dall'appellante.
Il tenore dei suesposti argomenti comporta l'assorbimento di ogni ulteriore motivo di appello.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rifondere alla società appellata le spese di lite del presente grado, che si liquidano in euro 3.500,00 oltre rimborso forfetario al 15%, Iva e cpa come per legge;
3) dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti per il versamento dell'integrazione del contributo unificato
(art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002), fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Ancona, 21 febbraio 2025
Il Presidente est.
Sentenza redatta con la collaborazione della dr. Giada Di Gaspare, assegnata all'UPP di questa Corte