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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 23/06/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 583/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 583/2024 R.G., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 06.05.2025, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 elettivamente domiciliata in San Marco di Preturo (AQ), alla Via Del Piano n. 34, presso lo studio dell'avv. Antonello Bonanni, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti posta in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E in persona dell'Amministratore Unico e Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giuseppe Carretto e Gianluca Onnembo, presso il cui indirizzo pec ha eletto domicilio digitale, il tutto in forza di procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
NONCHE' in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_2 dall'avv. Natale Polimeni, con domicilio digitale eletto all'indirizzo pec del predetto difensore, giusta procura alle liti posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 347/2024 del Tribunale di L'Aquila, pubblicata il
29.05.2024 – Somministrazione.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis:
1-Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 347/2024, emessa dal Tribunale di L'Aquila, Sezione Civile, Giudice Dott.
Nicolò Guasconi, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1478/2020 dell'8.05.2024, pubblicata il
29.5.2024, notificata il 30.5.2024, Rep. n. 720/2024 del 29.5.2024, notificata il 30.05.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano;
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di L'Aquila, ogni contraria istanza, eccezione e difesa, disattesa e reietta:
- nel merito, in via principale rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo siccome infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare lo stesso d.i.;
- in via subordinata nel caso in cui dovesse essere revocato il d.i., condannare comunque la Società opponente al pagamento degli importi contenuti nello stesso d.i., o nel diverso importo maggiore o minore che si riterrà di giustizia, oltre interessi al tasso moratorio di cui all'articolo 1284 c.4., c.c.;
- in via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in cui venga accolta l'eccezione di prescrizione parziale del credito spiegata da controparte, ritenuto il grave inadempimento contrattuale di condannare la stessa società, in Controparte_1 persona di chi legalmente la rappresenta p.t, a risarcire la Parte_1 dell'importo da quantificarsi nella misura pari a quella delle somme dichiarate prescritte e, dunque, in €. 14.619,80, o in quella minore o maggiore che si riterrà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
in via di ultimo subordine, nella non creduta ipotesi che venisse accolta nel merito la domanda di controparte in ordine alla non debenza delle somme ingiunte, condannare la terza chiamata in causa in persona di chi CP_2 legalmente la rappresenta p.t., al pagamento nei confronti della degli importi Parte_2 contenuti nello stesso D.I. o nel diverso importo maggiore o minore che si riterrà di giustizia, oltre interessi al tasso moratorio di cui all'art. 1284, comma 4 cc;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, Iva e CPA come per legge e rimborso forfettario del 15% sulle competenze e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalle appellate dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”.
Per l'appellata Controparte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, previa la migliore opportuna declaratoria, confermare la sentenza impugnata e, in ogni caso, respingere, perché infondato in fatto e in diritto, l'Appello ed ogni domanda proposta da Parte_1 per i motivi dedotti in comparsa di costituzione e risposta del 30/10/2024. Con ogni conseguente pronuncia. Con vittoria di spese e diritti di avvocato, oltre IVA e CPA. Con ogni più ampia riserva.”.
Per l'appellata CP_2
“1) Rigettare integralmente l'appello presentato dalla , perché Parte_1 palesemente infondato in fatto e diritto.
2) Confermare la sentenza appellata per tutti i motivi di cui in narrativa, con ogni consequenziale effetto di legge.
3) Con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio, rifusi con distrazione a favore del sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'impugnata sentenza, resa all'esito del giudizio n. R.G.C. 1478/2020 –promosso da con atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. Controparte_1
293/2020 (con cui le era stato ingiunto il pagamento, in favore della Parte_1
della complessiva somma di € 98.673,21, oltre interessi e spese della procedura
[...] monitoria, per esposizione debitoria derivante dal mancato pagamento dei servizi di distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, per il periodo compreso tra il 01.06.2011 ed il 31.12.2019)- il Tribunale di L'Aquila così provvedeva: “- in accoglimento dell'opposizione, revoca il d.i. n. 293/2020, emesso dall'intestato Tribunale in data 22.05.2020; - dichiara il difetto di legittimazione passiva di - condanna alla rifusione in favore CP_2 Parte_1 di delle spese di lite, che liquida nella Controparte_1 complessiva somma di € 7.052,00, oltre R.S.G. (15%), C.P.A. (4%) e I.V.A. (22%); - condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 CP_2 delle spese di lite, che liquida nella complessiva somma di € 7.052,00, oltre R.S.G.
(15%), C.P.A. (4%) e I.V.A. (22%).”.
1.1. Il Tribunale dava preliminarmente atto che la società opponente, previa richiesta di chiamata in garanzia della aveva chiesto la revoca del provvedimento CP_2 monitorio sopra menzionato, deducendo: - di aver gestito l alla Controparte_3 fine dell'anno 2009 sino al 1° marzo 2012, data nella quale la gestione era definitivamente cessata ed era stata affidata dal dapprima alla società e, CP_4 CP_2 successivamente, dal gennaio 2020 alla Sunrise Aviation S.r.l.; - di aver comunicato alla nel mese di marzo del 2012, la intervenuta cessazione dell'attività Parte_1 di gestione dell'aeroporto; - che, per il periodo in cui ha gestito la predetta struttura aeroportuale, la stessa era debitrice della complessiva somma di € 3.112,20 ma, il relativo credito (portato nelle fatture n. 8522 e n. 51144), ai sensi dell'art. 2948, comma 4, c.c., era prescritto, poiché l'unico atto interruttivo della prescrizione posto in essere dalla creditrice era la raccomandata di messa in mora, ricevuta il 22.04.2020; - che, allo stesso modo, prescritto era da ritenersi il credito portato dalle fatture n. 34709 del 24.05.2013, n. 46502 del 16.06.2014 e n. 95748 dell'11.12.2014; - di non aver mai ricevuto fatture di pagamento, da parte della società opposta, successivamente alla data del 01.03.2012; - che, in ogni caso, nell'ipotesi in cui il diritto di credito della società opposta fosse stato accertato, la debitrice avrebbe dovuto essere individuata nella società subentratale alla CP_5 gestione della struttura.
1.2. Dava, ancora, atto che, con provvedimento del 03.10.2020, era stata autorizzata la chiamata in causa della terza e che si era costituita l'opposta società chiedendo il rigetto delle pretese di parte opponente, rappresentando: - che, contrariamente a quanto da questa asserito, l'opponente non aveva dato formale comunicazione di aver cessato di utilizzare direttamente la struttura e, dunque, anche la fornitura del servizio idrico;
- che il credito non era prescritto, poiché l'azienda aveva più volte provveduto a sollecitare i pagamenti nei confronti della società morosa, sebbene quest'ultima si fosse resa irreperibile presso tutte le proprie sedi;
- che, ad ogni modo, la società opponente, non avendo provveduto al pagamento di quanto richiesto, risultava inadempiente in relazione al credito azionato.
