Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 31/03/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 203/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 203/2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Paula Barbara Pirovano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Monza, Via Italia n. 44, giusta procura in calce al ricorso;
e
(C.F. ), nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Federica Poltronieri e
Larissa Mulato ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, Via Vitruvio n.
5, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti hanno concluso all'udienza del 22 ottobre 2024 alle seguenti condizioni congiunte:
“I) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
II) Pronunciare la separazione personale dei coniugi con ogni conseguenza di legge;
Per_ III) Affidare in modo condiviso ai genitori con collocamento prevalente anche a fini anagrafici presso la madre;
IV) Il padre, salvi diversi e migliori accordi tra le parti che tengano conto del percorso di sostegno
Per_
Per_ di con la dott. , potrà tenere con sé per due sere alla settimana, una delle Parte_2 quali con eventuale pernottamento presso la sua abitazione;
potrà inoltre tenerla con sé a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 18,30 alla domenica sera alle ore 22,00; i genitori dovranno mostrare la massima collaborazione nella gestione del calendario di cui precede, al fine di venire
Per_ incontro alle esigenze di e compatibilmente con le esigenze abitative del figlio (nato Per_2 il 6 marzo 2004), maggiorenne ma non economicamente indipendente e allo stato convivente con il
Per_ padre. potrà trascorrere con ciascun genitore una settimana nel corso delle vacanze natalizie, nel periodo compreso tra la fine delle lezioni scolastiche e il giorno 31 dicembre e dal giorno 31 dicembre alla ripresa delle lezioni scolastiche, ad anni alterni;
le vacanze pasquali e gli altri ponti
V) Le parti concordano a che la casa coniugale resti assegnata a fino al Parte_3 Per_ mese di dicembre 2027 affinché vi abiti con la figlia;
VI) Pone a carico di ciascun genitore l'obbligo di provvedere direttamente al mantenimento dei figli per il tempo in cui si trovano presso di sé. Sono comprese nel mantenimento ordinario le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Pone altresì a carico di ciascun genitore il 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es.
Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo;
VII) Le parti sono concordi a trasferire sul libretto smart cointestato presso i buoni CP_2 fruttiferi cartacei postali agli stessi cointestati e a dividere a metà il conseguente saldo del libretto smart per poi chiuderlo;
VIII) Le parti sono d'accordo a chiudere il conto corrente cointestato ove viene accreditato l'assegno Per_ unico per dopo avere completato le pratiche presso l'INPS volte a ottenere l'accredito diretto a ciascuno del 50% dell'assegno unico;
IX) Le parti dichiarano di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra e di avere cosi definito i reciproci rapporti.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto rispondenti agli interessi morali e materiali della figlia Per_ minore , tenuto conto delle dichiarazioni dalla stessa rese in sede di audizione dinanzi al giudice relatore e della relazione dell , e, per il resto, tali da comporre un quadro di equilibrato CP_3 contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del giudizio, considerato l'accordo raggiunto, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di con ricorso depositato in data 12 gennaio 2024, così provvede: Controparte_1
I. OMOLOGA la separazione di e che hanno Parte_1 Controparte_1 celebrato matrimonio con rito concordatario in Concorezzo il giorno 3 luglio 1999
(trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Concorezzo, Anno 1999, n. 32, parte II, Serie A), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. MANDA la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Concorezzo al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
III. DICHIARA interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27 marzo 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi