Articolo 17 della Legge 21 dicembre 1999, n. 526
Articolo 16Articolo 18
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2 febbraio 2000
Art. 17. Piante ornamentali: criteri di delega 1. L'attuazione della direttiva 98/56/CE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuare le autorita' responsabili per le prestazioni concernenti la qualita';
b) individuare organismi abilitati responsabili della conservazione del germoplasma con previsione di eventuali tariffe;
c) prevedere un controllo ufficiale, effettuato almeno per sondaggio, destinato ad accertare che siano state rispettate le prescrizioni e le condizioni fissate dalla direttiva stessa ed applicare le relative misure sanzionatorie;
d) prevedere che i fornitori autorizzati di materiali di moltiplicazione o di piante ornamentali siano abilitati a garantire che i loro prodotti rispondano alle condizioni prescritte.
Entrata in vigore il 2 febbraio 2000