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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 02/06/2025, n. 1971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1971 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente estensore dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 593 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa con atto di citazione notificato da
Parte_1
(C.F. ) C.F._1
in proprio ex art. 86 c.p.c.
appellante contro
CP_1
(C.F. ) P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Agostino Rigoli ed Emma Fasoli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Verona, via Albere, n. 10;
appellata
nonché contro pagina 1 di 21
Controparte_2
(C.F. ) P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela Pasetto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Verona, via D. Manin, n. 5
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 449/2024 del Tribunale di Vicenza, pubblicata il 27.2.2024.
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Nel merito: riformarsi la sentenza in oggetto.
A modifica del capo 1) condannarsi la a pagare all'avv. CP_1 [...]
€ 4.570,72 oltre spese generali al 15% e oltre c.p.a. e i.v.a. come per Pt_1
legge e oltre interessi di legge dalla domanda al saldo.
In via subordinata condannarsi a pagare all'avv. Controparte_1 [...]
la somma di € 11.395,95 oltre spese generali al 15% e oltre c.p.a. e Pt_1
i.v.a. come per legge ed oltre interessi di legge dalla domanda al saldo con rigetto di ogni domanda della stessa, a modifica dei capi 1) e 2).
A modifica del capo 6) condannarsi a pagamento delle spese Controparte_1
del primo grado, in subordine compensarsi le stesse, in via ulteriormente subordinata dichiararsi tenuta a manlevare l'avv. Controparte_2 [...]
delle stesse spese in caso di loro conferma. Pt_1
A modifica del capo 7) compensarsi le spese tra l'avv. e Parte_1
Controparte_2
Co Condannarsi alla rifusione delle spese anche del presente CP_1
grado, compresi accessori e spese generali.
Per La CP_1
1.In riforma della sentenza di primo grado: Accertata la responsabilità dell'Avv. , per tutte le ragioni di cui in narrativa, condannarsi Parte_1
pagina 2 di 21 lo stesso al pagamento a favore della società ella somma di Controparte_1
€ 83.901,99 oltre accessori di legge sulle voci soggette, o di quella minore o maggiore che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo;
2. In subordine: Accertata la responsabilità dell'Avv. , per Parte_1
tutte le ragioni di cui in narrativa, condannarsi lo stesso al pagamento a favore della società della somma di € 25.044,67 oltre Controparte_1
accessori di legge sulle voci soggette, o di quella minore o maggiore che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo;
3. In ulteriore subordine: confermarsi il contenuto della sentenza impugnata, rigettando l'appello proposto dall'Avv. per tutte le motivazioni sopra Pt_1
esposte;
4. In ogni caso, con vittoria di spese dei due gradi di giudizio.
Per Controparte_2
Nei confronti dell'appellante principale avv. : Parte_1
Si chiede che la Ill.ma Corte voglia rigettare il quarto motivo di appello proposto dall'appellante avv. per le ragioni evidenziate in Parte_1
narrativa della comparsa di costituzione e risposta depositata il 18.06.2024, confermando la sentenza del Tribunale di Vicenza nella parte in cui dichiara
non tenuta a manlevare l'avv. dalle spese di Controparte_2 Parte_1
giudizio c.d. di soccombenza liquidate a favore della società e CP_1
nella parte in cui condanna lo stesso alle spese di lite a favore di
[...]
. Con vittoria di compensi di lite, Iva e Cpa, rimborso forfettario CP_2
15%.
Nei confronti dell'appellante incidentale CP_1
Rigettarsi l'appello incidentale proposto da in quanto CP_1
inammissibile e/o infondato.
Con vittoria di compensi di lite, Iva e cpa, rimborso forfettario 15%.
pagina 3 di 21 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione promosso avanti al Tribunale di Vicenza, la società
[...]
