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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/05/2025, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 28/05/2025 e del deposito delle note sostitutive, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 6368/2020 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre ipotesi” TRA rapp.ta e difesa dagli avvocati Giuseppe Tescione e Gianluca Corriere ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Caserta alla via Roma n. 8 RICORRENTE E rapp.ta e difesa dall'avv. Astianatte de Vincentis ed elettivamente Controparte_1 domiciliata presso lo studio legale del suo difensore in Caserta Corso Trieste n. 149 RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 09/12/2020 , parte ricorrente, come in epigrafe, premettendo di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze della resistente dal mese di aprile 2019 sino al 9 marzo 2020 con le mansioni di shampista e colorista e senza regolare inquadramento – esponeva di aver lavorato dal martedì al giovedì, dalle 08.30 alle 13.30 ed il venerdì e il sabato dalle 08.30 alle 19.00 (con 30 minuti di intervallo) e che, durante l'espletamento della prestazione lavorativa, è stata sottoposta alla direzione ed al controllo della resistente in qualità di titolare della omonima ditta Controparte_1 individuale;
che, in data 9 marzo 2020, la comunicava, telefonicamente, alla ricorrente di non CP_1 recarsi più a lavoro.
Tanto premesso adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentir – accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro in oggetto nel periodo dedotto con diritto all'inquadramento nel II Livello CCNL “Acconciatura ed Estetica” – condannare la resistente al pagamento dell'importo complessivo di € 7.405,20 di cui € 540,74 a titolo di T.F.R. oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
dichiarare inefficace il licenziamento intimato in forma orale in data 09.03.2020 e, per l'effetto chiedeva di condannare la resistente a rintegrare l'istante nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno ex art. 2 Dlgs 23/15, stabilendo a tal fine una indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegra, in misura non inferiori a 5 ed al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali dovuti;
vinte le spese di lite da distrarsi.
1 Instauratosi il contraddittorio si costituiva, tardivamente, che resisteva all'avverso Controparte_1 ricorso deducendo l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti e concludeva come in atti per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto con condanna della parte attrice al pagamento delle spese di lite
Acquisite le conversazioni telefoniche ovvero via WhatsApp indicate in ricorso - del 9 marzo 2020, 19 maggio 2020 e del 4 giugno 2020 e disposta l'escussione della teste ai sensi dell'art. 421 c.p.c. Tes_1
- all'esito del deposito delle note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. - la causa veniva decisa con deposito della sentenza completa di motivazione.
***********
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Osserva il Giudicante che la domanda della parte ricorrente volta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia dell'atto di recesso poiché intimato in forma orale oltra alla condanna della resistente al pagamento delle differenze retributive indicate in ricorso, trova fondamento nell'affermazione della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la convenuta, per il periodo da aprile 2019 al 9 marzo 2020 con mansioni di shampista e colorista.
Dunque, in tale sede, ai fini di valutare l'inefficacia e/o illegittimità, del presunto licenziamento impugnato appare necessario affrontare, preliminarmente, la questione relativa alla qualificazione del rapporto di lavoro de quo e valutare se quest'ultimo sia pertanto sussumibile in un rapporto di lavoro di natura subordinata.
Orbene è pacifico, secondo i principi di riparto dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., che grava sul lavoratore l'onere di dimostrare la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro di tipo subordinato.
Senza voler qui ripercorrere in maniera analitica le tappe della sofferta, e non ancora conclusa, elaborazione dottrinale e giurisprudenziale in tema di subordinazione, va osservato che, in linea astratta, qualsiasi attività economicamente rilevante si presta ad esser resa, alternativamente, secondo le forme proprie della subordinazione ovvero nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo (cfr. Cass.
326/1996), di tal che la qualificazione giuridica del rapporto di collaborazione appare rimessa in via principale, ancorché non definitiva, al potere dispositivo delle parti, libere di conferire ai loro interessi l'assetto ritenuto più consono alle proprie aspettative. Se ciò è vero, è altresì indubbio, tuttavia - sia in ragione del carattere imperativo delle norme a tutela del lavoro subordinato, sia in ragione della possibilità per le parti di modificare l'originario assetto di interessi in sede di attuazione del programma contrattuale - che la qualificazione giuridica operata dai contraenti non può in alcun modo ritenersi assorbente in sede giudiziale, essendo sempre consentito al giudicante accertare, beninteso iuxta alligata et probata, che, al di là della formale definizione datane dalle parti, il rapporto abbia poi assunto, nel
2 suo concreto svolgimento, i connotati tipici della subordinazione Appare opportuno sottolineare contestualmente come, ciò nonostante, l'elemento volontaristico si presti nuovamente ad essere valorizzato ogni qualvolta, all'esito dell'indagine giudiziale, permangano seri dubbi sulla esatta configurazione del rapporto, sembrando corretto, in ipotesi siffatte, in mancanza di qualsivoglia presunzione legislativa di subordinazione, procedere ad una qualificazione giuridica dello stesso conforme all'assetto di interessi originariamente prefigurato dalle parti.