1.3. Dava, infine, atto che si era costituita in giudizio anche la società terza chiamata, contestando la ricostruzione di parte opponente, deducendo, in particolare, il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto, da un lato, essa non era mai stata parte del contratto di fornitura presupposto dell'opposto provvedimento monitorio e, dall'altro, non aveva mai gestito l' Controparte_1 Esponeva, inoltre, che la società terza chiamata aveva anche rappresentato di non aver mai ricevuto le fatture azionate dall'opposta, sostenendo che, comunque, le stesse non si riferivano ai consumi effettivi, ma a quelli presunti e che, ad ogni modo, il credito azionato in via monitoria dall'opposta era prescritto.
1.4. Ciò premesso il Tribunale, dapprima, accoglieva l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della ritenendola estranea al rapporto obbligatorio oggetto di causa, CP_2 in quanto, da un lato, il rapporto negoziale de quo, secondo la stessa prospettazione del creditore, era intercorso soltanto tra le società e la Parte_1 [...]
e non vi era prova in atti che fosse proseguito con la società terza Controparte_1 chiamata, e, dall'altro, che non vi era neppure la prova della voltura delle utenze in favore della né che la avesse comunicato alla CP_2 Controparte_1 somministrante il subentro nella gestione della struttura aeroportuale.
1.5. Venendo al merito della questione, il primo giudice, dopo aver esposto i principi generali in tema di onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo -secondo i quali grava sul creditore/opposto, attore in senso sostanziale, benché convenuto in senso formale, l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del diritto di credito da esso azionato in via monitoria e grava, invece, sul debitore/opponente, convenuto in senso sostanziale, benché attore in senso formale, l'onere di fornire la prova dei fatti modificativi, estintivi e impeditivi del credito ex adverso azionato - e dopo aver osservato che, in materia di responsabilità contrattuale, tali principi dovevano essere coniugati con quelli di cui all'art. 1218 c.c., come interpretati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 13533/2001, la quale ha chiarito che è onere del creditore (nella specie dell'opposto) quelli “[…] a) provare
l'intervenuta conclusione e validità del contratto di cui si invoca l'inadempimento; b) allegare, seppure in modo specifico, l'inadempimento del debitore (opponente); c) dimostrare, eventualmente, il danno conseguenza e il relativo nesso di causalità giuridica…”, rilevava che la società opposta, prima di esigere la controprestazione, avrebbe dovuto provare di aver correttamente adempiuto la propria prestazione, anche in virtù delle contestazioni mosse dall'opponente.
1.6. Ciò detto il giudice di prime cure evidenziava che, nella specie, la società opposta, in sede di seconda memoria ex 183, sesto comma, c.p.c., per dimostrare di aver adempiuto la propria prestazione, aveva prodotto il contratto di fornitura, ripassato tra le parti, n. 764 del
04.03.2010 la cui sottoscrizione, tuttavia, era stata tempestivamente disconosciuta dalla opponente, in sede di terza memoria ex art. 183, sesto comma c.p.c. Osservava che, a fronte di tale disconoscimento, la società opposta non aveva formulato richiesta di verificazione della sottoscrizione disconosciuta, sicché, ai sensi dell'art. 216
c.p.c., tale documento non poteva avere efficacia probatoria.
Riteneva, pertanto, che l'opposta non aveva dimostrato i fatti costituivi posti a fondamento della propria pretesa creditoria azionata in via monitoria e, di conseguenza, accoglieva l'opposizione e revocava l'opposto decreto ingiuntivo.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'originaria opposta, chiedendone la riforma sulla scorta dei seguenti motivi di gravame: 1) Errata applicazione dell'art. 216 c.p.c.; 2)
Errata applicazione degli articoli 24 e 111 della Costituzione.
L'appellante ha poi riproposto le proprie deduzioni in merito ai punti assorbiti nella decisione di primo grado, relativi, in particolare, alla prescrizione del credito ed alla prova dello stesso.
3. L'appellata si è costituita in giudizio chiedendo che Controparte_1 sia pronunciato il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
Si è, inoltre, costituita la società terza chiamata in primo grado chiedendo, anch'essa, la conferma dell'impugnata sentenza, con conseguente rigetto dell'appello e con vittoria di spese.
4. Nel corso della prima udienza del giorno 19.11.2024, svoltasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha rinviato, ai sensi dell'art. 352
c.p.c., all'udienza del 06.05.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto anche l'udienza del 06.05.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
8.05.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Deve essere, in primo luogo, rilevato il passaggio in giudicato della parte della sentenza di primo grado che ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della società CP_2 non essedo tale capo della sentenza oggetto dell'odierna impugnazione.
6. Ciò detto, si può passare all'esame dei motivi di gravame i quali si prestano ad una trattazione unitaria e si rivelano fondati.
6.1. Con il primo motivo la società appellante lamenta che il giudice di prime cure ha errato nel non tenere conto del suo interesse ad avvalersi del documento disconosciuto, manifestato attraverso l'insistenza per l'accoglimento della pretesa fondata sull'autenticità dello stesso.
Sostiene che, in conseguenza di tale interesse, l'istanza di verificazione dovrebbe considerarsi implicita.
Sostiene, inoltre, che la giurisprudenza maggioritaria ammette l'istanza di verificazione implicita e che, quando gli elementi già acquisiti nel procedimento siano sufficienti per una pronuncia a riguardo, non è necessaria la formale apertura di un procedimento incidentale, né l'assunzione di specifiche prove.
Assume che, nel caso di specie, la conclusione del contratto tra le società è stata ammessa dalla controparte nel proprio atto di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui la stessa non solo si è limitata ad eccepire la prescrizione del credito e non la mancata conclusione del contratto, ma ha addirittura affermato di aver comunicato alla fornitrice del servizio idrico la cessazione dell'attività nell'aeroporto e dell'utilizzo dell'utenza.
Prospetta che, ad ogni modo, secondo quanto già stabilito da questa Corte territoriale, con riferimento alla modalità del disconoscimento della scrittura proveniente da persona giuridica, affinché lo stesso sia suscettibile di onerare la controparte di richiederne la verificazione, occorrerebbe un'articolata dichiarazione di diversità della firma, risultante dal documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi.
Con il secondo motivo l'appellante sostiene che il primo giudice ha erroneamente dichiarato che il credito non è stato provato dalla società opposta, ponendo alla base di tale decisione il disconoscimento della firma sul contratto, ma non ha tenuto, invece, conto degli ulteriori elementi emersi che, invece, a suo dire, proverebbero l'esistenza del rapporto tra le parti.
Sostiene, in particolare, che il Tribunale non ha tenuto conto che il documento posto a fondamento del credito è anche una fattura quietanzata, la numero 1067 di € 30,80 per subentro alla società Aeroclub e che la prima fattura il cui pagamento è stato richiesto con il ricorso monitorio datata 01.06.2011, il che dimostrerebbe che i primi oneri e consumi sono stati pagati dall'appellata e, comunque, non sono mai stati contestati.
Assume, inoltre, che il disconoscimento non sarebbe stato effettuato dal legale rappresentante dell'opponente del periodo a cui è riferito il documento, in quanto deceduto,
e, pertanto, ritiene che il primo giudice avrebbe dovuto considerare il disconoscimento come una dichiarazione di non conoscenza della scrittura da parte dell'attuale rappresentante legale.
