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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 06/10/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TREVISO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro iscritta al n. 375/2023 del Ruolo Generale, promossa da:
, nato a [...] il [...] e residente in [...](Tv), Parte_1
Via G.B. Guidini n. 10 ( ), rappresentato e difeso dall'avv. Daniele CodiceFiscale_1
RI ( ) del Foro di Venezia, con domicilio eletto presso il suo studio CodiceFiscale_2
in Mestre, Via Fiume n. 11 come da procura alle liti allegata al ricorso;
– RICORRENTE –
contro
(P.I. ) in persona del legale rappresentante sig. nato CP_1 P.IVA_1 CP_2
in Marocco il 1.04.1979 (C.F. ), con sede in Zero Branco (TV) Via CodiceFiscale_3
Noalese n.99/B, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Nava del foro di Treviso (C.F.
[...]
) presso il cui studio in Treviso (TV) Viale Luzzatti n.60/a è elettivamente C.F._4
domiciliata come da procura alle liti allegata alla memoria difensiva del 23.11.2023;
– RESISTENTE –
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
“Accertato e dichiarato che ha lavorato da irregolare per la società Parte_1 [...]
con sede in Zero Branco (Tv), Via Noalese n. 99/B, quale bracciante agricolo - 6° Livello CP_1 Tribunale di Treviso
Contoterzisti, per 9 ore ogni giorno dal lunedì al sabato, dal 1.08.2022 al Parte_2
12.01.2023 senza contratto e assunto dal 13.01.2023 al 23.03.2023, ma di fatto cessando il
rapporto in data 12.03.2023 per licenziamento arbitrario, dedotto quanto dallo stesso percepito (€
3.029,00 tra acconti ricevuti e godimento di alloggio), dichiararsi ancora dovuta dalla ditta
[...]
al ricorrente la somma capitale di € 15.965,64, oltre interessi e rivalutazione Istat dal CP_1
dovuto al saldo, nonché la regolarizzazione dei contributi per l'intero periodo lavorativo. Con
vittoria di spese ed accessori di legge (spese generali 15%, Cpa e Iva).
In subordine: Ferma restando la condanna al pagamento della somma capitale dovuta, nonché
interessi e rivalutazione Istat dal dovuto al saldo, in caso di mancata quantificazione in corso di
causa dei contributi non versati, emettersi condanna generica al pagamento degli stessi, salva
futura quantificazione in altra sede. Sempre con vittoria di spese ed accessori di legge.”
Per parte resistente:
“in principalità si contesta quindi la domanda del ricorrente atta da ottenere spettanze non dovute,
essendo state tutte corrisposte, e quindi per il periodo effettivamente lavorato e cioè il solo mese di
gennaio 2023.
In subordine si chiede che la domanda venga accolta solo limitatamente alle somme che risultasse
dovute nell'ambito dell'effettivo periodo lavorativo che è indicato nel presente atto difensivo, e
quindi 13.1.2023 fino ai primi giorni di febbraio 2023, con conseguente regolarizzazione della
posizione contributiva solo per quanto dovuto”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7.4.2023, il sig. adiva questo Tribunale per sentire Parte_1
accertare un rapporto di lavoro subordinato intercorso con la società deducendo di CP_1
aver lavorato dapprima in modo irregolare, dal 1° agosto 2022 al 12 gennaio 2023, e successivamente con contratto a termine dal 13 gennaio 2023 al 12 marzo 2023.
- 2 - Tribunale di Treviso
In relazione ad entrambi i suddetti periodi, l'attore lamentava il mancato pagamento di cospicue differenze retributive, che quantificava in € 15.965,64, oltre all'omessa contribuzione previdenziale.
Si costituiva ritualmente in giudizio la società la quale contestava integralmente CP_1
le pretese avversarie, negando lo svolgimento da parte del ricorrente di alcuna prestazione lavorativa nel periodo antecedente al 13 gennaio 2023 ed affermando, inoltre, che il rapporto,
regolarmente contrattualizzato, era cessato per giusta causa a seguito dell'assenza ingiustificata del lavoratore.
Eccepiva, infine, l'inattendibilità del teste indicato dal ricorrente, sig. , in quanto Controparte_3
portatore di un interesse proprio in una causa analoga, e deduceva l'esistenza di un presunto schema fraudolento orchestrato da terzi per ottenere indebite somme di denaro dalla società.
All'udienza del 7.12.2023 veniva inutilmente esperito un tentativo di conciliazione e,
conseguentemente, ammesse le prove orali articolate dalle parti, con delega per l'assunzione delle testimonianze al GOT dott.ssa . Persona_1
All'udienza del 13.3.2024 veniva assunta la testimonianza del sig. mentre Testimone_1
all'udienza del 29.5.2024 venivano sentiti due testi di parte resistente, sig.ri e Tes_2 Per_2
[...]
