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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 27/03/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1183 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2019, avente ad oggetto: opposizione a precetto, vertente
TRA
(C.F. /P.IVA , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, avente sede legale in AM TE (CZ) alla via Giorgio La Pira n. 17, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla all'atto di citazione in opposizione a precetto, dall''Avv. Pietro Sinopoli, presso il cui studio sito in AM TE (CZ) alla via Leonardo Da Vinci n. 15, ha eletto domicilio;
-Opponente-
CONTRO
(C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2
tempore, con sede in Milano alla via Cola Montano n. 32, elettivamente domiciliata in
AM TE (CZ) alla Piazza Della Repubblica presso lo studio legale dell'Avv. Teresa
Bilotta, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di precetto;
-Opposta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti e verbali di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di precetto notificato in data 18.07.2019, la società , in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, ha intimato all' , in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, “di pagare al creditore istante, entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di notifica del presente atto di precetto la somma di
€ 5.963,85 (5.479,49+484,36), oltre spese e competenze successive, se dovute, ed interessi legali e rivalutazioni monetarie dal dì del dovuto sino al soddisfo, con espressa avvertenza che in difetto si procederà ad esecuzione forzata come per legge”.
Ciò in forza della sentenza n. 600/2019 del 06.06.2019 (pubblicata il 17.06.2019), emessa dal Tribunale Civile di AM TE, in relazione al procedimento n. R.G. 1228/2018, che condannava l' al pagamento delle spese di lite per la somma di euro Parte_1
4.454,00 oltre rimborso spese generali del 15% sui compensi, IVA e CPA come per legge se dovuti.
Deduce l'opponente che già in data 02.07.2019, aveva effettuato il pagamento richiesto da controparte, corrispondendo la somma dovuta in forza della predetta sentenza, mediante bonifico bancario eseguito in tale data (e con data valuta sempre del 02.07.2019).
Deduce altresì che la notifica del titolo esecutivo e del precetto in epoca successiva al già effettuato pagamento costituisce condotta illegittima e abusiva, oltre che temeraria, richiedendo la condanna di parte opposta ex art. 96 c.p.c.
Rassegnava, dunque, le conclusioni di cui in atti.
Si costituiva in giudizio parte opposta, in persona del l.r.p.t., impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto, in quanto infondato in fatto e diritto.
Concludeva, quindi, come in atti.
Instauratosi il contraddittorio;
svoltasi l'istruttoria mediante acquisizioni documentali;
precisate le conclusioni all'udienza del 11.12.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Scaduti i termini, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Dalla disamina degli atti e documenti di causa emerge in maniera incontrovertibile come l' , odierna opponente, sia stata condannata, con sentenza n. 600/2019, Parte_1
emessa dal Tribunale di AM TE il 06.06.2019 e pubblicata il 17.06.2019, al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese di lite per la somma di euro 4.454,00 oltre rimborso spese generali del 15% sui compensi, IVA e CPA come per legge se dovuti.
2 Successivamente, con p.e.c. del 20.06.2019 a firma del proprio difensore, CP_1 intimava e diffidava l'odierna opponente al pagamento delle predette somme, da effettuarsi
“mediante bonifico bancario in favore della da eseguirsi presso il seguente CP_1
conto corrente IBAN: [...] – Banca Intesa San Paolo
Milano” (cfr. intimazione allegata all'atto di citazione).
Ottemperando a detta intimazione, l'opponente effettuava, in data 02.07.2019, il pagamento richiesto dalla controparte, corrispondendo la somma dovuta in forza della predetta sentenza, mediante bonifico bancario, di cui copia è versata in atti (cfr. copia bonifico allegata all'atto di citazione).
Tutto ciò premesso, risulta evidente ictu oculi che la notificazione del titolo esecutivo e del precetto sia avvenuta ad obbligazione oramai estinta, essendo intercorso l'adempimento prima di tale notificazione.
Dall'adempimento non può che conseguire la perdita di efficacia del titolo esecutivo e l'illegittimità del precetto posteriormente notificato, il quale, dunque, deve essere revocato.
2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta dei parametri ministeriali vigenti, valori minimi, attesa la scarsa complessità delle questioni trattate.
3. La notifica di un atto di precetto ad obbligazione ormai estinta costituisce un contegno che non appare conforme al generale principio di buona fede processuale che tutte le parti sono tenute ad osservare, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale.
