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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/12/2025, n. 1935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1935 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4742/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Oreste Via Parte_1
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con Avv. D. massimo Pedone resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 4.12.2024 ritualmente notificato conveniva in Parte_1 la società in epigrafe e, premesso di lavorare alle sue dipendenze dall'1.6.2015 con inquadramento al livello VI del CCNL di settore e qualifica di addetto alla contazione, esponeva di rendere le prestazioni presso la sede aziendale sita in
Contrada Cutura Rende all'interno della c.d. sala caveau.
Deduceva, nello specifico, di svolgere dal gennaio 2017 le differenti e superiori mansioni di addetto al servizio meccanografico disimpegnando i compiti analiticamente indicati alle pagg- 2-5 dell'atto introduttivo, che assumeva essere ascrivibili al superiore livello IV del CCNL di settore e, dopo aver argomentato in diritto, concludeva chiedendo “[..] Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, che, l'odierno ricorrente presta attività lavorativa di natura subordinata alle dipendenze della Società a Controparte_1
1 far data dal 01/06/2015, assunto con Contratto di lavoro a tempo indeterminato full-time, qualifica riconosciuta di Addetto alla contazione ed inquadramento al 6° Liv. CCNL per i dipendenti delle agenzie di Sicurezza sussidiaria degli istituti investigativi e di sicurezza, applicato presso la c.d.
“Sala caveau” della Filiale aziendale di Rende – ; Accertare e Pt_2 dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, lo svolgimento delle differenti e più complesse mansioni di “Addetto ai servizi meccanografici” o, comunque, e più conformemente rispetto alle mansioni effettivamente svolte, di “Addetto al
Caveau” – con inquadramento contrattuale al IV Livello CCNL - effettivamente attese dal ricorrente a far data dalla prima assunzione del 01/06/2015 e, per l'effetto Condannare la Società resistente – l.r.p.t. - al riconoscimento del superiore IV livello CCNL ed al pagamento delle differenze retributive spettanti al ricorrente in applicazione dell'obbligo di corresponsione di una retribuzione globale commisurata all'effettiva qualità e quantità di lavoro svolto, e consistenti, in ragione del conteggio offerto in produzione, nel complessivo importo di €. 28.590,63, ovvero altra e diversa somma che si riterrà di giustizia;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria [..]”.
Si costituiva in giudizio la eccependo, Controparte_2 preliminarmente, l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del
Tribunale di Palermo e, nel merito, contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza, assumendo il corretto inquadramento contrattuale del ricorrente e negando lo svolgimento delle dedotte attività lavorative.
Dopo aver contestato i conteggi depositati da parte ricorrente concludeva come innanzi indicato.
Istruita a mezzo prova testimoniale, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 2.12.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Deve, anzitutto, essere disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito.
La resistente formula l'eccezione sostenendo di avere sede legale in Palermo e di non aver mai avuto alcuna sede operativa o dipendenza nel circondario del
Tribunale di Cosenza (così in ricorso alla pag. 4 della memoria) deducendo, nello specifico, che “[..] Nessuna, benché minimo, nucleo di beni organizzati
2 imputabile alla deducente società vi è presso la detta Filiale di CP_1
e, di conseguenza, nessuna dipendenza aziendale è ivi configurabile Pt_2
[…]”.
L'argomento difensivo della resistente è, tuttavia, documentalmente contraddetto non soltanto dalle indicazioni contenute nelle buste paga prodotte da parte ricorrente (che recano l'indicazione sede di lavoro Cosenza-Rende), quanto, soprattutto, da quanto emerge dalle visure camerali della
[...]
P
Imprese 10.2.2025 prodotte da parte Parte_3 ricorrente da cui risulta l'apertura, in data 8.5.2023, della unità locale n. CS/1 in Rende Contrada Cutura, esplicitamente indicata come sede operativa (cfr. pag. 3 della “visura ordinaria di Unità locale o sede secondaria” e pagg. 16-17 della “visura ordinaria di società di capitale”); su detti documenti parte resistente - che pure ha reiteratamente insistito nella preliminare eccezione di incompetenza territoriale - nulla ha dedotto o contestato.
Sussiste, dunque, il foro della dipendenza aziendale idoneo a radicare ex art. 413 c.p.c. la competenza territoriale del giudice adito.