In seguito, sorgevano difficoltà per il reperimento di un interprete che assistesse l'escussione del testimone e, dopo un primo differimento dell'udienza del 10.7.2024 al Testimone_3
2.10.2024, il fascicolo veniva rimesso al giudice togato per la prosecuzione.
Con ordinanza del 11.11.2024 il giudice precedentemente designato onerava parte ricorrente a dimettere la documentazione comprovante la citazione del teste che avrebbe dovuto esser sentito all'udienza del 2.10.2024, assegnando termine sino al 30.11.24 e fissando nuova udienza al giorno
19.12.2024 per verificare la regolarità della citazione e valutare l'eventuale prosecuzione dell'istruttoria orale.
- 3 - Tribunale di Treviso
Assegnato il fascicolo allo scrivente, con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza de 19.12.2024 veniva respinta l'eccezione di parte convenuta di decadenza dell'attore dalla prova testimoniale per l'irrituale intimazione al teste convocato per l'udienza del 2.10.2024 e fissata per il prosieguo avanti a sé l'udienza del 6.3.25, in cui veniva finalmente sentito il teste
[...]
con l'assistenza dell'interprete sig.ra . Testimone_3 Tes_4
All'esito, veniva fissava per discussione l'udienza del 25.9.25 (sostituita dal deposito di note scritte)
con assegnazione alle parti di un termine per note conclusive sino al 10.9.25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione di decadenza della prova di parte attrice sollevata dal patrocinio della società convenuta e reiterata nelle note conclusive autorizzate del 2.9.2025.
Lamenta in particolare parte convenuta che l'attore sarebbe incorso nella suddetta decadenza in quanto l'intimazione a testimonio del sig. sarebbe stata effettuata in violazione del disposto CP_3
dell'art. 250 c.p.c., segnatamente, mediante una irrituale “raccomandata a mano” consegnata da un soggetto terzo, il sig. e non invece tramite ufficiale giudiziario o difensore Testimone_1
abilitato a mezzo p.e.c. o fax.
L'eccezione di parte convenuta, astrattamente fondata, non può in concreto trovare accoglimento, in quanto essa avrebbe dovuto essere espressamente formulata nel verbale dell'udienza in cui il teste avrebbe dovuto comparire e non successivamente.
Soccorre al riguardo l'orientamento assolutamente consolidato della Suprema Corte, a mente del quale: “In tema di prova testimoniale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 104 disp. att. c.p.c.
e 250 c.p.c., nel caso di ingiustificatamente omessa citazione dei testi per l'udienza fissata per il
loro esame e di loro mancata comparizione spontanea, la decadenza dalla prova dev'essere
eccepita dalla parte interessata e pronunciata dal giudice nella stessa udienza alla quale si
riferisce l'inattività, che ne costituisce il presupposto di fatto, salvo che sussista un valido motivo
- 4 - Tribunale di Treviso
per rinviare all'udienza successiva la proposizione dell'eccezione”. (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, ord. n.
12110 del 6.5.2024).
Nel verbale del 2.10.2024 viene sì dato atto della mancata comparizione del teste, ma parte convenuta, lungi dall'eccepire l'ora invocata decadenza, si limitava a prendere atto dell'impedimento dichiarato dall'interprete all'uopo nominato, chiedendo congiuntamente con il patrocinio attoreo un rinvio per i medesimi incombenti.
L'eccezione di decadenza è stata quindi sollevata per la prima volta solo all'udienza del 19.12.2024,
a seguito del deposito (avvenuto in data 27.11.2024) della “intimazione a mani” ricevuta dal teste per l'udienza del 2.10.2024. CP_3
Nulla però impediva a parte convenuta di eccepire immediatamente la decadenza in tale ultima udienza, essendo a tal fine sufficiente il mero rilievo della mancata comparizione del teste e spettando, di converso, alla parte interessata all'assunzione della prova dimostrare di aver notificato l'intimazione al testimone tempestivamente e nel rispetto delle prescrizioni formali del codice di rito.
Non si ritiene pertanto che sussista quel “valido motivo” indicato dalla Suprema Corte quale eccezionale deroga al principio generale della necessaria contestualità tra l'inattività dell'interessato e la proposizione dell'eccezione di decadenza da parte dell'avversario.
