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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/12/2025, n. 1698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1698 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. AR AS Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. CA FI Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5643/2025 R.G. vertente tra: C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e (C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. FEDERICA CONSONNI, elettivamente domiciliati in Desio, via San Pietro n.22 presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE 1.la figlia minore, resterà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1 collocamento presso la madre alla residenza della stessa, oggi fissata in Giussano alla Via Cavera, 4; 2.il figlio maggiorenne e non economicamente autosufficiente dal mese di novembre Persona_2
2025, ha trasferito la residenza presso l'immobile paterno, sito in Seveso alla via Rosmini 43, ove risiederà con il padre;
3.in merito alla regolamentazione dei tempi di permanenza di con ciascun genitore, fatta Per_1 salva la possibilità di prendere accordi diversi, solo ed esclusivamente nell'interesse del minore ed in base alle singole esigenze legate alle attività della stessa, dei genitori, i ricorrenti concordemente stabiliscono un calendario di massima, che prevede: a)durante la settimana: il padre terrà con sé la figlia un giorno infrasettimanale, individuato nel mercoledì, dall'uscita da scuola sino al mattino del mese successivo, allorquando la riaccompagnerà a scuola. Sempre nella giornata del mercoledì, il padre si occuperà anche di accompagnare Per_1
a danza ed a riprenderla, anche avvalendosi dell'aiuto delle mamme delle compagne della minore;
b)durante i fine settimana: la figlia minore trascorrerà con il padre le giornate del sabato dalle ore 15:00 sino al lunedì mattina allorquando il signor la riaccompagnerà a scuola. Pt_1
c)durante le vacanze estive: trascorrerà tre settimane, anche non consecutive, con ciascun Per_1 genitore, previ accordi tra questi ultimi da prendersi entro il 30 aprile di ciascun anno. Entro un mese dall'inizio del periodo di vacanza di ciascun anno, ciascun genitore informerà l'altro del luogo ove la minore trascorrerà i periodi di vacanze di spettanza di ognuno. d)in merito alle vacanze di Natale: la figlia starà una settimana con la madre e una settimana con il padre comprendente una volta il giorno di Natale e una volta il primo giorno dell'anno, in via alternata di anno in anno. Il periodo natalizio è quindi così suddiviso: dal termine delle lezioni scolastiche alle ore 12:00 del 31.12 e dalle 12:00 del 31.12 alla ripresa delle lezioni;
e)in merito alle vacanze di Pasqua: la figlia trascorrerà ad anni alterni, la Domenica di Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, in via alternata di anno in anno. Il periodo pasquale è quindi così suddiviso: dal termine delle lezioni scolastiche al giorno di Pasqua e dalla mattina del lunedì dell'Angelo alla ripresa delle lezioni;
f)ponti e altre festività, compresi i compleanni della minore, ad anni alterni. g)i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente gli esiti di eventuali visite specialistiche o di routine a cui la minore dovesse sottoporsi, nonché i risultati scolastici e gli esiti dei colloqui con gli insegnanti della minore, utilizzando per ogni comunicazione Whatsapp.
4) sarà libero di trascorrere con ciascun genitore il tempo che riterrà, prendendo contatti Per_2 diretti con la madre e concordando tempi e modi di visita;
5)Stante l'intervenuto trasferimento di dalla casa materna alla casa paterna, ed i tempi Per_2 sostanzialmente paritetici che ciascun figlio trascorrerà con il genitore non collocatario o con il quale non convive, i signori e convengono che ciascuno di essi provvederà al Pt_1 Pt_2 mantenimento diretto del figlio residente presso di sé, esonerando l'altro dal versamento di qualsivoglia contributo. Detto regime entrerà in vigore tra le parti a far data dal prossimo mese di dicembre 2025. In subordine, qualora detta condizione non trovasse accoglimento, i signori e Pt_1 Pt_2 convengono che il concorso al mantenimento per ciascun figlio ammonti ad euro 200,00 mensili, da versarsi a cura del genitore non collocatario o non residente con il figlio, in favore dell'altro, entro il giorno 5 di ciascun mese.
6)l'Assegno Unico e Universale per i figli minori e/o ogni indennità a sostegno economico alle famiglie ad esso equipollente, verrà recepito al 100% dalla signora con rinuncia espressa del Pt_2 signor alla sua quota del 50% in favore della medesima. Pt_1
7)I signori e dichiarano espressamente di essere economicamente autosufficienti ed Pt_2 Pt_1 indipendenti, rinunciando entrambi alla domanda di assegno divorzile.
8)I signori e dichiarano di rinunciare all'impugnazione della emananda sentenza. Pt_2 Pt_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale come da decreto di omologazione n.18966/2023 del 30.11.2023 del Tribunale di Monza.
Non è poi contestato che sin dalla comparizione dinanzi al Presidente f.f. in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
con ricorso depositato in data 1.9.2025, così provvede:
[...] Parte_2
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 in Seveso in data 21.1.2005 (atto n. 2 parte I del registro degli atti di Parte_2 matrimonio del Comune di Seveso), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Seveso, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898;
III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11 dicembre 2025
Il Giudice est.