Nel merito, il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Assume parte ricorrente l'erroneità dell'inquadramento contrattuale al livello VI del CCNL sostenendo di aver svolto in modo prevalente, a far data dal gennaio
2017, non già le mansioni di addetto alla contazione bensì le superiori mansioni di addetto al servizio meccanografico ascrivibili al livello IV;
in via subordinata e residuale assume di aver diritto all'inquadramento al livello IV per le mansioni svolte di “addetto al caveau”.
La pretesa è contrastata dalla resistente che ha sostenuto il corretto inquadramento contrattuale del ricorrente contestando le attività lavorative indicate in ricorso e, in ogni caso, rilevando la promiscuità delle mansioni e la prevalenza di quelle proprie dell'inquadramento assegnato.
Giova ricordare che l'art. 2103 c.c. dispone che “ll lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte [..]” e che “[…] Nel caso di assegnazione a
3 mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi […]”.
È noto, in tema di mansioni superiori, l'orientamento espresso dalla Suprema
Corte secondo il quale “nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” (tra le altre, Cass. Sez. Lav. 30 ottobre 2008, n. 26233).
La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, avuto modo di chiarire in detta materia che “agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 cod. civ. - che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche all'assegnazione definitiva alla qualifica superiore - condizione essenziale è che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata” (così Cass. Sez.
Lav. 10 luglio 2009, n. 16200).
Appare quindi utile richiamare le declaratorie contrattuali applicabili alla presente fattispecie.
Il CCNL di riferimento (Dipendenti delle agenzie di Sicurezza sussidiaria degli istituti investigativi e di sicurezza) prevede che appartengono al livello VI – nel quale è inquadrato il ricorrente – i “Lavoratori che eseguono lavori qualificati con basilari conoscenze e capacità tecnico pratiche semplici, quali: Addetto ai servizi di segreteria, Operatore Gestione Flusso e Deflusso di persone e di materiali, Addetto ai servizi di accoglienza, Receptionist, Centralinista, Steward
e Hostess, Guardiania passiva, Osservatori, Monitoraggio area, Custodia,
4 US (Portierato), Addetto servizio di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo, Addetto al controllo attestati d'ingresso e/o viaggio, Addetto alle attività tecnico-organizzative per la custodia, guardiania e rispetto delle regole per la fruizione di luoghi e strutture, Addetto ai servizi di conteggio di valori [..]”; mentre appartengono al superiore livello IV
(inquadramento ambìto dal ricorrente) i “Lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e abilitati a lavori che richiedono conoscenze e capacità tecnico-pratiche, quali: Addetto alle investigazioni, (osservazioni e raccolta prove), Redattori rapporti informativi su schemi prestabiliti, Impiegato amministrativo e contabile, Coordinatore dei capo servizio degli addetti servizio di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo, Addetto al servizio meccanografico [..]”.
All'esito della disposta istruttoria orale la pretesa di parte ricorrente non appare meritevole di accoglimento non essendo emerso il dedotto grado di autonomia operativa/decisionale posto a fondamento della domanda.
Ed invero, il teste (di parte resistente) ha riferito “[..] Sono dipendente Tes_1 della dal 01.03.2000 attualmente sono responsabile Controparte_2 provinciale e precisamente dal 2016 svolgo la mia attività presso la sede di rende che si trova a contrada cutura. Nella qualità che rivesto sono a conoscenza anche per averle constatate personalmente delle attività di lavoro che svolge il ricorrente. Il ricorrente è addetto alla ricezione e allo smistamento dei plichi contenenti denaro e valori. Nella fase di lavoro che si svolge nel pomeriggio, lui riceve i plichi che vengono scaricati dai furgoni controlla che siano integri e li divide per istituto bancario e li consegna alla sala conta dove avverrà la selezione e controllo nonché la conta dei soldi;
i valori preziosi ecc. vengono invece mantenuti momentaneamente in giacenza e poi sulla base degli itinerari che io predispongo vengono dal ricorrente posizionati in delle ceste a seconda degli itinerari da me elaborati. Prepara anche ciò che è necessario per la partenza il giorno successivo dei valori e del denaro e cioè i giubbotti antiproiettili, le ricetrasmittenti, chiavi di casseforti ecc. nel turno pomeridiano il ricorrente non svolge altre attività rispetto a quelle che ho indicato, in particolare nella sala conta lui non svolge attività. In via del tutto straordinaria e marginale può essere capitato che abbia avuto assegnato il
5 turno in sala conta, avendo anche in passato operato come operatore di sala conta. Nel turno di mattina invece il ricorrente sulla base sempre degli itinerari da me preparati la sede prima prende questi itinerari cioè le ceste e le consegna ai relativi equipaggi che ne controllano contenuto e integrità.