In ragione dei rilievi appena esposti deve essere quindi respinta l'istanza di revoca dell'ordinanza del 2.1.2025 (istanza che, di fatto, si traduce in una eccezione di nullità della testimonianza assunta all'udienza del 6.3.2025) svolta da parte convenuta.
Passando alla disamina del merito, si rileva quanto segue.
L'attuale ricorrente rivendica differenze sulla retribuzione ordinaria, aggiuntiva ed accessoria,
nonché sullo straordinario prestato, oltre alla regolarizzazione contributiva, alla stregua del dedotto rapporto di lavoro subordinato, a suo dire regolarizzato tardivamente e per un orario inferiore a quello che si assume prestato.
- 5 - Tribunale di Treviso
A tale riguardo, viene in rilievo il principio fondamentale espresso a riguardo dall'art. 2967 C.c. a mente del quale grava sul ricorrente l'onere di provare i fatti che costituiscono il fondamento del suo diritto (mentre al convenuto spetta di eccepirne la inconsistenza o di dimostrare l'esistenza di fatti modificativi o estintivi)
Non è sufficiente, in altri termini, affermare un diritto;
è indispensabile provarlo con documenti o richieste istruttorie precise e dettagliate e tale onere probatorio, per come insegna la S. Corte,
diviene ancor più rigoroso qualora riguardi le prestazioni lavorative che si assumono svolte oltre l'orario ordinario, legale o contrattuale: “In tema di lavoro straordinario, il lavoratore che agisce in
giudizio per ottenere il relativo compenso ha l'onere di fornire una prova rigorosa e puntuale sia
dell'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia della prestazione lavorativa
eccedente quella ordinaria. Tale onere probatorio richiede il preliminare adempimento di una
specifica allegazione del fatto costitutivo e deve riguardare la misura delle prestazioni
straordinarie in termini sufficientemente concreti e realistici, senza che al mancato assolvimento di
entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice. Le testimonianze rese in giudizio, per
essere considerate idonee a provare lo svolgimento di lavoro straordinario, devono essere precise,
concordanti e riferite ad un periodo di tempo definito, non potendo considerarsi sufficienti
deposizioni generiche, contraddittorie o relative a periodi limitati di osservazione dei fatti…”
(Cass. ord. n. 30739 del 29 novembre 2024).
Nel caso di specie, anche volendo prescindere dal rilievo della carenza di allegazione quanto alla natura subordinata del rapporto, censura che potrebbe essere comunque superata in considerazione della presunzione di subordinazione che assiste le prestazioni elementari, ripetitive e predeterminate
(ex multis, v. Cass. ord. n. 10050/2023), ciò che appare dirimente nella fattispecie è la mancanza di prova dei fatti utili a consentire la decisione, anche relativamente ad un ordinario rapporto di lavoro pregresso o comunque diverso da quello in effetti regolarizzato.
- 6 - Tribunale di Treviso
Le testimonianze assunte nel corso del presente giudizio sono risultate non univoche, ambigue e contraddittorie.
Il testimone ha sì confermato che “il ricorrente lavorava nei giorni indicati e con Testimone_1
l'orario indicato, tutti i giorni della settimana esclusa la domenica”, salvo tuttavia ammettere, una volta sentito a prova contraria, di aver appreso la circostanza essenzialmente dal ricorrente stesso.
Trattasi quindi di una deposizione testimoniale a rilevanza probatoria sostanzialmente nulla (“In
tema di valutazione delle prove testimoniali, la testimonianza de relato ex parte actoris, ovvero la
deposizione di chi riferisce circostanze apprese direttamente dalla parte che ha proposto il
giudizio, ha una rilevanza probatoria sostanzialmente nulla, in quanto verte sul fatto della
dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento…..” Cass. ord. n.
2371172023, Ord. 14030/2024)
Ad ogni modo, pur volendo dar credito alle dichiarazioni del teste, le circostanze riferite risulterebbero comunque generiche e limitate a situazioni sporadiche e occasionali (“capitava che
alle volte andassi ad accompagnare il ricorrente al lavoro con la mia macchina e lo andassi
qualche volta a riprendere”)
D'altro canto, essendo il pacificamente estraneo all'organizzazione aziendale della Tes_1 [...]
(costui ha dichiarato di occuparsi prevalente di aiutare i propri connazionali “…a sbrigare le CP_1
pratiche amministrative e i documenti per il lavoro”), non si comprende in che modo egli possa aver acquisito una conoscenza sistematica ed estesa all'intero lasso temporale cui si riferisce la domanda attorea delle specifiche mansioni e degli orari di lavoro osservati dai dipendenti della convenuta.
