Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 02/04/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
Pag. 1 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott. Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1194/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “divorzio contenzioso” e vertente TRA
, C.F. parte nata a [...] in Parte_1 C.F._1 data 14/11/1984, rappresentata e difesa dall'avv. CERSOSIMO GIOVANNA, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE– E
, C.F. , parte nata a [...] Controparte_1 C.F._2 (CS) in data 30/10/1983, rappresentata e difesa dall'avv. DI IACOVO PASQUALE, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE – NONCHÉ
in Sede Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 29/05/2023 parte ricorrente
[...]
ha introdotto il presente procedimento contenzioso nei confronti del marito Pt_1
, deducendo che: Controparte_1
- con ricorso depositato in data 7/04/2020 presso la cancelleria del Tribunale di Castrovillari, la sig.ra chiedeva la separazione dal coniuge ed il giudizio Parte_1 veniva iscritto al n.810/2020 R.G.A.C.;
- all'udienza presidenziale del 3/06/2020 comparivano entrambi i coniugi ed il Presidente li autorizzava a vivere separati, disponeva l'affidamento condiviso delle figlie minori e con collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale, Per_1 Per_2 affidava ai servizi sociali del Comune di Cassano all'Ionio il monitoraggio dei rapporti dei due genitori con le figlie minori ed ordinava al sig. di corrispondere alla Controparte_1 sig.ra un assegno mensile complessivo di € 500,00 a titolo di contributo sia Parte_1 per il mantenimento delle figlie minori che della moglie, fissando al 50% le spese straordinarie in capo a ciascun coniuge;
- con sentenza n.547/2023 pubblicata il 20/04/2023 il Tribunale di Castrovillari dichiarava la separazione personale dei coniugi e , con Parte_1 Controparte_1 addebito in capo a quest'ultimo; affidava in via esclusiva le figlie minori alla madre, con loro collocamento presso quest'ultima; assegnava la casa familiare alla medesima,
disponendo, quanto al diritto di visita da parte del padre, che fosse esercitato, per almeno sei mesi, in modalità protetta presso i servizi sociali del Comune di Cassano all'Ionio e successivamente secondo un calendario ben scadenzato;
poneva a carico del sig.
[...]
l'obbligo di versare alla ricorrente per il mantenimento delle figlie minori CP_1 l'assegno mensile complessivo di € 400,00 e per il mantenimento della stessa ricorrente l'assegno mensile di € 50,00, importi rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie per le figlie;
disponeva, altresì, che l'assegno unico universale, ove dovuto per legge, fosse corrisposto integralmente alla ricorrente nella misura del 100%, atteso l'affidamento esclusivo della prole;
- dal giorno dell'udienza presidenziale svoltasi in data 3/06/2020 la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente. Tanto premesso, la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “(..)pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Cassano all'Ionio (CS) in data 18/04/2009 tra i sigg. e , trascritto presso l'Ufficio dello Parte_1 Controparte_1 Stato Civile del Comune di Cassano all'Ionio al n.5, parte II, serie A, dell'anno 2009, confermando tutte le statuizioni già rese nella sentenza di separazione e precisando che, qualora l'obbligo di mantenimento delle figlie minori non venga adempiuto dal padre, sia posto a carico dei nonni paterni. Si chiede, altresì, ordinarsi la trascrizione dell'emananda sentenza nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Cassano all'Ionio.”. Con comparsa depositata il 24.7.2023 si è costituita in giudizio la parte resistente deducendo che:
- la convivenza diveniva intollerabile a causa dei comportamenti della ricorrente, che ha gravemente e ripetutamente violato i doveri sanciti dal matrimonio, rendendo impossibile la prosecuzione della convivenza. In particolare imponendosi nei confronti del resistente con atteggiamenti di predominio successivi anche alla separazione e ponendosi come obbiettivo l'allontanamento delle figlie dal di loro padre, sulle quali ha agito psicologicamente, accusando il resistente della rottura del matrimonio;