premettendo: CP_1
- di aver ottenuto, con l'assistenza dell'avv. , una ordinanza Parte_1
di improcedibilità nel procedimento ex art. 702 bis promosso dinanzi al
Tribunale di Vicenza dalla società stante la Parte_2
sussistenza di una clausola compromissoria, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite in suo favore,
- che sebbene queste ultime fossero già state da essa anticipate e saldate al proprio legale, questi, autorizzato alla distrazione delle spese, dopo averla informata di aver ricevuto il pagamento delle stesse dalla predetta controparte, ciò nonostante non dava seguito alla restituzione delle medesime, più volte richiesta,
- che la società aveva quindi promosso la procedura Parte_2
arbitrale di cui alla clausola compromissoria sopra citata, quale cessionaria del credito che tale aveva acquisito in qualità di Controparte_3
assuntore del concordato fallimentare del Fallimento Crestani Costruzioni
S.r.l. e che traeva appunto origine dal contratto d'appalto stipulato, fra gli altri, tra essa e la compagine poi fallita,
- che al termine della citata procedura veniva quindi emesso un lodo che, stante la riscontrata assenza della documentazione inerente i SAL dal primo all'ottavo, la condannava al pagamento di € 39.335,88 oltre IVA e interessi a favore della sebbene all'avv. fossero Parte_2 Pt_1
stati consegnati, affinché li valorizzasse, sia il nono SAL sia una missiva inviata dalla società alla quale risultava allegato un estratto conto CP_3
al 31/12/2005 dal quale si evinceva il già avvenuto pagamento proprio delle due fatture identiche che la società attrice aveva azionato,
pagina 4 di 21 - che la successiva impugnazione del lodo innanzi alla Corte di Appello di
Venezia, curata dall'avv. , era poi stata dichiarata inammissibile, Pt_1
essendosi riscontrato da parte dei giudici di secondo grado che l'iter logico seguito dal collegio arbitrale era chiaramente apprezzabile,
- che la società aveva inoltre effettuato un Parte_2
pignoramento presso terzi ai suoi danni in forza del decreto ingiuntivo nel frattempo ottenuto per il pagamento dell'imposta di registro del lodo arbitrale, al quale l'avv. non si era curato di proporre opposizione Pt_1
sebbene la somma dovuta non fosse esatta e, comunque, risultasse già pagata, ha convenuto in giudizio il menzionato professionista al fine di far accertare la responsabilità del medesimo in relazione alle descritte vicende e di ottenere, pertanto, la condanna del medesimo sia al risarcimento dei danni così causati sia alla restituzione delle somme ricevute dalla controparte ed indebitamente trattenute.
Costituitosi in giudizio il legale:
- rilevava, con riferimento al procedimento ex art. 702 bis, di essere stato autorizzato ad incassare le somme secondo la procura ricevuta ed affermava di averle quindi trattenute a parziale compensazione del maggior debito che la società aveva ancora nei suoi confronti, precisando in proposito di aver ricevuto:
o per il procedimento arbitrale solo un acconto di euro 3.000,00 a fronte di compensi dovuti per complessivi euro 13.430,00, oltre accessori di legge, calcolati in base ai criteri dettati dall'art. 10 del
D.M. n. 55/2014,
o per il procedimento di impugnazione del lodo arbitrale solo un acconto di euro 2.247,38, a fronte di compensi assai maggiori e non ancora liquidati,
pagina 5 di 21 - contestava la sussistenza di una qualsiasi negligenza nello svolgimento dell'attività professionale prestata dinanzi al collegio arbitrale e alla Corte di Appello, non ravvisandosi omissioni od errori di valutazione della documentazione messa a sua disposizione,
- osservava che non gli era mai stata conferita procura per proporre opposizione al decreto ingiuntivo relativo alle somme dovute a titolo di imposta di registro del lodo arbitrale,
- chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al pagamento delle competenze dovutegli e non ancora saldate per l'ammontare di euro
11.395,95, oltre accessori,
- instava, in ogni caso, per essere autorizzato a chiamare in causa
[...]
con la quale aveva stipulato una polizza relativa alla CP_2 responsabilità professionale, affinché quest'ultima lo manlevasse in denegata ipotesi di soccombenza.
Evocata in giudizio, quest'ultima si riportava alle difese svolte dal proprio assicurato e contestava sia la sussistenza dell'asserito inadempimento di questi sia la quantificazione dei pretesi danni come operata ex adverso; denegava l'operatività della polizza in relazione alla domanda di restituzione delle somme ricevute dal legale quale procuratore antistatario, richiamando in proposito il dettato dell'art. 1900 cc nonché dell'art 1, Allegato A, e dell'art. 4, lett. d), della polizza, i quali circoscrivevano la copertura assicurativa ai soli danni provocati colposamente;
si riservava il diritto di eccepire la prescrizione del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 2952 cc e, in ogni caso, chiedeva si tenesse conto di uno scoperto del 5% per un minimo di euro 500,00, per ognuno dei sinistri chiamati in garanzia.
