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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 25/07/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
______________
Tribunale di Patti SEZIONE CIVILE
Il Giudice Istruttore, dott. Carmelo Proiti, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 131/2005 R.G. (nel quale vi sono riuniti i giudizi nn. 638/06 al quale vi era riunito il 642/06 nonché 959/05 e 978/05 R.G.), posta in decisione a seguito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e promossa da
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
elettivamente domiciliato in Gioiosa Marea (ME), Via G. Natoli Gatto n. C.F._1
133, presso lo studio dell'Avv. GIOVANNI ORLANDO, che lo rappresenta unitamente e disgiuntamente all'Avv. GIUSEPPE GIOIA, giusta procura in atti nel giudizio iscritto al n.
131/2005 R.G., ed elettivamente domiciliato in Patti, Via Trieste n. 26 (studio Avv. Attilio
Scarcella) recapito professionale dell'Avv. ANDREA IG, che lo rappresenta, giusta procura in atti;
AVV. , nato a [...] il [...], cod. fisc. , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso da se stesso, e la , nata a [...] il Controparte_2
22.10.1930, cod. fisc. , entrambi elettivamente domiciliati in Patti (ME), C.F._3
Via Trieste n. 26 (studio Avv. Attilio Scarcella), recapito professionale dell'Avv.
[...]
che la rappresenta giusta procura in atti CP_1
Nonché nato a [...] il [...], cod. fisc. CP_3 C.F._4 rappresentati e difesi dall'Avv. e IG ANDREA, come da procura Controparte_1
in atti (come da giudizio n. 638/06 e 642/06 riuniti)
ATTORI nei diversi giudizi riuniti
CONTRO
1 in persona dell'Amministratore pro, cod. fisc. e P. IVA Controparte_4
, elettivamente domiciliato in Patti (ME), Via L. D'Amico n. 1, presso lo studio P.IVA_1 dell'Avv. Nuccio Ricchiazzi, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
OGGETTO: Impugnazione delibere assemblea di condominio.
Conclusioni: Le parti concludevano come da atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 1137 comma 2° e 3° c.c., iscritto al n. 131/2005 R.G., il Dr.
[...]
- quale proprietario di una unità immobiliare facente parte del complesso Parte_1 edilizio denominato , sito in Falcone, Via A. Vespucci n. 29/31 - conveniva in giudizio il CP_4
condominio impugnando la delibera assembleare approvata nella riunione del 26.08.2004 con cui: era stato approvato il bilancio consuntivo 2003/2004; era stato riconfermato l'amministratore uscente;
si era deciso di eliminare le parti pericolanti dell'edificio nominando, al fine della localizzazione degli interventi, una commissione composta da alcuni condomini le cui decisioni sarebbero state approvate a priori;
si era deciso, inoltre, di procedere al ripristino delle pendenze del cortile interno, con mandato alla detta commissione di richiedere, esaminare ed approvare i preventivi di spesa;
si era anche deciso di procedere alla manutenzione straordinaria dell'edificio, con autorizzazione all'amministratore ad eseguire i lavori, previa acquisizione dei preventivi di spesa, con imputazione dei costi al singolo condomino;
era stato approvato il bilancio preventivo per il 2005/2005; si era deliberato di non eseguire lavori nei mesi di luglio e agosto.
Il ricorrente lamentava, in ordine all'approvazione del rendiconto consuntivo 2003/2004, la violazione dell'art. 1130 c.c. ultimo comma, avendo l'amministratore fornito un rendiconto generico, privo degli elementi di fatto utili a vagliare le modalità di svolgimento dell'incarico ed il riaspetto dei criteri di buona amministrazione, anche per la mancata consegna – nonostante più volte richiesta – della documentazione contabile di spesa. Lamentava, altresì, la violazione degli artt. 1130, 1136 e 1713 c.c. per mancata consegna, nonostante le reiterate richieste scritte, della documentazione contabile, che ha impedito ai condomini di valutare la reale rispondenza dei costi indicati agli effettivi esborsi;
contestava la mancata indicazione, nel verbale di assemblea, del nominativo dei condomini dissenzienti rispetto all'approvazione del bilancio, con indicazione delle rispettive quote di proprietà.
Anche con riguardo alla riconferma dell'amministratore uscente il ricorrente lamentava la mancata indicazione del nominativo dei condomini dissenzienti e delle rispettive quote di proprietà.
2 Il ricorrente lamentava, inoltre, l'assoluta nullità della nomina di una commissione deputata a disporre l'esecuzione di lavori straordinari relativi a parti di proprietà esclusive dei singoli condomini (come i balconi) ed a parti comuni, per violazione dell'art. 1135, comma 4 c.c.
Lamentava, infine, la non adeguatezza del bilancio preventivo e la genericità della voce
“varie ed eventuali” inserita nella convocazione dell'assemblea.
Tutto ciò premesso il ricorrente chiedeva, previa sospensione della sua esecutività, la dichiarazione di nullità, inefficacia ed inopponibilità degli atti deliberativi adottati nella riunione del
25/26 agosto 2004; con vittoria di spese e compensi di causa. In via istruttoria chiedeva che venisse ordinato all'amministratore la produzione in giudizio di tutta la documentazione contabile e di quella relativa ai verbali dell'11-12 agosto 2004 e del successivo 25-26 agosto;
chiedeva che venisse nominato CTU, al fine di accertare la veridicità delle scritture contabili, e chiedeva disporsi l'interrogatorio formale dell'amministratore Rag. . Il tutto con vittoria di spese e Persona_1
compensi di causa.
Alla prima udienza dell'11.05.2005 si costituiva il in Controparte_5 persona dell'amministratore p.t. Sig. , contestando tutte le domande svolte ex Persona_1
adverso di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi di causa.
