Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 27/05/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
RG n. 821/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Beniamino Margiotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 821/2022 promossa da:
c.f. e p.i. ) con l'avv. Parte_1 P.IVA_1
Guido Piccione e l'avv. Andrea Parabelli, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Treviso, Via Roggia n. 8, come da procura in atti
-attrice- contro
, titolare dell'AZIENDA AGRICOLA SAN BRITE (c.f. Controparte_1
), con l'avv. Giovanni Battista Protti, l'avv. Lorenzo C.F._1
Grisostomi Travaglini e l'avv. Andrea Strafaci, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore in Roma, Via Barnaba Oriani n. 91, come da procura in atti
-convenuto-
Avente ad oggetto: altri contratti atipici
Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso come da nota congiunta di trattazione scritta dimessa in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 22 gennaio 2025.
Conclusioni per l'attrice: “Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione reiette, nel merito, in via principale: - accertare e dichiarare, per i motivi descritti in atti, l'inadempimento di Controparte_1 in proprio e quale titolare dell'Azienda Agricola San Brite di al contratto di sponsorizzazione di Controparte_1 data 11.6.2021 sottoscritto con e per l'effetto dichiarare la risoluzione dello stesso ai Parte_1 sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c.; - per l'effetto, condannare in proprio e quale titolare Controparte_1 dell'Azienda Agricola San Brite di Gaspari Riccardo, alla restituzione in favore di Parte_2
1
[...]
nel merito, in via subordinata: nella denegata non creduta ipotesi che l'Ill.mo Tribunale, pur accertato l'inadempimento di quale titolare dell'Azienda Agricola San Brite di non dichiarasse la Controparte_1 Controparte_1 risoluzione del contratto di sponsorizzazione di data 11.6.2021 sottoscritto con Parte_1 condannare in proprio e quale titolare dell'Azienda Agricola San Brite di al Controparte_1 Controparte_1 risarcimento del danno cagionato dal proprio inadempimento a che si indica nella Parte_1 misura di Euro 15.000,00, o comunque nella diversa misura che dovesse essere ritenuta di giustizia, da determinarsi anche in via equitativa;
in via istruttoria: si insiste per l'ammissione della prova testimoniale e di interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta Azienda Agricola San Brite di Gaspari Riccardo dedotta con seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., di data 22.2.2023, in particolare i capitoli da 1 a 10 e da 21 a 23 ivi formulati, con ordinanza di data 20.4.2023 non ammessi, con i medesimi testi ivi indicati, nonché l'ammissione del capitolo dedotto, a prova contraria, nella terza memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., di data 14.3.2023, indicando sullo stesso il medesimo Sig. . Parte_3
Conclusioni per il convenuto: “Piaccia all'Illustrissimo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza: 1) rigettare le domande tutte formulate in via principale e in via subordinata dalla Controparte_2 perché inammissibili, illegittime e infondate;
2) nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di risoluzione contrattuale e di restituzione formulata da controparte, in via riconvenzionale, accertare il diritto della San
Brite alla ripetizione delle prestazioni rese, nelle modalità e nella misura indicata in premessa ovvero in quella ritenuta di giustizia, anche in forma specifica, condannando comunque l al pagamento delle Controparte_2 prestazioni rese;
in subordine, condannare l al pagamento delle prestazioni rese dalla San Controparte_2
Brite, a titolo indennitario ovvero ai sensi dell'art. 2041; in ogni caso, operare compensazione di tali ragioni creditorie con tutte le eventuali ragioni creditorie della controparte;
3) in via istruttoria, ammettere integralmente le istanze formulate con le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e nella Nota congiunta di trattazione scritta in data
14/04/2023, non ammesse;
4) condannare la parte ricorrente al pagamento delle spese, competenze e onorari relativi al presente giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
1.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 3 agosto 2022,
[...] evocava in giudizio , Parte_1 Controparte_1 titolare dell'AZIENDA AGRICOLA SAN BRITE, chiedendo che, previo accertamento dell'avvenuta risoluzione per inadempimento del contratto di sponsorizzazione sottoscritto dalle parti in data 26 aprile 2021, il convenuto fosse condannato alla restituzione all'attrice della somma di € 15.000,00, o della diversa
2 somma ritenuta di giustizia, quale corrispettivo dalla stessa pagato in esecuzione del predetto contratto e, in via subordinata, cha parte convenuta fosse condannata al pagamento della somma di € 15.000,00, o della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno.
Espone l'attrice che il convenuto avrebbe eseguito una minima parte delle prestazioni contrattualmente previste, violando così il contratto di sponsorizzazione dalle parti sottoscritto.