Procedutosi all'istruzione del giudizio con la sola produzione di documenti, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n. 449/2024, pubblicata in data
27.2.2024, in forza della quale il Tribunale di Vicenza:
pagina 6 di 21 - ritenuta l'infondatezza della richiesta risarcitoria avanzata con riferimento alla dedotta responsabilità del legale per l'attività difensiva svolta nel procedimento arbitrale, dal momento che in quella sede il collegio aveva ben valutato la produzione documentale in atti (comprensiva del SAL n. 9 e di una lettera confessoria) nonché le questioni relative alla esigibilità delle ritenute in garanzia del 5% solo a seguito del collaudo dell'opera ed al mancato pagamento delle fatture, conseguendone non risultare in alcun modo dimostrato che, se il professionista avesse adottato le strategie difensive indicate in citazione, il lodo arbitrale sarebbe stato più favorevole per la società,
- riscontrata, viceversa, la responsabilità dell'avv. nella Pt_1
predisposizione di un atto di impugnazione del lodo arbitrale privo dei requisiti minimi di ammissibilità,
- considerato che il professionista fosse allora tenuto a risarcire alla propria cliente il danno corrispondente alle spese processuali versate alla controparte (nella misura della metà di quanto statuito in sentenza, stante la presenza di un coobbligato solidale al pagamento della medesima somma), quantificato nell'importo lordo di euro 5.273,50, oltre interessi legali dalla proposizione della domanda risarcitoria al saldo,
- opinato, viceversa, non sussistere alcuna responsabilità professionale in ordine alla mancata proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento dell'imposta di registro afferente al lodo arbitrale, atteso che sarebbe stato onere della società di dimostrare di aver conferito il relativo incarico al legale o, quanto meno, di averlo consultato al fine di valutare l'esperibilità di eventuali rimedi giudiziari,
- ritenuto quindi che la domanda riconvenzionale svolta dal difensore per il pagamento dei propri compensi professionali andasse accolta con riguardo all'attività correttamente prestata nell'ambito del procedimento arbitrale per l'importo di euro 8.433,00, determinato in base ai parametri di cui al pagina 7 di 21 D.M. n. 55/2014 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, mentre nulla risultava dovuto con riferimento al successivo giudizio di impugnazione del lodo, essendosi in presenza, a causa degli errori commessi, di un inadempimento contrattuale di gravità tale da comportare la risoluzione del rapporto e la conseguente restituzione di quanto già ricevuto in proposito,
- osservato, pertanto, con riferimento ai rispettivi rapporti di dare ed avere tra le parti:
o che l'avv. aveva ricevuto la somma di euro 3.000,00, oltre Pt_1
accessori, quale fondo spese per il procedimento arbitrale, da decurtare dal compenso dovuto di euro 8.433,00, oltre accessori, residuando a versarsi l'importo di euro 5.433,00, oltre accessori,
o che l'avv. aveva inoltre ottenuto l'importo di euro Pt_1
3.735,40, oltre accessori, a titolo di consulenza stragiudiziale, di cui non doveva essere disposta la restituzione, atteso che la cliente non aveva provato che esso fosse stato erogato con riferimento all'impugnazione del lodo,
o che l'avv. doveva invece restituire l'importo di euro Pt_1
2.247,38, oltre accessori, ricevuto a titolo di acconto sul compenso richiesto per l'impugnazione del lodo arbitrale, atteso l'inadempimento contrattuale sopra menzionato,
o che la predetta restituzione poteva avvenire mediante compensazione con quanto sopra dovutogli (euro 5.433,00 – euro
2.247,38), residuando un suo credito di euro 3.185,62, oltre accessori,
o che peraltro il legale aveva già trattenuto a proprie mani le spese relative ad altro giudizio, per un totale di euro 4.015,00, oltre accessori, al fine compensare il proprio asserito maggior credito, in quanto a ciò legittimato in forza di apposita procura all'incasso pagina 8 di 21 rilasciata dalla società, sicché, conclusivamente, doveva restituire la residua somma di euro 829,28 (euro 4.015,00 – euro 3.185,62), oltre accessori,
- considerato, infine, avuto riguardo alla domanda di manleva, che la polizza non operasse per quanto dovuto a titolo restitutorio ma solo per le somme aventi natura risarcitoria, e che l'indennizzo andasse calcolato scomputando il minimo di scoperto pari ad euro 500,00, dovendo quindi la compagnia di assicurazione tenere indenne il professionista nei limiti della somma di euro 4.773,50 (5.273,50-500,00), oltre interessi, ha parzialmente accolto la domanda attorea, condannando l'avv. a Pt_1
restituire in favore de l'importo di euro 829,28, oltre spese Controparte_1 generali ed accessori, nonché a pagare a titolo di risarcimento l'ulteriore somma di euro 5.273,50, con obbligo di manleva a carico di Controparte_2 limitatamente all'importo di euro 4.773,50.
[...]
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame l'avv. Parte_1
formulando quattro motivi di impugnazione.