Provvede poi a mettere a posto le chiavi rimaste e a controllare i documenti del giorno prima quindi che ci siano le bolle di consegna i rapportini ecc.. Due volte la settimana sempre nella mattinata riceve dei plichi da parte di un istituto esterno che è la che provvede già a indicare le province di Parte_5 destinazione e lui li prepara per la partenza il giorno successivo. Queste sono le attività che svolge nel turno di mattina [..]”.
Il predetto teste ha, altresì, puntualizzato quanto alla circostanza di cui al capito 9 del ricorso (vertente sulla consegna, da parte del ricorrente, ai singoli equipaggi del c.d. “foglio di servizio”) che “[..] confermo la circostanza nove del ricorso che mi viene letta precisando come ho già detto che gli itinerari sono da me preparati, lui li stampa e li mette nelle ceste per la consegna dell'indomani [..]” e, quanto alle circostanze di cui ai capitoli 11 e 12 del ricorso (vertenti sulla compilazione e sottoscrizione, da parte del ricorrente del c.d. “foglio di svincolo caveau”) che “[..] il foglio di svincolo cavò è solo stampato e non compilato dal ricorrente perché è generato dal sistema mediante la puntatura del lettore ottico di ogni singolo plico in entrata puntatura che avviene a cura dell'operatore di smistamento e quindi il ricorrente [..]”.
Il teste (di parte ricorrente) ha riferito “[..] Lavoro nella sede di Rende e Tes_2 ho prestato attività per conto di diverse società da 13 anni, sono operatore di cavò. Il ricorrente lavora con me nella stessa sede e svolge le stesse mansioni.
Noi nel turno di mattina diamo le ceste con i vari itinerari e comprensive di chiavi giubbotti ecc. ai furgoni pronti per la partenza, gli itinerari per aree geografiche sono preparati la sera per la mattina dal responsabile di filiale che
è IO OI oppure da chi ne fa le veci e cioè o Persona_1 [...]
. Sempre in questo turno di mattina nelle giornate di lunedì e giovedì Per_2 arriva il carico della società che comprende oltre che valori e preziosi Parte_5 anche armi e che sono distribuiti per zona e noi dobbiamo verificare che ci sia corrispondenza tra il numero che è indicato nei pacchi e quello indicato nei
6 documenti di trasporto. Poi provvediamo a inserire a sistema ciò che è arrivato. Nella giornata di martedì e anche di giovedì svolgiamo questa stessa attività però in relazione alle consegne che vengono fatte dalla coin service e che consiste in monete. Nel turno del pomeriggio invece arrivano i furgoni scaricano la merce e noi dobbiamo controllare l'integrità e il numero dei plichi arrivati nonché la strumentazione tipo chiavi giubbotti ecc. questi plichi verranno poi inseriti al sistema informatico e passati alla sala conta tramite apposito foglio di svincolo da noi firmato. Sulla base degli itinerari preparati dal responsabile noi prepariamo le ceste che partiranno la mattina successiva [..]”.
Il citato teste ha, quindi, confermato le menzionate circostanze n. 9 e 12 del ricorso (relative alla consegna da parte del ricorrente del c.d. foglio di servizio ed alla compilazione e sottoscrizione del c.d. foglio di svincolo caveau) precisando che “[..] l'inserimento a sistema dei dati può avvenire o manualmente oppure mediante lettura a puntatore ottico a seconda di come viene meglio [..]”.
Le deposizioni rese dai testi sono di contenuto sostanzialmente convergente e portano a concludere che il ricorrente è stato adibito a mansioni d'ordine con compiti di consegna/ritiro di plichi e di inserimento di dati a sistema che non sono connotati da autonomia operativa e/o decisionale, mansioni quindi correttamente ascrivibili al livello VI del CCNL, trattandosi, secondo la riportata declaratoria contrattuale, di lavori richiedenti basilari conoscenze e capacità tecnico pratiche semplici.
A tanto non può che conseguire il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia ed ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 4.629,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta.