- la ricorrente abile nei comportamenti inculcava nelle figlie reazioni avverse verso il di loro padre e della nuova compagna di vita di quest'ultimo, additava la sig.ra come colei, che aveva rovinato il matrimonio e portato via dalle minori il di loro padre;
- ad oggi i rapporti tra le minori e il resistente sono del tutto inesistenti, obbligandolo e ponendolo di fronte ad una scelta, o le di lui figlie o la sig.ra nuova compagna di vita del resistente, rifiutando a tal proposito ogni tipo di incontro e rapporto col padre stesso, perché reo di voler proseguire la propria relazione sentimentale con la nuova compagna di vita;
- la casa coniugale è stata costruita in costanza di matrimonio ed è in regime di comunione legale e il resistente ha rinunciato per amore delle figlie ad ogni pretesa riguardante la casa, i mobili e gli arredi;
- il sig. ha provveduto al mantenimento delle di lui figlie Controparte_1 essendosi la sig.ra appropriata dell'intera somma di un conto corrente cointestato ad entrambi i coniugi, non appena il resistente andava via dalla casa coniugale e la ricorrente tratteneva il libretto postale e, prelevando, tutto all'oscuro del resistente, l'intera somma giacente sul libretto di euro € 15.860,00, proveniente unicamente ed esclusivamente dal lavoro del sig. ; Controparte_1
- il resistente non svolge alcuna attività lavorativa stabile e la sua condizione reddituale purtroppo è enormemente peggiorata;
- la ricorrente gode del reddito di cittadinanza e di altri benefici fiscali;
- i comportamenti della ricorrente sono stati la causa scatenante della crisi coniugale e l'allontanamento dalla casa coniugale del resistente sono stati resi necessari al fine di sottrarre le minori e se stesso alle sempre crescenti liti violente e che la ricorrente Pag. 3 di 9
tra l'altro ha sempre violato l'obbligo di collaborazione ed assistenza nei confronti del coniuge;
- la richiesta di affidamento esclusivo delle minori alla madre è contraria agli interessi dei minori, essendo stato il resistente genitore di riferimento, e tenuto conto delle gravi condotte poste in essere dalla madre stessa per allontanarle dal resistente;
- il resistente si trova oggi ai limiti dell'indigenza, non avendo redditi né proprietà, sicchè ne discenderebbe, secondo consolidata giurisprudenza, l'esclusione del diritto al mantenimento.
Tanto premesso, il resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi con addebito alla ricorrente;
- affidamento condiviso delle figlie;
- determinare le modalità con le quali il resistente vedrà ed avrà con sé le figlie dopo l'ammissione di una idonea CTU della ricorrente, disporre CTU per accertare la volontà delle minori e il rapporto padre-minore;
- Ridurre il mantenimento a favore delle figlie fino ad una futura occupazione del padre. Revocare l'assegno di mantenimento a carico del padre a favore della ricorrente avendo la ricorrente una condizione economica di gran lunga più agiata del resistente. e porre a carico dei genitori nella misura del 50% le spese mediche non coperte dal SSN, le spese scolastiche, sportive e culturali dei minori;
RIGETTARE RICHIESTA DI MANTENIMENTO A CARICO DEI NONNI PATERNI IN CASO DI INADEMPIMETNO DELL'OBBLIGO DEL RESISTENTE.
- con condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio, attesa la infondatezza di alcune domande e la temerarietà delle spese;
- con sentenza esecutiva per legge.”. All'esito prima udienza di comparizione davanti al giudice delegato alla trattazione le parti hanno chiesto congiuntamente rinvio per trattative di bonario componimento.
Fallite le trattative tra le parti, sentite le parti e la minore ultradodicenne Persona_3
sono stati emessi i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
[...]
“a. CONFERMA le condizioni stabilite in sede di separazione;
b. DISPONE che il diritto di visita del padre venga esercitato secondo le modalità indicate in parte motiva;
c. DELEGA i Servizi Sociali di CASSANO ALL'IONIO affinché predisponga entro 10 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza un calendario di incontri favorenti il recupero del rapporto padre-minori, con le modalità da individuarsi ad opera del Servizio stesso, nonché che comunichi entro il medesimo termine tale calendario a questo Tribunale ed alle parti, relazionando sull'andamento degli incontri entro il giorno 15.10.2024”. All'udienza del 23.1.2025, i difensori, invitati alla discussione, hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza.