Con il primo di essi, il professionista deduce l'erroneo ricalcolo della somma richiesta in via riconvenzionale a titolo di competenze legali, avendo il primo giudice quantificato gli onorari relativi al procedimento arbitrale in soli euro
8.433,00, oltre oneri accessori, senza aver considerato la fase istruttoria, che pure era stata celebrata, e non essendovi motivo per escluderla.
Con il secondo motivo di gravame impugna l'intervenuto riconoscimento in favore della propria cliente di un danno non dimostrato, in quanto quest'ultima non avrebbe provato di aver concretamente versato alla società Parte_2
le spese legali liquidate dalla Corte di Appello di Venezia nel
[...]
procedimento di impugnazione del lodo e, comunque, risultando erronea la somma indicata, oltre che indebitamente maggiorata degli interessi legali pur in difetto della prova del relativo esborso.
pagina 9 di 21 Con la terza ragione di doglianza deduce l'insussistenza della propria responsabilità professionale, rilevando che l'art. 829 cpc, n. 11), si limita a prevedere l'impugnazione per nullità se il lodo contiene disposizioni contraddittorie, senza ulteriori specificazioni.
Con il quarto motivo di impugnazione afferma, infine, l'erroneità del capo di sentenza relativo alle spese, contestando l'insussistenza dei presupposti per procedere alla sua condanna sia nei confronti della società attrice che nei confronti della compagnia di assicurazione, e si duole altresì dell'omessa pronuncia sulla domanda di manleva svolta con riguardo alle spese processuali.
La costituitasi a propria volta in giudizio, ha chiesto il rigetto del CP_1
gravame in quanto infondato, spiegando al contempo appello incidentale volto a sostenere:
- che, in sede arbitrale, come peraltro in ogni giudizio di merito, l'avvocato non si sarebbe dovuto limitare a produrre i documenti ma avrebbe anche dovuto discuterli con il collegio al fine di evidenziare che le fatture azionate erano già state pagate o che comunque non esistevano,
- che se la causa di appello fosse stata correttamente istruita vi sarebbero state ragionevoli probabilità di ottenere una riforma del lodo,
- che il primo giudice aveva errato nel ritenere legittimo il trattenimento da parte del legale dell'importo di euro 4.015,00, oltre accessori di legge, non essendosi tenuto conto che all'epoca il medesimo era già stato pagato per la relativa pratica,
- che non era necessario dimostrare l'avvenuto conferimento del mandato per proporre l'opposizione a decreto ingiuntivo, atteso che era semmai compito del professionista di proporre al cliente tale opzione nei quaranta giorni successivi alla notifica del provvedimento stesso,
- che la domanda riconvenzionale formulata dal professionista era destituita di qualsiasi fondamento, essendosi già ampiamente provveduto al pagamento di tutte le competenze.
pagina 10 di 21 dal canto suo, si è limitata a riscontrare la carenza di un Controparte_2 qualsiasi interesse in merito ai primi tre motivi dell'appello principale, dal momento che né la questione dei compensi dovuti all'avv. né la Pt_1
domanda restitutoria la vedevano coinvolta, in quanto entrambe estranee all'oggetto della garanzia;
sosteneva invece l'infondatezza del quarto motivo di appello, affermando che la domanda formulata dal professionista non poteva essere interpretata come richiesta di estensione della manleva alle spese di soccombenza e che corretta era la decisione del Tribunale circa la condanna del professionista medesimo al pagamento delle spese di lite in suo favore.
Con ordinanza del 13.7.2024, il Consigliere istruttore ha fissato avanti a sé per la rimessione al collegio l'udienza del 7 maggio 2025, sostituita con il deposito di note contenenti le sole istanze e conclusioni, all'esito della quale la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
3. I motivi della decisione
L'appello principale è parzialmente fondato e merita quindi accoglimento nei limiti di cui al dispositivo, mentre quello incidentale va respinto.
4. L'appello incidentale
4.1 In proposito, ritiene la Corte che, per ragioni logiche, si debba dapprima valutare la fondatezza di quest'ultimo, riesaminandosi quindi la questione relativa alla responsabilità professionale dell'avv. . Pt_1
Sul punto, la società muove peraltro delle obiezioni di carattere Controparte_1
generico alla ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice, che si esauriscono in un mero rinvio alle argomentazioni esposte in primo grado, senza alcuna contestazione specifica dell'iter logico-argomentativo svolto dal
Tribunale per giungere alla propria decisione, così mancando una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata.