Il convenuto eccepiva la completezza del rendiconto, perfettamente dettagliato, osservando che lo stesso era stato rimesso per tempo ai condomini ed era stato, anche, oggetto di una preveniva verifica nel pomeriggio del 19.08.2004, in una informale riunione tenutasi presso l'abitazione dell'amministratore, durante la quale i condomini avevano potuto visionare le pezze giustificative delle spese, ed alla quale il ricorrente non aveva voluto partecipare, così come non aveva partecipato alla successiva riunione;
precisava, inoltre che, qualche settimana prima della riunione, il ricorrente era stato personalmente invitato a prendere visione delle pezze giustificative che gli sarebbero state messe a disposizione. Il convenuto contestava l'assenza di duplicazione di voci, facendo rilevare che le spese per manutenzione ordinaria erano quelle deliberate nella riunione del
23.08.2003, in sede di approvazione del bilancio preventivo;
che le spese di manutenzione dell'ascensore erano state ripartite sulla base delle tabelle millesimali, approvate e pacificamente applicate da tempo;
ed anche le spese per l'incanalamento delle acque piovane del lato A e del lato
B erano spese in comune ripartite in ragion e delle rispettive quote.
Deduceva, inoltre, che l'assemblea, in sede di esame dei consuntivi, era libera di approvare anche l'esecuzione di opere eseguite senza preventiva autorizzazione ed il relativo esborso economico, risolvendosi ciò in una ratifica dell'operato dell'amministratore; rilevava che i valori millesimali di proprietà attribuiti ai singoli condomini risultavano acconto ai loro nominativi nella
3 prima pagina del verbale, cosicchè non era necessario ripeterli dopo ogni votazione. Infine osservava che, con riferimento alla commissione di cui il ricorrente si doleva, la stessa non aveva alcun incarico deliberativo.
Alla prefata udienza l'attore faceva rilevare la pendenza di altro giudizio, iscritto al n.
130/2005 R.G. dello stesso Tribunale, intrapreso dal , al quale chiedeva che il Controparte_1
presente venisse riunito.
Veniva concessi i termini, ratione temporis applicabili, di cui agli artt. 183, comma V, e 184 cpc, e depositate le relative memorie.
Nelle more del giudizio l'Avv. e la Dr.ssa con atto di Controparte_1 CP_2
citazione notificato il 5.10.2005 ed iscritto al n. 959/2005 R.G. - premettendo di essere proprietari di due unità immobiliari facenti parte del complesso edilizio denominato , sito in CP_4
Falcone, Via A. Vespucci nn. 29/31, e di aver già, in precedenza, impugnato la delibera assembleare relativa all'esercizio 2003/2004 (giudizio iscritto al n. 130/2005 R.G.) - impugnavano la delibera dell'assemblea di condominio del 20.08.2005, relativa all'esercizio finanziario del periodo
1.7.2004-30.6.2005.
Gli attori, dopo aver ricostruito il contenuto della delibera, lamentavano: in ordine all'approvazione del rendiconto consuntivo ed alla riconferma dell'amministratore, la mancata indicazione dei condomini dissenzienti e la rispettiva proprietà in millesimi, in violazione dell'art. 1137 c.c.; la violazione dell'art. 15 del regolamento condominiale, in relazione all'astensione del condominio che sia amministratore dalle deliberazioni relative al conto della sua gestione, e la mancanza del quorum relativo alla riconferma dell'amministratore, sempre in violazione del citato art. 15 e dell'art. 1136 c.c.; in ordine alla ristrutturazione delle parti pericolanti dell'edificio, la violazione degli artt. 1130, 1136 e 1713 c.c., poiché l'argomento realmente trattato era stato modificato ed allargato rispetto a quello indicato all'ordine del giorno, ed inoltre era stato attribuito all'amministratore il potere di decidere ed eseguire i lavori di messa in sicurezza per l'importo preventivo di € 25.000,00; in ordine all'approvazione del bilancio preventivo 2005/2006, lamentano due voci (spese incanalamento acque piovane lato b) e spese legali) ripartire in violazione della normativa di riferimento;
in ordine alla ripartizione delle quote del condomino moroso Pt_2 lamentano la violazione del criterio di proporzionalità nella ripartizione, ai sensi dell'art. 1123 c.c.
Ciò premesso concludevano chiedendo l'annullamento o la dichiarazione di nullità, inefficacia ed inopponibilità, previa sua sospensione cautelare, della delibera condominiale adottata con il verbale di riunione del 20.08.2005; il tutto con vittoria di spese e compensi di causa.
4 Con successivo ricorso, depositato in cancelleria il 14.10.2005 ed iscritto al n. 978/2005
R.G., il Dr. , con il patrocinio dell'Avv. Andrea Vigiano, impugnava Parte_1
la medesima delibera assembleare assunta nella riunione del 20.08.2005.