Sul piano propriamente processuale, in coerente applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art.2697 c.c.) spetta a chi chieda accertarsi la natura subordinata del rapporto di collaborazione allegare, e provare, elementi idonei a configurare il dedotto vincolo di subordinazione, ovverosia non solo la connessione funzionale della propria attività con l'attività di impresa, che della collaborazione rappresenta elemento indefettibile, ma anche, e qui si coglie l'essenza propria della subordinazione, di aver reso la propria prestazione secondo modalità individuate dal datore di lavoro nell'esercizio dei propri poteri di direzione ed organizzazione dell'impresa, la cui osservanza è resa obbligatoria dalla titolarità in capo all'imprenditore di un potere disciplinare idoneo a sanzionare eventuali inadempienze (cfr. Cass. lav. 10.6.98, n. 5792; Cass. lav. 29.3.95, n. 3745; Cass. lav.
11.8.94, n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94, n. 1219; Cass. lav. 18.12.87, n. 9459).
La Suprema Corte, infatti, ritiene determinante, ai fini della distinzione fra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, la verifica della sussistenza nel singolo rapporto di lavoro del vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale si estrinseca nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative (Cass., Sez. Lavoro, n. 5080 del 03.03.2009; Cassazione, Sez. Lavoro, n. 21420 del 21.10.2015).
L'esistenza di tale vincolo deve essere in concreto valutata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore ed alla sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana, economicamente rilevante, può essere oggetto sia di un rapporto di lavoro subordinato che di un rapporto di lavoro autonomo.
Solo qualora la soggezione del lavoratore al vincolo di natura personale in cui si sostanzia la subordinazione non sia di immediata percezione, vuoi per la peculiarità delle mansioni svolte, vuoi per il concreto atteggiarsi del rapporto, appare corretto valorizzare indici ulteriori - quali, a titolo esemplificativo, l'obbligo di rispettare un orario di lavoro predeterminato, il carattere periodico della retribuzione, la misura fissa della stessa, la continuità della prestazione ovvero la esclusività della stessa - che, sebbene singolarmente non decisivi, tuttavia, globalmente considerati, ben possono ritenersi sintomatici della subordinazione (Cass. lav. 19.11.98, n. 11711; Cass., lav., 18.06.98, n. 6114; Cass., lav.,
04.03.98).
3 Appare chiaro che la mera applicazione dei singoli indici rivelatori rimane muta o può essere addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute;
vale, cioè, il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinché il processo inferenziale conduca a risultati univoci. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 379/99 cit.) insegnano come “ciò che deve negarsi è soltanto l'autonoma idoneità di ciascuno di questi elementi, considerato singolarmente, a fondare la riconduzione del rapporto in contestazione all'uno o all'altro tipo contrattuale (id est, a costituire il criterio, generale ed astratto, preordinato a siffatto risultato specifico), non anche la possibilità che, in una valutazione globale dei medesimi, funzionale alla suddetta indagine prioritaria e decisiva sulla sussistenza del requisito della subordinazione, essi vengano assunti, come concordanti, gravi e precisi indici rivelatori dell'effettività di tale sussistenza”.
Tanto premesso, la parte ricorrente, a parere del giudicante, essendo l'onere probatorio a suo carico, non ha provato la fondatezza delle proprie pretese ed in particolare la dedotta esistenza di un rapporto di lavoro subordinato secondo le modalità dedotte.
Con ordinanza dell'08.09.2021 il Giudice ammetteva la prova testimoniale così come articolata dalla parte ricorrente nell'atto introduttivo, depurata da ogni forma di opinione e valutazione, limitatamente a due testi e rinviava la causa per l'espletamento dell'istruttoria all'udienza del 07.02.2022 .
Tale udienza veniva rinviata d'ufficio al 09.02.2022. Il provvedimento di rinvio veniva ritualmente comunicato ai procuratori costituiti.
In tale sede il procuratore di parte ricorrente chiedeva rinvio in prosieguo prova stante l'assenza dei testi.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, onerava la parte ricorrente al deposito telematico dell'atto di intimazione dei testi per l'udienza del 9.02.2022 e rinviava in prosieguo prova al 29.06.2022 .
Tale udienza veniva rinviata d'ufficio al 3.05.2023. Il provvedimento di rinvio veniva ritualmente comunicato ai procuratori costituiti.
In tale ultima sede il procuratore di parte ricorrente, stante l'assenza dei testi, chiedeva un ulteriore rinvio in prosieguo prova riservandosi di depositare telematicamente gli atti di intimazione ai testi per la predetta udienza.
Il Giudice vista l'assenza dei testi rinviava in prosieguo prova all'udienza del 16/10/2023 onerando la parte ricorrente al deposito telematico degli atti di intimazione ai testi per l'odierna udienza.