Si costituiva tempestivamente in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 25 novembre 2022 , titolare Controparte_1 dell'AZIENDA AGRICOLA SAN BRITE, chiedendo, in via principale, il rigetto delle domande attoree e, in via subordinata e riconvenzionale, la condanna dell'attrice al pagamento, anche in forma specifica, delle prestazioni rese e la compensazione del proprio credito con le ragioni creditorie della Parte_1
[...]
Alla prima udienza di comparizione delle parti in data 22 dicembre 2022, il Giudice concedeva i termini ex art. 183, 6° c., c.p.c., e rinviava la causa all'udienza del 19 aprile
2023 per la discussione sui mezzi istruttori.
Successivamente, all'udienza del 19 aprile 2023, tenutasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il Giudice ammetteva le prove testimoniali richieste dalle parti come in parte motivata dell'ordinanza con abilitazione a prova contraria delegando un GOT per tale incombente.
Esperita in data 2 ottobre 2023 la prova testimoniale come ammessa, il Giudice onorario rinviava la causa per l'escussione dei testi residui all'udienza dell'11 dicembre
2023, all'esito della quale disponeva la trasmissione del fascicolo al Giudice titolare per il proseguo del processo all'udienza del 17 gennaio 2024.
All'udienza del 17 gennaio 2024 il Giudice autorizzava l'assunzione della prova testimoniale al di fuori della circoscrizione del Tribunale di Belluno delegando a tal fine il Tribunale di Milano e rinviava la causa all'udienza del 5 giugno 2024.
Successivamente, all'udienza del 5 giugno 2024, tenutasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il Giudice riteneva la causa matura per la decisione,
3 rigettava le istanze istruttorie in precedenza non ammesse e rinviava all'udienza del 22 gennaio 2025 per la precisazione delle conclusioni.
Infine, all'udienza del 22 gennaio 2025, tenutasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., la causa era trattenuta in decisione con concessione di termini per comparse conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
2.
La domanda non è fondata e deve essere rigettata per le motivazioni di cui in appresso.
3.
E' pacifico che le parti addivenivano, in data 26 aprile 2021, alla sottoscrizione di un contratto di sponsorizzazione, allegato da parte attrice sub doc. 13, in forza del quale
, titolare dell'AZIENDA AGRICOLA SAN BRITE, Controparte_1 concedeva a e prerogative e i diritti Parte_1 promo pubblicitari meglio descritti nell'allegato D al documento contrattuale, dietro pagamento di un compenso di euro 15.000,00. A sua volta, l'allegato d del contratto descriveva le attività che avrebbe posto in essere l'AZIENDA AGRICOLA SAN
BRITE a favore dello sponsor, attività definite come “Branding e comunicazione” e
“Ufficio Stampa”, e dettagliatamente descritte sotto tali categorie. Sempre a tenore del contratto inter partes, le attività di promozione e sponsorizzazione sarebbero state realizzate in occasione di un evento enogastronomico denominato “Genesis”, che si sarebbe tenuto nel settembre 2021 a Cortina d'Ampezzo.
Non è contestato inoltre che l'evento si teneva regolarmente e che la società sponsorizzata vi partecipava, anche tramite i propri prodotti.
Parte attrice, nell'evocare in giudizio il convenuto, gli contesta alcuni inadempimenti in punto al citato contratto di sponsorizzazione, sia in punto all'attività di “Branding
& Comunicazione”, sia a quella di “Ufficio Stampa”.
Quanto alla prima categoria di attività , titolare Controparte_1 dell'AZIENDA AGRICOLA SAN BRITE, avrebbe assicurato solo ed esclusivamente la presenza del logo dello sponsor sulle giacche degli chef, mentre tutte le altre attività previste non sarebbero state svolte. In particolare: i) lo speech introduttivo tenuto da esponente dell'attrice, sarebbe stato Parte_3 eccessivamente breve;
ii) i vini Diotisalvi avrebbero dovuto essere presenti ad ogni
4 evento, e tuttavia lo sarebbero stati solo alla cena della prima serata al Rifugio Pt_4
e non nelle restanti due serate;
iii) sarebbero stati rappresentati e somministrati agli ospiti anche vini di terzi, concorrenti perché produttori di vini biologici, in spregio all'esclusiva per la singola categoria merceologica che sarebbe stata assicurata allo sponsor;
iv) non sarebbe mai stata pubblicata alcuna foto che ritraesse i prodotti dell'attrice sulla stampa specializzata;
v) il book fotografico conterrebbe solo due fotografie;
vi) non sarebbero state consegnate le gift bag e, infine, vii) non vi sarebbe stato il sito web dell'evento, ma solo una semplice pagina nel sito web del convenuto.
Quanto, invece, all'attività di ufficio stampa, nessuna attività in tal senso sarebbe stata posta in essere da parte convenuta.