Il ricorrente - dopo aver analiticamente indicato l'ordine del giorno della riunione e le deliberazioni assunte dall'assemblea, ed aver rappresentato di aver intrapreso altro giudizio (iscritto al n. 131/2005 R.G.) di impugnazione della delibera assembleare adottata a chiusura dell'esercizio
2003/2004 - lamentava: l'invalidità generale della delibera sotto tre diversi profili, la mancata indicazione della circostanza che si trattasse della seconda convocazione, con conseguente mancato raggiungimento dei quorum di cui all'art. 1136 comma 1 c.c., previsti per la riunione in prima convocazione;
la mancata verbalizzazione dei motivi che avevano condotto alla riunione in seconda convocazione;
la mancata verbalizzazione dell'allontanamento definitivo di alcuni condomini prima della conclusione dei lavori;
in merito all'approvazione del rendiconto di gestione 2004/2005, lamentavano l'invalidità della deliberazione per impossibilità dei condomini di verificare preventivamente le pezze di appoggio giustificative dello stesso, in violazione degli artt. 1105, comma 3, e 1135, comma 1 n. 3 c.c.; l'incompletezza e contraddittorietà del rendiconto stesso;
la violazione del criterio di ripartizione millesimale delle spese ex art. 1123 c.c. e del regolamento condominiale;
l'invalidità per mancata astensione dell'amministratore , in Persona_1 violazione dell'art. 16 del citato regolamento condominiale. Con riferimento alla riconferma dell'amministratore, il ricorrente lamentava la violazione dell'art. 1136, comma 4 c.c. e dell'art. 17 regolamento condominiale, per mancato raggiungimento del relativo quorum e per mancata astensione dello stesso dalla votazione;
con riguardo alla deliberazione relativa alla ristrutturazione globale dell'edificio, ne eccepiva l'invalidità sotto due diversi profili, in primis perché assunta in difetto di una specifica indicazione della questione all'ordine del giorno, ma anche perché assunta in violazione dell'art. 1136 ultimo comma c.c., per mancata specificazione della maggioranza di assemblea che avevano votato a favore e dei nominativi dei dissenzienti. Anche con riferimento alla deliberazione relativa alla messa in sicurezza delle parti pericolanti dell'edificio, ne eccepiva la nullità poiché relativa a parti, quali i balconi, di proprietà individuale, nonché per violazione dell'art. 1135 comma 1 n. 4 c.c., per mancanza di approvazione specifica. Ancora, con riguardo alla ratifica dei giudizi pendenti, lamentava la mancata indicazione dei condomini assenzienti e di quelli dissenzienti, nonché l'indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto (non erano stati indicati i numeri dei giudizi ed i relativi oggetti), in ogni caso formulava il proprio dissenso, ai sensi dell'art. 1132 c.c.; ed anche con riferimento alla ripartizione del debito della curatela per gli anni CP_6
2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, ne eccepiva l'illegittimità per mancata indicazione delle
5 maggioranze e dei dissenzienti, e per violazione dei criteri di ripartizione stabili dall'art. 1123 c.c., nonché delle tabelle millesimali. Infine, con riferimento all'approvazione del bilancio preventivo
2005/2006, il ricorrente lamentava la mancata preventiva informazione dei condomini, in violazione dell'art. 16 del regolamento condominiale, nonché l'illegittimità delle singole voci.
Tuto ciò premesso il ricorrente chiedeva, in via preliminare, la riunione al giudizio n.
959/2015 R.G.; nel merito la dichiarazione di annullamento e/o la nullità o inefficacia delle deliberazioni assunte nella seduta del 20.08.2005, previa loro sospensione cautelare;
in via istruttoria chiedeva l'ammissione di prova per testi, nonché CTU al fine di accertare le lacune e le incongruenze del rendiconto approvato nella seduta del 20.08.2005.
I due fascicoli, iscritti ai nn. 959/2005 e 978/2005 R.G. erano rimessi al Presidente del
Tribunale e chiamati all'udienza del 12.01.2006.
Alla prefata udienza si costituiva, in entrambi i giudizi, il condominio, in persona dell'amministratore e legale rapp.te p.t. Sig. , contestando tutto quanto dedotto Persona_1
dalle controparti e chiedendo il rigetto delle impugnazioni. Il convenuto faceva rilevare di aver già convocato, per il 27 e 28 gennaio 2006, una nuova assemblea con l'intento di rivedere e/o ratificare quanto deciso con la delibera impugnata.
Veniva disposta la riunione del giudizio iscritto al n. 978/2005 R.G. al n. 959/2005, nonché la sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva della delibera condominiale impugnata (assunta nella riunione del 20.08.2006).
Alla successiva udienza il produceva copia della deliberazione assunta nella CP_4
riunione del 28.01.2006 che aveva ratificato totalmente la deliberazione impugnata, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Gli attori si opponeva e chiedevano la concessione dei termini di legge ratione temporis applicabili.
Venivano concessi i termini ex art. 184 c.p.c. e depositate le relative memorie, con cui le parti si riportavano alle rispettive posizioni, insistendo nell'ammissione dei mezzi istruttori articolati negli atti introduttivi.
Veniva ammessa la CTU, con nomina della Dr.ssa nonché l'ordine Persona_2
di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Nelle more, con ricorso depositato l'1.6.2006 ed iscritto al n. 638/2006 R.G.,
[...]
, con il patrocinio dell'avv. Vigiano, impugnava la deliberazione assunta nella Parte_1
riunione del 28.01.2006, comunicata solo il 3-4.05.2006. Il ricorrente – dopo aver brevemente ricostruito la situazione dei giudizi intrapresi contro la precedente delibera del 20.08.2005 – lamentava l'invalidità della successiva del gennaio 2006 sotto diversi profili.
6 In primis contestava la mancata verbalizzazione dei motivi che avevano condotto alla riunione in seconda convocazione, che non permetteva ai condomini assenti di valutare se si trattava in realtà di una seconda convocazione, con tutte le conseguenze in termini di quorum deliberativi;
la mancata indicazione dell'esatta generalità dei presenti e dei delegati non condomini, al fine di valutare il rispetto dei quorum deliberativi previsti dall'art. 1136 c.c.; la mancata indicazione delle maggioranze raggiunte in riferimento ad ogni deliberazione.
Il ricorrente si doleva, inoltre, della invalidità della ratifica della precedente ordinanza assembleare del 20.08.2005 - adottata senza l'effettiva eliminazione delle violazioni di legge e di regolamento da cui la stessa era affetta - nonché dell'invalidità della determinazione relativa all'approvazione del rendiconto di gestione 2004/2005, sia per mancata messa a disposizione preventiva delle pezze di appoggio giustificative delle spese (e la mancata tenuta del libro cassa entrate ed uscite), sia per l'assoluta incompletezza e contraddittorietà del documento approvato e poi ratificato, sia per la violazione dei criteri di ripartizione delle spese, e per la mancata astensione dell'amministratore, che è anche condomino, in occasione della sua approvazione.
Ancora, con riferimento alla deliberazione relativa alla ristrutturazione dell'intera facciata, il ricorrente ne eccepiva l'invalidità sotto due diversi profili, in primis perché assunta in difetto di una specifica indicazione della questione all'ordine del giorno (in entrambe le delibere, quella dell'agosto 2005 e quella di gennaio 2006), ma anche perché assunta in violazione dell'art. 1135 comma 1 n. 4 c.c., per mancata specifica approvazione del progetto di massima, nonché per la mancata possibilità per i condomini di usufruire delle agevolazioni fiscali. Anche con riferimento alla deliberazione relativa alla messa in sicurezza dello stabile, il ricorrente ne lamentava l'invalidità poiché relativa a parti, quali i balconi, di proprietà individuale di ogni proprietario, in relazione ai quali l'assemblea non può deliberare e le spese non possono essere ripartite tra tutti i condomini, in violazione dell'artt. 1117 e 1123 c.c., nonché per mancanza di approvazione specifica dell'opera e mancata possibilità di usufruire dei benefici fiscali.