Non sono pervenute conclusioni difformi del PM.
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, e cioè, la separazione personale. Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta per il tempo previsto dalla legge – computato fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione RG n. 810/2020 definito con sentenza di separazione di questo Tribunale del 20/04/2023, n. 547/2023, notificata il 26.4.2023 (v. documentazione allegata). Pag. 4 di 9
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70. Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 5 citato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
3. L'affidamento dei figli minori In ordine al regime di affido delle minori , nata il [...] e Persona_3
, nata il [...], giova ricordare che se ai sensi degli art. 337 ter Persona_4
c.c. e ss. l'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, è altresì vero che tale regime è derogabile laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. L'art. 337 quater co. 1 c.c., infatti, stabilisce che “il giudice può disporre l'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha precisato che affinché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o, comunque, tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore. Per cui la pronuncia di affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità educativa o manifesta carenza dell'altro genitore (Cass., Sez. I, sent. n. 6535/2019; Cass., Sez. VI-1, ord. n. 24526/2010).
La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente. D'altronde, l'affidamento condiviso impone la partecipazione del genitore ai compiti di accudimento e mantenimento della prole (Cass. civ. n. 26587 del 2009).
Orbene, nel caso di specie ritiene il Collegio che, alla stregua delle emergenze processuali, vada disposto l'affido esclusivo alla madre delle figlie, perché il loro affidamento anche al padre, allo stato attuale, si appalesa contrario agli interessi delle minori. Di fatto, già dall'udienza del 14.3.2024 ed anche all'udienza del 23.1.2024 la parte resistente non ha manifestato opposizione alla conferma dell'affido esclusivo delle minori alla madre. In tal senso, peraltro, rilevano le seguenti circostanze.
La stessa parte resistente ha affermato di non aver mai corrisposto il mantenimento per la prole “dall'estate del 2020” (cfr. verbale di udienza del 14.3.2024), e dunque dal periodo di poco successivo all'emissione dei provvedimenti presidenziali nel corso del procedimento di separazione, confermando quanto dedotto dalla ricorrente. Tale perdurante inadempienza all'obbligo del genitore non collocatario di corrispondere il mantenimento è, peraltro, già emersa in sede di separazione (cfr. sentenza in atti). Pag. 5 di 9
Non risultano, invece, dedotte situazioni effettivamente ostative all'assolvimento dell'obbligo di pagare il mantenimento, essendo, peraltro, il resistente abile al lavoro;
né allegazioni contrarie sono state effettuate sul punto.
In effetti, il resistente , ha solo genericamente dedotto che la propria CP_1 condizione economica è peggiorata e di essere indigente (cfr. atto di costituzione). In sede di audizione, inoltre, la parte resistente ha dichiarato di essere CP_1 momentaneamente disoccupato. Lo stato di disoccupazione, di fatto, non fa venir meno l'obbligo di mantenere i figli. D'altronde, neanche la perdita del lavoro costituisce oggettiva impossibilità di fare fronte alle obbligazioni economiche (Cass. sent. n. 39411/17 del 24.08.17). Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, infatti, il genitore separato o divorziato deve versare l'assegno di mantenimento per i figli anche se è disoccupato, sussistendo il dovere dell'obbligato di attivarsi ed impegnarsi ulteriormente nella ricerca di una occupazione, per essere in condizione di fare fronte agli impegni intrinseci alla scelta della genitorialità. Neppure emerge che l'inadempimento sia frutto della sola disoccupazione. Dalle stesse dichiarazioni del resistente, in effetti, emerge che l'inadempimento precede la perdita del lavoro (avvenuta nel 2021), e che, comunque, nel breve periodo di occupazione nel 2023 non ha contribuito al mantenimento delle minori. Giova altresì osservare che all'udienza del 14.3.2024 le parti hanno concordemente dichiarato che il padre non vedeva le figlie dal mese di dicembre del 2023, ossia dalla cessazione del periodo di monitoraggio dei servizi sociali prevista nella sentenza di separazione. Per l'effetto, nel periodo intermedio sino alla udienza citata il padre non ha esercitato il proprio diritto di visita, pure disciplinato nella sentenza di separazione, neppure in modo discontinuo, salvo contatti telefonici con la figlia . Per_2