Dalla disamina degli atti di causa si evince come il summenzionato precetto sia stato notificato (18.07.2019) ben 16 giorni dopo l'avvenuto pagamento mediante bonifico bancario (02.07.2019).
Ne consegue che, parte opposta, tenuta ad osservare l'ordinaria diligenza, aveva tutto il tempo utile a verificare l'effettivo accredito (tenuto anche conto dei tempi tecnici bancari)
e, dunque, evitare la prosecuzione del contenzioso in via giudiziale.
A nulla giova la “palese rinuncia a qualunque ulteriore pretesa creditoria da parte della
Società effettuata da parte opposta in sede di comparsa di risposta, per due CP_1
ordini di ragioni.
In primo luogo, in quanto detta rinuncia è relativa ad eventuali ulteriori pretese, e, dunque, non anche relativa ai rapporti pregressi;
in secondo luogo, in quanto, una volta notificato un atto di precetto, al soggetto notificato non resta alcun strumento di tutela se non quello di proporre opposizione.
Ne consegue che parte opponente deve essere condannata, ex art. 96, c. 3, c.p.c. al pagamento, in favore dell'opposta, di una somma che viene equitativamente determinata
3 in misura pari alle spese di lite, calcolate sulla base dei parametri ministeriali vigenti, valori minimi.
Inoltre, ex art. 96, c. 4, c.p.c., parte opponente deve essere condannata al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma equitativamente determinata in misura pari ad euro 500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di AM TE, sezione civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Leone, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente R.G. n.
1183/2019, pendente tra , in persona del l.r.p.t., contro Parte_1 CP_1
in persona del l.r.p.t., ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il precetto impugnato;
b) condanna l'opposta alla rifusione delle spese di lite, in favore di parte opponente, che liquida complessivamente in euro € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al
15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuti;
c) condanna l'opposta al pagamento in favore di parte opponente, ex art. 96, c. 3, c.p.c. della somma di euro 2.540,00;
d) condanna l'opponente al pagamento in favore della Cassa delle ammende, ex. art 96, c.
4, c.p.c., della somma pari ad euro 500,00.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Si comunichi anche all'Agenzia delle entrate territorialmente competente.
AM TE, lì 27.03.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1183 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2019, avente ad oggetto: opposizione a precetto, vertente
TRA
(C.F. /P.IVA , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, avente sede legale in AM TE (CZ) alla via Giorgio La Pira n. 17, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla all'atto di citazione in opposizione a precetto, dall''Avv. Pietro Sinopoli, presso il cui studio sito in AM TE (CZ) alla via Leonardo Da Vinci n. 15, ha eletto domicilio;
-Opponente-
CONTRO
(C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2
tempore, con sede in Milano alla via Cola Montano n. 32, elettivamente domiciliata in
AM TE (CZ) alla Piazza Della Repubblica presso lo studio legale dell'Avv. Teresa
Bilotta, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di precetto;
-Opposta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti e verbali di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto di precetto notificato in data 18.07.2019, la società , in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, ha intimato all' , in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, “di pagare al creditore istante, entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di notifica del presente atto di precetto la somma di
€ 5.963,85 (5.479,49+484,36), oltre spese e competenze successive, se dovute, ed interessi legali e rivalutazioni monetarie dal dì del dovuto sino al soddisfo, con espressa avvertenza che in difetto si procederà ad esecuzione forzata come per legge”.
Ciò in forza della sentenza n. 600/2019 del 06.06.2019 (pubblicata il 17.06.2019), emessa dal Tribunale Civile di AM TE, in relazione al procedimento n. R.G. 1228/2018, che condannava l' al pagamento delle spese di lite per la somma di euro Parte_1
4.454,00 oltre rimborso spese generali del 15% sui compensi, IVA e CPA come per legge se dovuti.
Deduce l'opponente che già in data 02.07.2019, aveva effettuato il pagamento richiesto da controparte, corrispondendo la somma dovuta in forza della predetta sentenza, mediante bonifico bancario eseguito in tale data (e con data valuta sempre del 02.07.2019).
Deduce altresì che la notifica del titolo esecutivo e del precetto in epoca successiva al già effettuato pagamento costituisce condotta illegittima e abusiva, oltre che temeraria, richiedendo la condanna di parte opposta ex art. 96 c.p.c.
Rassegnava, dunque, le conclusioni di cui in atti.