Inoltre, con riguardo alla ratifica dei giudizi pendenti, ne lamentava l'indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto (non erano stati indicati i numeri dei giudizi ed i relativi oggetti) e, in ogni caso, formulava il proprio dissenso, ai sensi dell'art. 1132 c.c.; Anche con riferimento alla deliberazione relativa alla ripartizione del debito della curatela per gli anni 2003/2004, CP_6
2004/2005 e 2005/2006, ne eccepiva l'illegittimità per violazione dei criteri di ripartizione stabili dall'art. 1123 c.c.
Ed ancora, con riferimento all'approvazione del bilancio preventivo 2005/2006, il ricorrente lamentava l'illegittimità, sotto vari profili, delle singole voci.
7 Infine, eccepiva l'assoluta invalidità della deliberazione nella parte in cui aveva ratificato la precedente assunta in occasione della riunione del 24.09.2005.
Tutto ciò premesso il ricorrente chiedeva, in via preliminare, la riunione ai giudizi intrapresi da altri condomini di impugnazione della medesima delibera;
nel merito la dichiarazione di annullamento e/o la nullità o inefficacia delle deliberazioni assunte nella seduta del 28.01.2006 e del
24.09.2005, previa loro sospensione cautelare;
in via istruttoria chiedeva l'ammissione di prova per testi, l'ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c, della documentazione condominiale e di quella relativa alle spese, nonché la nomina di un CTU al fine di accertare le lacune e le incongruenze del rendiconto 2004/2005 e del bilancio preventivo 2005/2006; con vittoria di spese e compensi di causa.
Alla prima udienza del 13.12.2006 si costituiva il condominio, in persona dell'amministratore pro tempore Sig. , contestando in toto le doglianze dell'attore Persona_1
e chiedendo il rigetto di tutte le domande, ed in primis della richiesta di sospensione cautelare, in assenza dei requisiti di legge del fumus e del periculum in mora, con vittoria di spese e compensi di causa.
Nelle more i Sigg.ri Avv. , Dr.ssa e con Controparte_1 CP_2 CP_3
ricorso depositato il 03.06.2006 ed iscritto al n. 642/2006 R.G., impugnavano la medesima deliberazione di assemblea assunta nella riunione del 28.01.2006, che avrebbe dovuto ratificare la precedente del 20.08.2005 (nelle more sospesa da questo Tribunale), ricostruendone il contenuto e lamentandone l'illegittimità sotto diversi profili: invalidità delle deliberazione per mancata verbalizzazione dei motivi che hanno impedito la riunione in prima convocazione;
mancata verbalizzazione delle generalità dei delegati, soprattutto estranei al;
mancata CP_4
verbalizzazione delle maggioranze raggiunte per ciascuna deliberazione;
lamentava, inoltre,
l'invalidità della ratifica della delibera del 20.08.2005 e della successiva del 24.09.2005, che si è limitata a confermare le precedenti deliberazioni.
Tutto ciò premesso chiedevano, in via preliminare, la riunione del giudizio a quello intrapreso da altro condomino ed avente ad oggetto la medesima deliberazione, nonché la sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato;
nel merito l'annullamento o la dichiarazione di nullità o inefficacia delle deliberazioni assunte il 28.01.2006; il tutto con vittoria di spese e compensi di causa.
Alla prima udienza del 13.12.2006 si costituiva il , in persona CP_4 dell'amministratore e legale rapp.te p.t. Sig. , contestando in toto le doglianze Persona_1 dell'attore e chiedendo il rigetto di tutte le domande, ed in primis della richiesta di sospensione
8 cautelare, in assenza dei requisiti di legge del fumus e del periculum in mora, con vittoria di spese e compensi di causa.
Veniva disposta la riunione del fascicolo iscritto al n. 642/2006 R.G. a quello recante il n.
638/2006 R.G., mentre veniva rigettata la richiesta di ulteriore riunione dei due fascicoli a quello recante il n. 959/2005 R.G.; erano concessi i termini ex art. 183 comma 6° cpc
L'attore insisteva nella propria posizione processuale e Parte_1 chiedeva l'ammissione dell'interrogatorio formale dell'amministratore, nonché la prova per testi;
insisteva, altresì, nella nomina di CTU e nell'pdine di esibizione ex art. 210 cpc. Il convenuto chiedeva di essere ammesso alla prova del contrario e si opponeva alla chiesta CTU.
Infine, con provvedimento reso il 25.02.2010, veniva disposta, per ragioni di economia processuale, la riunione dei due procedimenti a quello portante, iscritto al n. 131/2005 R.G., con contestuale rigetto delle istanze istruttori formulate dalle parti.
Inoltre, con ulteriore provvedimento reso il 20.02.2010, veniva disposta la riunione del giudizio n. 959/2005 (cui era già stato riunito quello recante il n. 978/2005 R.G.) al fascicolo portante iscritto al n. 131/2005 R.G., con rigetto delle istanze istruttorie articolate dalle parti.
Ad oggi, dunque, risultano riuniti al fascicolo portante n. 131/05 RG i procedimenti nn.
959/05 rg;
978/05 rg;
638/06 rg e 642/06 rg.
A seguito di deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e presa la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma, la stessa viene decisa.
Le parti hanno, nelle ultime note, depositato la medesima richiesta: si chiede la pronuncia di cessazione della materia del contendere senza pronuncia sulle spese in regime di soccombenza virtuale, in quanto le spese sono state regolate nella transazione intervenuta.
La congiunta richiesta da parte di tutti i difensori non può che determinare, per accordo comune tra le parti, una declaratoria di cessata materia del contendere.
Allo stesso tempo, la congiunta richiesta di compensazione delle spese di lite può ritenersi frutto dell'esplicita richiesta delle parti.