La ripresa degli incontri tra padre e minori, invero, è intervenuta solo a seguito del monitoraggio dei servizi sociali disposto nell'ambito del presente procedimento, anche a seguito del rifiuto della minore di incontrare il padre, a causa della partecipazione Per_1 della nuova campagna di quest'ultimo all'ultimo incontro che hanno avuto. Anche all'esito del periodo di monitoraggio da parte dei servizi sociali (dal mese di maggio a quello di dicembre del 2024), delegati alla predisposizione degli incontri tra padre e minori - almeno uno a settimana e per almeno due ore, sempre tenendo conto dell'interesse dei minori - in un contesto favorente il recupero del rapporto padre-figlie, è emerso che il resistente ha un rapporto conflittuale con la minore , già CP_1 Per_1 emerso in sede di ascolto della stessa, non riuscendo a trovare un canale di proficuo dialogo con la minore anche con il supporto delle equipe dei servizi sociali (cfr. relazione depositata il giorno 11.10.2024: “Durante il colloquio ha esplicitamente rivelato al Per_1 padre di nutrire nei suoi confronti un forte senso di rabbia, dovuto soprattutto ad un evento specifico avvenuto durante il periodo iniziale di separazione dei genitori, asserendo di essersi sentita tradita per le continue insistenze da parte del Sig. nel conoscere CP_1
e frequentare l'attuale compagna, nonostante lei avesse chiesto maggiore tempo per metabolizzare accettare la nuova situazione. Il sig , ha accolto i pensieri della figlia, CP_1 ascoltandola con attenzione, apparendo chiuso e ammettendo un minimo errore, percepito meno grave rispetto a quello invece attribuito da . Alla fine del colloquio, entrambi Per_1 restano sulle proprie posizioni, non trovando alcun chiarimento per ripristinare la relazione”). Dopo il prosieguo del monitoraggio disposto dal Tribunale, la minore ha Per_1 rifiutato altre partecipazioni agli incontri, neppure per accompagnare la sorella , ed il Per_2 padre non ha più richiesto notizie in merito alla figlia, assumendo di non voler forzare la figlia. Pag. 6 di 9
Il padre, peraltro, pur in assenza di effettivi miglioramenti nei rapporti con , Per_1 soprattutto in ordine ai profili più problematici della loro relazione, ossia la partecipazione agli incontri della nuova compagna del padre, nel prosieguo del monitoraggio ha insistito nella sua volontà di far incontrare la sua compagna alle minori (cfr. relazione depositata il giorno 11.10.2024: “Il signor rivela, durante il colloquio del 24 settembre, che il CP_1 suo desiderio è quello di poter avere la possibilità di fare incontrare le figlie con la sua compagna, affermazione ribadita più volte nel corso dei colloqui, Si è sottolineato allo stesso, però, che nonostante il suo desiderio possa essere compreso, occorre che ci si arrivi in maniera graduale visto che si sta appena ricostruendo il rapporto padre-figlia che
è elemento essenziale del percorso appena intrapreso e che solo fortificando questa relazione si può pensare di ottenere ulteriori coinvolgimenti con terzi vicini alla figura paterna”). Quanto al rapporto con la minore , gli incontri presso i Servizi hanno Per_2 registrato un approccio positivo del padre e della minore soprattutto se svolti presso la sede dei servizi, risultando prematuri incontri totalmente liberi, attesi i precedenti rifiuti della minore. Dal complessivo quadro probatorio delineato emerge l'assenza di una frequentazione continuativa padre – figlie, la discontinua partecipazione alla crescita ed all'educazione delle stesse, nonché il mancato adempimento del padre ai diritti/doveri nascenti dal concreto esercizio della responsabilità genitoriale. Dall'altro lato, non sono emersi sintomi di inidoneità genitoriale della madre, la quale ha partecipato in modo collaborativo alle iniziative volte a favorire una maggiore naturalezza degli incontri tra il padre e la secondogenita , ad esempio, invitandolo Per_2 alla recita scolastica della minore (cfr. relazione dei servizi sociali depositata i 20.12.2024).