Secondo la prospettazione attorea, pertanto, il convenuto si sarebbe reso inadempiente rispetto al contratto di sponsorizzazione e, pertanto, tale inadempimento, essendo di non scarsa importanza, legittimerebbe la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1453 e ss. c.c.
, titolare dell'AZIENDA AGRICOLA SAN BRITE, dal Controparte_1 canto suo, nel costituirsi in giudizio, contesta la ricostruzione del fatto come offerta da parte attrice in quanto, a suo dire, avrebbe adempiuto rispetto a tutte le obbligazioni dedotte contrattualmente.
4.
Ricostruite come sopra le reciproche istanze ed eccezioni, sia la documentazione versata in atti, che le risultanze delle prove testimoniali, consentono di ricostruire l'andamento del rapporto contrattuale e di valutare se vi sia stato l'inadempimento contestato da parte attrice.
4.1
A riguardo, si rileva che è documentato che il convenuto ha provveduto all'inserimento del logo e della descrizione dell'attrice nel sito web dell'evento
Genesis, come risulta dal doc. 2, fasc. conv. E' vero che non esiste alcun sito internet dell'evento Genesis dotato di una propria autonomia e che il logo e la descrizione sono stati inseriti in una pagina interna al sito web che promuove il ristorante gestito dal convenuto che ha ospitato l'evento, e che tale pagina non è pertanto dotata di una propria autonomia, come rilevato dall'attrice, ma è anche vero che non è in alcun
5 modo dedotto quale fosse l'interesse da parte di quest'ultima che vi fosse un sito web autonomo piuttosto che un'home page.
4.2
Quanto alla contestata consegna della gift bag, si rileva che l'avvenuta ricezione dell'articolo promozionale risulta per tabulas dalle comunicazioni fatte pervenire dai destinatari ed allegate sub docc. 3, 18, 19, 20 fasc. conv. ed è stato confermato dai testimoni escussi nel corso dell'istruttoria orale.
In particolare, le testi e Testimone_1 NE
sentite all'udienza del 2 ottobre 2023, hanno Testimone_3 riportato essere vero che, successivamente alla conclusione dell'Evento GENESIS, hanno ricevuto una gift bag contenente un omaggio di prodotti riferiti al suddetto
Evento, che, all'interno della gift bag ricevuta, erano anche presenti prodotti della e che, in particolare, all'interno della gift bag erano presenti Parte_1 tre bottiglie di vino della Anche la teste Parte_1 Tes_2
, sentita alla medesima udienza, ha confermato di avere ricevuto l'articolo
[...] promozionale.
Inoltre, la teste sentita all'udienza del 4 aprile 2024 avanti il Testimone_4
Tribunale di Milano, delegato per l'incombente, ha riferito essere vero che la Azienda
Agricola San Brite, successivamente all'Evento GENESIS 2021, ha inviato a tutti gli ospiti dell'Evento (n. 22 persone) una gift bag contenente prodotti riferiti al suddetto
Evento, che, all'interno della gift bag inviata dall'Azienda Agricola San Brite erano anche presenti prodotti della e che, in particolare, Parte_1 all'interno della gift bag inviata dall'Azienda Agricola San Brite erano presenti tre (3) bottiglie di vino della Parte_1
4.3.
L'attrice contesta inoltre l'inadeguata realizzazione nel corso dell'evento di un'attività esperienziale dedicata allo sponsor, che, sempre a detta dell'attrice, avrebbe dovuto essere in esclusiva per per la categoria merceologica alla quale Parte_1 questa appartiene.
In realtà, come correttamente rilevato da parte convenuta, l'esclusiva nella presentazione dei vini prodotti dall'attrice non trova riscontro nella lettera delle
6 previsioni contrattuali e, in particolare, nell'allegato “d” al documento negoziale.
Inoltre, se è vero che nella brochure di presentazione dell'evento si cita l'esclusiva, è anche vero che nella corrispondenza tra le parti il convenuto ha proposto due alternative all'attrice, e quest'ultima ha optato per l'abbinamento dei propri vini ad ogni pasto, senza alcuna esclusiva che, infatti, non era contemplata, a differenza di quanto accadeva nella prima opzione (cfr. docc. 9 e 10, fasc. att.).
L'adempimento rispetto a tale obbligazione, che, alla luce di quanto sopra argomentato, non contemplava alcuna esclusiva per i vini dell'attrice, emerge dai docc.