Così deciso in Cosenza, 11 dicembre 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
7
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4742/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Oreste Via Parte_1
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con Avv. D. massimo Pedone resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 4.12.2024 ritualmente notificato conveniva in Parte_1 la società in epigrafe e, premesso di lavorare alle sue dipendenze dall'1.6.2015 con inquadramento al livello VI del CCNL di settore e qualifica di addetto alla contazione, esponeva di rendere le prestazioni presso la sede aziendale sita in
Contrada Cutura Rende all'interno della c.d. sala caveau.
Deduceva, nello specifico, di svolgere dal gennaio 2017 le differenti e superiori mansioni di addetto al servizio meccanografico disimpegnando i compiti analiticamente indicati alle pagg- 2-5 dell'atto introduttivo, che assumeva essere ascrivibili al superiore livello IV del CCNL di settore e, dopo aver argomentato in diritto, concludeva chiedendo “[..] Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, che, l'odierno ricorrente presta attività lavorativa di natura subordinata alle dipendenze della Società a Controparte_1
1 far data dal 01/06/2015, assunto con Contratto di lavoro a tempo indeterminato full-time, qualifica riconosciuta di Addetto alla contazione ed inquadramento al 6° Liv. CCNL per i dipendenti delle agenzie di Sicurezza sussidiaria degli istituti investigativi e di sicurezza, applicato presso la c.d.
“Sala caveau” della Filiale aziendale di Rende – ; Accertare e Pt_2 dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, lo svolgimento delle differenti e più complesse mansioni di “Addetto ai servizi meccanografici” o, comunque, e più conformemente rispetto alle mansioni effettivamente svolte, di “Addetto al
Caveau” – con inquadramento contrattuale al IV Livello CCNL - effettivamente attese dal ricorrente a far data dalla prima assunzione del 01/06/2015 e, per l'effetto Condannare la Società resistente – l.r.p.t. - al riconoscimento del superiore IV livello CCNL ed al pagamento delle differenze retributive spettanti al ricorrente in applicazione dell'obbligo di corresponsione di una retribuzione globale commisurata all'effettiva qualità e quantità di lavoro svolto, e consistenti, in ragione del conteggio offerto in produzione, nel complessivo importo di €. 28.590,63, ovvero altra e diversa somma che si riterrà di giustizia;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria [..]”.
Si costituiva in giudizio la eccependo, Controparte_2 preliminarmente, l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del
Tribunale di Palermo e, nel merito, contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza, assumendo il corretto inquadramento contrattuale del ricorrente e negando lo svolgimento delle dedotte attività lavorative.
Dopo aver contestato i conteggi depositati da parte ricorrente concludeva come innanzi indicato.
Istruita a mezzo prova testimoniale, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 2.12.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Deve, anzitutto, essere disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito.
La resistente formula l'eccezione sostenendo di avere sede legale in Palermo e di non aver mai avuto alcuna sede operativa o dipendenza nel circondario del
Tribunale di Cosenza (così in ricorso alla pag. 4 della memoria) deducendo, nello specifico, che “[..] Nessuna, benché minimo, nucleo di beni organizzati
2 imputabile alla deducente società vi è presso la detta Filiale di CP_1
e, di conseguenza, nessuna dipendenza aziendale è ivi configurabile Pt_2
[…]”.
L'argomento difensivo della resistente è, tuttavia, documentalmente contraddetto non soltanto dalle indicazioni contenute nelle buste paga prodotte da parte ricorrente (che recano l'indicazione sede di lavoro Cosenza-Rende), quanto, soprattutto, da quanto emerge dalle visure camerali della
[...]
P
Imprese 10.2.2025 prodotte da parte Parte_3 ricorrente da cui risulta l'apertura, in data 8.5.2023, della unità locale n. CS/1 in Rende Contrada Cutura, esplicitamente indicata come sede operativa (cfr. pag. 3 della “visura ordinaria di Unità locale o sede secondaria” e pagg. 16-17 della “visura ordinaria di società di capitale”); su detti documenti parte resistente - che pure ha reiteratamente insistito nella preliminare eccezione di incompetenza territoriale - nulla ha dedotto o contestato.
Sussiste, dunque, il foro della dipendenza aziendale idoneo a radicare ex art. 413 c.p.c. la competenza territoriale del giudice adito.