Non può infine non incidere negativamente sulla valutazione di attendibilità del testimone la conflittualità con il sig. evincibile dalla querela per tentata estorsione da questi presentata in CP_1
data 30.5.2023 (cfr. doc. 3 fasc. convenuta).
- 7 - Tribunale di Treviso
Quanto invece all'altro testimone di parte attrice, sig. , questi, sotto il vincolo Controparte_3
dell'impegno a dire il vero, ha così dichiarato: “Abbiamo lavorato insieme e confermo che l'attore
ha lavorato dal 1.8.2022 al 12.3.2023. Lavoravamo la terra quando era periodo di coltivazione,
altrimenti lavoravamo in un magazzino, sistemando scatole di frutta e verdura. Dal lunedì al
venerdì, il lavoro variava dalla 9 alle 10 ore, mentre il sabato solo 4 ore.”.
Tale deposizione si pone però in insanabile contraddizione, specie per quel che concerne la durata giornaliera della prestazione lavorativa, con le testimonianze di altri due dipendenti della Samir
IB HA e i quali hanno concordemente riferito di una attività Persona_2
esclusivamente svolta all'aperto e fortemente condizionata dal periodo delle diverse attività
colturali e dalle condizioni metereologiche e climatiche (il teste ha dichiarato: “a seconda Per_2
del meteo la giornata lavorativa poteva variare nel numero di ore”), di cui veniva tenuta traccia documentale in una sorta di “rapportino” riportante le ore effettivamente lavorate, compilato dal datore e sottoscritto da ciascun lavoratore (sempre il precisa al riguardo che: “i numeri Per_2
indicati venivano scritti dal titolare della società, noi lavoratori firmavamo sotto. Oltre a questo
prospetto c'era anche un foglio che noi tutti lavoratori compilavamo e in cui indicavamo l'orario di
inizio e fine della giornata lavorativa.”, con una deposizione coerente con la dichiarazione del teste secondo il quale: “ogni lavoratore, per cui anche il ricorrente, segnava nei fogli come Tes_2
quelli che mi si rammostrano, le ore lavorate. Era l'unico foglio che riguardava i giorni lavorativi
che i lavoratori compilassero.”)
A fronte di tali contrastanti risultanze ed esclusa in ogni caso l'incapacità a testimoniare del sig.
in ragione della mera pendenza di un contenzioso tra il testimone e la società convenuta CP_3
(cfr. ex plurimis, Cass. civ., Sez. L, Ordinanza n. 4443 del 13/02/2024), è necessario valutare con particolare rigore e prudenza l'attendibilità della deposizione di quest'ultimo.
Ad una valutazione complessiva del materiale istruttorio acquisito al giudizio, essa appare in definitiva meno credibile di quella dei testi e sia per l'oggettiva implausibilità di Per_2 Tes_2
- 8 - Tribunale di Treviso
una identica durata della giornata lavorativa indistintamente riferita a periodi dell'attività agricola tra loro notoriamente non paragonabili per tipologia ed intensità delle lavorazioni, sia, soprattutto,
alla luce del fatto che l'odierno attore non ha preso minimamente posizione, né ha mai disconosciuto la propria sottoscrizione, con riguardo al prospetto delle ore lavoratore di gennaio
2023 (cfr. doc. 12 fasc. parte convenuta) in cui vengono annotati solo dieci giorni lavorati nel mese per un orario giornaliero di quattro ore al giorno, dato all'evidenza incompatibile con l'iniziale prospettazione attorea di una prestazione lavorativa di 10 ore al giorno, dal lunedì al sabato.
Tale documento, seppur limitato unicamente ad una sola mensilità tra quelle rivendicate dall'attore,
dà infatti evidenza di una realtà lavorativa ben più frammentaria e sporadica di quella prospettata da parte ricorrente.
Il contrastante esito della prova testimoniale e i seri dubbi sull'attendibilità delle deposizioni dei testimoni e espressi nei paragrafi che precedono inducono quindi a ritenere non Tes_1 CP_3
assolta dall'attore la prova di cui era onerato in ordine all'effettiva durata della prestazione lavorativa che egli assume non integralmente e adeguatamente remunerata, rendendone quindi impossibile l'esatta ricostruzione ai fini del calcolo delle differenze retributive vantate.
In definitiva quindi il ricorso va integralmente respinto, mentre le spese processuali, liquidate in via forfettaria in dispositivo, seguono come di norma il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA il ricorso;
2. CONDANNA il ricorrente alla rifusione in favore della società in persona CP_1
del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
- 9 - Tribunale di Treviso
Così deciso in Treviso, in data 6 ottobre 2025.