PQM
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa integralmente le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
9 Patti, 16 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
10
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
______________
Tribunale di Patti SEZIONE CIVILE
Il Giudice Istruttore, dott. Carmelo Proiti, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 131/2005 R.G. (nel quale vi sono riuniti i giudizi nn. 638/06 al quale vi era riunito il 642/06 nonché 959/05 e 978/05 R.G.), posta in decisione a seguito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e promossa da
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
elettivamente domiciliato in Gioiosa Marea (ME), Via G. Natoli Gatto n. C.F._1
133, presso lo studio dell'Avv. GIOVANNI ORLANDO, che lo rappresenta unitamente e disgiuntamente all'Avv. GIUSEPPE GIOIA, giusta procura in atti nel giudizio iscritto al n.
131/2005 R.G., ed elettivamente domiciliato in Patti, Via Trieste n. 26 (studio Avv. Attilio
Scarcella) recapito professionale dell'Avv. ANDREA IG, che lo rappresenta, giusta procura in atti;
AVV. , nato a [...] il [...], cod. fisc. , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso da se stesso, e la , nata a [...] il Controparte_2
22.10.1930, cod. fisc. , entrambi elettivamente domiciliati in Patti (ME), C.F._3
Via Trieste n. 26 (studio Avv. Attilio Scarcella), recapito professionale dell'Avv.
[...]
che la rappresenta giusta procura in atti CP_1
Nonché nato a [...] il [...], cod. fisc. CP_3 C.F._4 rappresentati e difesi dall'Avv. e IG ANDREA, come da procura Controparte_1
in atti (come da giudizio n. 638/06 e 642/06 riuniti)
ATTORI nei diversi giudizi riuniti
CONTRO
1 in persona dell'Amministratore pro, cod. fisc. e P. IVA Controparte_4
, elettivamente domiciliato in Patti (ME), Via L. D'Amico n. 1, presso lo studio P.IVA_1 dell'Avv. Nuccio Ricchiazzi, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
OGGETTO: Impugnazione delibere assemblea di condominio.
Conclusioni: Le parti concludevano come da atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 1137 comma 2° e 3° c.c., iscritto al n. 131/2005 R.G., il Dr.
[...]
- quale proprietario di una unità immobiliare facente parte del complesso Parte_1 edilizio denominato , sito in Falcone, Via A. Vespucci n. 29/31 - conveniva in giudizio il CP_4
condominio impugnando la delibera assembleare approvata nella riunione del 26.08.2004 con cui: era stato approvato il bilancio consuntivo 2003/2004; era stato riconfermato l'amministratore uscente;
si era deciso di eliminare le parti pericolanti dell'edificio nominando, al fine della localizzazione degli interventi, una commissione composta da alcuni condomini le cui decisioni sarebbero state approvate a priori;
si era deciso, inoltre, di procedere al ripristino delle pendenze del cortile interno, con mandato alla detta commissione di richiedere, esaminare ed approvare i preventivi di spesa;
si era anche deciso di procedere alla manutenzione straordinaria dell'edificio, con autorizzazione all'amministratore ad eseguire i lavori, previa acquisizione dei preventivi di spesa, con imputazione dei costi al singolo condomino;
era stato approvato il bilancio preventivo per il 2005/2005; si era deliberato di non eseguire lavori nei mesi di luglio e agosto.
Il ricorrente lamentava, in ordine all'approvazione del rendiconto consuntivo 2003/2004, la violazione dell'art. 1130 c.c. ultimo comma, avendo l'amministratore fornito un rendiconto generico, privo degli elementi di fatto utili a vagliare le modalità di svolgimento dell'incarico ed il riaspetto dei criteri di buona amministrazione, anche per la mancata consegna – nonostante più volte richiesta – della documentazione contabile di spesa. Lamentava, altresì, la violazione degli artt. 1130, 1136 e 1713 c.c. per mancata consegna, nonostante le reiterate richieste scritte, della documentazione contabile, che ha impedito ai condomini di valutare la reale rispondenza dei costi indicati agli effettivi esborsi;
contestava la mancata indicazione, nel verbale di assemblea, del nominativo dei condomini dissenzienti rispetto all'approvazione del bilancio, con indicazione delle rispettive quote di proprietà.
Anche con riguardo alla riconferma dell'amministratore uscente il ricorrente lamentava la mancata indicazione del nominativo dei condomini dissenzienti e delle rispettive quote di proprietà.
2 Il ricorrente lamentava, inoltre, l'assoluta nullità della nomina di una commissione deputata a disporre l'esecuzione di lavori straordinari relativi a parti di proprietà esclusive dei singoli condomini (come i balconi) ed a parti comuni, per violazione dell'art. 1135, comma 4 c.c.
Lamentava, infine, la non adeguatezza del bilancio preventivo e la genericità della voce
“varie ed eventuali” inserita nella convocazione dell'assemblea.
Tutto ciò premesso il ricorrente chiedeva, previa sospensione della sua esecutività, la dichiarazione di nullità, inefficacia ed inopponibilità degli atti deliberativi adottati nella riunione del
25/26 agosto 2004; con vittoria di spese e compensi di causa. In via istruttoria chiedeva che venisse ordinato all'amministratore la produzione in giudizio di tutta la documentazione contabile e di quella relativa ai verbali dell'11-12 agosto 2004 e del successivo 25-26 agosto;
chiedeva che venisse nominato CTU, al fine di accertare la veridicità delle scritture contabili, e chiedeva disporsi l'interrogatorio formale dell'amministratore Rag. . Il tutto con vittoria di spese e Persona_1
compensi di causa.
Alla prima udienza dell'11.05.2005 si costituiva il in Controparte_5 persona dell'amministratore p.t. Sig. , contestando tutte le domande svolte ex Persona_1
adverso di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi di causa.
