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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 42/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PELLINGRA DANIELA, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 934/2023 depositato il 16/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229012838651 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente Ricorrente_1 s.r.l. in liquidazione, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29620229012838651000, notificata il 21.07.2022, deducendone l'illegittimità per difetto di motivazione e per intervenuta prescrizione dei crediti sottesi.
AD con propria memoria chiede il rigetto del ricorso e produce documentazione a sostegno.
Nel corso del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo di compensazione reciproca, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Produce quietanze di pagamento relative alla effettuata compensazione.
In udienza AD non si opponeva alla richiesta della parte ricorrente ma chiedeva la liquidazione delle spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, “il giudizio si estingue quando nel corso di esso viene meno la materia del contendere”. Tale principio è costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità: Cass. civ., Sez. V, 13.06.2018, n. 15300: “La cessazione della materia del contendere si verifica quando l'oggetto del giudizio viene meno per fatti sopravvenuti, con conseguente estinzione del processo”; Cass. civ., Sez. V, 21.02.2019, n. 5077: “L'estinzione per cessazione della materia del contendere è dichiarata anche d'ufficio, ove risulti che le parti abbiano definito la lite in via transattiva o per compensazione”; In ordine alle spese secondo Cass. civ., Sez. V, 30.10.2020, n. 24155: “In caso di cessazione della materia del contendere, le spese possono essere compensate in ragione della natura dell'accordo intervenuto tra le parti”.
Orbene la compensazione tra debiti e crediti non è altro che una forma di accordo dare-avere sicchè a nessuna giustificazione può avere la condanna alle spese di una delle parti, essendo posizioni del tutto simmetriche tra loro.Esse pertanto vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere . Spese compensate.
Così deciso in Palermo, 3.12.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PELLINGRA DANIELA, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 934/2023 depositato il 16/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229012838651 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente Ricorrente_1 s.r.l. in liquidazione, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29620229012838651000, notificata il 21.07.2022, deducendone l'illegittimità per difetto di motivazione e per intervenuta prescrizione dei crediti sottesi.
AD con propria memoria chiede il rigetto del ricorso e produce documentazione a sostegno.
Nel corso del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo di compensazione reciproca, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Produce quietanze di pagamento relative alla effettuata compensazione.
In udienza AD non si opponeva alla richiesta della parte ricorrente ma chiedeva la liquidazione delle spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, “il giudizio si estingue quando nel corso di esso viene meno la materia del contendere”. Tale principio è costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità: Cass. civ., Sez. V, 13.06.2018, n. 15300: “La cessazione della materia del contendere si verifica quando l'oggetto del giudizio viene meno per fatti sopravvenuti, con conseguente estinzione del processo”; Cass. civ., Sez. V, 21.02.2019, n. 5077: “L'estinzione per cessazione della materia del contendere è dichiarata anche d'ufficio, ove risulti che le parti abbiano definito la lite in via transattiva o per compensazione”; In ordine alle spese secondo Cass. civ., Sez. V, 30.10.2020, n. 24155: “In caso di cessazione della materia del contendere, le spese possono essere compensate in ragione della natura dell'accordo intervenuto tra le parti”.
Orbene la compensazione tra debiti e crediti non è altro che una forma di accordo dare-avere sicchè a nessuna giustificazione può avere la condanna alle spese di una delle parti, essendo posizioni del tutto simmetriche tra loro.Esse pertanto vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere . Spese compensate.
Così deciso in Palermo, 3.12.25
IL RELATORE IL PRESIDENTE