- 10 -
Il Giudice
dott. Andrea Valerio Cambi
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Andrea Valerio Cambi, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro iscritta al n. 375/2023 del Ruolo Generale, promossa da:
, nato a [...] il [...] e residente in [...](Tv), Parte_1
Via G.B. Guidini n. 10 ( ), rappresentato e difeso dall'avv. Daniele CodiceFiscale_1
RI ( ) del Foro di Venezia, con domicilio eletto presso il suo studio CodiceFiscale_2
in Mestre, Via Fiume n. 11 come da procura alle liti allegata al ricorso;
– RICORRENTE –
contro
(P.I. ) in persona del legale rappresentante sig. nato CP_1 P.IVA_1 CP_2
in Marocco il 1.04.1979 (C.F. ), con sede in Zero Branco (TV) Via CodiceFiscale_3
Noalese n.99/B, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Nava del foro di Treviso (C.F.
[...]
) presso il cui studio in Treviso (TV) Viale Luzzatti n.60/a è elettivamente C.F._4
domiciliata come da procura alle liti allegata alla memoria difensiva del 23.11.2023;
– RESISTENTE –
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
“Accertato e dichiarato che ha lavorato da irregolare per la società Parte_1 [...]
con sede in Zero Branco (Tv), Via Noalese n. 99/B, quale bracciante agricolo - 6° Livello CP_1 Tribunale di Treviso
Contoterzisti, per 9 ore ogni giorno dal lunedì al sabato, dal 1.08.2022 al Parte_2
12.01.2023 senza contratto e assunto dal 13.01.2023 al 23.03.2023, ma di fatto cessando il
rapporto in data 12.03.2023 per licenziamento arbitrario, dedotto quanto dallo stesso percepito (€
3.029,00 tra acconti ricevuti e godimento di alloggio), dichiararsi ancora dovuta dalla ditta
[...]
al ricorrente la somma capitale di € 15.965,64, oltre interessi e rivalutazione Istat dal CP_1
dovuto al saldo, nonché la regolarizzazione dei contributi per l'intero periodo lavorativo. Con
vittoria di spese ed accessori di legge (spese generali 15%, Cpa e Iva).
In subordine: Ferma restando la condanna al pagamento della somma capitale dovuta, nonché
interessi e rivalutazione Istat dal dovuto al saldo, in caso di mancata quantificazione in corso di
causa dei contributi non versati, emettersi condanna generica al pagamento degli stessi, salva
futura quantificazione in altra sede. Sempre con vittoria di spese ed accessori di legge.”
Per parte resistente:
“in principalità si contesta quindi la domanda del ricorrente atta da ottenere spettanze non dovute,
essendo state tutte corrisposte, e quindi per il periodo effettivamente lavorato e cioè il solo mese di
gennaio 2023.
In subordine si chiede che la domanda venga accolta solo limitatamente alle somme che risultasse
dovute nell'ambito dell'effettivo periodo lavorativo che è indicato nel presente atto difensivo, e
quindi 13.1.2023 fino ai primi giorni di febbraio 2023, con conseguente regolarizzazione della
posizione contributiva solo per quanto dovuto”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7.4.2023, il sig. adiva questo Tribunale per sentire Parte_1
accertare un rapporto di lavoro subordinato intercorso con la società deducendo di CP_1
aver lavorato dapprima in modo irregolare, dal 1° agosto 2022 al 12 gennaio 2023, e successivamente con contratto a termine dal 13 gennaio 2023 al 12 marzo 2023.
- 2 - Tribunale di Treviso
In relazione ad entrambi i suddetti periodi, l'attore lamentava il mancato pagamento di cospicue differenze retributive, che quantificava in € 15.965,64, oltre all'omessa contribuzione previdenziale.
Si costituiva ritualmente in giudizio la società la quale contestava integralmente CP_1
le pretese avversarie, negando lo svolgimento da parte del ricorrente di alcuna prestazione lavorativa nel periodo antecedente al 13 gennaio 2023 ed affermando, inoltre, che il rapporto,
regolarmente contrattualizzato, era cessato per giusta causa a seguito dell'assenza ingiustificata del lavoratore.
Eccepiva, infine, l'inattendibilità del teste indicato dal ricorrente, sig. , in quanto Controparte_3
portatore di un interesse proprio in una causa analoga, e deduceva l'esistenza di un presunto schema fraudolento orchestrato da terzi per ottenere indebite somme di denaro dalla società.