6.2 Osserva il Collegio che, se da un lato è vero che, con riguardo al disconoscimento della scrittura privata, la mancata proposizione dell'istanza di verificazione, privando il documento disconosciuto di ogni inferenza probatoria, ne preclude al giudice la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che gli sia consentito maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base a elementi estrinseci alla scrittura o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante, e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, e segnatamente, della parte che lo ha prodotto, è altrettanto vero che è assai consolidata la giurisprudenza che contempla la possibilità dell'istanza di verificazione implicita.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 8902/2003 “l'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta, che non richiede particolari formule o mezzi specifici, può essere proposta anche a mezzo di testimoni (v. Cass. 1.4.1995, n. 4036;
19.1.1985, n. 143), e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale quando gli elementi già acquisiti siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo (Cass.
11.6.1991, n. 6613)”.
Negli stessi termini anche la sentenza n. 16383/2017 con la quale la Cassazione ha ribadito che l'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può essere anche implicita, come quando si insista per l'accoglimento di una pretesa che presuppone l'autenticità del documento e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, né l'assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo (in senso conforme anche le recenti sentenze di Cass., nn. 4538/2021 e 32169/2022).
E dunque, se da una parte la mancata proposizione del procedimento di verificazione equivale a una presunzione assoluta di non volersi avvalere della scrittura come mezzo di prova, dall'altra la persistente manifestazione della volontà di avvalersene - valutata alla luce delle difese svolte e dell'attività istruttoria espletata - è idonea a vincere tale presunzione.
Va poi chiarito che la Suprema Corte ha anche avuto occasione di precisare (vesi Cass. n.
24390/2006) “l'avvenuto disconoscimento della scrittura privata non preclude alla parte interessata di provare diversamente l'esistenza del diritto fatto valere, e, quindi, anche attraverso prova testimoniale, salvo che la legge richieda la forma scritta, ad substabtiam o
"ad probationem", del relativo fatto costitutivo”.
6.3. Nella fattispecie in esame la parte che non ha provveduto esplicitamente ad avanzare l'istanza di verificazione ha comunque insistito per l'accoglimento della pretesa, sicché può ritenersi che vi sia stata istanza di verificazione implicita. Ad ogni modo, a fronte del pregresso riconoscimento del rapporto contrattuale, operato in sede di opposizione a decreto ingiuntivo (ove la opponente non ha negato l'esistenza del rapporto contrattuale di fornitura, ma ha eccepito la prescrizione dei crediti di cui alle prime fatture, di data antecedente al 1.03.2012, affermando che a far data da tale giorno avrebbe cessato l'attività di gestione dell'aeroporto che sarebbe passata alla , il CP_2 successivo disconoscimento del documento contrattuale prodotto dalla opposta risulta irrilevante.
6.4. Dirimente si rivela, invero, il rilievo che il contratto di somministrazione (di gas, oppure di energia elettrica, acqua, etc.) non è soggetto a vincoli di forma, non richiedendo la forma scritta né “ad substantiam”, né “ad probationem”, sicché la prova della sua stipulazione può essere fornita con qualsiasi mezzo, ivi incluse le presunzioni.
L'esistenza del rapporto di somministrazione tra la società originaria opposta e l'opponente può ritenersi provata alle luce delle difese di quest'ultima, nella parte in cui ammette di aver gestito l'aeroporto di L'Aquila Parchi dalla fine del 2009 sino al 1° marzo 2012, e riconosce di essere quindi debitrice per una minore somma rispetto a quella richiesta dalla controparte in via monitoria (cfr. pag. 2 dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo), oltre che dalle dichiarazioni dei testi dalle quali emerge, da un lato, che gli stessi procedevano ad effettuare le letture dei contatori apposti nella sede della opponente e, dall'altro, che venivano addirittura fatti entrare dai dipendenti della stessa, per verificare eventuali anomalie (Cfr. verbale udienza del 16.09.2022).
6.5. Alla luce di quanto esposto deve, dunque, ritenersi provata l'esistenza del rapporto di somministrazione tra le parti, la cui cessazione alla data del 1.03.2012, allegata da parte opponente in primo grado, non risulta in alcun modo dimostrata (non essendovi prova della comunicazione alla del subentro di altra società nella gestione della struttura Parte_1 aeroportuale, né risultando l'avvenuta voltura delle utenze in favore di altra società).
7. L'accoglimento dei motivi di appello comporta l'esame del merito delle questioni poste alla base dell'opposizione a decreto ingiuntivo, questioni assorbite dalla decisione di primo grado.
7.1. Orbene, prima di procedere alla disamina dei motivi di opposizione, appare utile effettuare una ricostruzione della cornice fattuale, alla luce delle allegazioni delle parti.
Al riguardo si rileva che dagli atti di causa emerge che:
- con ricorso per decreto ingiuntivo del 13.05.2020, l'odierna appellante (originaria ricorrente) chiedeva il pagamento delle fatture n. 8522 del 01.06.2011 (per il residuo importo di € 917,28), n. 51144 del 31.12.2011, n. 40749 del 26.10.2012, n. 34709 del 24.05.2013, n. 83856 del 31.12.2013, n. 46502 del 16.06.2014, n. 95748 dell'11.12.2014, n. 45048 dell'11.06.2015, n. 45969 del 31.05.2016, n. 104593 del 24.11.2016, n. 138905 del
31.12.2016, n. 951 del 29.03.2017, n. 21894 del 13.07.2017, n. 53194 del 18.09.2017, n.
93255 del 31.12.2017, n. 1301 del 22.03.2018, n. 22511 del 17.07.2018, n. 53283 dell'11.09.2018, n. 74170 del 14.11.2018, n. 96782 del 31.12.2018, n. 1110 del 28.03.2019,
n. 18909 del 23.05.2019, n. 23058 del 12.07.2019, n. 60951 del 23.09.2019, n. 82814 del
03.12.2019 e n. 112143 del 31.12.2019, per un totale di Euro 98.673,21 ed otteneva il provvedimento monitorio n. 293/2020;
- nell'atto di opposizione al predetto decreto ingiuntivo, la società opponente ha sostenuto di aver cessato di gestire l'aeroporto di il 01 marzo 2012, data nella quale la Controparte_3 gestione sarebbe stata affidata, con contratto ventennale, alla società ha, CP_2 inoltre, sostenuto di aver dato comunicazione all'opposta di tale cessazione di gestione e che, dunque, sarebbe debitrice soltanto dell'importo portato dalle fatture n. 8522 e 51144 del 2011, per un totale di € 3.112,20, debito che, tuttavia, si sarebbe prescritto in data
01.06.2016, in forza della previsione di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., non avendo la società opposta posto in essere alcun atto interruttivo della prescrizione, prima del deposito del ricorso monitorio, avvenuto in data 22.04.2020; ha, altresì, eccepito la prescrizione anche con riferimento ai crediti di cui alle fatture n. 40749 del 26.10.2012, che si sarebbe prescritto il 26.10.2017, n. 34709 del 24.05.2013, che sarebbe prescritto dal 24.05.2018, n. 46502 del
16.06.2014, che si sarebbe invece prescritto il 16.06.2019 e n. 95748 del 11.12.2014, prescritto in data 11.12.2019; ha, infine, sostenuto di non aver mai ricevuto le fatture successive al primo marzo del 2012 e, pertanto, le somme non sarebbero dovute poiché non ha avuto modo di verificarne la congruità.
