Ordinanza cautelare 17 dicembre 2021
Sentenza 30 marzo 2023
Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 01/04/2026, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00767/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01042/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1042 del 2021, proposto da
RI VI e IO S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Barbero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Galileo Ferraris 120;
contro
AG - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e ADER - Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino e presso la stessa ex lege domiciliate in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
- della cartella di pagamento n. 037 2021 00047186 50 000 dell'importo di euro 684.122,94, avente ad oggetto il "Prelievo latte sulle consegne" per i periodi 2002/03, 2005/06, 2006/07, 2007/08, inviata alla ricorrente tramite pec del 21 settembre 2021;
- del presupposto ruolo ordinario n. 2021/003013, reso esecutivo in data 23 giugno 2021, nella parte concernente l'iscrizione del debito della ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Agenzie intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. Marco TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’epigrafato ricorso R.G. n. 1042/2021 la società deducente aveva chiesto a questo Tribunale l’annullamento della cartella di pagamento n. 03720210004718650000, notificatale a mezzo Pec il 21.09.2021 e avente ad oggetto la richiesta di pagamento della somma di Euro 684.122,94 per prelievi supplementari relativi alle campagne lattiere degli anni 2002/2003, 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008, oltre interessi e oneri di riscossione.
2. A sostegno del ricorso di primo grado la parte aveva dedotto i seguenti motivi:
I. Illegittimità della cartella per violazione di precedenti giudicati e per invalidità derivata dai presupposti atti impositivi del prelievo supplementare, a loro volta scaturenti da operazioni di compensazione effettuate in violazione del sovraordinato diritto europeo nonché basate su dati falsati;
II. Erroneità dell'importo intimato, violazione dell'art. 8 ter legge n. 33/2009 (d.l. n. 5/2009), mancato scomputato dal prelievo esigibile le somme già recuperate mediante la trattenuta di aiuti agricoli;
III. Prescrizione decennale del credito ex art. 2946 cod. civ.;
IV. Decadenza del potere di riscossione, in applicazione dell'art. 25, co. 1, lett. c), D.P.R. 602/1973;
V. Invalidità della cartella per difetto di motivazione, mancanza delle ragioni di fatto e giuridiche della pretesa impositiva (art. 7 legge n. 212/2000) e dei criteri di imputazione degli interessi;
VI. Invalidità della notifica della cartella, in quanto notificata a mezzo pec da un indirizzo che non figura negli elenchi ufficiali di cui all’art. 16 ter, co. 1, d.l. n. 179/2012, così come, invece, prescritto dall’art. 3 bis, co. 1, l. 53/1994.
3. Con sentenza n. 288/2023 questo TAR ha parzialmente accolto il ricorso, accertando – con riferimento alle annate lattiere 2006/2007 e 2007/2008 – l’intervenuto annullamento dei presupposti atti impositivi del prelievo supplementare per effetto delle sentenze del Consiglio di Stato n. 3957/2022 e 3959/2022 e – per quanto riguarda l’annata 2002/2003 – la prescrizione decennale del credito; per quanto riguarda la campagna lattiera 2005/2006, invece, il ricorso non è stato accolto, alla luce della scindibilità giuridica della cartella e della mancata impugnazione del presupposto atto di prelievo del 5.10.2006. Questo Tribunale ha, in particolare, ritenuto: quanto, al primo motivo, inammissibile la censura riguardante la contrarietà del meccanismo di compensazione rispetto al diritto europeo, in quanto riferibile solo ad un vizio proprio dell’atto impositivo e non della cartella di pagamento; inammissibile anche il profilo, sempre contenuto nel primo motivo del ricorso, incentrato sulla violazione di un precedente giudicato (la sentenza del Tribunale ordinario di Cuneo n. 714/2015), in quanto da dedursi con un ricorso in ottemperanza, non potendo il giudice della cognizione procedere d’ufficio alla conversione delle azioni proposte; non accoglibili il secondo motivo riguardante il mancante scomputo delle precedenti trattenute di aiuti agricoli (per mancanza di prove), il terzo motivo sulla prescrizione decennale del credito (per avvenuta interruzione e successiva impugnazione), il quarto motivo sulla decadenza biennale (non essendo la specifica normativa applicabile al regime delle quote latte), il quinto motivo sul difetto di motivazione della cartella in relazione al capitale ed ai interessi (essendo la cartella un atto di riscossione che non deve reiterare le ragioni giuridiche e fattuali dell’atto impositivo, mentre per gli interessi non necessita una specifica motivazione, essendo un operazione matematica) ed il sesto motivo sull’invalidità della notifica (non essendo la norma applicabile alla notifica dell’atto di riscossione da parte di AG).
