Sentenza 16 aprile 1970
Massime • 1
La valutazione delle prove costituisce compito esclusivo del giudice di merito, al quale spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento ed, all'uopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilita e la concludenza, scegliere, fra le varie risultanze, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti costitutivi della domanda e della eccezione e dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/04/1970, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 16 aprile 1970 |
Testo completo
La valutazione delle prove costituisce compito esclusivo del giudice di merito, al quale spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento ed, all'uopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilita e la concludenza, scegliere, fra le varie risultanze, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti costitutivi della domanda e della eccezione e dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.*