In particolare, l'appellante incidentale non indica i motivi per i quali le valutazioni effettuate dal primo giudice in ordine alla corretta condotta professionale tenuta dall'avvocato dinanzi al collegio arbitrale, siano pagina 11 di 21 censurabili, sia in ordine alla ricostruzione del fatto storico, sia in ordine alle presunte violazioni di legge poste in essere, ma si limita, ancora una volta, ad imputare al legale una condotta negligente a causa della mancata produzione nel giudizio arbitrale di alcuni documenti e della loro omessa valorizzazione ai fini della decisione.
Tali questioni, peraltro, sono già state esaminate e risolte dal primo giudice, che, con motivazione condivisibile e sulla base del materiale probatorio in atti, ha puntualmente smentito tutte le contestazioni svolte dalla società, ponendo in evidenza come gli arbitri abbiano ben valutato tale documentazione, pure riscontrando le deduzioni della società.
Il lodo arbitrale fonda infatti la propria motivazione sulla valutazione relativa alla mancata produzione dei primi otto SAL, che, peraltro, la società CP_1
giammai afferma di avere consegnato al professionista, essendosi limitata a censurare il fatto che, nel corso dell'arbitrato, quest'ultimo non abbia adeguatamente valorizzato il nono SAL e l'altra documentazione in suo possesso.
Siffatta doglianza non pare peraltro fondata ove si consideri che durante il procedimento, il quale si è sviluppato in varie fasi, il legale ha prodotto documenti e memorie, articolato mezzi istruttori e illustrato la rilevanza degli stessi, dovendosi dunque escludere che non abbia rappresentato e discusso le proprie asserzioni e difese in seno al collegio.
E, in ogni caso, la sentenza di primo grado ha correttamente statuito che il nono
SAL è stato ben valorizzato dagli arbitri, i quali risultano averlo adeguatamente esaminato e posto alla base delle proprie statuizioni, soprattutto con riferimento alla quantificazione globale dei lavori appaltati, escludendo che da esso potesse desumersi la prova dell'avvenuto pagamento delle fatture in esso analiticamente elencate, sicché non si vede quale ulteriore valorizzazione di tale documento si sarebbe dovuto fare carico il difensore de al Controparte_1
fine di diversamente indirizzare il convincimento così maturato all'interno del pagina 12 di 21 collegio arbitrale.
Il che è a dirsi anche per quanto riguarda la presunta lettera confessoria della
Crestani S.r.l., ritualmente prodotta in giudizio, della quale pure non è stato chiarito il preteso ruolo decisivo al fine di orientare diversamente la decisione arbitrale. Mentre pure il tema del duplice pagamento di fatture di identico importo risulta oggetto di ampia e condivisibile argomentazione nell'ambito del lodo arbitrale, senza che sia specificato cosa si sarebbe dovuto evidenziare in proposito al fine di ottenere il risultato sperato della decurtazione della somma asseritamente duplicata.
Sicché, in conclusione, non appare dimostrata alcuna carenza defensionale addebitabile al professionista in relazione all'attività svolta innanzi al Collegio arbitrale.
4.2 Con riferimento, poi, al giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, la società lamenta invece che, se la causa di appello fosse stata Controparte_1
correttamente istruita – anche alla luce di alcune motivazioni contenute in una lettera del 12.10.2020, consegnata al professionista – vi sarebbero state congrue probabilità di un esito più favorevole.
Tale rilievo è peraltro infondato:
- anzitutto perché la citata lettera del 12.10.2020 è successiva alla redazione dell'atto di impugnazione datato 26.6.2018 e, finanche, alla udienza di precisazione delle conclusioni dinanzi alla Corte di Appello di Venezia, fissata per la data del 24.9.2020, sicché non si vede proprio quale apporto avrebbe potuto fornire ai fini dell'esito della lite, il cui thema decidendum era ormai cristallizzato,
- in secondo luogo, poiché nell'ambito dell'atto di impugnazione incidentale nessuna esplicitazione risulta compiuta delle ragioni che, sulla base della predetta missiva, avrebbero dovuto condurre ad una possibile riforma del lodo arbitrale in senso più favorevole alla società.
La lettura della sentenza della Corte di Appello di Venezia, anzi, fa propendere pagina 13 di 21 per la tesi che, seppure l'impugnazione non fosse stata dichiarata inammissibile, ugualmente la medesima sarebbe stata rigettata nel merito, stante il mancato apprezzamento da parte della Corte, che sul punto ha manifestato di condividere le valutazioni del primo giudice, delle eccezioni di difetto di legittimazione attiva e di prescrizione sollevate dalla società appellante. Laddove poi ogni altra considerazione svolta dalle impugnanti in merito alla ricostruzione fattuale delle emergenze processuali è stata ritenuta assorbita, né la società ha indicato rilievi tali da far ritenere che, ove ritenuta ammissibile, l'impugnazione avrebbe potuto condurre ad una diversa soluzione.
