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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 20/03/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE II CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Andrea Marani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di primo grado iscritto al n. 4978 del ruolo generali degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
c.f. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Giuseppe e Stephanie Vernacchio ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Benevento, via Appia Piano Cappelle n. 150, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione;
ATTORE
E
(c.f. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
rappresentato e difeso dagli Avv. Marianna Sebastiani e Luca Emili ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Ente in Ancona, piazza Salvo D'Acquisto n. 40, giusta decreto presidenziale di autorizzazione e procura alle liti allegati alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
OGGETTO: contratti pubblici – appalto di lavori.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza di p.c.. E pertanto:
- PER L'ATTORE:
“che venga dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, spese integralmente compensate tra le parti”;
- PER IL CONVENUTO:
“che venga dichiarata l'estinzione del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse (e non la cessazione della materia del contendere), spese integralmente compensate tra le parti”.
Pag. 1 di 3 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_2
(per brevità, ) ha convenuto in giudizio innanzi a questo Tribunale l' Pt_3 [...]
(per brevità domandando la risoluzione per grave Controparte_1 CP_2
inadempimento o, in subordine, per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto del 18 dicembre
2012 relativo ai lavori di ristrutturazione di n. 8 alloggi (poi elevati, in variante, a n. 13) di edilizia residenziale pubblica e locali ad uso diverso, di proprietà del Comune di Jesi, siti in Jesi, Palazzo
Pianetti, nonché la condanna della convenuta al pagamento del corrispettivo di quanto eseguito e al risarcimento del danno.
2. Costituitosi in giudizio, ha eccepito la nullità dell'atto introduttivo per CP_2
indeterminatezza della causa petendi e, nel merito, ha resistito in fatto e diritto alle avverse domande chiedendone il rigetto.
3. La causa è stata istruita documentalmente e rimessa in decisione con ordinanza ex art. 127- ter c.p.c. in data odierna, avendo le parti, nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 18 marzo 2025, rappresentato che è intervenuto accordo a tacitazione delle rispettive pretese, con previsione di compensazione delle spese di lite, e concluso come trascritto in epigrafe.
4. Alla luce della dichiarata conclusione di accordo transattivo tra le parti, deve ritenersi cessata materia del contendere, essendo il presente giudizio oramai definito dalle parti in via stragiudiziale e non emergendo alcun residuo interesse alla pronuncia giudiziale di merito.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, la cessazione della materia del contendere si configura qualora sopravvenga, nel corso del processo, una situazione che elimini ogni posizione di contrasto tra le parti per il venire meno dell'interesse delle stesse alla naturale definizione del giudizio.
Dunque, la cessazione della materia del contendere – da pronunciarsi con sentenza – preclude una pronuncia idonea ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale sui fatti dedotti in giudizio, integrando invece una pronuncia di mero rito (cfr. Cass., Sezioni Unite, 18.05.2000, n. 368 e 28.09.2000, n.1048;
03.09.2003, n. 12844; 11.01.2006, n.271).
Siffatta pronuncia è dovuta tutte le volte in cui – come nella specie, in assenza di conforme richiesta di parte – non risulti possibile una declaratoria di estinzione del processo per rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale dedotta in giudizio (cfr. Cass., 31 luglio 2018, n. 20182, in motivazione).
5. Va infine disposta, in conformità alla richiesta congiunta delle parti, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Pag. 2 di 3 Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.r.g. 4978/2023, vertente tra e Parte_1 [...]
disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione o Controparte_1
deduzione:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Ancona, 19 marzo 2025
Il Giudice
Andrea Marani
(atto sottoscritto
digitalmente)
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE II CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Andrea Marani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di primo grado iscritto al n. 4978 del ruolo generali degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
c.f. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Giuseppe e Stephanie Vernacchio ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Benevento, via Appia Piano Cappelle n. 150, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione;
ATTORE
E
(c.f. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
rappresentato e difeso dagli Avv. Marianna Sebastiani e Luca Emili ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Ente in Ancona, piazza Salvo D'Acquisto n. 40, giusta decreto presidenziale di autorizzazione e procura alle liti allegati alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
OGGETTO: contratti pubblici – appalto di lavori.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza di p.c.. E pertanto:
- PER L'ATTORE:
“che venga dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, spese integralmente compensate tra le parti”;
- PER IL CONVENUTO:
“che venga dichiarata l'estinzione del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse (e non la cessazione della materia del contendere), spese integralmente compensate tra le parti”.
Pag. 1 di 3 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_2
(per brevità, ) ha convenuto in giudizio innanzi a questo Tribunale l' Pt_3 [...]
(per brevità domandando la risoluzione per grave Controparte_1 CP_2
inadempimento o, in subordine, per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto del 18 dicembre
2012 relativo ai lavori di ristrutturazione di n. 8 alloggi (poi elevati, in variante, a n. 13) di edilizia residenziale pubblica e locali ad uso diverso, di proprietà del Comune di Jesi, siti in Jesi, Palazzo
Pianetti, nonché la condanna della convenuta al pagamento del corrispettivo di quanto eseguito e al risarcimento del danno.
2. Costituitosi in giudizio, ha eccepito la nullità dell'atto introduttivo per CP_2
indeterminatezza della causa petendi e, nel merito, ha resistito in fatto e diritto alle avverse domande chiedendone il rigetto.
3. La causa è stata istruita documentalmente e rimessa in decisione con ordinanza ex art. 127- ter c.p.c. in data odierna, avendo le parti, nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 18 marzo 2025, rappresentato che è intervenuto accordo a tacitazione delle rispettive pretese, con previsione di compensazione delle spese di lite, e concluso come trascritto in epigrafe.
4. Alla luce della dichiarata conclusione di accordo transattivo tra le parti, deve ritenersi cessata materia del contendere, essendo il presente giudizio oramai definito dalle parti in via stragiudiziale e non emergendo alcun residuo interesse alla pronuncia giudiziale di merito.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, la cessazione della materia del contendere si configura qualora sopravvenga, nel corso del processo, una situazione che elimini ogni posizione di contrasto tra le parti per il venire meno dell'interesse delle stesse alla naturale definizione del giudizio.
Dunque, la cessazione della materia del contendere – da pronunciarsi con sentenza – preclude una pronuncia idonea ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale sui fatti dedotti in giudizio, integrando invece una pronuncia di mero rito (cfr. Cass., Sezioni Unite, 18.05.2000, n. 368 e 28.09.2000, n.1048;
03.09.2003, n. 12844; 11.01.2006, n.271).
Siffatta pronuncia è dovuta tutte le volte in cui – come nella specie, in assenza di conforme richiesta di parte – non risulti possibile una declaratoria di estinzione del processo per rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale dedotta in giudizio (cfr. Cass., 31 luglio 2018, n. 20182, in motivazione).
5. Va infine disposta, in conformità alla richiesta congiunta delle parti, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Pag. 2 di 3 Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.r.g. 4978/2023, vertente tra e Parte_1 [...]
disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione o Controparte_1
deduzione:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Ancona, 19 marzo 2025
Il Giudice
Andrea Marani
(atto sottoscritto
digitalmente)
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