All'udienza del 16.10.2023 il procuratore di parte ricorrente rappresentava di non avere la citazione dei testi ed insisteva per l'acquisizione della registrazione fonomeccanografica in atti.
L'avvocato di parte resistente, insisteva per accertare la regolare citazione dei testi per le precedenti udienze del 09.02.2022 e del 03.05.2023 ed eccepiva la decadenza della prova.
4 All'esito della udienza del 16.10.2023, il giudice, in mancanza di prova in ordine alla avvenuta intimazione dei testimoni e preso atto del mancato impulso ai mezzi istruttori richiesti a cura della parte attrice rinviava la causa per la discussione.
Rileva il giudice che, nella fattispecie in esame, la parte ricorrente è decaduta dalla prova per testi non avendo depositato in giudizio la prova di aver intimato i testi per le udienze del 09.02.2022 -
03.05.2023 e del 16.10.2023
E' noto che l'art. 104 disp.att. c.p.c., in combinato con l'art. 250 c.p.c. sancisce l'onere, gravante su ciascuna delle parti, di dare impulso alla acquisizione dei mezzi di prova, onere dal cui mancato assolvimento senza giustificato motivo deriva la decadenza dalla possibilità di farli assumere, sebbene si tatti di mezzi di prova precedentemente ammessi.
Ciò in quanto le parti, che hanno dato l'impulso iniziale, non possono poi disinteressarsi dell'assunzione dei mezzi richiesti.
In proposito, va rimarcato inoltre che la giurisprudenza della Sezione lavoro della Cassazione ha affermato che l'art. 104 disp. att. c.p.c., prevedente la decadenza in ipotesi di mancata intimazione dei testimoni per l'udienza prefissata, va interpretato nel senso che il giudice dichiara la decadenza di ufficio, senza necessità di preventiva istanza della controparte, salvo che quest'ultima richieda espressamente l'esame del teste non intimato, da espletare in una successiva udienza, dovendo per ragioni di coerenza ritenersi applicabile a tale ipotesi lo stesso meccanismo previsto dall'art. 208 c.p.c., per l'ipotesi di non comparizione del difensore che ha intimato i testi, meccanismo che contempera le regole di speditezza e di concentrazione dell'assunzione dei mezzi di prova con il rispetto del principio di acquisizione (Cass. sez. lav. n. 1948 del 27.01.2011).
Deriva da quanto esposto che, non avendo la parte, a tanto onerata, provveduto a dimostrare, i fatti costitutivi dei diritti di credito azionati, in applicazione della regola formale di giudizio dettata dall' art. 2967 c.c., la domanda deve essere respinta quanto alle domande formulate con il presente giudizio di accertamento del rapporto di lavoro subordinato con condanna della resistente al pagamento delle differenze retributive connesse differenze retributive.
In relazione alla richiesta di deposito di file audio WhatsApp relativi ad interlocuzioni telefoniche intervenute tra le parti va osservato quanto segue.
Nel ricorso si fa riferimento, precisamente, alla conversazione WhatsApp del 9/03/2020 e del
19/05/2020 intercorsa tra la ricorrente e la , nonché alla conversazione WhatsApp del CP_1
4/06/2020 intercorsa tra la ricorrente e la dott.ssa , consulente fiscale della resistente. Persona_1
Tali documenti informatici sono stati acquisiti ai sensi dell'art. 421 c.p.c.
Tuttavia va rilevato che tali File audio WhatsApp ex sé non sono idonei a dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti per il periodo e secondo le modalità dedotte nell'atto introduttivo.