6.3. Ciò detto e venendo allo scrutinio delle doglianze poste alla base dell'opposizione, va innanzi tutto ribadito che la parte della sentenza con la quale il primo giudice ha ritenuto il difetto di legittimazione passiva della è passata in giudicato, dovendo in questa CP_2 sede unicamente ribadirsi che l'opponente non ha in alcun modo dimostrato di avere comunicato all'ente fornitore del servizio idrico la cessazione dell'attività di gestione dell'aeroporto.
Con riferimento, invece, alla eccezione di prescrizione sollevata dalla opponente, ritiene il
Collegio che la stessa debba essere accolta.
A tal proposito preme rilevare che per i crediti in questione trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale. Infatti, la fornitura d'acqua, pur avendo rilevanza pubblicistica, è effettuata contro il pagamento d'importi che rappresentano il corrispettivo di un vero e proprio contratto di somministrazione, con la conseguenza che il relativo credito soggiace alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., n. 4, in quanto avente ad oggetto una prestazione periodica dipendente da una causa petendi a carattere continuativo (cfr. Cass. Sez. I, Sent.
n. 6966/2018).
Nel caso di specie, il primo atto interruttivo della prescrizione, per alcuni crediti, risulta essere la lettera raccomandata a firma dello studio legale Rossi, datata 03.04.2013, ricevuta presso la sede legale della società odierna appellante in Roma Via Guido d'Arezzo n. 32 in data 29.04.2013 (cfr. doc.
2-3 del fascicolo di parte appellante in primo grado).
A seguito di ciò, nessun ulteriore atto interruttivo della prescrizione risulta essere stato comunicato prima del sollecito di pagamento del 02.03.2020 (e, dunque, a distanza di ulteriori cinque anni), inoltrato al legale rappresentante pro tempore della società debitrice
(cfr. doc. 2 fascicolo monitorio), atteso che le successive raccomandate non risultano essere state recapitate in quanto il destinatario della stessa, all'indirizzo indicato (Roma Via Guido
D'Arezzo n. 32) era “sconosciuto” e, pertanto, non può dirsi operante la presunzione di recepimento (cfr. doc.
5-6 del fascicolo di parte appellante in primo grado).
Oltretutto ben avrebbe potuto la creditrice procedere alla comunicazione degli atti interruttivi successivi a quello del 2013 con le medesime modalità utilizzate per la comunicazione del
2.03.2020 o comunque presso la nuova sede della società previo espletamento delle necessarie indagini.
L'eccezione di prescrizione del credito deve, pertanto, essere accolta con riferimento ai crediti di cui alle fatture n. 8522 del 01.06.2011 (per il residuo importo di € 917,28), n. 51144 del 31.12.2011 (dell'importo di € 2.194,92), n. 40749 del 26.10.2012 (dell'importo di €
1.956,76), n. 34709 del 24.05.2013 (dell'importo di 1.493,96), n. 83856 del 31.12.2013
(dell'importo di € 1.280,76), n. 46502 del 16.06.2014 (dell'importo di € 1.581,32), n. 95748 del 11.12.2014 dell'importo di € 5.194,80) , per un totale di € 14.619,80.
6.4. Non può, invece, essere accolta l'eccezione della parte opponente secondo la quale la mancata ricezione delle fatture dal 2012 in poi le avrebbe impedito di valutare effettivamente i consumi.
A tale riguardo basti osservare che il credito fatturato risulta provato anche alla luce delle dichiarazioni dei testi che hanno affermato che le fatture venivano emesse in base alle letture dei contatori e, dunque, che le stesse erano fatture a consumo nonché che, quando nel 2020 venne sostituito il contatore, lo stesso era funzionante. Parte Invero nel corso dell'udienza del 16.09.2022 il TE , dipendente della fino al Tes_1
2021, ha riconosciuto la scheda di rilevazione dei consumi, contenente annotazione dei consumi e delle relative date, spiegando di aver effettuato personalmente e periodicamente gran parte delle letture indicate nel documento e che ogni volta che effettuava la lettura la riferiva all'incaricato della Società Aeroporto dei Parchi d'Abruzzo S.r.l. il quale lo faceva accedere al pozzetto per la lettura.
Nel corso della medesima udienza il TE dipendente della dal 1988, Tes_2 CP_6 ha confermato il verbale di sostituzione del contatore effettuato in data 7.01.2020, dal quale non risultano malfunzionamenti.
7.6. In definitiva, dunque, alla luce delle osservazioni che precedono, il credito vantato dalla originaria opposta dovrà essere ricalcolato al netto degli importi prescritti di 14.619,80.
La parte opponente dovrà, dunque, versare alla controparte l'importo complessivo di €
84.053,41, con gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
8. Dal parziale accoglimento dell'appello, consegue -nei rapporti tra appellante ed appellata la parziale compensazione delle spese di lite (nella Controparte_1 misura di 1/10) e la condanna dell'appellata al pagamento dei residui 9/10 delle spese, liquidate nell'intero come da dispositivo, con applicazione dei parametri minimi (in ragione della presenza di questioni di fatto e di diritto di modesta complessità) dello scaglione relativo al decisum, con esclusione per il presente grado della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione.
Deve invece essere confermata la statuizione di primo grado sulle spese di lite nei rapporti processuali tra opponente e chiamata in causa, mentre Controparte_1 per il presente grado si ritiene di compensare le spese di lite, atteso che il coinvolgimento in appello della è dipeso dalla necessità di rispetto del contraddittorio senza che CP_2 nei confronti della stessa siano state poste domande né appelli in via incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello, confermata la revoca del decreto ingiuntivo n.
293/2020, emesso dal Tribunale di L'Aquila in data 10/06/2020, CONDANNA
l'appellata società al pagamento in favore della Controparte_1 dell'importo di € 84.053,41, oltre agli interessi nella misura Parte_1 legale dalla domanda giudiziale al saldo;
2) Dichiara compensate nella misura di 1/10 le spese di lite tra l'appellante
[...]
e l'appellata e condanna Parte_1 Controparte_1 quest'ultima al pagamento dei residui 9/10 che liquida, nell'intero, quanto al primo grado, in complessivi € 7.052,00 per competenze, oltre a rimborso forfetario spese generale e ad IVA e CPA come per legge;
quanto al grado di appello, in complessivi
€ 6.135,50, di cui € 1.138,50 per esborsi ed € 4.997,00 per competenze, oltre a rimborso forfetario spese generali e ad IVA e CPA come per legge;
3) DICHIARA integralmente compensate tra l'appellata e le altre parti le CP_2 spese del presente grado.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del giorno 20.05.2025.
