Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/01/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice dott.ssa Giuseppina Guttadauro
nel procedimento iscritto al n. 12389/2023 R.G. promosso da
, (N. Passaporto: GF267970) nato il [...] a [...], SP, Parte_1
Brasile, C.P.F. n. residente in [...]123, ap 62, Vila Monte P.IVA_1
Santo Brasile;
(N. Passaporto GG449586) nato il [...] a [...] Parte_2
Paolo/SP, Brasile, C.P.F. n 366.466.968-10 residente in [...]329, apt 146, torre 2 Vila
Augusta, Guarulhos, San Paolo, Brasile;
(N. Passaporto: Controparte_1
FR680820) nata il [...] a [...], SP, Brasile CPF , residente in [...]C.F._1
Barao de Jaceguai 1296, Mogi Das Cruzes, San Paolo, SP, Brasile;
(N. Controparte_2
Passaporto: GD825909) nata il [...] a [...]/SP, Brasile CPF C.F._2 residente in [...]. Dr Aristeu Ribeiro de Rezende, 666, Vila Oliveira-Mogi das Cruzes, SP, Brasile;
(N. Passaporto: nato il [...] a [...], Parte_3 C.F._3
SP, Brasile CPF residente in [...]de Jaceguai, 1296, Mogi Das Cruzes, San C.F._4
Paolo, Brasile, ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliati presso l'Avv. Claudio Antonino
Laganà del foro di Reggio Calabria, ), che li rappresenta e difende giusta C.F._5 procura alle liti in atti;
ATTORI
Contro
, (c.f. , in persona del Ministro pro tempore Controparte_3 P.IVA_2
CONVENUTO-Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
Ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 31/10/2023 gli attori, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto diretti discendenti di , cittadina Persona_1 italiana nata a [...] il [...] e successivamente emigrata in Brasile dove visse senza mai rinunciare alla cittadinanza di nascita o naturalizzarsi brasiliana, (all.4-8 ).
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Con decreto del 20/02/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 29/10/2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che non ha precisato le conclusioni.
La difesa attorea ha depositato note di trattazione il 29/10/2024 unitamente a prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza effettuata il 16/09/2024 al presso Controparte_3
l'Avvocatura dello Stato di Firenze. Poiché il convenuto non si è costituito in giudizio deve esserne dichiarata la contumacia.
1- L'INTERESSE AD AGIRE
al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_3 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie gli attori hanno dedotto la trasmissione della cittadinanza dall'ava italiana
[...]
, sposatasi in Brasile con cittadino straniero nel 1925 la quale, in forza delle leggi del Per_1 tempo, non avrebbe potuto conservare né trasmettere la cittadinanza ai propri discendenti, nella fattispecie ai figli e , nati anch'essi in epoca Persona_2 Persona_3 precostituzionale, che hanno dato vita ai due distinti rami familiari ai quali gli odierni ricorrenti appartengono.
Considerato che nella fattispecie ci si trova di fronte ad una trasmissione della linea di discendenza per via femminile, gli attori hanno pieno interesse ad agire dal momento che si vedono a tutt'oggi preclusa la via della richiesta amministrativa a motivo del perdurare del consolidato orientamento dell'Amministrazione, di cui alla circolare del Ministero dell'Interno n. K28.1/1991, secondo il quale:
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”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e richiamato anche a sostegno del ricorso.
2- NEL MERITO
Al fine di delibare la domanda attorea occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione.
In ordine al primo dei suddetti elementi appare opportuno evidenziare che, in base alla documentazione prodotta, la sig.ra , della quale non è nota la data di emigrazione, Persona_1 si sposò in data 28/02/1925 nella città di Mogi Das Cruzes, SP, Brasile con il cittadino straniero
, (all.5); dalla loro unione nacquero in epoca precostituzionale Persona_4 Persona_2
(all.6) e , (all.7).