5 Difatti la parte ricorrente trascrive i tratti salienti delle suddette conversazioni WhatsApp: “ in data 9 marzo 2020, la comunicava, telefonicamente, alla ricorrente di non recarsi più a lavoro “ ed ancora in CP_1 relazione alla conversazione del 19.05.2020, sempre intercorsa tra la ricorrente e la , si legge “ CP_1 già te lo dissi, non ci puoi venire almeno fino a quando non cambiano le cose, da ora ad un anno forse, la regola è Pt_1 ora una persona o solo io o solo papà, oppure io e papà, basta, non ci possono stare persone, purtroppo è così, non ci possono stare altre persone, la regola è questa” (cfr. ricorso introduttivo)
Ed ancora in relazione alla conversazione del 4.06.2020 tra la ricorrente e la consulente fiscale della si legge “ “…RO tu lo sapevi che stavi senza assicurazione…NE (cfr ON) non è in grado CP_1 di sostenere un'assunzione…i soldi che ci vogliono non ci sono per pagare i contributi…”;
Al minuto 4:39: ” … assolutamente non potevi pretendere un'assunzione… se tu vuoi andare avanti, noi veniamo Pt_1 appresso a te”;
Al minuto 7.37: ” …Tu considera che in tutta questa storia (€) 400 già te li dava, quindiche ti potrà dare CP_2
100 euro di differenza? il resto sarà tutto sanzioni e tasse che dovrà pagare per te allo Stato… la sanzione la CP_2 prenderà per non averti assunto…” CP_2
Al minuto 8.22:” … quali ferie non pagate? … quando sei assunta vengono pagate …. all'Ispettorato del Lavoro puoi dire pure che ti spettano 10.000,00 euro …devi vedere pure chi te le da a te! andiamo avanti…”; Al minuto Pt_1
11.11: “…Quando ci sarà la causa e ti dovrà dare, poi alle condizioni quando te li può dare e se te li può CP_2 dare…”;
Al minuto 14.29: ” non ti può tenere …RO se tu hai visto che il primo mese, il secondo mese non CP_2 CP_2 ti ha assunta, tu dovevi dire: cara o mi assumi o me ne vado, perché il problema non è solo di ” CP_2 CP_2
Al minuto 20.41 : “Se dichiara che tu sei stata a nero non serve a niente, tu in qualsiasi momento puoi CP_2 sempre andare a fare la causa di lavoro”
Al minuto 23.29: “…Pensi che “ti abbia fregata” solo perché non ti ha più ripreso a lavorare ..se fosse stato CP_2 per me, cara non ti avrebbe preso mai a lavorare “; Pt_1 CP_2
Non può non rilevarsi che il tenore degli scritti è vago e non consente di ritenere provata la subordinazione. Ad analoghe conclusioni si giunge ascoltando per intero detta conversazione.
Ad ogni modo, tali dichiarazioni (della consulente fiscale della ), in quanto provenienti da CP_1 soggetti terzi non avrebbero alcuna efficacia probatoria nei confronti della resistente né efficacia confessoria, non sussistendo alcuna prova in relazione alla circostanza che la abbia delegato CP_1 la detta consulente ad esprimere la sua volontà ovvero a trattare le questioni inerenti alla gestione dell'azienda e dei rapporti di lavoro.
A ciò va aggiunto che la è stata escussa nel presente giudizio quale teste ed ella non ha Tes_1 apportato elementi utili ai fini del decidere. Difatti la teste ha dichiarato “ho conosciuto la ricorrente circa 4/5 anni fa presso il negozio della Ero la consulente della Ora non lo sono più. Io non frequentavo il CP_1 CP_1 negozio ogni giorno ma una volta /due volte al mese. Un paio di volte ho visto in negozio la ricorrente che parlava con la
6 Ho parlato telefonicamente con la ricorrente. Dal colloqui telefonici lei mi ha riferito della assunzione . Io non CP_1 sapevo nulla di questa assunzione che mi chiedeva la . So che la non aveva possibilità di assumere Pt_1 CP_1 qualcuno. Io non frequentavo il negozio e non so dire se la ricorrente ha effettivamente lavorato. Viene fatta ascoltare al teste parte della conversazione: Confermo che la voce registrata è la mia” (Cfr. verbale di udienza del 02.04.2025) .
Ebbene rileva il giudicante che non può evincersi, invero, da detta conversazione e dalle dichiarazioni della teste , la prova dello svolgimento dell'attività in giorni prefissati e, in generale, degli Tes_1 elementi tipici della subordinazione (assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, assenza del rischio, continuità della prestazione, emanazione di ordini specifici e assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione della prestazione, esclusività della prestazione cfr. Cass.
15001/2000). Ed invero, manca ogni richiamo all'inserimento stabile nell'organizzazione datoriale, all'esercizio del potere disciplinare, di vigilanza e controllo sulla regolare esecuzione della prestazione lavorativa da parte del convenuto, attività che, secondo l'insegnamento della Cassazione, deve estrinsecarsi nella emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nella esecuzione delle prestazioni lavorative.
D'altronde, anche in riferimento agli elementi quali l'assenza del rischio, la continuità della prestazione,
l'osservanza di un orario e la cadenza e la misura fissa della retribuzione – che assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva – le conversazioni in esame, i cui tratti salienti sono stati riportati in ricorso, sono del tutto negative.
E' certo, come innanzi evidenziato, che la subordinazione non è esclusa dal carattere occasionale della prestazione ma è pur sempre necessario dimostrare la doverosità della prestazione e l'obbligatorietà in quanto eteroimposta, l'esclusività della prestazione tutti elementi che, nella specie, non trovano di certo riscontro negli elementi probatori sopra indicati.
In conclusione applicando il criterio di cui all'art. 2697 c.c., non può ritenersi raggiunta la prova in ordine al fatto costitutivo del diritto vantato dall'attore, segnatamente costituito dalla sussistenza, tra le parti, di un rapporto di lavoro di natura subordinata per il periodo indicato in narrativa e secondo le modalità ivi dedotte.
