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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/02/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
in persona della giudice, Federica Porcelli, all'esito dell'udienza del 3.2.2025, sì come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3593/2024 R.G, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Catania, in via Pietro Verri, n. 3, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Rosaria Rossella Danile, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
Ricorrente
E
in persona del suo Controparte_1
presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Catania,
piazza della Repubblica n. 26 - Avvocatura sede provinciale I.n.p.s. –, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Vetri giusta procura rilasciata per atto del Notaio di Per_1
Roma del 22.03.2024, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313.
Resistente
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
Conclusioni: come da ricorso e da memoria di costituzione, da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il giorno 6.4.2024, Parte_1
ha proposto opposizione avverso il mancato riconoscimento dei requisiti sanitari
[...] prescritti per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, negati dal CTU all'esito del procedimento di ATPO ex art. 445 bis c.p.c., deducendo che il CTU aveva mal valutato la documentazione medica in atti, sottovalutando l'incidenza invalidante del complessivo quadro patologico.
1 Tanto premesso il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni «
1. nominare un consulente tecnico d'ufficio affinché riconosca che la ricorrente, è idonea al riconoscimento dello stato di invalidità con riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo secondo le previsioni dell' art. 1 Legge 222/84, sin dalla data della domanda in sede amministrativa;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, il quale dichiara di non aver percepito alcun anticipo».
Si è costituito l' , eccependo l'inammissibilità della domanda, la carenza di motivi CP_1
specifici di opposizione e contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso per mancanza dei requisiti sanitari.
Svoltasi l'udienza dell'8.7.2024, è stata disposta la rinnovazione della CTU medico legale e la causa è stata rinviata all'udienza del 3.2.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza opposizione da parte delle parti. Acquisite le note sostitutive dell'udienza, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza.
2. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del requisito sanitario richiesto dall'art. 1
l. n. 222/1984.
3. Ritiene il Tribunale di aderire pienamente alle valutazioni e conclusioni del consulente tecnico di ufficio nominato in questa fase di giudizio, dott. , medico legale. Per_2
La relazione depositata dal c.t.u. appare esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita nel corso del giudizio e redatta secondo corrette valutazioni tecniche, emergendo, in particolare, dagli atti che l'ausiliare ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico della perizianda, corredato dall'attento esame della documentazione medica in atti, ed ha tenuto conto dei parametri di cui alla l. n. 222/1984, così accertando che parte ricorrente è affetta da una serie di patologie che investono una pluralità di organi ed apparati e, in particolare, da «intervento
di mastectomia bilaterale per carcinoma (2007-2008), annessectomia (2010) spondilo artrosi rachide cervico lombare con lieve riduzione dello spazio vertebrale C3-C4; C4-C5,
C5-C6; C6-C7;T4-T5;T6-T7; T10-T11; T11-T12;T12-L1;L1_L2 L3-L4;L4-L5».
Il CTU ha provveduto valutazione delle singole patologie riscontrate e facendo riferimento ai criteri di cui alla l. n. 222/1984, esaminati analiticamente dal CTU, e alla capacità lavorativa specifica ha osservato che «le patologie documentate, in relazione all'attività lavorativa segretaria, svolta dalla stessa [ricorrente n.d.r.], non riducano la sua capacità di lavoro, al di sotto di quel terzo voluto dalla legge (L. 12.6.1984 n. 222). per la
2 concessione del beneficio richiesto. La mansione ricoperta dalla ricorrente è tipicamente di tipo amministrativo e di supporto ai medici di famiglia. Non sono presenti valutazioni
del medico del lavoro per determinati rischi lavorativi, Movimentazioni manuali dei carichi, postere incongrue e/o attività di videoterminalista che potrebbero ridurre la sua capacità lavorativa conseguenti delle patologie sofferte e certificate».
4. Le conclusioni del CTU non risultano inficiate dalle osservazioni del CTP di parte ricorrente, che sono state puntualmente confutate dal consulente tecnico di ufficio.
Segnatamente il CTU ha correttamente specificato che al fine di quantificare la riduzione della capacità lavorativa inerente alle confacenti attitudini del richiedente «è necessario formulare un giudizio medico-legale individualizzato in quanto l'infermità o la
menomazione fisica, psichica o mentale non deve essere giudicata astrattamente ma nell'interazione con gli altri fattori peculiari del soggetto: età, sesso, scolarità e cultura, capacità professionali, possibilità di riqualificazione e impiego in attività differenti da quelle eventualmente esplicate».