All'udienza del 7.12.2023 veniva inutilmente esperito un tentativo di conciliazione e,
conseguentemente, ammesse le prove orali articolate dalle parti, con delega per l'assunzione delle testimonianze al GOT dott.ssa . Persona_1
All'udienza del 13.3.2024 veniva assunta la testimonianza del sig. mentre Testimone_1
all'udienza del 29.5.2024 venivano sentiti due testi di parte resistente, sig.ri e Tes_2 Per_2
[...]
In seguito, sorgevano difficoltà per il reperimento di un interprete che assistesse l'escussione del testimone e, dopo un primo differimento dell'udienza del 10.7.2024 al Testimone_3
2.10.2024, il fascicolo veniva rimesso al giudice togato per la prosecuzione.
Con ordinanza del 11.11.2024 il giudice precedentemente designato onerava parte ricorrente a dimettere la documentazione comprovante la citazione del teste che avrebbe dovuto esser sentito all'udienza del 2.10.2024, assegnando termine sino al 30.11.24 e fissando nuova udienza al giorno
19.12.2024 per verificare la regolarità della citazione e valutare l'eventuale prosecuzione dell'istruttoria orale.
- 3 - Tribunale di Treviso
Assegnato il fascicolo allo scrivente, con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza de 19.12.2024 veniva respinta l'eccezione di parte convenuta di decadenza dell'attore dalla prova testimoniale per l'irrituale intimazione al teste convocato per l'udienza del 2.10.2024 e fissata per il prosieguo avanti a sé l'udienza del 6.3.25, in cui veniva finalmente sentito il teste
[...]
con l'assistenza dell'interprete sig.ra . Testimone_3 Tes_4
All'esito, veniva fissava per discussione l'udienza del 25.9.25 (sostituita dal deposito di note scritte)
con assegnazione alle parti di un termine per note conclusive sino al 10.9.25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione di decadenza della prova di parte attrice sollevata dal patrocinio della società convenuta e reiterata nelle note conclusive autorizzate del 2.9.2025.
Lamenta in particolare parte convenuta che l'attore sarebbe incorso nella suddetta decadenza in quanto l'intimazione a testimonio del sig. sarebbe stata effettuata in violazione del disposto CP_3
dell'art. 250 c.p.c., segnatamente, mediante una irrituale “raccomandata a mano” consegnata da un soggetto terzo, il sig. e non invece tramite ufficiale giudiziario o difensore Testimone_1
abilitato a mezzo p.e.c. o fax.
L'eccezione di parte convenuta, astrattamente fondata, non può in concreto trovare accoglimento, in quanto essa avrebbe dovuto essere espressamente formulata nel verbale dell'udienza in cui il teste avrebbe dovuto comparire e non successivamente.
Soccorre al riguardo l'orientamento assolutamente consolidato della Suprema Corte, a mente del quale: “In tema di prova testimoniale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 104 disp. att. c.p.c.
e 250 c.p.c., nel caso di ingiustificatamente omessa citazione dei testi per l'udienza fissata per il
loro esame e di loro mancata comparizione spontanea, la decadenza dalla prova dev'essere
eccepita dalla parte interessata e pronunciata dal giudice nella stessa udienza alla quale si
riferisce l'inattività, che ne costituisce il presupposto di fatto, salvo che sussista un valido motivo
- 4 - Tribunale di Treviso
per rinviare all'udienza successiva la proposizione dell'eccezione”. (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, ord. n.
12110 del 6.5.2024).
Nel verbale del 2.10.2024 viene sì dato atto della mancata comparizione del teste, ma parte convenuta, lungi dall'eccepire l'ora invocata decadenza, si limitava a prendere atto dell'impedimento dichiarato dall'interprete all'uopo nominato, chiedendo congiuntamente con il patrocinio attoreo un rinvio per i medesimi incombenti.
L'eccezione di decadenza è stata quindi sollevata per la prima volta solo all'udienza del 19.12.2024,
a seguito del deposito (avvenuto in data 27.11.2024) della “intimazione a mani” ricevuta dal teste per l'udienza del 2.10.2024. CP_3
Nulla però impediva a parte convenuta di eccepire immediatamente la decadenza in tale ultima udienza, essendo a tal fine sufficiente il mero rilievo della mancata comparizione del teste e spettando, di converso, alla parte interessata all'assunzione della prova dimostrare di aver notificato l'intimazione al testimone tempestivamente e nel rispetto delle prescrizioni formali del codice di rito.
Non si ritiene pertanto che sussista quel “valido motivo” indicato dalla Suprema Corte quale eccezionale deroga al principio generale della necessaria contestualità tra l'inattività dell'interessato e la proposizione dell'eccezione di decadenza da parte dell'avversario.