Per i motivi che precedono, non avendo la ricorrente dimostrato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la convenuta, la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive e impugnativa del licenziamento sono infondate e vanno rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
7 1) rigetta il ricorso
2) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore della parte resistente, liquidate in euro 2.300,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
8
Con ricorso depositato, in data 09/12/2020 , parte ricorrente, come in epigrafe, premettendo di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze della resistente dal mese di aprile 2019 sino al 9 marzo 2020 con le mansioni di shampista e colorista e senza regolare inquadramento – esponeva di aver lavorato dal martedì al giovedì, dalle 08.30 alle 13.30 ed il venerdì e il sabato dalle 08.30 alle 19.00 (con 30 minuti di intervallo) e che, durante l'espletamento della prestazione lavorativa, è stata sottoposta alla direzione ed al controllo della resistente in qualità di titolare della omonima ditta Controparte_1 individuale;
che, in data 9 marzo 2020, la comunicava, telefonicamente, alla ricorrente di non CP_1 recarsi più a lavoro.
Tanto premesso adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentir – accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro in oggetto nel periodo dedotto con diritto all'inquadramento nel II Livello CCNL “Acconciatura ed Estetica” – condannare la resistente al pagamento dell'importo complessivo di € 7.405,20 di cui € 540,74 a titolo di T.F.R. oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
dichiarare inefficace il licenziamento intimato in forma orale in data 09.03.2020 e, per l'effetto chiedeva di condannare la resistente a rintegrare l'istante nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno ex art. 2 Dlgs 23/15, stabilendo a tal fine una indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegra, in misura non inferiori a 5 ed al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali dovuti;
vinte le spese di lite da distrarsi.
1 Instauratosi il contraddittorio si costituiva, tardivamente, che resisteva all'avverso Controparte_1 ricorso deducendo l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti e concludeva come in atti per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto con condanna della parte attrice al pagamento delle spese di lite
Acquisite le conversazioni telefoniche ovvero via WhatsApp indicate in ricorso - del 9 marzo 2020, 19 maggio 2020 e del 4 giugno 2020 e disposta l'escussione della teste ai sensi dell'art. 421 c.p.c. Tes_1
- all'esito del deposito delle note sostitutive ex art. 127 ter c.p.c. - la causa veniva decisa con deposito della sentenza completa di motivazione.
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Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Osserva il Giudicante che la domanda della parte ricorrente volta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia dell'atto di recesso poiché intimato in forma orale oltra alla condanna della resistente al pagamento delle differenze retributive indicate in ricorso, trova fondamento nell'affermazione della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la convenuta, per il periodo da aprile 2019 al 9 marzo 2020 con mansioni di shampista e colorista.
Dunque, in tale sede, ai fini di valutare l'inefficacia e/o illegittimità, del presunto licenziamento impugnato appare necessario affrontare, preliminarmente, la questione relativa alla qualificazione del rapporto di lavoro de quo e valutare se quest'ultimo sia pertanto sussumibile in un rapporto di lavoro di natura subordinata.
Orbene è pacifico, secondo i principi di riparto dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., che grava sul lavoratore l'onere di dimostrare la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro di tipo subordinato.
Senza voler qui ripercorrere in maniera analitica le tappe della sofferta, e non ancora conclusa, elaborazione dottrinale e giurisprudenziale in tema di subordinazione, va osservato che, in linea astratta, qualsiasi attività economicamente rilevante si presta ad esser resa, alternativamente, secondo le forme proprie della subordinazione ovvero nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo (cfr. Cass.
326/1996), di tal che la qualificazione giuridica del rapporto di collaborazione appare rimessa in via principale, ancorché non definitiva, al potere dispositivo delle parti, libere di conferire ai loro interessi l'assetto ritenuto più consono alle proprie aspettative. Se ciò è vero, è altresì indubbio, tuttavia - sia in ragione del carattere imperativo delle norme a tutela del lavoro subordinato, sia in ragione della possibilità per le parti di modificare l'originario assetto di interessi in sede di attuazione del programma contrattuale - che la qualificazione giuridica operata dai contraenti non può in alcun modo ritenersi assorbente in sede giudiziale, essendo sempre consentito al giudicante accertare, beninteso iuxta alligata et probata, che, al di là della formale definizione datane dalle parti, il rapporto abbia poi assunto, nel
2 suo concreto svolgimento, i connotati tipici della subordinazione Appare opportuno sottolineare contestualmente come, ciò nonostante, l'elemento volontaristico si presti nuovamente ad essere valorizzato ogni qualvolta, all'esito dell'indagine giudiziale, permangano seri dubbi sulla esatta configurazione del rapporto, sembrando corretto, in ipotesi siffatte, in mancanza di qualsivoglia presunzione legislativa di subordinazione, procedere ad una qualificazione giuridica dello stesso conforme all'assetto di interessi originariamente prefigurato dalle parti.