Si costituiva in giudizio parte opposta, in persona del l.r.p.t., impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto, in quanto infondato in fatto e diritto.
Concludeva, quindi, come in atti.
Instauratosi il contraddittorio;
svoltasi l'istruttoria mediante acquisizioni documentali;
precisate le conclusioni all'udienza del 11.12.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Scaduti i termini, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Dalla disamina degli atti e documenti di causa emerge in maniera incontrovertibile come l' , odierna opponente, sia stata condannata, con sentenza n. 600/2019, Parte_1
emessa dal Tribunale di AM TE il 06.06.2019 e pubblicata il 17.06.2019, al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese di lite per la somma di euro 4.454,00 oltre rimborso spese generali del 15% sui compensi, IVA e CPA come per legge se dovuti.
2 Successivamente, con p.e.c. del 20.06.2019 a firma del proprio difensore, CP_1 intimava e diffidava l'odierna opponente al pagamento delle predette somme, da effettuarsi
“mediante bonifico bancario in favore della da eseguirsi presso il seguente CP_1
conto corrente IBAN: [...] – Banca Intesa San Paolo
Milano” (cfr. intimazione allegata all'atto di citazione).
Ottemperando a detta intimazione, l'opponente effettuava, in data 02.07.2019, il pagamento richiesto dalla controparte, corrispondendo la somma dovuta in forza della predetta sentenza, mediante bonifico bancario, di cui copia è versata in atti (cfr. copia bonifico allegata all'atto di citazione).
Tutto ciò premesso, risulta evidente ictu oculi che la notificazione del titolo esecutivo e del precetto sia avvenuta ad obbligazione oramai estinta, essendo intercorso l'adempimento prima di tale notificazione.
Dall'adempimento non può che conseguire la perdita di efficacia del titolo esecutivo e l'illegittimità del precetto posteriormente notificato, il quale, dunque, deve essere revocato.
2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta dei parametri ministeriali vigenti, valori minimi, attesa la scarsa complessità delle questioni trattate.
3. La notifica di un atto di precetto ad obbligazione ormai estinta costituisce un contegno che non appare conforme al generale principio di buona fede processuale che tutte le parti sono tenute ad osservare, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale.
Dalla disamina degli atti di causa si evince come il summenzionato precetto sia stato notificato (18.07.2019) ben 16 giorni dopo l'avvenuto pagamento mediante bonifico bancario (02.07.2019).
Ne consegue che, parte opposta, tenuta ad osservare l'ordinaria diligenza, aveva tutto il tempo utile a verificare l'effettivo accredito (tenuto anche conto dei tempi tecnici bancari)
e, dunque, evitare la prosecuzione del contenzioso in via giudiziale.
A nulla giova la “palese rinuncia a qualunque ulteriore pretesa creditoria da parte della
Società effettuata da parte opposta in sede di comparsa di risposta, per due CP_1
ordini di ragioni.
In primo luogo, in quanto detta rinuncia è relativa ad eventuali ulteriori pretese, e, dunque, non anche relativa ai rapporti pregressi;
in secondo luogo, in quanto, una volta notificato un atto di precetto, al soggetto notificato non resta alcun strumento di tutela se non quello di proporre opposizione.
Ne consegue che parte opponente deve essere condannata, ex art. 96, c. 3, c.p.c. al pagamento, in favore dell'opposta, di una somma che viene equitativamente determinata
3 in misura pari alle spese di lite, calcolate sulla base dei parametri ministeriali vigenti, valori minimi.
Inoltre, ex art. 96, c. 4, c.p.c., parte opponente deve essere condannata al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma equitativamente determinata in misura pari ad euro 500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di AM TE, sezione civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Leone, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente R.G. n.
1183/2019, pendente tra , in persona del l.r.p.t., contro Parte_1 CP_1
in persona del l.r.p.t., ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il precetto impugnato;
b) condanna l'opposta alla rifusione delle spese di lite, in favore di parte opponente, che liquida complessivamente in euro € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al
15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuti;
c) condanna l'opposta al pagamento in favore di parte opponente, ex art. 96, c. 3, c.p.c. della somma di euro 2.540,00;
d) condanna l'opponente al pagamento in favore della Cassa delle ammende, ex. art 96, c.
4, c.p.c., della somma pari ad euro 500,00.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Si comunichi anche all'Agenzia delle entrate territorialmente competente.
AM TE, lì 27.03.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone
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