In ragione dei rilievi appena esposti deve essere quindi respinta l'istanza di revoca dell'ordinanza del 2.1.2025 (istanza che, di fatto, si traduce in una eccezione di nullità della testimonianza assunta all'udienza del 6.3.2025) svolta da parte convenuta.
Passando alla disamina del merito, si rileva quanto segue.
L'attuale ricorrente rivendica differenze sulla retribuzione ordinaria, aggiuntiva ed accessoria,
nonché sullo straordinario prestato, oltre alla regolarizzazione contributiva, alla stregua del dedotto rapporto di lavoro subordinato, a suo dire regolarizzato tardivamente e per un orario inferiore a quello che si assume prestato.
- 5 - Tribunale di Treviso
A tale riguardo, viene in rilievo il principio fondamentale espresso a riguardo dall'art. 2967 C.c. a mente del quale grava sul ricorrente l'onere di provare i fatti che costituiscono il fondamento del suo diritto (mentre al convenuto spetta di eccepirne la inconsistenza o di dimostrare l'esistenza di fatti modificativi o estintivi)
Non è sufficiente, in altri termini, affermare un diritto;
è indispensabile provarlo con documenti o richieste istruttorie precise e dettagliate e tale onere probatorio, per come insegna la S. Corte,
diviene ancor più rigoroso qualora riguardi le prestazioni lavorative che si assumono svolte oltre l'orario ordinario, legale o contrattuale: “In tema di lavoro straordinario, il lavoratore che agisce in
giudizio per ottenere il relativo compenso ha l'onere di fornire una prova rigorosa e puntuale sia
dell'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia della prestazione lavorativa
eccedente quella ordinaria. Tale onere probatorio richiede il preliminare adempimento di una
specifica allegazione del fatto costitutivo e deve riguardare la misura delle prestazioni
straordinarie in termini sufficientemente concreti e realistici, senza che al mancato assolvimento di
entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice. Le testimonianze rese in giudizio, per
essere considerate idonee a provare lo svolgimento di lavoro straordinario, devono essere precise,
concordanti e riferite ad un periodo di tempo definito, non potendo considerarsi sufficienti
deposizioni generiche, contraddittorie o relative a periodi limitati di osservazione dei fatti…”
(Cass. ord. n. 30739 del 29 novembre 2024).
Nel caso di specie, anche volendo prescindere dal rilievo della carenza di allegazione quanto alla natura subordinata del rapporto, censura che potrebbe essere comunque superata in considerazione della presunzione di subordinazione che assiste le prestazioni elementari, ripetitive e predeterminate
(ex multis, v. Cass. ord. n. 10050/2023), ciò che appare dirimente nella fattispecie è la mancanza di prova dei fatti utili a consentire la decisione, anche relativamente ad un ordinario rapporto di lavoro pregresso o comunque diverso da quello in effetti regolarizzato.
- 6 - Tribunale di Treviso
Le testimonianze assunte nel corso del presente giudizio sono risultate non univoche, ambigue e contraddittorie.
Il testimone ha sì confermato che “il ricorrente lavorava nei giorni indicati e con Testimone_1
l'orario indicato, tutti i giorni della settimana esclusa la domenica”, salvo tuttavia ammettere, una volta sentito a prova contraria, di aver appreso la circostanza essenzialmente dal ricorrente stesso.
Trattasi quindi di una deposizione testimoniale a rilevanza probatoria sostanzialmente nulla (“In
tema di valutazione delle prove testimoniali, la testimonianza de relato ex parte actoris, ovvero la
deposizione di chi riferisce circostanze apprese direttamente dalla parte che ha proposto il
giudizio, ha una rilevanza probatoria sostanzialmente nulla, in quanto verte sul fatto della
dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento…..” Cass. ord. n.
2371172023, Ord. 14030/2024)
Ad ogni modo, pur volendo dar credito alle dichiarazioni del teste, le circostanze riferite risulterebbero comunque generiche e limitate a situazioni sporadiche e occasionali (“capitava che
alle volte andassi ad accompagnare il ricorrente al lavoro con la mia macchina e lo andassi
qualche volta a riprendere”)
D'altro canto, essendo il pacificamente estraneo all'organizzazione aziendale della Tes_1 [...]
(costui ha dichiarato di occuparsi prevalente di aiutare i propri connazionali “…a sbrigare le CP_1
pratiche amministrative e i documenti per il lavoro”), non si comprende in che modo egli possa aver acquisito una conoscenza sistematica ed estesa all'intero lasso temporale cui si riferisce la domanda attorea delle specifiche mansioni e degli orari di lavoro osservati dai dipendenti della convenuta.