La Consigliera rel. est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott. Nicoletta Orlandi Presidente
Dott. Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 583/2024 R.G., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 06.05.2025, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 elettivamente domiciliata in San Marco di Preturo (AQ), alla Via Del Piano n. 34, presso lo studio dell'avv. Antonello Bonanni, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti posta in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E in persona dell'Amministratore Unico e Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giuseppe Carretto e Gianluca Onnembo, presso il cui indirizzo pec ha eletto domicilio digitale, il tutto in forza di procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
NONCHE' in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_2 dall'avv. Natale Polimeni, con domicilio digitale eletto all'indirizzo pec del predetto difensore, giusta procura alle liti posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 347/2024 del Tribunale di L'Aquila, pubblicata il
29.05.2024 – Somministrazione.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis:
1-Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 347/2024, emessa dal Tribunale di L'Aquila, Sezione Civile, Giudice Dott.
Nicolò Guasconi, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1478/2020 dell'8.05.2024, pubblicata il
29.5.2024, notificata il 30.5.2024, Rep. n. 720/2024 del 29.5.2024, notificata il 30.05.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano;
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di L'Aquila, ogni contraria istanza, eccezione e difesa, disattesa e reietta:
- nel merito, in via principale rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo siccome infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare lo stesso d.i.;
- in via subordinata nel caso in cui dovesse essere revocato il d.i., condannare comunque la Società opponente al pagamento degli importi contenuti nello stesso d.i., o nel diverso importo maggiore o minore che si riterrà di giustizia, oltre interessi al tasso moratorio di cui all'articolo 1284 c.4., c.c.;
- in via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in cui venga accolta l'eccezione di prescrizione parziale del credito spiegata da controparte, ritenuto il grave inadempimento contrattuale di condannare la stessa società, in Controparte_1 persona di chi legalmente la rappresenta p.t, a risarcire la Parte_1 dell'importo da quantificarsi nella misura pari a quella delle somme dichiarate prescritte e, dunque, in €. 14.619,80, o in quella minore o maggiore che si riterrà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
in via di ultimo subordine, nella non creduta ipotesi che venisse accolta nel merito la domanda di controparte in ordine alla non debenza delle somme ingiunte, condannare la terza chiamata in causa in persona di chi CP_2 legalmente la rappresenta p.t., al pagamento nei confronti della degli importi Parte_2 contenuti nello stesso D.I. o nel diverso importo maggiore o minore che si riterrà di giustizia, oltre interessi al tasso moratorio di cui all'art. 1284, comma 4 cc;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, Iva e CPA come per legge e rimborso forfettario del 15% sulle competenze e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalle appellate dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”.
Per l'appellata Controparte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, previa la migliore opportuna declaratoria, confermare la sentenza impugnata e, in ogni caso, respingere, perché infondato in fatto e in diritto, l'Appello ed ogni domanda proposta da Parte_1 per i motivi dedotti in comparsa di costituzione e risposta del 30/10/2024. Con ogni conseguente pronuncia. Con vittoria di spese e diritti di avvocato, oltre IVA e CPA. Con ogni più ampia riserva.”.
Per l'appellata CP_2
“1) Rigettare integralmente l'appello presentato dalla , perché Parte_1 palesemente infondato in fatto e diritto.
2) Confermare la sentenza appellata per tutti i motivi di cui in narrativa, con ogni consequenziale effetto di legge.
3) Con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio, rifusi con distrazione a favore del sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'impugnata sentenza, resa all'esito del giudizio n. R.G.C. 1478/2020 –promosso da con atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. Controparte_1
293/2020 (con cui le era stato ingiunto il pagamento, in favore della Parte_1
della complessiva somma di € 98.673,21, oltre interessi e spese della procedura
[...] monitoria, per esposizione debitoria derivante dal mancato pagamento dei servizi di distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, per il periodo compreso tra il 01.06.2011 ed il 31.12.2019)- il Tribunale di L'Aquila così provvedeva: “- in accoglimento dell'opposizione, revoca il d.i. n. 293/2020, emesso dall'intestato Tribunale in data 22.05.2020; - dichiara il difetto di legittimazione passiva di - condanna alla rifusione in favore CP_2 Parte_1 di delle spese di lite, che liquida nella Controparte_1 complessiva somma di € 7.052,00, oltre R.S.G. (15%), C.P.A. (4%) e I.V.A. (22%); - condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 CP_2 delle spese di lite, che liquida nella complessiva somma di € 7.052,00, oltre R.S.G.
(15%), C.P.A. (4%) e I.V.A. (22%).”.
1.1. Il Tribunale dava preliminarmente atto che la società opponente, previa richiesta di chiamata in garanzia della aveva chiesto la revoca del provvedimento CP_2 monitorio sopra menzionato, deducendo: - di aver gestito l alla Controparte_3 fine dell'anno 2009 sino al 1° marzo 2012, data nella quale la gestione era definitivamente cessata ed era stata affidata dal dapprima alla società e, CP_4 CP_2 successivamente, dal gennaio 2020 alla Sunrise Aviation S.r.l.; - di aver comunicato alla nel mese di marzo del 2012, la intervenuta cessazione dell'attività Parte_1 di gestione dell'aeroporto; - che, per il periodo in cui ha gestito la predetta struttura aeroportuale, la stessa era debitrice della complessiva somma di € 3.112,20 ma, il relativo credito (portato nelle fatture n. 8522 e n. 51144), ai sensi dell'art. 2948, comma 4, c.c., era prescritto, poiché l'unico atto interruttivo della prescrizione posto in essere dalla creditrice era la raccomandata di messa in mora, ricevuta il 22.04.2020; - che, allo stesso modo, prescritto era da ritenersi il credito portato dalle fatture n. 34709 del 24.05.2013, n. 46502 del 16.06.2014 e n. 95748 dell'11.12.2014; - di non aver mai ricevuto fatture di pagamento, da parte della società opposta, successivamente alla data del 01.03.2012; - che, in ogni caso, nell'ipotesi in cui il diritto di credito della società opposta fosse stato accertato, la debitrice avrebbe dovuto essere individuata nella società subentratale alla CP_5 gestione della struttura.
1.2. Dava, ancora, atto che, con provvedimento del 03.10.2020, era stata autorizzata la chiamata in causa della terza e che si era costituita l'opposta società chiedendo il rigetto delle pretese di parte opponente, rappresentando: - che, contrariamente a quanto da questa asserito, l'opponente non aveva dato formale comunicazione di aver cessato di utilizzare direttamente la struttura e, dunque, anche la fornitura del servizio idrico;
- che il credito non era prescritto, poiché l'azienda aveva più volte provveduto a sollecitare i pagamenti nei confronti della società morosa, sebbene quest'ultima si fosse resa irreperibile presso tutte le proprie sedi;
- che, ad ogni modo, la società opponente, non avendo provveduto al pagamento di quanto richiesto, risultava inadempiente in relazione al credito azionato.