Sicché, mancando la prova civilistica – basata sull'applicazione del principio del più probabile che non – che se l'avvocato avesse compiuto l'attività omessa o quella diversa, lamentata dal cliente, quest'ultima avrebbe conseguito il risultato atteso e non avrebbe subito i danni lamentati, l'inadempimento del legale, comunque riscontrabile per aver predisposto un atto inammissibile, risulta aver unicamente prodotto il pregiudizio relativo alla disposta condanna al pagamento delle spese di lite, peraltro da dividersi a metà con l'altra impugnante, tenuta in solido al versamento delle stesse, e di cu non è stata dimostrata l'insolvenza o altra situazione di difficoltà economica tale da far ritenere che le stesse debbano poi, in concreto, essere sopportate solo da
[...]
CP_1
Mentre, per quanto attiene alla doglianza, sempre relativa alla liquidazione del danno, secondo cui il giudice di prima istanza si sarebbe limitato a considerare le spese liquidate dalla Corte di Appello in favore della società Parte_2
dimenticando di considerare il carico di quelle richieste dal proprio
[...]
legale, basta ricordare come il Tribunale, in pieno accoglimento della pretesa svolta dalla cliente, abbia peraltro già provveduto a disporre la restituzione in suo favore della somma di euro 2.247,38, oltre oneri accessori, versata a titolo di acconto sul compenso richiesto per l'impugnazione.
pagina 14 di 21 4.3. Quanto, invece, alla censura sollevata nei confronti del capo di sentenza relativo all'affermazione del legittimo trattenimento da parte del legale della somma di euro 4.015,00, oltre accessori di legge – versata dalla società
a titolo di refusione delle spese di lite relative al Parte_2
procedimento ex art. 702 bis, conclusosi con ordinanza di improcedibilità per l'esistenza in contratto di una clausola compromissoria – una volta premesso che non è demandata a questo collegio alcuna valutazione in ordine ad eventuali illeciti disciplinari posti in essere dal professionista e che nessun dubbio sussiste in merito al fatto che tale importo sia stato in effetti direttamente riscosso dall'avv. , vale ricordare come, in realtà, la Pt_1 stessa impugnante non sollevi alcuna obiezione in merito all'esistenza di una idonea procura all'incasso da essa stessa rilasciata, come già ben evidenziato dal Tribunale (cfr. doc. n. 4 del fascicolo di I^ grado dell'odierno appellante), sicché nulla può essere contestato in proposito, restando solo da disquisire in merito al successivo trattenimento dell'importo, pur a fronte della richiesta di restituzione di esso avanzata da parte della cliente.
In proposito, peraltro, deve ricordarsi:
- come il legale abbia giustificato il predetto trattenimento al fine di operare compensazione tra tale somma e quella maggiore vantata per ulteriori compensi professionali e cioè in forza di una ragione che, alla luce di quanto si dirà più oltre, risulta fondata,
- come della stessa sia poi stato comunque debitamente tenuto conto in sede di conteggi di dare e avere tra le parti, sicché la questione viene addirittura a perdere di qualsiasi rilievo ai fini della decisione.
4.4 Con un'ultima censura, infine, si contesta la determinazione del primo giudice di aver ritenuto decisiva, al fine di escludere una responsabilità del legale nella mancata proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo relativo all'imposta di registro del lodo arbitrale, la circostanza relativa al mancato conferimento da parte della cliente di apposito mandato finalizzato a pagina 15 di 21 tale scopo, sebbene quest'ultima gli avesse consegnato il provvedimento notificato.
Il motivo è infondato.
Come ben noto, infatti, la scelta di proporre o meno un'azione giudiziaria non può che essere assunta dal titolare del relativo diritto, il quale, nell'assumerla, può certo consigliarsi con il proprio legale, senza che peraltro quest'ultimo sia abilitato a travalicare le decisioni prese in proposito dal cliente.
Tanto chiarito, ed una volta notato che nella fattispecie non vi è prova:
- né del fatto che il provvedimento monitorio in oggetto sia mai stato consegnato al professionista, ciò che già di per sé toglie rilievo al fatto che quest'ultimo non si sia poi eventualmente consultato in merito con la propria cliente,
- né della circostanza che abbia comunque onorato il legale di Controparte_1
un mandato finalizzato alla proposizione di una opposizione,
- elementi questi la cui prova incombeva alla pretesa danneggiata, non si vede proprio cosa possa essere addebitato all'avvocato che, presumibilmente, non ha mai avuto contezza dell'esistenza del provvedimento o, comunque, dell'intento della parte interessata di impugnarlo.