Sul piano propriamente processuale, in coerente applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art.2697 c.c.) spetta a chi chieda accertarsi la natura subordinata del rapporto di collaborazione allegare, e provare, elementi idonei a configurare il dedotto vincolo di subordinazione, ovverosia non solo la connessione funzionale della propria attività con l'attività di impresa, che della collaborazione rappresenta elemento indefettibile, ma anche, e qui si coglie l'essenza propria della subordinazione, di aver reso la propria prestazione secondo modalità individuate dal datore di lavoro nell'esercizio dei propri poteri di direzione ed organizzazione dell'impresa, la cui osservanza è resa obbligatoria dalla titolarità in capo all'imprenditore di un potere disciplinare idoneo a sanzionare eventuali inadempienze (cfr. Cass. lav. 10.6.98, n. 5792; Cass. lav. 29.3.95, n. 3745; Cass. lav.
11.8.94, n. 7374; Cass. lav. 9.6.94, n. 5590; Cass. lav. 7.2.94, n. 1219; Cass. lav. 18.12.87, n. 9459).
La Suprema Corte, infatti, ritiene determinante, ai fini della distinzione fra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, la verifica della sussistenza nel singolo rapporto di lavoro del vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale si estrinseca nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative (Cass., Sez. Lavoro, n. 5080 del 03.03.2009; Cassazione, Sez. Lavoro, n. 21420 del 21.10.2015).
L'esistenza di tale vincolo deve essere in concreto valutata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore ed alla sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana, economicamente rilevante, può essere oggetto sia di un rapporto di lavoro subordinato che di un rapporto di lavoro autonomo.
Solo qualora la soggezione del lavoratore al vincolo di natura personale in cui si sostanzia la subordinazione non sia di immediata percezione, vuoi per la peculiarità delle mansioni svolte, vuoi per il concreto atteggiarsi del rapporto, appare corretto valorizzare indici ulteriori - quali, a titolo esemplificativo, l'obbligo di rispettare un orario di lavoro predeterminato, il carattere periodico della retribuzione, la misura fissa della stessa, la continuità della prestazione ovvero la esclusività della stessa - che, sebbene singolarmente non decisivi, tuttavia, globalmente considerati, ben possono ritenersi sintomatici della subordinazione (Cass. lav. 19.11.98, n. 11711; Cass., lav., 18.06.98, n. 6114; Cass., lav.,
04.03.98).
3 Appare chiaro che la mera applicazione dei singoli indici rivelatori rimane muta o può essere addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute;
vale, cioè, il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinché il processo inferenziale conduca a risultati univoci. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 379/99 cit.) insegnano come “ciò che deve negarsi è soltanto l'autonoma idoneità di ciascuno di questi elementi, considerato singolarmente, a fondare la riconduzione del rapporto in contestazione all'uno o all'altro tipo contrattuale (id est, a costituire il criterio, generale ed astratto, preordinato a siffatto risultato specifico), non anche la possibilità che, in una valutazione globale dei medesimi, funzionale alla suddetta indagine prioritaria e decisiva sulla sussistenza del requisito della subordinazione, essi vengano assunti, come concordanti, gravi e precisi indici rivelatori dell'effettività di tale sussistenza”.
Tanto premesso, la parte ricorrente, a parere del giudicante, essendo l'onere probatorio a suo carico, non ha provato la fondatezza delle proprie pretese ed in particolare la dedotta esistenza di un rapporto di lavoro subordinato secondo le modalità dedotte.
Con ordinanza dell'08.09.2021 il Giudice ammetteva la prova testimoniale così come articolata dalla parte ricorrente nell'atto introduttivo, depurata da ogni forma di opinione e valutazione, limitatamente a due testi e rinviava la causa per l'espletamento dell'istruttoria all'udienza del 07.02.2022 .
Tale udienza veniva rinviata d'ufficio al 09.02.2022. Il provvedimento di rinvio veniva ritualmente comunicato ai procuratori costituiti.
In tale sede il procuratore di parte ricorrente chiedeva rinvio in prosieguo prova stante l'assenza dei testi.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, onerava la parte ricorrente al deposito telematico dell'atto di intimazione dei testi per l'udienza del 9.02.2022 e rinviava in prosieguo prova al 29.06.2022 .
Tale udienza veniva rinviata d'ufficio al 3.05.2023. Il provvedimento di rinvio veniva ritualmente comunicato ai procuratori costituiti.
In tale ultima sede il procuratore di parte ricorrente, stante l'assenza dei testi, chiedeva un ulteriore rinvio in prosieguo prova riservandosi di depositare telematicamente gli atti di intimazione ai testi per la predetta udienza.
Il Giudice vista l'assenza dei testi rinviava in prosieguo prova all'udienza del 16/10/2023 onerando la parte ricorrente al deposito telematico degli atti di intimazione ai testi per l'odierna udienza.