1.3. Dava, infine, atto che si era costituita in giudizio anche la società terza chiamata, contestando la ricostruzione di parte opponente, deducendo, in particolare, il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto, da un lato, essa non era mai stata parte del contratto di fornitura presupposto dell'opposto provvedimento monitorio e, dall'altro, non aveva mai gestito l' Controparte_1 Esponeva, inoltre, che la società terza chiamata aveva anche rappresentato di non aver mai ricevuto le fatture azionate dall'opposta, sostenendo che, comunque, le stesse non si riferivano ai consumi effettivi, ma a quelli presunti e che, ad ogni modo, il credito azionato in via monitoria dall'opposta era prescritto.
1.4. Ciò premesso il Tribunale, dapprima, accoglieva l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della ritenendola estranea al rapporto obbligatorio oggetto di causa, CP_2 in quanto, da un lato, il rapporto negoziale de quo, secondo la stessa prospettazione del creditore, era intercorso soltanto tra le società e la Parte_1 [...]
e non vi era prova in atti che fosse proseguito con la società terza Controparte_1 chiamata, e, dall'altro, che non vi era neppure la prova della voltura delle utenze in favore della né che la avesse comunicato alla CP_2 Controparte_1 somministrante il subentro nella gestione della struttura aeroportuale.
1.5. Venendo al merito della questione, il primo giudice, dopo aver esposto i principi generali in tema di onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo -secondo i quali grava sul creditore/opposto, attore in senso sostanziale, benché convenuto in senso formale, l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del diritto di credito da esso azionato in via monitoria e grava, invece, sul debitore/opponente, convenuto in senso sostanziale, benché attore in senso formale, l'onere di fornire la prova dei fatti modificativi, estintivi e impeditivi del credito ex adverso azionato - e dopo aver osservato che, in materia di responsabilità contrattuale, tali principi dovevano essere coniugati con quelli di cui all'art. 1218 c.c., come interpretati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 13533/2001, la quale ha chiarito che è onere del creditore (nella specie dell'opposto) quelli “[…] a) provare
l'intervenuta conclusione e validità del contratto di cui si invoca l'inadempimento; b) allegare, seppure in modo specifico, l'inadempimento del debitore (opponente); c) dimostrare, eventualmente, il danno conseguenza e il relativo nesso di causalità giuridica…”, rilevava che la società opposta, prima di esigere la controprestazione, avrebbe dovuto provare di aver correttamente adempiuto la propria prestazione, anche in virtù delle contestazioni mosse dall'opponente.
1.6. Ciò detto il giudice di prime cure evidenziava che, nella specie, la società opposta, in sede di seconda memoria ex 183, sesto comma, c.p.c., per dimostrare di aver adempiuto la propria prestazione, aveva prodotto il contratto di fornitura, ripassato tra le parti, n. 764 del
04.03.2010 la cui sottoscrizione, tuttavia, era stata tempestivamente disconosciuta dalla opponente, in sede di terza memoria ex art. 183, sesto comma c.p.c. Osservava che, a fronte di tale disconoscimento, la società opposta non aveva formulato richiesta di verificazione della sottoscrizione disconosciuta, sicché, ai sensi dell'art. 216
c.p.c., tale documento non poteva avere efficacia probatoria.
Riteneva, pertanto, che l'opposta non aveva dimostrato i fatti costituivi posti a fondamento della propria pretesa creditoria azionata in via monitoria e, di conseguenza, accoglieva l'opposizione e revocava l'opposto decreto ingiuntivo.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'originaria opposta, chiedendone la riforma sulla scorta dei seguenti motivi di gravame: 1) Errata applicazione dell'art. 216 c.p.c.; 2)
Errata applicazione degli articoli 24 e 111 della Costituzione.
L'appellante ha poi riproposto le proprie deduzioni in merito ai punti assorbiti nella decisione di primo grado, relativi, in particolare, alla prescrizione del credito ed alla prova dello stesso.
3. L'appellata si è costituita in giudizio chiedendo che Controparte_1 sia pronunciato il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
Si è, inoltre, costituita la società terza chiamata in primo grado chiedendo, anch'essa, la conferma dell'impugnata sentenza, con conseguente rigetto dell'appello e con vittoria di spese.
4. Nel corso della prima udienza del giorno 19.11.2024, svoltasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha rinviato, ai sensi dell'art. 352
c.p.c., all'udienza del 06.05.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
Come detto anche l'udienza del 06.05.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
8.05.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Deve essere, in primo luogo, rilevato il passaggio in giudicato della parte della sentenza di primo grado che ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della società CP_2 non essedo tale capo della sentenza oggetto dell'odierna impugnazione.
6. Ciò detto, si può passare all'esame dei motivi di gravame i quali si prestano ad una trattazione unitaria e si rivelano fondati.
6.1. Con il primo motivo la società appellante lamenta che il giudice di prime cure ha errato nel non tenere conto del suo interesse ad avvalersi del documento disconosciuto, manifestato attraverso l'insistenza per l'accoglimento della pretesa fondata sull'autenticità dello stesso.
Sostiene che, in conseguenza di tale interesse, l'istanza di verificazione dovrebbe considerarsi implicita.
Sostiene, inoltre, che la giurisprudenza maggioritaria ammette l'istanza di verificazione implicita e che, quando gli elementi già acquisiti nel procedimento siano sufficienti per una pronuncia a riguardo, non è necessaria la formale apertura di un procedimento incidentale, né l'assunzione di specifiche prove.
Assume che, nel caso di specie, la conclusione del contratto tra le società è stata ammessa dalla controparte nel proprio atto di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui la stessa non solo si è limitata ad eccepire la prescrizione del credito e non la mancata conclusione del contratto, ma ha addirittura affermato di aver comunicato alla fornitrice del servizio idrico la cessazione dell'attività nell'aeroporto e dell'utilizzo dell'utenza.
Prospetta che, ad ogni modo, secondo quanto già stabilito da questa Corte territoriale, con riferimento alla modalità del disconoscimento della scrittura proveniente da persona giuridica, affinché lo stesso sia suscettibile di onerare la controparte di richiederne la verificazione, occorrerebbe un'articolata dichiarazione di diversità della firma, risultante dal documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi.
Con il secondo motivo l'appellante sostiene che il primo giudice ha erroneamente dichiarato che il credito non è stato provato dalla società opposta, ponendo alla base di tale decisione il disconoscimento della firma sul contratto, ma non ha tenuto, invece, conto degli ulteriori elementi emersi che, invece, a suo dire, proverebbero l'esistenza del rapporto tra le parti.
Sostiene, in particolare, che il Tribunale non ha tenuto conto che il documento posto a fondamento del credito è anche una fattura quietanzata, la numero 1067 di € 30,80 per subentro alla società Aeroclub e che la prima fattura il cui pagamento è stato richiesto con il ricorso monitorio datata 01.06.2011, il che dimostrerebbe che i primi oneri e consumi sono stati pagati dall'appellata e, comunque, non sono mai stati contestati.
Assume, inoltre, che il disconoscimento non sarebbe stato effettuato dal legale rappresentante dell'opponente del periodo a cui è riferito il documento, in quanto deceduto,
e, pertanto, ritiene che il primo giudice avrebbe dovuto considerare il disconoscimento come una dichiarazione di non conoscenza della scrittura da parte dell'attuale rappresentante legale.