Trattasi di elementi che, complessivamente considerati, portano alla conferma del residuale affido mono-genitoriale alla madre, come evidenziato sopra. Le minori dovranno essere collocate presso la madre, cui resta assegnata la casa familiare.
Quanto al diritto di visita, ritiene il Collegio che, in continuità con quanto disposto in sede di separazione, ed avuto riguardo all'opportunità emersa nelle relazioni in atti di una mediazione nel rapporto tra padre e minori, esso debba essere ancora esercitato, per almeno sei mesi, secondo un calendario predisposto dai Servizi Sociali, per almeno un incontro settimanale di almeno due ore, con le modalità da individuarsi ad opera dei
Servizi Sociali. All'esito le figlie minori, sempre tenuto conto della loro volontà, incontreranno il padre con le seguenti modalità: almeno un pomeriggio infrasettimanale;
a fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica sera alle 20,30; un periodo di almeno 15 giorni durante le vacanze estive, per periodi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno, Pasqua o Pasquetta e tutte le altre festività; il giorno della festa del papà; ad anni alterni il pomeriggio o la sera del compleanno delle figlie.
4. Il mantenimento in favore dei figli L'art. 316 bis c.c. dispone: “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo …”. L'art. 337 ter, comma 4, cc (prima della novella di cui al D. Lgs. 154/2013 art. 155 c.c.) stabilisce:
“ … ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) Le attuali esigenze del figlio. Pag. 7 di 9
2) Il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) I tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) Le risorse economiche di ciascun genitore.
5) La valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. L'art. 337 septies, comma 1, c.c. per i figli maggiorenni dispone poi: “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”. In sede di audizione la parte resistente ha dichiarato di essere CP_1 momentaneamente disoccupato, e di aver avuto un rapporto di lavoro part time, a chiamata ed a tempo determinato, per quattro mesi presso una agenzia funebre nell'anno 2023, conclusosi nel mese di aprile, percependo circa 550 al mese. Inoltre, il resistente ha dichiarato che la propria compagna lavora, e che vive a casa della stessa. Alla luce del disposto dell'art. 316 bis che mette in relazione l'obbligo di mantenimento con la capacità di lavoro professionale (in base anche alla costante lettura della giurisprudenza di merito) il genitore anche se disoccupato, ma dotato di capacità lavorativa e di potenzialità reddituale, deve contribuire al mantenimento del figlio minore, seppure in misura minima, non essendo rilevante il solo fatto del suo attuale stato di disoccupazione. Infatti, il dovere giuridico per il genitore non collocatario di concorrere al mantenimento dei figli impone allo stesso di attivarsi per lo svolgimento di un'attività lavorativa che gli consenta di adempiere all'obbligazione nei confronti della prole. Inoltre, con specifico riferimento alla situazione di disoccupazione, va condiviso l'orientamento in base al quale la capacità lavorativa di cui all'art. 316 bis c.c., non va valutata con riferimento alle contingenze meramente negative di un particolare momento storico, ma rispetto alle potenzialità del mercato del lavoro, nonché a quelle espresse dalla professionalità acquisita dal medesimo genitore.
Nel caso di specie, tenuto conto del fatto che il resistente si trova in età CP_1 lavorativa, non risulta essere affetto da problemi fisici e di salute si deve rilevare che questo è tenuto a porre in essere un reale impegno per reperire un impiego retribuito tale da consentirgli di far fronte all'assolvimento dei predetti obblighi di mantenimento a cui allo stato ha fatto fronte la madre delle minori.
Non sono emersi sostanziali mutamenti nella situazione economica delle parti, rispetto al giudizio di separazione.
Il resistente , in effetti, ha solo genericamente dedotto che la propria CP_1 condizione economica è peggiorata e di essere indigente (cfr. atto di costituzione).
Alcuna prova, tuttavia, è stata fornita sul punto.