Non può infine non incidere negativamente sulla valutazione di attendibilità del testimone la conflittualità con il sig. evincibile dalla querela per tentata estorsione da questi presentata in CP_1
data 30.5.2023 (cfr. doc. 3 fasc. convenuta).
- 7 - Tribunale di Treviso
Quanto invece all'altro testimone di parte attrice, sig. , questi, sotto il vincolo Controparte_3
dell'impegno a dire il vero, ha così dichiarato: “Abbiamo lavorato insieme e confermo che l'attore
ha lavorato dal 1.8.2022 al 12.3.2023. Lavoravamo la terra quando era periodo di coltivazione,
altrimenti lavoravamo in un magazzino, sistemando scatole di frutta e verdura. Dal lunedì al
venerdì, il lavoro variava dalla 9 alle 10 ore, mentre il sabato solo 4 ore.”.
Tale deposizione si pone però in insanabile contraddizione, specie per quel che concerne la durata giornaliera della prestazione lavorativa, con le testimonianze di altri due dipendenti della Samir
IB HA e i quali hanno concordemente riferito di una attività Persona_2
esclusivamente svolta all'aperto e fortemente condizionata dal periodo delle diverse attività
colturali e dalle condizioni metereologiche e climatiche (il teste ha dichiarato: “a seconda Per_2
del meteo la giornata lavorativa poteva variare nel numero di ore”), di cui veniva tenuta traccia documentale in una sorta di “rapportino” riportante le ore effettivamente lavorate, compilato dal datore e sottoscritto da ciascun lavoratore (sempre il precisa al riguardo che: “i numeri Per_2
indicati venivano scritti dal titolare della società, noi lavoratori firmavamo sotto. Oltre a questo
prospetto c'era anche un foglio che noi tutti lavoratori compilavamo e in cui indicavamo l'orario di
inizio e fine della giornata lavorativa.”, con una deposizione coerente con la dichiarazione del teste secondo il quale: “ogni lavoratore, per cui anche il ricorrente, segnava nei fogli come Tes_2
quelli che mi si rammostrano, le ore lavorate. Era l'unico foglio che riguardava i giorni lavorativi
che i lavoratori compilassero.”)
A fronte di tali contrastanti risultanze ed esclusa in ogni caso l'incapacità a testimoniare del sig.
in ragione della mera pendenza di un contenzioso tra il testimone e la società convenuta CP_3
(cfr. ex plurimis, Cass. civ., Sez. L, Ordinanza n. 4443 del 13/02/2024), è necessario valutare con particolare rigore e prudenza l'attendibilità della deposizione di quest'ultimo.
Ad una valutazione complessiva del materiale istruttorio acquisito al giudizio, essa appare in definitiva meno credibile di quella dei testi e sia per l'oggettiva implausibilità di Per_2 Tes_2
- 8 - Tribunale di Treviso
una identica durata della giornata lavorativa indistintamente riferita a periodi dell'attività agricola tra loro notoriamente non paragonabili per tipologia ed intensità delle lavorazioni, sia, soprattutto,
alla luce del fatto che l'odierno attore non ha preso minimamente posizione, né ha mai disconosciuto la propria sottoscrizione, con riguardo al prospetto delle ore lavoratore di gennaio
2023 (cfr. doc. 12 fasc. parte convenuta) in cui vengono annotati solo dieci giorni lavorati nel mese per un orario giornaliero di quattro ore al giorno, dato all'evidenza incompatibile con l'iniziale prospettazione attorea di una prestazione lavorativa di 10 ore al giorno, dal lunedì al sabato.
Tale documento, seppur limitato unicamente ad una sola mensilità tra quelle rivendicate dall'attore,
dà infatti evidenza di una realtà lavorativa ben più frammentaria e sporadica di quella prospettata da parte ricorrente.
Il contrastante esito della prova testimoniale e i seri dubbi sull'attendibilità delle deposizioni dei testimoni e espressi nei paragrafi che precedono inducono quindi a ritenere non Tes_1 CP_3
assolta dall'attore la prova di cui era onerato in ordine all'effettiva durata della prestazione lavorativa che egli assume non integralmente e adeguatamente remunerata, rendendone quindi impossibile l'esatta ricostruzione ai fini del calcolo delle differenze retributive vantate.
In definitiva quindi il ricorso va integralmente respinto, mentre le spese processuali, liquidate in via forfettaria in dispositivo, seguono come di norma il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA il ricorso;
2. CONDANNA il ricorrente alla rifusione in favore della società in persona CP_1
del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
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Così deciso in Treviso, in data 6 ottobre 2025.
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Il Giudice
dott. Andrea Valerio Cambi