Il convenuto eccepiva la completezza del rendiconto, perfettamente dettagliato, osservando che lo stesso era stato rimesso per tempo ai condomini ed era stato, anche, oggetto di una preveniva verifica nel pomeriggio del 19.08.2004, in una informale riunione tenutasi presso l'abitazione dell'amministratore, durante la quale i condomini avevano potuto visionare le pezze giustificative delle spese, ed alla quale il ricorrente non aveva voluto partecipare, così come non aveva partecipato alla successiva riunione;
precisava, inoltre che, qualche settimana prima della riunione, il ricorrente era stato personalmente invitato a prendere visione delle pezze giustificative che gli sarebbero state messe a disposizione. Il convenuto contestava l'assenza di duplicazione di voci, facendo rilevare che le spese per manutenzione ordinaria erano quelle deliberate nella riunione del
23.08.2003, in sede di approvazione del bilancio preventivo;
che le spese di manutenzione dell'ascensore erano state ripartite sulla base delle tabelle millesimali, approvate e pacificamente applicate da tempo;
ed anche le spese per l'incanalamento delle acque piovane del lato A e del lato
B erano spese in comune ripartite in ragion e delle rispettive quote.
Deduceva, inoltre, che l'assemblea, in sede di esame dei consuntivi, era libera di approvare anche l'esecuzione di opere eseguite senza preventiva autorizzazione ed il relativo esborso economico, risolvendosi ciò in una ratifica dell'operato dell'amministratore; rilevava che i valori millesimali di proprietà attribuiti ai singoli condomini risultavano acconto ai loro nominativi nella
3 prima pagina del verbale, cosicchè non era necessario ripeterli dopo ogni votazione. Infine osservava che, con riferimento alla commissione di cui il ricorrente si doleva, la stessa non aveva alcun incarico deliberativo.
Alla prefata udienza l'attore faceva rilevare la pendenza di altro giudizio, iscritto al n.
130/2005 R.G. dello stesso Tribunale, intrapreso dal , al quale chiedeva che il Controparte_1
presente venisse riunito.
Veniva concessi i termini, ratione temporis applicabili, di cui agli artt. 183, comma V, e 184 cpc, e depositate le relative memorie.
Nelle more del giudizio l'Avv. e la Dr.ssa con atto di Controparte_1 CP_2
citazione notificato il 5.10.2005 ed iscritto al n. 959/2005 R.G. - premettendo di essere proprietari di due unità immobiliari facenti parte del complesso edilizio denominato , sito in CP_4
Falcone, Via A. Vespucci nn. 29/31, e di aver già, in precedenza, impugnato la delibera assembleare relativa all'esercizio 2003/2004 (giudizio iscritto al n. 130/2005 R.G.) - impugnavano la delibera dell'assemblea di condominio del 20.08.2005, relativa all'esercizio finanziario del periodo
1.7.2004-30.6.2005.
Gli attori, dopo aver ricostruito il contenuto della delibera, lamentavano: in ordine all'approvazione del rendiconto consuntivo ed alla riconferma dell'amministratore, la mancata indicazione dei condomini dissenzienti e la rispettiva proprietà in millesimi, in violazione dell'art. 1137 c.c.; la violazione dell'art. 15 del regolamento condominiale, in relazione all'astensione del condominio che sia amministratore dalle deliberazioni relative al conto della sua gestione, e la mancanza del quorum relativo alla riconferma dell'amministratore, sempre in violazione del citato art. 15 e dell'art. 1136 c.c.; in ordine alla ristrutturazione delle parti pericolanti dell'edificio, la violazione degli artt. 1130, 1136 e 1713 c.c., poiché l'argomento realmente trattato era stato modificato ed allargato rispetto a quello indicato all'ordine del giorno, ed inoltre era stato attribuito all'amministratore il potere di decidere ed eseguire i lavori di messa in sicurezza per l'importo preventivo di € 25.000,00; in ordine all'approvazione del bilancio preventivo 2005/2006, lamentano due voci (spese incanalamento acque piovane lato b) e spese legali) ripartire in violazione della normativa di riferimento;
in ordine alla ripartizione delle quote del condomino moroso Pt_2 lamentano la violazione del criterio di proporzionalità nella ripartizione, ai sensi dell'art. 1123 c.c.
Ciò premesso concludevano chiedendo l'annullamento o la dichiarazione di nullità, inefficacia ed inopponibilità, previa sua sospensione cautelare, della delibera condominiale adottata con il verbale di riunione del 20.08.2005; il tutto con vittoria di spese e compensi di causa.
4 Con successivo ricorso, depositato in cancelleria il 14.10.2005 ed iscritto al n. 978/2005
R.G., il Dr. , con il patrocinio dell'Avv. Andrea Vigiano, impugnava Parte_1
la medesima delibera assembleare assunta nella riunione del 20.08.2005.