Anzi, la parte resistente ha prodotto solo tre dichiarazioni dei redditi (modello 730 anno 2022, anno 2021 ed anno 2020), di cui la più recente espone un reddito di € 1.129,00, senza depositare documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali, né gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.
Il resistente, dunque, non ha fornito una compiuta documentazione della propria condizione reddituale, in ipotesi, peggiorata. Peraltro, il resistente all'udienza del 14.3.2024 non si è opposto alla conferma dell'importo dell'assegno di mantenimento per la prole in € 400,00, ed all'udienza del 23.1.2025 ha chiesto la riduzione dell'importo ad € 300,00, effettuando, dunque, richieste incompatibili con la dedotta totale assenza di capacità economica. Pag. 8 di 9
Di conseguenza, può essere confermato l'importo già previsto in sede di separazione a titolo di contributo al mantenimento delle minori, oltre al 50% delle spese straordinarie. Quanto alla richiesta formulata da parte ricorrente di prevedere, qualora l'obbligo di mantenimento delle figlie minori non venga adempiuto dal padre, che lo stesso sia posto a carico dei nonni paterni, la stessa si appalesa del tutto infondata. Sono i genitori a dover provvedere al mantenimento dei figli, mentre l'intervento degli ascendenti, diretto a fornire a questi ultimi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - al pari del diritto agli alimenti ex art. 433 c.c.
- va inteso nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella primaria dei genitori. Trattasi, peraltro, di obbligo per la cui attivazione non basta il solo inadempimento di un genitore, se l'altro è in grado di provvedervi.
Nella specie, peraltro, non risulta neppure che sia stato attivato lo speciale procedimento di cui all'art. 316 bis c.c..
5. L'assegno divorzile Deve evidenziarsi che la parte ricorrente all'udienza del 14.3.2024 ha Pt_1 modificato la propria domanda rinunciando ad ogni richiesta di contributo economico in suo favore. Modifica, poi, reiterata all'udienza del 23.1.2025 e, dunque, attesa la rinuncia della parte la domanda non va esaminata.
6. Il regime delle spese
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate alla luce della soccombenza reciproca tra le parti nessuna delle quali ha visto accogliere in modo completo le conclusioni rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
A. DICHIARA la CESSAZIONE degli EFFETTI CIVILI del MATRIMONIO celebrato in CASSANO ALL'IONIO in data 18/04/2009 TRA e Parte_1 CP_1
, come sopra generalizzati (atto n.° 5, parte 2, serie A, reg atti matrimonio
[...] anno 2009);
B. ORDINA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.° 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 10 L.
1.12.1970 n.° 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C. AFFIDA le figlie minori in via esclusiva alla madre, presso la quale sono collocate;
D. DISPONE, quanto al diritto di visita, che esso venga ancora esercitato, per almeno sei mesi, presso i servizi sociali del Comune di Cassano allo Ionio, che dovranno pianificare le modalità di visita e di incontro tra il genitore non collocatario e le figlie secondo le modalità indicate in parte motiva. Si dispone che al termine di tale periodo le figlie minori, sempre tenuto conto della loro volontà, incontrino il padre con le seguenti modalità: almeno un pomeriggio infrasettimanale;
a fine settimana alternati, dal sabato mattina alla domenica sera alle 20,30; un periodo di almeno 15 giorni durante le vacanze estive, per periodi da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno, Pasqua o
Pasquetta e tutte le altre festività; il giorno della festa del papà; ad anni alterni il pomeriggio o la sera del compleanno delle figlie;
E. ASSEGNA la casa coniugale a;
Parte_1 Pag. 9 di 9
F. PONE A CARICO del resistente l'obbligo di corrispondere in Controparte_1 favore della ricorrente , entro il giorno cinque di ogni mese, Parte_1 l'assegno mensile di € 400,00, a titolo di contributo al mantenimento dei figli (€ 200,00 ciascuno); detto assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai, oltre al 50% delle spese straordinarie. G. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
H. MANDA la Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per la comunicazione della predetta sentenza ai servizi sociali del Comune di Cassano allo Ionio.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 2.4.2025 Il giudice estensore dott. Eduardo Bucciarelli
Il Presidente dott.ssa Beatrice Magarò