All'udienza del 16.10.2023 il procuratore di parte ricorrente rappresentava di non avere la citazione dei testi ed insisteva per l'acquisizione della registrazione fonomeccanografica in atti.
L'avvocato di parte resistente, insisteva per accertare la regolare citazione dei testi per le precedenti udienze del 09.02.2022 e del 03.05.2023 ed eccepiva la decadenza della prova.
4 All'esito della udienza del 16.10.2023, il giudice, in mancanza di prova in ordine alla avvenuta intimazione dei testimoni e preso atto del mancato impulso ai mezzi istruttori richiesti a cura della parte attrice rinviava la causa per la discussione.
Rileva il giudice che, nella fattispecie in esame, la parte ricorrente è decaduta dalla prova per testi non avendo depositato in giudizio la prova di aver intimato i testi per le udienze del 09.02.2022 -
03.05.2023 e del 16.10.2023
E' noto che l'art. 104 disp.att. c.p.c., in combinato con l'art. 250 c.p.c. sancisce l'onere, gravante su ciascuna delle parti, di dare impulso alla acquisizione dei mezzi di prova, onere dal cui mancato assolvimento senza giustificato motivo deriva la decadenza dalla possibilità di farli assumere, sebbene si tatti di mezzi di prova precedentemente ammessi.
Ciò in quanto le parti, che hanno dato l'impulso iniziale, non possono poi disinteressarsi dell'assunzione dei mezzi richiesti.
In proposito, va rimarcato inoltre che la giurisprudenza della Sezione lavoro della Cassazione ha affermato che l'art. 104 disp. att. c.p.c., prevedente la decadenza in ipotesi di mancata intimazione dei testimoni per l'udienza prefissata, va interpretato nel senso che il giudice dichiara la decadenza di ufficio, senza necessità di preventiva istanza della controparte, salvo che quest'ultima richieda espressamente l'esame del teste non intimato, da espletare in una successiva udienza, dovendo per ragioni di coerenza ritenersi applicabile a tale ipotesi lo stesso meccanismo previsto dall'art. 208 c.p.c., per l'ipotesi di non comparizione del difensore che ha intimato i testi, meccanismo che contempera le regole di speditezza e di concentrazione dell'assunzione dei mezzi di prova con il rispetto del principio di acquisizione (Cass. sez. lav. n. 1948 del 27.01.2011).
Deriva da quanto esposto che, non avendo la parte, a tanto onerata, provveduto a dimostrare, i fatti costitutivi dei diritti di credito azionati, in applicazione della regola formale di giudizio dettata dall' art. 2967 c.c., la domanda deve essere respinta quanto alle domande formulate con il presente giudizio di accertamento del rapporto di lavoro subordinato con condanna della resistente al pagamento delle differenze retributive connesse differenze retributive.
In relazione alla richiesta di deposito di file audio WhatsApp relativi ad interlocuzioni telefoniche intervenute tra le parti va osservato quanto segue.
Nel ricorso si fa riferimento, precisamente, alla conversazione WhatsApp del 9/03/2020 e del
19/05/2020 intercorsa tra la ricorrente e la , nonché alla conversazione WhatsApp del CP_1
4/06/2020 intercorsa tra la ricorrente e la dott.ssa , consulente fiscale della resistente. Persona_1
Tali documenti informatici sono stati acquisiti ai sensi dell'art. 421 c.p.c.
Tuttavia va rilevato che tali File audio WhatsApp ex sé non sono idonei a dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti per il periodo e secondo le modalità dedotte nell'atto introduttivo.
5 Difatti la parte ricorrente trascrive i tratti salienti delle suddette conversazioni WhatsApp: “ in data 9 marzo 2020, la comunicava, telefonicamente, alla ricorrente di non recarsi più a lavoro “ ed ancora in CP_1 relazione alla conversazione del 19.05.2020, sempre intercorsa tra la ricorrente e la , si legge “ CP_1 già te lo dissi, non ci puoi venire almeno fino a quando non cambiano le cose, da ora ad un anno forse, la regola è Pt_1 ora una persona o solo io o solo papà, oppure io e papà, basta, non ci possono stare persone, purtroppo è così, non ci possono stare altre persone, la regola è questa” (cfr. ricorso introduttivo)
Ed ancora in relazione alla conversazione del 4.06.2020 tra la ricorrente e la consulente fiscale della si legge “ “…RO tu lo sapevi che stavi senza assicurazione…NE (cfr ON) non è in grado CP_1 di sostenere un'assunzione…i soldi che ci vogliono non ci sono per pagare i contributi…”;
Al minuto 4:39: ” … assolutamente non potevi pretendere un'assunzione… se tu vuoi andare avanti, noi veniamo Pt_1 appresso a te”;
Al minuto 7.37: ” …Tu considera che in tutta questa storia (€) 400 già te li dava, quindiche ti potrà dare CP_2
100 euro di differenza? il resto sarà tutto sanzioni e tasse che dovrà pagare per te allo Stato… la sanzione la CP_2 prenderà per non averti assunto…” CP_2
Al minuto 8.22:” … quali ferie non pagate? … quando sei assunta vengono pagate …. all'Ispettorato del Lavoro puoi dire pure che ti spettano 10.000,00 euro …devi vedere pure chi te le da a te! andiamo avanti…”; Al minuto Pt_1
11.11: “…Quando ci sarà la causa e ti dovrà dare, poi alle condizioni quando te li può dare e se te li può CP_2 dare…”;
Al minuto 14.29: ” non ti può tenere …RO se tu hai visto che il primo mese, il secondo mese non CP_2 CP_2 ti ha assunta, tu dovevi dire: cara o mi assumi o me ne vado, perché il problema non è solo di ” CP_2 CP_2
Al minuto 20.41 : “Se dichiara che tu sei stata a nero non serve a niente, tu in qualsiasi momento puoi CP_2 sempre andare a fare la causa di lavoro”
Al minuto 23.29: “…Pensi che “ti abbia fregata” solo perché non ti ha più ripreso a lavorare ..se fosse stato CP_2 per me, cara non ti avrebbe preso mai a lavorare “; Pt_1 CP_2
Non può non rilevarsi che il tenore degli scritti è vago e non consente di ritenere provata la subordinazione. Ad analoghe conclusioni si giunge ascoltando per intero detta conversazione.