6, fasc. conv., nonché dalle dichiarazioni del teste il quale, Testimone_5 sentito all'udienza del 2 ottobre 2022, ha riferito essere vero che sono stati serviti i vini prodotti dall'attrice, ed è stata confermata anche dalla teste NE
, sentita all'udienza dell'11 dicembre 2022. La teste indicata
[...] Testimone_6 da parte attrice, ha confermato la versione fornita dai predetti testi per i vini
” e “ ” e per la grappa di vinaccia, mentre non era presente al Tes_7 Tes_8 momento in cui sarebbero stati serviti gli altri. Anche il teste ha confermato Pt_3 che i vini sub a e b del cap. 13, parte convenuta, fossero stati serviti. Pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie, si deve giungere alla conclusione che almeno due dei vini contemplati dal cap 13, sul quale sono stati sentiti i testi, sono stati sicuramente serviti.
4.4.
Per quanto riguarda il discorso introduttivo da parte del rappresentante di
, non è contestato che ebbe effettivamente a Parte_1 Parte_3 tenere tale discorso, del quale nel contratto nulla era contemplato in merito alla durata e al momento in cui sarebbe dovuto essere tenuto, ed è provato che egli ebbe a parlare subito dopo il sindaco di Cortina d'Ampezzo. Inoltre, la circostanza secondo cui mentre costui parlava gli invitati avevano iniziato ad accomodarsi per la cena, ha trovato smentita nelle dichiarazioni della teste la quale NE ha riferito di avere essa stessa invitato gli ospiti a sedersi per la cena, non prima che il rappresentante di finisse il proprio discorso, come peraltro Parte_1 emerge anche dalla disamina del video allegato da parte convenuta sub doc. 24.
Inoltre, la teste sentita avanti il Tribunale di Milano, ha negato Testimone_4 che gli astanti se ne andassero proprio mentre costui parlava.
7 4.5.
Anche per quanto riguarda le attività descritte nell'allegato “d” del contratto come
“ufficio stampa” sono state tutte poste in essere.
In particolare, la rassegna stampa è stata allegata sub doc. 13, fasc. conv., e, inoltre, sub doc. 11 è stata allegata da parte convenuta la cartella stampa dedicata all'evento
Genesis nella quale è data ampia visibilità allo sponsor, come risulta dal fatto che
è inserita a pag. 14, prima tra gli element sponsor. Parte_1
Non può a riguardo essere inserito nel perimetro delle obbligazioni contrattuali a carico del convenuto il risalto dell'attrice negli articoli di stampa, in quanto è ovviamente al di fuori dei poteri del primo far sì che i giornalisti citino la società sponsorizzante nei propri articoli di stampa..
5.
Ricostruiti come sopra i fatti di causa, è pertanto evidente che nell'odierno giudizio il convenuto, evocato in giudizio al fine di fare accertare l'inadempimento da parte di costui ed ottenere la conseguente risoluzione contrattuale, ha ampiamente fornito la prova di avere adempiuto in punto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di sponsorizzazione, da intendersi come quel contratto atipico in base al quale un soggetto (sponsee) si obbliga ad associare alla propria attività il nome o il segno distintivo di un altro soggetto (sponsor), contro corrispettivo, divulgandone così
l'immagine o il marchio presso il pubblico e amplificandone, in maniera indiretta, le vendite dei prodotti.
A riguardo, occorre tenere presente che, secondo i consolidati insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Civ. SSUU 13533/2001). Ebbene, deve ritenersi che abbia fornito la prova di avere adempiuto alle Controparte_1 obbligazioni assunte in forza del contratto di sponsorizzazione e, pertanto, la
8 domanda di risoluzione contrattuale ex art. 1453 c.c. basata su tale inadempimento non può trovare accoglimento.
Né può essere sintomatico di un asserito inadempimento il fatto che parte attrice non abbia ottenuto il ritorno di immagine che sarebbe stato lecito aspettarsi dal contratto di sponsorizzazione. A riguardo, premesso che è oltremodo difficile comprendere quale sia il corretto ritorno in termini di notorietà che farebbe andare esente da responsabilità lo sponsorizzato, si argomenta che non vi sono dubbi che l'obbligazione scaturente dal predetto contratto sia qualificabile come di mezzi. Da ciò deriva che il parametro di valutazione della condotta del convenuto sia esclusivamente quello della diligenza del buon padre di famiglia, ovvero quella qualificata di colui che esercita attività professionale secondo la previsione di cui all'art. 1176 c.c. Ebbene, ancora una volta, nessuna censura può essere mossa alla condotta posta in essere dal convenuto nell'adempimento dell'obbligazione, non avendo nessun rilievo il fatto che non vi sia stato un ritorno di immagine giudicato insufficiente da parte dello sponsor.
6.
Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore accertato e dell'effettiva trattazione.
PQM
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1. RIGETTA la domanda;
2. CONDANNA rimborsare a Parte_1
, titolare dell'AZIENDA AGRICOLA SAN BRITE, Controparte_1 le spese di questo giudizio, spese che liquida in complessivi euro 5.077,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Belluno, il giorno 16 maggio 2025.
Il Giudice, dott. Beniamino Margiotta.
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