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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/09/2025, n. 3897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3897 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
n. 11789/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Il Tribunale, riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Michele Posio Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473-bis.29 c.p.c. iscritto al n. 11789/2023 R.G. promosso da c.f. (avv. MAREGATTI GIUSEPPINA) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro c.f. (avv. TONINELLI Controparte_1 C.F._2
CATIA)
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO
* * *
Oggetto del processo: «Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)»
* * *
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate rispettivamente in data 20/5/2025 e 27/5/2025.
L'accordo raggiunto dalle parti è il seguente: “1) Le parti convengono che il contributo per il mantenimento della figlia pari ad € 200,00 mensili, Parte_2 maggiorato dell'aumento ISTAT intervenuto, posto a carico del padre con sentenza di divorzio del Tribunale di Brescia n. 875/2019, sia revocato con decorrenza dalla
1 mensilità di Giugno 2024 per intervenuto raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia, di talché la IG.ra , con la sottoscrizione del presente atto, dichiara e Pt_3 riconosce che, a seguito dell'integrale pagamento delle somme pignorate, come meglio descritte in atto, non avrà più nulla a pretendere dal IG. per il mantenimento della Pt_1
figlia Parte_2
2) A fronte del mancato versamento da parte del IG. dell'assegno divorzile Pt_1 maggiorato dall'aumento ISTAT medio tempore intervenuto, da giugno 2024 ad aprile
2025, la IG.ra accetta a saldo e stralcio di quanto alla medesima spettante, la Pt_3 minor somma di € 2.000,00 (diconsi duemila,00) che il IG. si impegna ed obbliga a Pt_1
pagare alla IG.ra , entro la data del 30.04.2025. Pt_3
3) Il IG. si impegna a riprendere il versamento dell'assegno di divorzio in Parte_1 favore dell'ex CO , nella misura di € 300,00 al mese con Parte_4
decorrenza da maggio 2025. Detto importo sarà soggetto ad aumento ISTAT a decorrere dalla mensilità di maggio 2026.
4) Il IG. acconsente a che, con decorrenza dal mese di ottobre 2025 e pertanto a Pt_1
seguito della cessazione del pignoramento descritto in narrativa, il versamento dell'assegno di mantenimento in favore della ex CO, pari ad € 300,00 venga effettuato direttamente dal datore di lavoro all'avente diritto. Per mantenere la deducibilità delle somme erogate a tale titolo come previste a favore del soggetto erogante ex art. 10 comma 1 lett. c) TUIR, le parti convengono che venga espressamente indicato nelle modifiche delle condizioni di divorzio, che da ottobre 2025 il datore di lavoro provvederà direttamente a versare la somma mensile a titolo di contributo agli alimenti alla IGnora, nonché della rivalutazione da maggio 2026 e successive.
5) […].
6) Spese di causa interamente compensate tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con note scritte depositate rispettivamente in data 20/5/2025 e 27/5/2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo di revisione delle condizioni di divorzio.
L'accordo di revisione appare conforme alla legge, sicché non vi sono ostacoli a disporre in conformità ad esso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, letto e applicato l'art. 473-bis.29:
2 dispone in conformità all'accordo delle parti, così come manifestato con note depositate rispettivamente in data 20/5/2025 e 27/5/2025, come indicato in parte motiva,
a spese compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di conIGlio del giorno 18/9/2025.
Il Presidente Il Giudice est.
Andrea Tinelli Andrea Marchesi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Il Tribunale, riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Michele Posio Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473-bis.29 c.p.c. iscritto al n. 11789/2023 R.G. promosso da c.f. (avv. MAREGATTI GIUSEPPINA) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro c.f. (avv. TONINELLI Controparte_1 C.F._2
CATIA)
RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero
INTERVENUTO
* * *
Oggetto del processo: «Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)»
* * *
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate rispettivamente in data 20/5/2025 e 27/5/2025.
L'accordo raggiunto dalle parti è il seguente: “1) Le parti convengono che il contributo per il mantenimento della figlia pari ad € 200,00 mensili, Parte_2 maggiorato dell'aumento ISTAT intervenuto, posto a carico del padre con sentenza di divorzio del Tribunale di Brescia n. 875/2019, sia revocato con decorrenza dalla
1 mensilità di Giugno 2024 per intervenuto raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia, di talché la IG.ra , con la sottoscrizione del presente atto, dichiara e Pt_3 riconosce che, a seguito dell'integrale pagamento delle somme pignorate, come meglio descritte in atto, non avrà più nulla a pretendere dal IG. per il mantenimento della Pt_1
figlia Parte_2
2) A fronte del mancato versamento da parte del IG. dell'assegno divorzile Pt_1 maggiorato dall'aumento ISTAT medio tempore intervenuto, da giugno 2024 ad aprile
2025, la IG.ra accetta a saldo e stralcio di quanto alla medesima spettante, la Pt_3 minor somma di € 2.000,00 (diconsi duemila,00) che il IG. si impegna ed obbliga a Pt_1
pagare alla IG.ra , entro la data del 30.04.2025. Pt_3
3) Il IG. si impegna a riprendere il versamento dell'assegno di divorzio in Parte_1 favore dell'ex CO , nella misura di € 300,00 al mese con Parte_4
decorrenza da maggio 2025. Detto importo sarà soggetto ad aumento ISTAT a decorrere dalla mensilità di maggio 2026.
4) Il IG. acconsente a che, con decorrenza dal mese di ottobre 2025 e pertanto a Pt_1
seguito della cessazione del pignoramento descritto in narrativa, il versamento dell'assegno di mantenimento in favore della ex CO, pari ad € 300,00 venga effettuato direttamente dal datore di lavoro all'avente diritto. Per mantenere la deducibilità delle somme erogate a tale titolo come previste a favore del soggetto erogante ex art. 10 comma 1 lett. c) TUIR, le parti convengono che venga espressamente indicato nelle modifiche delle condizioni di divorzio, che da ottobre 2025 il datore di lavoro provvederà direttamente a versare la somma mensile a titolo di contributo agli alimenti alla IGnora, nonché della rivalutazione da maggio 2026 e successive.
5) […].
6) Spese di causa interamente compensate tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con note scritte depositate rispettivamente in data 20/5/2025 e 27/5/2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo di revisione delle condizioni di divorzio.
L'accordo di revisione appare conforme alla legge, sicché non vi sono ostacoli a disporre in conformità ad esso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, letto e applicato l'art. 473-bis.29:
2 dispone in conformità all'accordo delle parti, così come manifestato con note depositate rispettivamente in data 20/5/2025 e 27/5/2025, come indicato in parte motiva,
a spese compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di conIGlio del giorno 18/9/2025.
Il Presidente Il Giudice est.
Andrea Tinelli Andrea Marchesi
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