CA FI
Il Presidente
AR AS
e (C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. FEDERICA CONSONNI, elettivamente domiciliati in Desio, via San Pietro n.22 presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: scioglimento del matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE 1.la figlia minore, resterà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1 collocamento presso la madre alla residenza della stessa, oggi fissata in Giussano alla Via Cavera, 4; 2.il figlio maggiorenne e non economicamente autosufficiente dal mese di novembre Persona_2
2025, ha trasferito la residenza presso l'immobile paterno, sito in Seveso alla via Rosmini 43, ove risiederà con il padre;
3.in merito alla regolamentazione dei tempi di permanenza di con ciascun genitore, fatta Per_1 salva la possibilità di prendere accordi diversi, solo ed esclusivamente nell'interesse del minore ed in base alle singole esigenze legate alle attività della stessa, dei genitori, i ricorrenti concordemente stabiliscono un calendario di massima, che prevede: a)durante la settimana: il padre terrà con sé la figlia un giorno infrasettimanale, individuato nel mercoledì, dall'uscita da scuola sino al mattino del mese successivo, allorquando la riaccompagnerà a scuola. Sempre nella giornata del mercoledì, il padre si occuperà anche di accompagnare Per_1
a danza ed a riprenderla, anche avvalendosi dell'aiuto delle mamme delle compagne della minore;
b)durante i fine settimana: la figlia minore trascorrerà con il padre le giornate del sabato dalle ore 15:00 sino al lunedì mattina allorquando il signor la riaccompagnerà a scuola. Pt_1
c)durante le vacanze estive: trascorrerà tre settimane, anche non consecutive, con ciascun Per_1 genitore, previ accordi tra questi ultimi da prendersi entro il 30 aprile di ciascun anno. Entro un mese dall'inizio del periodo di vacanza di ciascun anno, ciascun genitore informerà l'altro del luogo ove la minore trascorrerà i periodi di vacanze di spettanza di ognuno. d)in merito alle vacanze di Natale: la figlia starà una settimana con la madre e una settimana con il padre comprendente una volta il giorno di Natale e una volta il primo giorno dell'anno, in via alternata di anno in anno. Il periodo natalizio è quindi così suddiviso: dal termine delle lezioni scolastiche alle ore 12:00 del 31.12 e dalle 12:00 del 31.12 alla ripresa delle lezioni;
e)in merito alle vacanze di Pasqua: la figlia trascorrerà ad anni alterni, la Domenica di Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, in via alternata di anno in anno. Il periodo pasquale è quindi così suddiviso: dal termine delle lezioni scolastiche al giorno di Pasqua e dalla mattina del lunedì dell'Angelo alla ripresa delle lezioni;
f)ponti e altre festività, compresi i compleanni della minore, ad anni alterni. g)i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente gli esiti di eventuali visite specialistiche o di routine a cui la minore dovesse sottoporsi, nonché i risultati scolastici e gli esiti dei colloqui con gli insegnanti della minore, utilizzando per ogni comunicazione Whatsapp.
4) sarà libero di trascorrere con ciascun genitore il tempo che riterrà, prendendo contatti Per_2 diretti con la madre e concordando tempi e modi di visita;
5)Stante l'intervenuto trasferimento di dalla casa materna alla casa paterna, ed i tempi Per_2 sostanzialmente paritetici che ciascun figlio trascorrerà con il genitore non collocatario o con il quale non convive, i signori e convengono che ciascuno di essi provvederà al Pt_1 Pt_2 mantenimento diretto del figlio residente presso di sé, esonerando l'altro dal versamento di qualsivoglia contributo. Detto regime entrerà in vigore tra le parti a far data dal prossimo mese di dicembre 2025. In subordine, qualora detta condizione non trovasse accoglimento, i signori e Pt_1 Pt_2 convengono che il concorso al mantenimento per ciascun figlio ammonti ad euro 200,00 mensili, da versarsi a cura del genitore non collocatario o non residente con il figlio, in favore dell'altro, entro il giorno 5 di ciascun mese.
6)l'Assegno Unico e Universale per i figli minori e/o ogni indennità a sostegno economico alle famiglie ad esso equipollente, verrà recepito al 100% dalla signora con rinuncia espressa del Pt_2 signor alla sua quota del 50% in favore della medesima. Pt_1
7)I signori e dichiarano espressamente di essere economicamente autosufficienti ed Pt_2 Pt_1 indipendenti, rinunciando entrambi alla domanda di assegno divorzile.
8)I signori e dichiarano di rinunciare all'impugnazione della emananda sentenza. Pt_2 Pt_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale come da decreto di omologazione n.18966/2023 del 30.11.2023 del Tribunale di Monza.
Non è poi contestato che sin dalla comparizione dinanzi al Presidente f.f. in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
con ricorso depositato in data 1.9.2025, così provvede:
[...] Parte_2
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 in Seveso in data 21.1.2005 (atto n. 2 parte I del registro degli atti di Parte_2 matrimonio del Comune di Seveso), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Seveso, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898;
III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11 dicembre 2025
Il Giudice est.
CA FI
Il Presidente
AR AS