Art. 26. Misure in favore dei centri urbani di medie dimensioni
e per l'attrazione degli investimenti 1. All'articolo 24-ter, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , le parole: «20.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «30.000 abitanti».
2. All' articolo 25, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 , dopo le parole: «potenziali investitori esteri» sono inserite le seguenti: «, e alla valorizzazione e alla promozione dell'attrattivita' dei territori per i lavoratori stranieri dipendenti o autonomi che lavorano da remoto».
3. All' articolo 30, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 , dopo le parole: «affari esteri e della cooperazione internazionale,» sono inserite le seguenti: «da un rappresentante del Ministero del turismo,».
Note all'art. 26:
- Si riporta il testo dell' articolo 24-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante: «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi», come modificato dalla presente legge:
«Art. 24-ter (Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno). - 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 24-bis, le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, o in uno dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 , o in uno dei comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, avente comunque una popolazione non superiore a 30.000 abitanti, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all'estero, individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2, a un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validita' dell'opzione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell' articolo 25, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 , come modificato dalla presente legge:
«Art. 25 (Fondo per il potenziamento dell'attivita' di attrazione degli investimenti esteri). - (Omissis)
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e al fine di garantire il supporto tecnico-operativo al Comitato interministeriale per l'attrazione degli investimenti esteri di cui all' articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 , e' costituita una segreteria tecnica, cui e' assegnato un dirigente di livello non generale, a valere sulle risorse attribuite al Ministero ai sensi dell' articolo 1, comma 13, lettera f), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 , con incarico che puo' essere conferito con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 446, quarto periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , e coordinata da un dirigente di livello generale in servizio presso il Ministero dello sviluppo economico e composta da personale in servizio presso il predetto Ministero, nei limiti della vigente dotazione organica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alla segreteria tecnica sono attribuiti, tra l'altro, i compiti inerenti al coordinamento delle attivita' e dei servizi di assistenza di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy destinati alle imprese estere, diversi da quelli attribuiti all'Unita' di missione di cui all'articolo 30, comma 1-bis, alla ricognizione di potenziali investitori strategici esteri, all'elaborazione di proposte di investimento strutturate, all'adozione di metodologie uniformi, alla definizione di indicatori di performance, all'implementazione di banche dati, alla creazione, in via sperimentale, di uno "sportello unico" che accompagni e supporti gli investitori esteri con riferimento a tutti gli adempimenti e alle pratiche utili alla concreta realizzazione dell'investimento, nonche' all'attivazione di un sito web unitario, che raccolga e organizzi in maniera razionale tutte le informazioni utili sulle iniziative e sugli strumenti attivabili a supporto dei potenziali investitori esteri, e alla valorizzazione e alla promozione dell'attrattivita' dei territori per i lavoratori stranieri dipendenti o autonomi che lavorano da remoto. Per le medesime finalita' il Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi, ai sensi dell' articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , di un contingente massimo di dieci esperti con elevate competenze e qualificazioni professionali in materia, nel limite di spesa di 40.000 euro annui per singolo incarico al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione, con oneri a valere sul fondo di cui al comma 1.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell' articolo 30, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 recante: «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 , come modificato dalla presente legge:
«Art. 30 (Promozione straordinaria del Made in Italy e misure per l'attrazione degli investimenti). - (Omissis) 7. Presso il Ministero dello sviluppo economico, e' istituito un Comitato con il compito di coordinamento dell'attivita' in materia di attrazione degli investimenti esteri, nonche' di favorire, ove necessario, la sinergia tra le diverse amministrazioni centrali e locali. Il Comitato e' composto da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da un rappresentante del Ministero del turismo, da un rappresentante del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e da un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato puo' essere integrato con i rappresentanti delle amministrazioni centrali e territoriali di volta in volta coinvolte nel progetto d'investimento. Ai componenti del Comitato non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Comitato di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L' articolo 35 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , e' abrogato.
