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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 13/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 760/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 760/2024 promossa da:
(CF. ), con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Sabrina Martelloni e Elena Ciurli
e
RICORRENTE
(CF. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
Con l'intervento del PM - sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo di avere contratto matrimonio civile in Berdice (Albania) in data
25.11.2020 con il signor rilevando non esser nati Controparte_1 figli dall'unione dei coniugi e dando atto del venir meno dell'affectio coniugalis, che determinava la volontà di interrompere il rapporto matrimoniale, con ricorso depositato in data 20.3.2024, la sig.ra chiedeva Parte_1 emettersi sentenza di separazione personale dal coniuge senza condizione alcuna.
All'udienza di comparizione del 2.7.2024 veniva sentita la parte ricorrente, la quale confermava la volontà di separarsi dal marito dichiarando di non aver più contatti con lui dal mese di novembre 2023 e di non saper più nulla di lui.
1 Il procuratore di parte ricorrente rinunciava alla fissazione di udienza ex art. 473 bis 28 c.p.c. e ai relativi termini e il Giudice, autorizzati i coniugi a vivere separati, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Con successiva ordinanza il Collegio, ritenuta nulla la notifica effettuata dalla parte ricorrente nei riguardi del resistente al fine della corretta instaurazione del contraddittorio, per esser stato l'atto ritirato all'indirizzo della casa coniugale dalla stessa signora qualificatasi familiare convivente, _1 rimetteva la causa sul ruolo del Giudice relatore disponendo la rinnovazione della notifica al resistente ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
All'udienza del 19.12.2024, verificata la regolarità della notifica come rinnovata ai sensi dell'art. 143 c.p.c, il Giudice dichiarava la contumacia del signor e rimetteva gli atti al Collegio per la decisione, avendo Controparte_1
l'avvocato rinunciato alla fissazione di udienza ex art. 473 bis 28 c.p.c.
FATTO
La domanda di separazione proposta dalla parte ricorrente è fondata e merita accoglimento.
Dal comportamento e dal disinteresse alla vita coniugale mostrato da parte di entrambi i coniugi, per come allegato dalla parte ricorrente, emergono argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti dell'impossibilità alla prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
In particolare, la notifica si è potuta perfezionare solo ai sensi dell'art. 143
c.p.c. in ragione della irreperibilità del resistente e ciò rafforza le allegazioni di cui al ricorso in ordine alla sostanziale interruzione di ogni tipo di rapporto tra i coniugi per impossibilità di proseguire la convivenza matrimoniale, essendosi il signor allontanato dalla casa coniugale – ove i coniugi dal CP_1
2022 avevano stabilito il centro dei propri interessi e il proprio domicilio, in
Cecina - a far data dal novembre del 2023 ed essendosi il resistente anche reso telefonicamente irreperibile.
Non devono darsi provvedimenti accessori avendo la ricorrente attestato che dal matrimonio non sono nati figli e dichiarato di non aver i coniugi beni in comune;
inoltre, la casa coniugale è di proprietà esclusiva della signora e _1 la medesima non ha chiesto per sé stessa nessun è contributo economico.
Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49
c.p.c., il ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla pronuncia di separazione, non essendo tal domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3,
n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorso il
2 tempo di legge dalla data della comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio:
Dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...] autorizzando i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
CP_1
ordina all'Ufficiale di Stato civile di Cecina (LI) di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Berdice (Albania) in data
25.11.2020 trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Cecina
(LI) (Atto n. 37 Parte 2 Serie C Anno 2022).
Spese di lite al definitivo.
Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Nicoletta Marino.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 13.1.2025
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 760/2024 promossa da:
(CF. ), con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Sabrina Martelloni e Elena Ciurli
e
RICORRENTE
(CF. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
Con l'intervento del PM - sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo di avere contratto matrimonio civile in Berdice (Albania) in data
25.11.2020 con il signor rilevando non esser nati Controparte_1 figli dall'unione dei coniugi e dando atto del venir meno dell'affectio coniugalis, che determinava la volontà di interrompere il rapporto matrimoniale, con ricorso depositato in data 20.3.2024, la sig.ra chiedeva Parte_1 emettersi sentenza di separazione personale dal coniuge senza condizione alcuna.
All'udienza di comparizione del 2.7.2024 veniva sentita la parte ricorrente, la quale confermava la volontà di separarsi dal marito dichiarando di non aver più contatti con lui dal mese di novembre 2023 e di non saper più nulla di lui.
1 Il procuratore di parte ricorrente rinunciava alla fissazione di udienza ex art. 473 bis 28 c.p.c. e ai relativi termini e il Giudice, autorizzati i coniugi a vivere separati, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Con successiva ordinanza il Collegio, ritenuta nulla la notifica effettuata dalla parte ricorrente nei riguardi del resistente al fine della corretta instaurazione del contraddittorio, per esser stato l'atto ritirato all'indirizzo della casa coniugale dalla stessa signora qualificatasi familiare convivente, _1 rimetteva la causa sul ruolo del Giudice relatore disponendo la rinnovazione della notifica al resistente ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
All'udienza del 19.12.2024, verificata la regolarità della notifica come rinnovata ai sensi dell'art. 143 c.p.c, il Giudice dichiarava la contumacia del signor e rimetteva gli atti al Collegio per la decisione, avendo Controparte_1
l'avvocato rinunciato alla fissazione di udienza ex art. 473 bis 28 c.p.c.
FATTO
La domanda di separazione proposta dalla parte ricorrente è fondata e merita accoglimento.
Dal comportamento e dal disinteresse alla vita coniugale mostrato da parte di entrambi i coniugi, per come allegato dalla parte ricorrente, emergono argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti dell'impossibilità alla prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
In particolare, la notifica si è potuta perfezionare solo ai sensi dell'art. 143
c.p.c. in ragione della irreperibilità del resistente e ciò rafforza le allegazioni di cui al ricorso in ordine alla sostanziale interruzione di ogni tipo di rapporto tra i coniugi per impossibilità di proseguire la convivenza matrimoniale, essendosi il signor allontanato dalla casa coniugale – ove i coniugi dal CP_1
2022 avevano stabilito il centro dei propri interessi e il proprio domicilio, in
Cecina - a far data dal novembre del 2023 ed essendosi il resistente anche reso telefonicamente irreperibile.
Non devono darsi provvedimenti accessori avendo la ricorrente attestato che dal matrimonio non sono nati figli e dichiarato di non aver i coniugi beni in comune;
inoltre, la casa coniugale è di proprietà esclusiva della signora e _1 la medesima non ha chiesto per sé stessa nessun è contributo economico.
Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49
c.p.c., il ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla pronuncia di separazione, non essendo tal domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3,
n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorso il
2 tempo di legge dalla data della comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio:
Dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...] autorizzando i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
CP_1
ordina all'Ufficiale di Stato civile di Cecina (LI) di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Berdice (Albania) in data
25.11.2020 trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Cecina
(LI) (Atto n. 37 Parte 2 Serie C Anno 2022).
Spese di lite al definitivo.
Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Nicoletta Marino.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 13.1.2025
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
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