6.2 Osserva il Collegio che, se da un lato è vero che, con riguardo al disconoscimento della scrittura privata, la mancata proposizione dell'istanza di verificazione, privando il documento disconosciuto di ogni inferenza probatoria, ne preclude al giudice la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che gli sia consentito maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base a elementi estrinseci alla scrittura o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante, e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, e segnatamente, della parte che lo ha prodotto, è altrettanto vero che è assai consolidata la giurisprudenza che contempla la possibilità dell'istanza di verificazione implicita.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 8902/2003 “l'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta, che non richiede particolari formule o mezzi specifici, può essere proposta anche a mezzo di testimoni (v. Cass. 1.4.1995, n. 4036;
19.1.1985, n. 143), e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale quando gli elementi già acquisiti siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo (Cass.
11.6.1991, n. 6613)”.
Negli stessi termini anche la sentenza n. 16383/2017 con la quale la Cassazione ha ribadito che l'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può essere anche implicita, come quando si insista per l'accoglimento di una pretesa che presuppone l'autenticità del documento e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, né l'assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo (in senso conforme anche le recenti sentenze di Cass., nn. 4538/2021 e 32169/2022).
E dunque, se da una parte la mancata proposizione del procedimento di verificazione equivale a una presunzione assoluta di non volersi avvalere della scrittura come mezzo di prova, dall'altra la persistente manifestazione della volontà di avvalersene - valutata alla luce delle difese svolte e dell'attività istruttoria espletata - è idonea a vincere tale presunzione.
Va poi chiarito che la Suprema Corte ha anche avuto occasione di precisare (vesi Cass. n.
24390/2006) “l'avvenuto disconoscimento della scrittura privata non preclude alla parte interessata di provare diversamente l'esistenza del diritto fatto valere, e, quindi, anche attraverso prova testimoniale, salvo che la legge richieda la forma scritta, ad substabtiam o
"ad probationem", del relativo fatto costitutivo”.
6.3. Nella fattispecie in esame la parte che non ha provveduto esplicitamente ad avanzare l'istanza di verificazione ha comunque insistito per l'accoglimento della pretesa, sicché può ritenersi che vi sia stata istanza di verificazione implicita. Ad ogni modo, a fronte del pregresso riconoscimento del rapporto contrattuale, operato in sede di opposizione a decreto ingiuntivo (ove la opponente non ha negato l'esistenza del rapporto contrattuale di fornitura, ma ha eccepito la prescrizione dei crediti di cui alle prime fatture, di data antecedente al 1.03.2012, affermando che a far data da tale giorno avrebbe cessato l'attività di gestione dell'aeroporto che sarebbe passata alla , il CP_2 successivo disconoscimento del documento contrattuale prodotto dalla opposta risulta irrilevante.
6.4. Dirimente si rivela, invero, il rilievo che il contratto di somministrazione (di gas, oppure di energia elettrica, acqua, etc.) non è soggetto a vincoli di forma, non richiedendo la forma scritta né “ad substantiam”, né “ad probationem”, sicché la prova della sua stipulazione può essere fornita con qualsiasi mezzo, ivi incluse le presunzioni.
L'esistenza del rapporto di somministrazione tra la società originaria opposta e l'opponente può ritenersi provata alle luce delle difese di quest'ultima, nella parte in cui ammette di aver gestito l'aeroporto di L'Aquila Parchi dalla fine del 2009 sino al 1° marzo 2012, e riconosce di essere quindi debitrice per una minore somma rispetto a quella richiesta dalla controparte in via monitoria (cfr. pag. 2 dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo), oltre che dalle dichiarazioni dei testi dalle quali emerge, da un lato, che gli stessi procedevano ad effettuare le letture dei contatori apposti nella sede della opponente e, dall'altro, che venivano addirittura fatti entrare dai dipendenti della stessa, per verificare eventuali anomalie (Cfr. verbale udienza del 16.09.2022).
6.5. Alla luce di quanto esposto deve, dunque, ritenersi provata l'esistenza del rapporto di somministrazione tra le parti, la cui cessazione alla data del 1.03.2012, allegata da parte opponente in primo grado, non risulta in alcun modo dimostrata (non essendovi prova della comunicazione alla del subentro di altra società nella gestione della struttura Parte_1 aeroportuale, né risultando l'avvenuta voltura delle utenze in favore di altra società).
7. L'accoglimento dei motivi di appello comporta l'esame del merito delle questioni poste alla base dell'opposizione a decreto ingiuntivo, questioni assorbite dalla decisione di primo grado.
7.1. Orbene, prima di procedere alla disamina dei motivi di opposizione, appare utile effettuare una ricostruzione della cornice fattuale, alla luce delle allegazioni delle parti.
Al riguardo si rileva che dagli atti di causa emerge che:
- con ricorso per decreto ingiuntivo del 13.05.2020, l'odierna appellante (originaria ricorrente) chiedeva il pagamento delle fatture n. 8522 del 01.06.2011 (per il residuo importo di € 917,28), n. 51144 del 31.12.2011, n. 40749 del 26.10.2012, n. 34709 del 24.05.2013, n. 83856 del 31.12.2013, n. 46502 del 16.06.2014, n. 95748 dell'11.12.2014, n. 45048 dell'11.06.2015, n. 45969 del 31.05.2016, n. 104593 del 24.11.2016, n. 138905 del
31.12.2016, n. 951 del 29.03.2017, n. 21894 del 13.07.2017, n. 53194 del 18.09.2017, n.
93255 del 31.12.2017, n. 1301 del 22.03.2018, n. 22511 del 17.07.2018, n. 53283 dell'11.09.2018, n. 74170 del 14.11.2018, n. 96782 del 31.12.2018, n. 1110 del 28.03.2019,
n. 18909 del 23.05.2019, n. 23058 del 12.07.2019, n. 60951 del 23.09.2019, n. 82814 del
03.12.2019 e n. 112143 del 31.12.2019, per un totale di Euro 98.673,21 ed otteneva il provvedimento monitorio n. 293/2020;
- nell'atto di opposizione al predetto decreto ingiuntivo, la società opponente ha sostenuto di aver cessato di gestire l'aeroporto di il 01 marzo 2012, data nella quale la Controparte_3 gestione sarebbe stata affidata, con contratto ventennale, alla società ha, CP_2 inoltre, sostenuto di aver dato comunicazione all'opposta di tale cessazione di gestione e che, dunque, sarebbe debitrice soltanto dell'importo portato dalle fatture n. 8522 e 51144 del 2011, per un totale di € 3.112,20, debito che, tuttavia, si sarebbe prescritto in data
01.06.2016, in forza della previsione di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., non avendo la società opposta posto in essere alcun atto interruttivo della prescrizione, prima del deposito del ricorso monitorio, avvenuto in data 22.04.2020; ha, altresì, eccepito la prescrizione anche con riferimento ai crediti di cui alle fatture n. 40749 del 26.10.2012, che si sarebbe prescritto il 26.10.2017, n. 34709 del 24.05.2013, che sarebbe prescritto dal 24.05.2018, n. 46502 del
16.06.2014, che si sarebbe invece prescritto il 16.06.2019 e n. 95748 del 11.12.2014, prescritto in data 11.12.2019; ha, infine, sostenuto di non aver mai ricevuto le fatture successive al primo marzo del 2012 e, pertanto, le somme non sarebbero dovute poiché non ha avuto modo di verificarne la congruità.