Al riguardo, d'altra parte, la Corte di cassazione ha «precisato (Sez. L, Sentenza n. 3519 del
09/03/2001, Rv. 544656 - 01 e Sez. L, Sentenza n. 8596 del 14/06/2002, Rv. 555070 - 01) che la capacità di lavoro dell'assicurato, alla quale fa riferimento la L. 12 giugno 1984, n.
222, art. 1, ai fini della valutazione della sussistenza del requisito sanitario richiesto per
l'attribuzione della prestazione previdenziale dell'assegno di invalidità, consiste nella idoneità a svolgere, in primo luogo, il lavoro di fatto esplicato (capacità specifica), ed inoltre tutti i lavori che l'assicurato per condizioni fisiche, preparazione culturale ed esperienze professionali sia in grado di svolgere (capacità generica), i quali vengono in
considerazione soltanto in caso di accertata inidoneità dell'assicurato allo svolgimento del lavoro proprio. Ne consegue che, ove la capacità dell'assicurato di svolgere il lavoro di fatto esplicato si sia ridotta, ma senza raggiungere la soglia, normativamente rilevante, della riduzione a meno di un terzo, il giudice non ha l'obbligo - prima di escludere il
diritto alle richieste prestazioni previdenziali - di accertare anche l'incapacità dell'assicurato di svolgere altre attività lavorative, compatibili con le sue capacità ed attitudini» (Cass. n. 16599/2022).
Il CTU ha, quindi, preso in esame tutte le patologie potenzialmente incidenti sulla capacità
di lavoro specifica della ricorrente, osservando che la mastectomia bilaterale (2007-2008)
l'annessectomia (2010) non siano in grado di determinare un impatto funzionale significativo e rilevante sulla capacità lavorativa del ricorrente.
3 La Spondilo artrosi rachide cervico lombare con lieve riduzione dello spazio vertebrale
C3-C4; C4-C5, C5-C6; C6-C7;T4-T5;T6-T7; T10-T11; T11-T12;T12-L1;L1_L2 L3-L4;L4-
L5.
Dai referti degli esami strumentali in atti, TAC e RMN, i gravi problemi della colonna che ripota nelle osservazioni il CTP, non sono supportati da evidenze strumentali, tutte lesioni repertate con aggettivi “lieve riduzione degli spazi vertebrali”, “minime protusioni con associate note osteofitiche” Sempre per quanto riguarda la colonna vertebrale, l'unico
certificato di visita ortopedica risale al 2013, con una diagnosi di osteoporosi post menopausa.
Pertanto, a differenza da quanto riportato dal CTP, non depongono per una grave compromissione.
Per quanto riguarda la sfera psicologica, agli atti sono presenti solo due certificati risalenti al 2016 e 2017. Che depongono per un episodio acuto, rientrato nella norma, in considerazione della mancanza di alle certificazioni o di un percorso riabilitativo terapeutico.
Lo stesso per quanto concerne la valutazione cardiologica, in atti sono presenti solo due certificati di visita cardiologica (2013 e 2022), non sono presenti esami strumentali come
Elettrocardiogramma, e ecocardiografia, che dovrebbero essere di supporto alla classificazione NYHA, che esprime una valutazione funzionale e soggettiva nei pazienti
con cardiopatia».
In definitiva, l'ausiliare ha confermato, con valutazione che il Tribunale condivide, che non sussistono i presupposti di cui all'art. 1, l. n. 222/1984.
5. Le critiche della ricorrente, reiterate nelle note sostitutive dell'udienza e nella sostanza coincidenti con le osservazioni mosse dal CTP della parte ricorrente, cui peraltro il CTU già ha risposto con le sopra riportate conclusioni, appaiono invero frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse, peraltro, in termini generici e non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici (essendo del tutto apodittiche e non argomentate e come tali) idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni del CTU.
Si tratta, pertanto, di un dissenso normale nell'ambito delle valutazioni medico-legali, ma non idoneo ad addebitare al consulente d'ufficio carenze o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche e scientificamente errate, non essendo sufficiente, al fine di dimostrare la erroneità del giudizio formulato dal CTU, la mera prospettazione di una
4 semplice difformità tra le valutazioni del medesimo e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico ( v. Cass., n. 7341/2004; Cass., n.20188/2011).
6. Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
7.Le spese di lite di entrambe le fasi devono essere dichiarate irripetibili, avendo parte ricorrente reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_ Le spese di CTU sono poste a carico dell' liquidate con separati decreti.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, assorbita ogni altra questione ed eccezione,
così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
CP_
- pone le spese di CTU a carico dell' nella misura liquidata con separato decreto.
Così deciso in Catania, il 3 febbraio 2025
La giudice
Federica Porcelli
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