Nel merito, il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Assume parte ricorrente l'erroneità dell'inquadramento contrattuale al livello VI del CCNL sostenendo di aver svolto in modo prevalente, a far data dal gennaio
2017, non già le mansioni di addetto alla contazione bensì le superiori mansioni di addetto al servizio meccanografico ascrivibili al livello IV;
in via subordinata e residuale assume di aver diritto all'inquadramento al livello IV per le mansioni svolte di “addetto al caveau”.
La pretesa è contrastata dalla resistente che ha sostenuto il corretto inquadramento contrattuale del ricorrente contestando le attività lavorative indicate in ricorso e, in ogni caso, rilevando la promiscuità delle mansioni e la prevalenza di quelle proprie dell'inquadramento assegnato.
Giova ricordare che l'art. 2103 c.c. dispone che “ll lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte [..]” e che “[…] Nel caso di assegnazione a
3 mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi […]”.
È noto, in tema di mansioni superiori, l'orientamento espresso dalla Suprema
Corte secondo il quale “nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda” (tra le altre, Cass. Sez. Lav. 30 ottobre 2008, n. 26233).
La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, avuto modo di chiarire in detta materia che “agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 cod. civ. - che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche all'assegnazione definitiva alla qualifica superiore - condizione essenziale è che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata” (così Cass. Sez.
Lav. 10 luglio 2009, n. 16200).
Appare quindi utile richiamare le declaratorie contrattuali applicabili alla presente fattispecie.
Il CCNL di riferimento (Dipendenti delle agenzie di Sicurezza sussidiaria degli istituti investigativi e di sicurezza) prevede che appartengono al livello VI – nel quale è inquadrato il ricorrente – i “Lavoratori che eseguono lavori qualificati con basilari conoscenze e capacità tecnico pratiche semplici, quali: Addetto ai servizi di segreteria, Operatore Gestione Flusso e Deflusso di persone e di materiali, Addetto ai servizi di accoglienza, Receptionist, Centralinista, Steward
e Hostess, Guardiania passiva, Osservatori, Monitoraggio area, Custodia,
4 US (Portierato), Addetto servizio di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo, Addetto al controllo attestati d'ingresso e/o viaggio, Addetto alle attività tecnico-organizzative per la custodia, guardiania e rispetto delle regole per la fruizione di luoghi e strutture, Addetto ai servizi di conteggio di valori [..]”; mentre appartengono al superiore livello IV
(inquadramento ambìto dal ricorrente) i “Lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e abilitati a lavori che richiedono conoscenze e capacità tecnico-pratiche, quali: Addetto alle investigazioni, (osservazioni e raccolta prove), Redattori rapporti informativi su schemi prestabiliti, Impiegato amministrativo e contabile, Coordinatore dei capo servizio degli addetti servizio di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo, Addetto al servizio meccanografico [..]”.
All'esito della disposta istruttoria orale la pretesa di parte ricorrente non appare meritevole di accoglimento non essendo emerso il dedotto grado di autonomia operativa/decisionale posto a fondamento della domanda.
Ed invero, il teste (di parte resistente) ha riferito “[..] Sono dipendente Tes_1 della dal 01.03.2000 attualmente sono responsabile Controparte_2 provinciale e precisamente dal 2016 svolgo la mia attività presso la sede di rende che si trova a contrada cutura. Nella qualità che rivesto sono a conoscenza anche per averle constatate personalmente delle attività di lavoro che svolge il ricorrente. Il ricorrente è addetto alla ricezione e allo smistamento dei plichi contenenti denaro e valori. Nella fase di lavoro che si svolge nel pomeriggio, lui riceve i plichi che vengono scaricati dai furgoni controlla che siano integri e li divide per istituto bancario e li consegna alla sala conta dove avverrà la selezione e controllo nonché la conta dei soldi;
i valori preziosi ecc. vengono invece mantenuti momentaneamente in giacenza e poi sulla base degli itinerari che io predispongo vengono dal ricorrente posizionati in delle ceste a seconda degli itinerari da me elaborati. Prepara anche ciò che è necessario per la partenza il giorno successivo dei valori e del denaro e cioè i giubbotti antiproiettili, le ricetrasmittenti, chiavi di casseforti ecc. nel turno pomeridiano il ricorrente non svolge altre attività rispetto a quelle che ho indicato, in particolare nella sala conta lui non svolge attività. In via del tutto straordinaria e marginale può essere capitato che abbia avuto assegnato il
5 turno in sala conta, avendo anche in passato operato come operatore di sala conta. Nel turno di mattina invece il ricorrente sulla base sempre degli itinerari da me preparati la sede prima prende questi itinerari cioè le ceste e le consegna ai relativi equipaggi che ne controllano contenuto e integrità.