Ad ogni modo, tali dichiarazioni (della consulente fiscale della ), in quanto provenienti da CP_1 soggetti terzi non avrebbero alcuna efficacia probatoria nei confronti della resistente né efficacia confessoria, non sussistendo alcuna prova in relazione alla circostanza che la abbia delegato CP_1 la detta consulente ad esprimere la sua volontà ovvero a trattare le questioni inerenti alla gestione dell'azienda e dei rapporti di lavoro.
A ciò va aggiunto che la è stata escussa nel presente giudizio quale teste ed ella non ha Tes_1 apportato elementi utili ai fini del decidere. Difatti la teste ha dichiarato “ho conosciuto la ricorrente circa 4/5 anni fa presso il negozio della Ero la consulente della Ora non lo sono più. Io non frequentavo il CP_1 CP_1 negozio ogni giorno ma una volta /due volte al mese. Un paio di volte ho visto in negozio la ricorrente che parlava con la
6 Ho parlato telefonicamente con la ricorrente. Dal colloqui telefonici lei mi ha riferito della assunzione . Io non CP_1 sapevo nulla di questa assunzione che mi chiedeva la . So che la non aveva possibilità di assumere Pt_1 CP_1 qualcuno. Io non frequentavo il negozio e non so dire se la ricorrente ha effettivamente lavorato. Viene fatta ascoltare al teste parte della conversazione: Confermo che la voce registrata è la mia” (Cfr. verbale di udienza del 02.04.2025) .
Ebbene rileva il giudicante che non può evincersi, invero, da detta conversazione e dalle dichiarazioni della teste , la prova dello svolgimento dell'attività in giorni prefissati e, in generale, degli Tes_1 elementi tipici della subordinazione (assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, assenza del rischio, continuità della prestazione, emanazione di ordini specifici e assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione della prestazione, esclusività della prestazione cfr. Cass.
15001/2000). Ed invero, manca ogni richiamo all'inserimento stabile nell'organizzazione datoriale, all'esercizio del potere disciplinare, di vigilanza e controllo sulla regolare esecuzione della prestazione lavorativa da parte del convenuto, attività che, secondo l'insegnamento della Cassazione, deve estrinsecarsi nella emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nella esecuzione delle prestazioni lavorative.
D'altronde, anche in riferimento agli elementi quali l'assenza del rischio, la continuità della prestazione,
l'osservanza di un orario e la cadenza e la misura fissa della retribuzione – che assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva – le conversazioni in esame, i cui tratti salienti sono stati riportati in ricorso, sono del tutto negative.
E' certo, come innanzi evidenziato, che la subordinazione non è esclusa dal carattere occasionale della prestazione ma è pur sempre necessario dimostrare la doverosità della prestazione e l'obbligatorietà in quanto eteroimposta, l'esclusività della prestazione tutti elementi che, nella specie, non trovano di certo riscontro negli elementi probatori sopra indicati.
In conclusione applicando il criterio di cui all'art. 2697 c.c., non può ritenersi raggiunta la prova in ordine al fatto costitutivo del diritto vantato dall'attore, segnatamente costituito dalla sussistenza, tra le parti, di un rapporto di lavoro di natura subordinata per il periodo indicato in narrativa e secondo le modalità ivi dedotte.
Per i motivi che precedono, non avendo la ricorrente dimostrato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la convenuta, la domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive e impugnativa del licenziamento sono infondate e vanno rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
7 1) rigetta il ricorso
2) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore della parte resistente, liquidate in euro 2.300,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
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