5. L'appello principale
5.1 Venendo, allora, all'esame dell'appello principale, si osserva, innanzi tutto, come, con il primo dei motivi di impugnazione, il professionista lamenti l'errato calcolo della somma chiesta in via riconvenzionale a titolo di competenze legali per il procedimento arbitrale, soffermandosi in particolare sul mancato riconoscimento degli onorari relativi alla fase istruttoria.
Il motivo è fondato.
Il primo giudice, invero, ha quantificato gli onorari del procedimento arbitrale in euro 8.433,00, oltre oneri accessori, calcolati sui medi tariffari per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, escludendo la fase istruttoria, “in quanto non
è stato dato atto dello svolgimento in quella sede di alcuna attività istruttoria”.
pagina 16 di 21 Il rilievo non è condivisibile, in quanto emerge dagli atti che nel corso del procedimento dinanzi agli arbitri v'è stata una attività istruttoria che può definirsi anche piuttosto intensa, in quanto caratterizzata dal deposito di memorie (anche contenenti istanze istruttorie) e documenti, dal tentativo di conciliazione tra le parti, dall'espletamento della prova orale (durante la quale sono stati ascoltati quattro testimoni in data 13.12.2017), dovendosi, dunque, riconoscere le competenze professionali anche in relazione a tale fase, da quantificare in euro 5.400,00, sulla base della Tabella 2 allegata al D.M. n.
55/2014 (nella sua formulazione del 2014), come da rinvio di cui all'art. 10 della stessa fonte normativa (procedimenti arbitrali rituali e irrituali), per un importo complessivo di euro 13.430,00.
Alla luce di quanto innanzi detto deve allora operarsi compensazione tra gli onorari maturati in favore del professionista, da un lato, e gli acconti ricevuti e quanto dovuto in restituzione alla società per somme incassate a suo nome, dall'altro, così da individuare chi di essi risulti, attualmente, creditore della residua somma.
In proposito, tenuto conto del fatto:
- che l'avv. ha diritto a competenze per l'attività prestata in sede Pt_1
arbitrale pari ad euro 13.430,00, oltre accessori,
- che egli ha già ricevuto acconti per tale procedura per euro 3.000,00, oltre accessori, ed ulteriori euro 2.247,38, oltre accessori, in relazione al procedimento di impugnazione del lodo, i quali ultimi devono essere restituiti a causa della risoluzione del rapporto conseguente al grave inadempimento posto in essere dal professionista,
- che il medesimo ha inoltre direttamente trattenuto a proprie mani l'importo di euro 4.015,00, oltre accessori, versato dalla società Parte_2
a titolo di refusione delle spese legali del procedimento ex art. 702 bis
[...]
cpc, ne consegue residuare ancora a versarsi in favore del legale l'importo di euro pagina 17 di 21 4.167,62, oltre accessori di legge.
E ciò previa l'ulteriore precisazione che nel computo di cui sopra non si è conteggiato l'importo di euro 3.735,40, oltre accessori, ricevuto per la redazione di una consulenza stragiudiziale, dal momento che trattasi di prestazione distinta rispetto a quelle oggetto di causa ed in relazione alla quale non ha dimostrato la non spettanza della relativa somma. Controparte_1
5.2 Con il secondo ed il terzo motivo di appello principale, da esaminarsi unitariamente in quanto fra loro strettamente collegati, l'avv. Pt_1
impugna poi il capo di sentenza relativo al riconoscimento del danno in favore della società liquidato nell'importo di euro 5.273,50, oltre Controparte_1
interessi, denegando la sussistenza di una propria responsabilità professionale e lamentando comunque l'incongruità della quantificazione come sopra operata.
Tali ragioni di censura sono, peraltro, infondate ove si consideri che in effetti, il professionista nell'atto di impugnazione del lodo, proponeva quale motivo di censura la“contraddittorietà della motivazione e violazione delle norme di diritto”, cui è seguita la declaratoria di inammissibilità da parte della Corte di
Appello di Venezia, in quanto l'eccepita contraddittorietà interna può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, solo quando vi sia l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e sottostante alla decisione, mentre nella specie esso risultava chiaramente evidenziato ed apprezzabile.
Emergendo, quindi, in modo chiaro dalla motivazione della Corte di Appello, la quale sul punto si è uniformata all'insegnamento della Suprema Corte (Cass.
n. 1258/16 e 11895/14), la responsabilità professionale del legale per aver sottoposto all'attenzione del collegio un motivo inammissibile, anche in considerazione del fatto che, come correttamente stabilito dal giudice di prime cure “i canoni redazionali degli atti di impugnazione dei lodi arbitrali risultavano graniticamente fissati dalla giurisprudenza interpretativa dell'art.
