Trib. Monza, sentenza 23/12/2025, n. 1698
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Accolto
    Presupposti di legge per lo scioglimento del matrimonio

    Risulta dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale come da decreto di omologazione n.18966/2023 del 30.11.2023 del Tribunale di Monza. Non è poi contestato che sin dalla comparizione dinanzi al Presidente f.f. in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.

  • Accolto
    Equilibrato contemperamento degli interessi

    Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.

  • Accolto
    Natura del procedimento

    Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Monza, sentenza 23/12/2025, n. 1698
    Giurisdizione : Trib. Monza
    Numero : 1698
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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