Il ricorrente - dopo aver analiticamente indicato l'ordine del giorno della riunione e le deliberazioni assunte dall'assemblea, ed aver rappresentato di aver intrapreso altro giudizio (iscritto al n. 131/2005 R.G.) di impugnazione della delibera assembleare adottata a chiusura dell'esercizio
2003/2004 - lamentava: l'invalidità generale della delibera sotto tre diversi profili, la mancata indicazione della circostanza che si trattasse della seconda convocazione, con conseguente mancato raggiungimento dei quorum di cui all'art. 1136 comma 1 c.c., previsti per la riunione in prima convocazione;
la mancata verbalizzazione dei motivi che avevano condotto alla riunione in seconda convocazione;
la mancata verbalizzazione dell'allontanamento definitivo di alcuni condomini prima della conclusione dei lavori;
in merito all'approvazione del rendiconto di gestione 2004/2005, lamentavano l'invalidità della deliberazione per impossibilità dei condomini di verificare preventivamente le pezze di appoggio giustificative dello stesso, in violazione degli artt. 1105, comma 3, e 1135, comma 1 n. 3 c.c.; l'incompletezza e contraddittorietà del rendiconto stesso;
la violazione del criterio di ripartizione millesimale delle spese ex art. 1123 c.c. e del regolamento condominiale;
l'invalidità per mancata astensione dell'amministratore , in Persona_1 violazione dell'art. 16 del citato regolamento condominiale. Con riferimento alla riconferma dell'amministratore, il ricorrente lamentava la violazione dell'art. 1136, comma 4 c.c. e dell'art. 17 regolamento condominiale, per mancato raggiungimento del relativo quorum e per mancata astensione dello stesso dalla votazione;
con riguardo alla deliberazione relativa alla ristrutturazione globale dell'edificio, ne eccepiva l'invalidità sotto due diversi profili, in primis perché assunta in difetto di una specifica indicazione della questione all'ordine del giorno, ma anche perché assunta in violazione dell'art. 1136 ultimo comma c.c., per mancata specificazione della maggioranza di assemblea che avevano votato a favore e dei nominativi dei dissenzienti. Anche con riferimento alla deliberazione relativa alla messa in sicurezza delle parti pericolanti dell'edificio, ne eccepiva la nullità poiché relativa a parti, quali i balconi, di proprietà individuale, nonché per violazione dell'art. 1135 comma 1 n. 4 c.c., per mancanza di approvazione specifica. Ancora, con riguardo alla ratifica dei giudizi pendenti, lamentava la mancata indicazione dei condomini assenzienti e di quelli dissenzienti, nonché l'indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto (non erano stati indicati i numeri dei giudizi ed i relativi oggetti), in ogni caso formulava il proprio dissenso, ai sensi dell'art. 1132 c.c.; ed anche con riferimento alla ripartizione del debito della curatela per gli anni CP_6
2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, ne eccepiva l'illegittimità per mancata indicazione delle
5 maggioranze e dei dissenzienti, e per violazione dei criteri di ripartizione stabili dall'art. 1123 c.c., nonché delle tabelle millesimali. Infine, con riferimento all'approvazione del bilancio preventivo
2005/2006, il ricorrente lamentava la mancata preventiva informazione dei condomini, in violazione dell'art. 16 del regolamento condominiale, nonché l'illegittimità delle singole voci.
Tuto ciò premesso il ricorrente chiedeva, in via preliminare, la riunione al giudizio n.
959/2015 R.G.; nel merito la dichiarazione di annullamento e/o la nullità o inefficacia delle deliberazioni assunte nella seduta del 20.08.2005, previa loro sospensione cautelare;
in via istruttoria chiedeva l'ammissione di prova per testi, nonché CTU al fine di accertare le lacune e le incongruenze del rendiconto approvato nella seduta del 20.08.2005.
I due fascicoli, iscritti ai nn. 959/2005 e 978/2005 R.G. erano rimessi al Presidente del
Tribunale e chiamati all'udienza del 12.01.2006.
Alla prefata udienza si costituiva, in entrambi i giudizi, il condominio, in persona dell'amministratore e legale rapp.te p.t. Sig. , contestando tutto quanto dedotto Persona_1
dalle controparti e chiedendo il rigetto delle impugnazioni. Il convenuto faceva rilevare di aver già convocato, per il 27 e 28 gennaio 2006, una nuova assemblea con l'intento di rivedere e/o ratificare quanto deciso con la delibera impugnata.
Veniva disposta la riunione del giudizio iscritto al n. 978/2005 R.G. al n. 959/2005, nonché la sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva della delibera condominiale impugnata (assunta nella riunione del 20.08.2006).
Alla successiva udienza il produceva copia della deliberazione assunta nella CP_4
riunione del 28.01.2006 che aveva ratificato totalmente la deliberazione impugnata, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Gli attori si opponeva e chiedevano la concessione dei termini di legge ratione temporis applicabili.
Venivano concessi i termini ex art. 184 c.p.c. e depositate le relative memorie, con cui le parti si riportavano alle rispettive posizioni, insistendo nell'ammissione dei mezzi istruttori articolati negli atti introduttivi.
Veniva ammessa la CTU, con nomina della Dr.ssa nonché l'ordine Persona_2
di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Nelle more, con ricorso depositato l'1.6.2006 ed iscritto al n. 638/2006 R.G.,
[...]
, con il patrocinio dell'avv. Vigiano, impugnava la deliberazione assunta nella Parte_1
riunione del 28.01.2006, comunicata solo il 3-4.05.2006. Il ricorrente – dopo aver brevemente ricostruito la situazione dei giudizi intrapresi contro la precedente delibera del 20.08.2005 – lamentava l'invalidità della successiva del gennaio 2006 sotto diversi profili.
6 In primis contestava la mancata verbalizzazione dei motivi che avevano condotto alla riunione in seconda convocazione, che non permetteva ai condomini assenti di valutare se si trattava in realtà di una seconda convocazione, con tutte le conseguenze in termini di quorum deliberativi;
la mancata indicazione dell'esatta generalità dei presenti e dei delegati non condomini, al fine di valutare il rispetto dei quorum deliberativi previsti dall'art. 1136 c.c.; la mancata indicazione delle maggioranze raggiunte in riferimento ad ogni deliberazione.
Il ricorrente si doleva, inoltre, della invalidità della ratifica della precedente ordinanza assembleare del 20.08.2005 - adottata senza l'effettiva eliminazione delle violazioni di legge e di regolamento da cui la stessa era affetta - nonché dell'invalidità della determinazione relativa all'approvazione del rendiconto di gestione 2004/2005, sia per mancata messa a disposizione preventiva delle pezze di appoggio giustificative delle spese (e la mancata tenuta del libro cassa entrate ed uscite), sia per l'assoluta incompletezza e contraddittorietà del documento approvato e poi ratificato, sia per la violazione dei criteri di ripartizione delle spese, e per la mancata astensione dell'amministratore, che è anche condomino, in occasione della sua approvazione.
Ancora, con riferimento alla deliberazione relativa alla ristrutturazione dell'intera facciata, il ricorrente ne eccepiva l'invalidità sotto due diversi profili, in primis perché assunta in difetto di una specifica indicazione della questione all'ordine del giorno (in entrambe le delibere, quella dell'agosto 2005 e quella di gennaio 2006), ma anche perché assunta in violazione dell'art. 1135 comma 1 n. 4 c.c., per mancata specifica approvazione del progetto di massima, nonché per la mancata possibilità per i condomini di usufruire delle agevolazioni fiscali. Anche con riferimento alla deliberazione relativa alla messa in sicurezza dello stabile, il ricorrente ne lamentava l'invalidità poiché relativa a parti, quali i balconi, di proprietà individuale di ogni proprietario, in relazione ai quali l'assemblea non può deliberare e le spese non possono essere ripartite tra tutti i condomini, in violazione dell'artt. 1117 e 1123 c.c., nonché per mancanza di approvazione specifica dell'opera e mancata possibilità di usufruire dei benefici fiscali.