[...] Persona_3
Al riguardo si deve evidenziare che per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del
1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana i discendenti di per Persona_1
i quali si è verificato un passaggio per via femminile nella linea di discendenza in epoca precostituzionale. Ciò anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n.
555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio
1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).
Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953,
n. 87, art. 30, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per
Pag. 3 di 7 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 nei rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti della sentenza d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Ne consegue che , non solo ha conservato la cittadinanza italiana nonostante il Persona_1 matrimonio con un cittadino straniero, ma è stata in grado di trasmetterla ai propri figli i quali, in mancanza di emergenze di segno contrario, hanno potuto trasmetterla ai loro discendenti.
Quanto alla continuità della linea di trasmissione, in base alla documentazione prodotta, regolarmente munita di apostille e di traduzione, risulta che dall'unione coniugale della predetta con
[...]
nacquero: i) , il 07/07/1930 a Mogi Das Cruzes (SP), Brasile Per_4 Persona_2
(all.6); ii) il 02/03/1933 a Mogi Das Cruzes (SP), Brasile (all.7). Persona_3
i ) discendenti ramo familiare di : Persona_2
dal matrimonio di con contratto il 28/05/1955 a Persona_2 Persona_5
Mogi Das Cruzes, (SP), Brasile (all.9), vennero alla luce tre figli: nato il Controparte_4
14/02/1956 a Mogi Das Cruzes (SP), Brasile (all.10), nata il [...] Controparte_5
a Mogi Das Cruzes (SP), Brasile (all.11) e nata il [...] a [...] Controparte_6
(SP), Brasile (all.12).
si sposò con in data 31/10/1981 a Mogi Das Cruzes Controparte_4 Persona_6
(SP), Brasile (all.13), da questa unione è nata il [...] a [...], Brasile la ricorrente (all.14). Controparte_2
si sposò con in data 30/04/1983 a Mogi Das Controparte_5 Persona_7
Cruzes (SP), Brasile (all.15), generando il ricorrente , nato il Parte_1
08/11/1984 a Cerqueira Cesar, (SP), Brasile (all.16).
si sposò con in data 11/07/1987 a Sao Paulo (SP), Controparte_6 Persona_8
Brasile (all.17), con il quale ha generato il ricorrente , nato il Persona_9
27/03/1988 a Sao Paulo, (SP), Brasile (all.18).
ii- discendenti ramo familiare di Persona_3
ha contratto matrimonio in data 28/06/1958 a Mogi Das Cruzes, (SP),
[...]
Brasile con (all.19); la coppia ha generato la figlia Controparte_7 Persona_10
, nata il [...] a [...], Brasile (all.20), la quale si è sposata in data
[...]
13/01/1990 a Mogi Das Cruzes (SP), Brasile, con (all.21). Dall'unione Controparte_8 di questi ultimi sono nati i ricorrenti il 25/08/1993 a Mogi Das Controparte_1
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Cruzes (SP), Brasile (all.22) e il 19/01/1996 a Mogi Das Cruzes Parte_3
(SP), Brasile (all.23).
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Occorre infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. sentenza n. 25317 del
24/08/2022).
Risulta peraltro provato che non si è mai naturalizzata brasiliana come da Persona_1 certificazione negativa di naturalizzazione in atti, (all.8).
In ogni caso la sentenza delle Sezioni Unite sopra richiamata ha precisato che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione
"iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cfr. Cass. Civ. S.U. sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
3- LE SPESE DI CAUSA
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la documentata CP_3 impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una
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– in quanto postulata dal T.A.R. come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato,
643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost..
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_3 comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del in persona del ministro l.r.p.t. Controparte_3
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che gli attori sono cittadini italiani jure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_3 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• condanna il a rifondere alla parte attrice le spese di lite che si liquidano Controparte_3 in €.1.452,00 per compensi, €.545,00 per esborsi oltre spese generali 15% ed accessori di legge;
Firenze, 12.1.2025 Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Guttadauro
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