(Omissis).».
e per l'attrazione degli investimenti 1. All'articolo 24-ter, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , le parole: «20.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «30.000 abitanti».
2. All' articolo 25, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 , dopo le parole: «potenziali investitori esteri» sono inserite le seguenti: «, e alla valorizzazione e alla promozione dell'attrattivita' dei territori per i lavoratori stranieri dipendenti o autonomi che lavorano da remoto».
3. All' articolo 30, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 , dopo le parole: «affari esteri e della cooperazione internazionale,» sono inserite le seguenti: «da un rappresentante del Ministero del turismo,».
Note all'art. 26:
- Si riporta il testo dell' articolo 24-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante: «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi», come modificato dalla presente legge:
«Art. 24-ter (Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno). - 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 24-bis, le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, o in uno dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 , o in uno dei comuni interessati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, avente comunque una popolazione non superiore a 30.000 abitanti, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all'estero, individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2, a un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validita' dell'opzione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell' articolo 25, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 , come modificato dalla presente legge:
«Art. 25 (Fondo per il potenziamento dell'attivita' di attrazione degli investimenti esteri). - (Omissis)
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e al fine di garantire il supporto tecnico-operativo al Comitato interministeriale per l'attrazione degli investimenti esteri di cui all' articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 , e' costituita una segreteria tecnica, cui e' assegnato un dirigente di livello non generale, a valere sulle risorse attribuite al Ministero ai sensi dell' articolo 1, comma 13, lettera f), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 , con incarico che puo' essere conferito con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 446, quarto periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , e coordinata da un dirigente di livello generale in servizio presso il Ministero dello sviluppo economico e composta da personale in servizio presso il predetto Ministero, nei limiti della vigente dotazione organica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alla segreteria tecnica sono attribuiti, tra l'altro, i compiti inerenti al coordinamento delle attivita' e dei servizi di assistenza di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy destinati alle imprese estere, diversi da quelli attribuiti all'Unita' di missione di cui all'articolo 30, comma 1-bis, alla ricognizione di potenziali investitori strategici esteri, all'elaborazione di proposte di investimento strutturate, all'adozione di metodologie uniformi, alla definizione di indicatori di performance, all'implementazione di banche dati, alla creazione, in via sperimentale, di uno "sportello unico" che accompagni e supporti gli investitori esteri con riferimento a tutti gli adempimenti e alle pratiche utili alla concreta realizzazione dell'investimento, nonche' all'attivazione di un sito web unitario, che raccolga e organizzi in maniera razionale tutte le informazioni utili sulle iniziative e sugli strumenti attivabili a supporto dei potenziali investitori esteri, e alla valorizzazione e alla promozione dell'attrattivita' dei territori per i lavoratori stranieri dipendenti o autonomi che lavorano da remoto. Per le medesime finalita' il Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi, ai sensi dell' articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , di un contingente massimo di dieci esperti con elevate competenze e qualificazioni professionali in materia, nel limite di spesa di 40.000 euro annui per singolo incarico al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione, con oneri a valere sul fondo di cui al comma 1.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell' articolo 30, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 recante: «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 , come modificato dalla presente legge:
«Art. 30 (Promozione straordinaria del Made in Italy e misure per l'attrazione degli investimenti). - (Omissis) 7. Presso il Ministero dello sviluppo economico, e' istituito un Comitato con il compito di coordinamento dell'attivita' in materia di attrazione degli investimenti esteri, nonche' di favorire, ove necessario, la sinergia tra le diverse amministrazioni centrali e locali. Il Comitato e' composto da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da un rappresentante del Ministero del turismo, da un rappresentante del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e da un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato puo' essere integrato con i rappresentanti delle amministrazioni centrali e territoriali di volta in volta coinvolte nel progetto d'investimento. Ai componenti del Comitato non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Comitato di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L' articolo 35 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , e' abrogato.
(Omissis).».