Provvede poi a mettere a posto le chiavi rimaste e a controllare i documenti del giorno prima quindi che ci siano le bolle di consegna i rapportini ecc.. Due volte la settimana sempre nella mattinata riceve dei plichi da parte di un istituto esterno che è la che provvede già a indicare le province di Parte_5 destinazione e lui li prepara per la partenza il giorno successivo. Queste sono le attività che svolge nel turno di mattina [..]”.
Il predetto teste ha, altresì, puntualizzato quanto alla circostanza di cui al capito 9 del ricorso (vertente sulla consegna, da parte del ricorrente, ai singoli equipaggi del c.d. “foglio di servizio”) che “[..] confermo la circostanza nove del ricorso che mi viene letta precisando come ho già detto che gli itinerari sono da me preparati, lui li stampa e li mette nelle ceste per la consegna dell'indomani [..]” e, quanto alle circostanze di cui ai capitoli 11 e 12 del ricorso (vertenti sulla compilazione e sottoscrizione, da parte del ricorrente del c.d. “foglio di svincolo caveau”) che “[..] il foglio di svincolo cavò è solo stampato e non compilato dal ricorrente perché è generato dal sistema mediante la puntatura del lettore ottico di ogni singolo plico in entrata puntatura che avviene a cura dell'operatore di smistamento e quindi il ricorrente [..]”.
Il teste (di parte ricorrente) ha riferito “[..] Lavoro nella sede di Rende e Tes_2 ho prestato attività per conto di diverse società da 13 anni, sono operatore di cavò. Il ricorrente lavora con me nella stessa sede e svolge le stesse mansioni.
Noi nel turno di mattina diamo le ceste con i vari itinerari e comprensive di chiavi giubbotti ecc. ai furgoni pronti per la partenza, gli itinerari per aree geografiche sono preparati la sera per la mattina dal responsabile di filiale che
è IO OI oppure da chi ne fa le veci e cioè o Persona_1 [...]
. Sempre in questo turno di mattina nelle giornate di lunedì e giovedì Per_2 arriva il carico della società che comprende oltre che valori e preziosi Parte_5 anche armi e che sono distribuiti per zona e noi dobbiamo verificare che ci sia corrispondenza tra il numero che è indicato nei pacchi e quello indicato nei
6 documenti di trasporto. Poi provvediamo a inserire a sistema ciò che è arrivato. Nella giornata di martedì e anche di giovedì svolgiamo questa stessa attività però in relazione alle consegne che vengono fatte dalla coin service e che consiste in monete. Nel turno del pomeriggio invece arrivano i furgoni scaricano la merce e noi dobbiamo controllare l'integrità e il numero dei plichi arrivati nonché la strumentazione tipo chiavi giubbotti ecc. questi plichi verranno poi inseriti al sistema informatico e passati alla sala conta tramite apposito foglio di svincolo da noi firmato. Sulla base degli itinerari preparati dal responsabile noi prepariamo le ceste che partiranno la mattina successiva [..]”.
Il citato teste ha, quindi, confermato le menzionate circostanze n. 9 e 12 del ricorso (relative alla consegna da parte del ricorrente del c.d. foglio di servizio ed alla compilazione e sottoscrizione del c.d. foglio di svincolo caveau) precisando che “[..] l'inserimento a sistema dei dati può avvenire o manualmente oppure mediante lettura a puntatore ottico a seconda di come viene meglio [..]”.
Le deposizioni rese dai testi sono di contenuto sostanzialmente convergente e portano a concludere che il ricorrente è stato adibito a mansioni d'ordine con compiti di consegna/ritiro di plichi e di inserimento di dati a sistema che non sono connotati da autonomia operativa e/o decisionale, mansioni quindi correttamente ascrivibili al livello VI del CCNL, trattandosi, secondo la riportata declaratoria contrattuale, di lavori richiedenti basilari conoscenze e capacità tecnico pratiche semplici.
A tanto non può che conseguire il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia ed ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive € 4.629,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta.
Così deciso in Cosenza, 11 dicembre 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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