Inoltre, con riguardo alla ratifica dei giudizi pendenti, ne lamentava l'indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto (non erano stati indicati i numeri dei giudizi ed i relativi oggetti) e, in ogni caso, formulava il proprio dissenso, ai sensi dell'art. 1132 c.c.; Anche con riferimento alla deliberazione relativa alla ripartizione del debito della curatela per gli anni 2003/2004, CP_6
2004/2005 e 2005/2006, ne eccepiva l'illegittimità per violazione dei criteri di ripartizione stabili dall'art. 1123 c.c.
Ed ancora, con riferimento all'approvazione del bilancio preventivo 2005/2006, il ricorrente lamentava l'illegittimità, sotto vari profili, delle singole voci.
7 Infine, eccepiva l'assoluta invalidità della deliberazione nella parte in cui aveva ratificato la precedente assunta in occasione della riunione del 24.09.2005.
Tutto ciò premesso il ricorrente chiedeva, in via preliminare, la riunione ai giudizi intrapresi da altri condomini di impugnazione della medesima delibera;
nel merito la dichiarazione di annullamento e/o la nullità o inefficacia delle deliberazioni assunte nella seduta del 28.01.2006 e del
24.09.2005, previa loro sospensione cautelare;
in via istruttoria chiedeva l'ammissione di prova per testi, l'ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c, della documentazione condominiale e di quella relativa alle spese, nonché la nomina di un CTU al fine di accertare le lacune e le incongruenze del rendiconto 2004/2005 e del bilancio preventivo 2005/2006; con vittoria di spese e compensi di causa.
Alla prima udienza del 13.12.2006 si costituiva il condominio, in persona dell'amministratore pro tempore Sig. , contestando in toto le doglianze dell'attore Persona_1
e chiedendo il rigetto di tutte le domande, ed in primis della richiesta di sospensione cautelare, in assenza dei requisiti di legge del fumus e del periculum in mora, con vittoria di spese e compensi di causa.
Nelle more i Sigg.ri Avv. , Dr.ssa e con Controparte_1 CP_2 CP_3
ricorso depositato il 03.06.2006 ed iscritto al n. 642/2006 R.G., impugnavano la medesima deliberazione di assemblea assunta nella riunione del 28.01.2006, che avrebbe dovuto ratificare la precedente del 20.08.2005 (nelle more sospesa da questo Tribunale), ricostruendone il contenuto e lamentandone l'illegittimità sotto diversi profili: invalidità delle deliberazione per mancata verbalizzazione dei motivi che hanno impedito la riunione in prima convocazione;
mancata verbalizzazione delle generalità dei delegati, soprattutto estranei al;
mancata CP_4
verbalizzazione delle maggioranze raggiunte per ciascuna deliberazione;
lamentava, inoltre,
l'invalidità della ratifica della delibera del 20.08.2005 e della successiva del 24.09.2005, che si è limitata a confermare le precedenti deliberazioni.
Tutto ciò premesso chiedevano, in via preliminare, la riunione del giudizio a quello intrapreso da altro condomino ed avente ad oggetto la medesima deliberazione, nonché la sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato;
nel merito l'annullamento o la dichiarazione di nullità o inefficacia delle deliberazioni assunte il 28.01.2006; il tutto con vittoria di spese e compensi di causa.
Alla prima udienza del 13.12.2006 si costituiva il , in persona CP_4 dell'amministratore e legale rapp.te p.t. Sig. , contestando in toto le doglianze Persona_1 dell'attore e chiedendo il rigetto di tutte le domande, ed in primis della richiesta di sospensione
8 cautelare, in assenza dei requisiti di legge del fumus e del periculum in mora, con vittoria di spese e compensi di causa.
Veniva disposta la riunione del fascicolo iscritto al n. 642/2006 R.G. a quello recante il n.
638/2006 R.G., mentre veniva rigettata la richiesta di ulteriore riunione dei due fascicoli a quello recante il n. 959/2005 R.G.; erano concessi i termini ex art. 183 comma 6° cpc
L'attore insisteva nella propria posizione processuale e Parte_1 chiedeva l'ammissione dell'interrogatorio formale dell'amministratore, nonché la prova per testi;
insisteva, altresì, nella nomina di CTU e nell'pdine di esibizione ex art. 210 cpc. Il convenuto chiedeva di essere ammesso alla prova del contrario e si opponeva alla chiesta CTU.
Infine, con provvedimento reso il 25.02.2010, veniva disposta, per ragioni di economia processuale, la riunione dei due procedimenti a quello portante, iscritto al n. 131/2005 R.G., con contestuale rigetto delle istanze istruttori formulate dalle parti.
Inoltre, con ulteriore provvedimento reso il 20.02.2010, veniva disposta la riunione del giudizio n. 959/2005 (cui era già stato riunito quello recante il n. 978/2005 R.G.) al fascicolo portante iscritto al n. 131/2005 R.G., con rigetto delle istanze istruttorie articolate dalle parti.
Ad oggi, dunque, risultano riuniti al fascicolo portante n. 131/05 RG i procedimenti nn.
959/05 rg;
978/05 rg;
638/06 rg e 642/06 rg.
A seguito di deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e presa la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma, la stessa viene decisa.
Le parti hanno, nelle ultime note, depositato la medesima richiesta: si chiede la pronuncia di cessazione della materia del contendere senza pronuncia sulle spese in regime di soccombenza virtuale, in quanto le spese sono state regolate nella transazione intervenuta.
La congiunta richiesta da parte di tutti i difensori non può che determinare, per accordo comune tra le parti, una declaratoria di cessata materia del contendere.
Allo stesso tempo, la congiunta richiesta di compensazione delle spese di lite può ritenersi frutto dell'esplicita richiesta delle parti.
PQM
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa integralmente le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
9 Patti, 16 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
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