829 c.p.c.”.
pagina 18 di 21 Di tal che appare poi conseguentemente del tutto corretta la decisione di riconoscere in favore della cliente il ristoro del danno da ciò derivato, corrispondente all'importo delle spese processuali cui la stessa è stata condannata in favore della società nella misura già Parte_2
indicata dal primo giudice di euro 5.273,50 (oltre interessi dalla data di proposizione della domanda al soddisfo), comprensiva di oneri accessori, e ottenuta scomputando la metà delle stesse di competenza dell'altra parte impugnante, condannata in solido con alla refusione di esse. Controparte_1
Dovendosi, in proposito, rilevare:
- che il relativo esborso appare provato per mezzo della contabile prodotta in primo grado sub doc. 35, il quale contiene un bonifico in favore della società effettuato nel febbraio 2021 (data successiva Parte_2 alla sentenza della Corte di Appello di Venezia del 28.12.2020) per “saldo vertenza , CP_1
- che, ad ogni modo, il rimborso di tale somma è dovuto anche a prescindere dal fatto che la cliente abbia già provveduto, o meno, al relativo pagamrnto, poiché, in ogni caso, la relativa obbligazione risulta ormai sorta all'interno della sfera giuridica della medesima.
5.3 Per tutto quanto innanzi detto, determinato allora:
- il credito professionale dell'avv. in euro 6.081,05 (euro 4.167,62 Pt_1 oltre oneri accessori), esigibile dalla data di conclusione dell'incarico
(emissione del lodo in data 28.3.2018), da maggiorare poi degli interessi da tale momento e sino al venir in essere del credito di controparte in data
15.2.2021, a fronte del pagamento delle spese di lite in favore della derivandone un totale complessivo dovuto di euro Parte_2
6.146,72,
- il credito di la in euro 5.273,50 alla medesima data del CP_1
15.2.2021, ne consegue che, operata compensazione sino a concorrenza della somma pagina 19 di 21 minore, residua a versarsi in favore del legale l'importo di € 873,22, oltre interessi di legge dal 16.2.2021 al saldo effettivo.
5.4 Con la quarta ragione di gravame il legale si duole, invece, dell'errata condanna alle spese sia nei confronti dell'attrice sia nei confronti della compagnia di assicurazione, nonché dell'omessa estensione della manleva anche a tale esborso.
Il motivo è fondato e va esaminato in maniera graduale per ogni voce di condanna alle spese processuali.
L'appellante lamenta di essere ingiustamente stato condannato alla rifusione Co delle spese di lite nei confronti della società nonostante che, a CP_1
fronte di una domanda risarcitoria formulata per oltre euro 83.000,00, la stessa fosse poi stata solamente accolta per il minimo importo di circa euro 6.000,00, anche in ragione della riconosciuta fondatezza della domanda riconvenzionale da lui esperita.
Il rilievo è fondato.
All'esito di quanto riscontrato in questa sede, invero, l'originaria domanda attorea può essere accolta per il solo importo di euro 5.273,50 mentre quella riconvenzionale svolta dal legale va riconosciuta fondata per l'importo di euro
6.146,72 sicché, essendosi in presenza di due somme sostanzialmente simili, ben ricorrono i presupposti per compensare integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Quanto appena riscontrato comporta poi l'assorbimento del motivo di gravame relativo al mancato riconoscimento della manleva assicurativa in relazione a tali spese, che pure sarebbe stato fondato ai sensi del terzo comma dell'art. 1917 cc.
Lo stesso appare, viceversa, fondato con riferimento all'erroneità della condanna alle spese processuali nei confronti della compagnia di assicurazione dal momento che la chiamata in causa deve ritenersi Controparte_2
legittimamente compiuta, in quanto la copertura assicurativa era valida ed pagina 20 di 21 efficace e la domanda di manleva risultava fondata.
Al che consegue la compensazione delle stesse tra assicurato e compagnia per entrambi i gradi di giudizio.
P. Q. M.
la Corte di appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Vicenza n. 449/2024, pubblicata in data 27.2.2024, che per il resto conferma:
1) accertata la sussistenza di un credito dell'avv. di euro Parte_1
6.146,72 e di un controcredito della società di euro 5.273,50, Controparte_1 condanna quest'ultima a pagare in favore del primo la somma di euro
873,22, oltre interessi di legge dal 16.2.2021 al saldo effettivo;
2) compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio fra tutte le parti in causa.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 14 maggio 2025
Il Presidente estensore
Guido Marzella
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