6.3. Ciò detto e venendo allo scrutinio delle doglianze poste alla base dell'opposizione, va innanzi tutto ribadito che la parte della sentenza con la quale il primo giudice ha ritenuto il difetto di legittimazione passiva della è passata in giudicato, dovendo in questa CP_2 sede unicamente ribadirsi che l'opponente non ha in alcun modo dimostrato di avere comunicato all'ente fornitore del servizio idrico la cessazione dell'attività di gestione dell'aeroporto.
Con riferimento, invece, alla eccezione di prescrizione sollevata dalla opponente, ritiene il
Collegio che la stessa debba essere accolta.
A tal proposito preme rilevare che per i crediti in questione trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale. Infatti, la fornitura d'acqua, pur avendo rilevanza pubblicistica, è effettuata contro il pagamento d'importi che rappresentano il corrispettivo di un vero e proprio contratto di somministrazione, con la conseguenza che il relativo credito soggiace alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., n. 4, in quanto avente ad oggetto una prestazione periodica dipendente da una causa petendi a carattere continuativo (cfr. Cass. Sez. I, Sent.
n. 6966/2018).
Nel caso di specie, il primo atto interruttivo della prescrizione, per alcuni crediti, risulta essere la lettera raccomandata a firma dello studio legale Rossi, datata 03.04.2013, ricevuta presso la sede legale della società odierna appellante in Roma Via Guido d'Arezzo n. 32 in data 29.04.2013 (cfr. doc.
2-3 del fascicolo di parte appellante in primo grado).
A seguito di ciò, nessun ulteriore atto interruttivo della prescrizione risulta essere stato comunicato prima del sollecito di pagamento del 02.03.2020 (e, dunque, a distanza di ulteriori cinque anni), inoltrato al legale rappresentante pro tempore della società debitrice
(cfr. doc. 2 fascicolo monitorio), atteso che le successive raccomandate non risultano essere state recapitate in quanto il destinatario della stessa, all'indirizzo indicato (Roma Via Guido
D'Arezzo n. 32) era “sconosciuto” e, pertanto, non può dirsi operante la presunzione di recepimento (cfr. doc.
5-6 del fascicolo di parte appellante in primo grado).
Oltretutto ben avrebbe potuto la creditrice procedere alla comunicazione degli atti interruttivi successivi a quello del 2013 con le medesime modalità utilizzate per la comunicazione del
2.03.2020 o comunque presso la nuova sede della società previo espletamento delle necessarie indagini.
L'eccezione di prescrizione del credito deve, pertanto, essere accolta con riferimento ai crediti di cui alle fatture n. 8522 del 01.06.2011 (per il residuo importo di € 917,28), n. 51144 del 31.12.2011 (dell'importo di € 2.194,92), n. 40749 del 26.10.2012 (dell'importo di €
1.956,76), n. 34709 del 24.05.2013 (dell'importo di 1.493,96), n. 83856 del 31.12.2013
(dell'importo di € 1.280,76), n. 46502 del 16.06.2014 (dell'importo di € 1.581,32), n. 95748 del 11.12.2014 dell'importo di € 5.194,80) , per un totale di € 14.619,80.
6.4. Non può, invece, essere accolta l'eccezione della parte opponente secondo la quale la mancata ricezione delle fatture dal 2012 in poi le avrebbe impedito di valutare effettivamente i consumi.
A tale riguardo basti osservare che il credito fatturato risulta provato anche alla luce delle dichiarazioni dei testi che hanno affermato che le fatture venivano emesse in base alle letture dei contatori e, dunque, che le stesse erano fatture a consumo nonché che, quando nel 2020 venne sostituito il contatore, lo stesso era funzionante. Parte Invero nel corso dell'udienza del 16.09.2022 il TE , dipendente della fino al Tes_1
2021, ha riconosciuto la scheda di rilevazione dei consumi, contenente annotazione dei consumi e delle relative date, spiegando di aver effettuato personalmente e periodicamente gran parte delle letture indicate nel documento e che ogni volta che effettuava la lettura la riferiva all'incaricato della Società Aeroporto dei Parchi d'Abruzzo S.r.l. il quale lo faceva accedere al pozzetto per la lettura.
Nel corso della medesima udienza il TE dipendente della dal 1988, Tes_2 CP_6 ha confermato il verbale di sostituzione del contatore effettuato in data 7.01.2020, dal quale non risultano malfunzionamenti.
7.6. In definitiva, dunque, alla luce delle osservazioni che precedono, il credito vantato dalla originaria opposta dovrà essere ricalcolato al netto degli importi prescritti di 14.619,80.
La parte opponente dovrà, dunque, versare alla controparte l'importo complessivo di €
84.053,41, con gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
8. Dal parziale accoglimento dell'appello, consegue -nei rapporti tra appellante ed appellata la parziale compensazione delle spese di lite (nella Controparte_1 misura di 1/10) e la condanna dell'appellata al pagamento dei residui 9/10 delle spese, liquidate nell'intero come da dispositivo, con applicazione dei parametri minimi (in ragione della presenza di questioni di fatto e di diritto di modesta complessità) dello scaglione relativo al decisum, con esclusione per il presente grado della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione.
Deve invece essere confermata la statuizione di primo grado sulle spese di lite nei rapporti processuali tra opponente e chiamata in causa, mentre Controparte_1 per il presente grado si ritiene di compensare le spese di lite, atteso che il coinvolgimento in appello della è dipeso dalla necessità di rispetto del contraddittorio senza che CP_2 nei confronti della stessa siano state poste domande né appelli in via incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello, confermata la revoca del decreto ingiuntivo n.
293/2020, emesso dal Tribunale di L'Aquila in data 10/06/2020, CONDANNA
l'appellata società al pagamento in favore della Controparte_1 dell'importo di € 84.053,41, oltre agli interessi nella misura Parte_1 legale dalla domanda giudiziale al saldo;
2) Dichiara compensate nella misura di 1/10 le spese di lite tra l'appellante
[...]
e l'appellata e condanna Parte_1 Controparte_1 quest'ultima al pagamento dei residui 9/10 che liquida, nell'intero, quanto al primo grado, in complessivi € 7.052,00 per competenze, oltre a rimborso forfetario spese generale e ad IVA e CPA come per legge;
quanto al grado di appello, in complessivi
€ 6.135,50, di cui € 1.138,50 per esborsi ed € 4.997,00 per competenze, oltre a rimborso forfetario spese generali e ad IVA e CPA come per legge;
3) DICHIARA integralmente compensate tra l'appellata e le altre parti le CP_2 spese del presente grado.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del giorno 20.05.2025.
La Consigliera rel. est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)