5. L’interessata ha proposto appello avverso la sopra richiamata decisione di questo Giudice, chiedendone la riforma sulla base di quattro motivi di gravame.
6. Con sentenza n. 1303/2025 la VI Sezione del Consiglio di Stato ha parzialmente accolto l’appello sulla base della fondatezza del primo motivo, rubricato “Erroneità, illogicità e carenza di motivazione della sentenza appellata. Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Errore in giudicando per travisamento dei fatti e dei presupposti. Errore in giudicando per violazione dell’art. 32 e dell’art. 73, comma 3, c.p.a., in combinato disposto con l’art. 105, comma 1, c.p.a. Illegittimità propria e derivata. Violazione ed elusione del giudicato. Nullità in relazione all’art. 21-septies della legge 7.8.1990 n. 241. Violazione di legge in relazione all’art. 2 del reg. CEE 3950/1992, all’art. 9 del reg. CE 1392/2011, agli artt. 4, 10, 11 e 13 del reg. CE 1788/2003, all’art. 16 del reg. CE 595/2004 e dei principi fissati dalla Corte di Giustizia U.E. Violazione di legge in relazione all’art. 8-ter della legge 33/2009. Violazione di legge in relazione agli artt. 1, 3 e 21-nonies della legge 7.8.1990 n. 241 e del principio di buon andamento della P.A. di cui all’art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, erroneità ed ingiustizia manifesta” .
7. La richiamata decisione ha, in particolare, riformato con rinvio a questo giudice la sentenza di primo grado n. 288/2023 accogliendo la superiore, prima censura, interpretata come appuntata sulla “statuizione di inammissibilità del primo motivo quanto al vizio di nullità della cartella di pagamento ivi dedotto per violazione ed elusione del giudicato ex art. 21-septies della legge n. 241/1990 in quanto – secondo il TAR - tale azione avrebbe essere proposta con ricorso in ottemperanza ex art. 31, co. 4 e 114 c.p.a. Inoltre l’appellante deduce con l’appello che il TAR avrebbe dichiarato d’ufficio l’inammissibilità, senza darne avviso alla parte ricorrente ex art. 73, comma 3, c.p.a. (né a verbale, né con successiva ordinanza), recando una lesione al diritto di difesa ed al suo diritto a controdedurre” . Il Consiglio di Stato ha così motivato la propria decisione: “dall’esame del motivo proposto in primo grado emerge chiaramente che esso conteneva profili cumulativi, ovvero sia una domanda impugnatoria che una di ottemperanza. In disparte la possibilità o meno di cumulare nella sede di legittimità entrambe le domande, secondo uno schema inverso a quello ammesso dalla nota Plenaria 2 del 2013, dalla disamina degli atti il Collegio ritiene si sia inverata una violazione del contraddittorio; infatti, come prospettato dall’appellante, a fronte di una possibile causa di inammissibilità il giudice di prime cure nel rilevare tale circostanza, avrebbe dovuto sollecitare il contraddittorio tra le parti al riguardo. Come noto, ai sensi dell’articolo 73, comma 3, c.p.a., “se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice la indica in udienza dandone atto a verbale. Se la questione emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice riserva quest'ultima e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie.” (…) Ne deriva, di fronte alla mancanza di tale passaggio nel verbale e/o di una rispettiva successiva ordinanza, che il TAR non avrebbe potuto definire la causa immediatamente nel merito, difettando il presupposto della completezza del contraddittorio richiesto dalla norma citata” .
8. Con atto notificato alle Agenzie intimate il 15.5.2025 e depositato il 19.5.2025 la Società ha riassunto il giudizio e ribadito il contenuto dell’originario, primo motivo del ricorso introduttivo, riferendolo ai soli importi della cartella di pagamento pertinenti alla campagna lattiera 2005/2006 ancora sub iudice ; la deducente ha, in particolare, stigmatizzato, alla luce della pronuncia del Consiglio di Stato n. 1303/2025, l’erroneità della motivazione espressa dalla riformata sentenza di questo Tribunale n. 288/2023 per violazione delle sentenze passate in giudicato, oltre che del principio di primazia delle norme comunitarie; il sodalizio ha, inoltre, dedotto la piena compatibilità della proposizione cumulativa di una domanda impugnatoria e di un’azione qualificata come “di ottemperanza” con il principio di diritto sancito dalla Adunanza plenaria n. 2 del 2013, con conseguente applicabilità dell’art. 32, comma 1, c.p.a., a mente del quale “se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario” , ovvero del successivo, comma 2, c.p.a., in forza del quale “ sussistendone i presupposti il giudice può sempre disporre la conversione delle azioni” .
9. All’udienza pubblica del 11.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. In via preliminare, esaminata la giurisprudenza del Consiglio di Stato successiva alla riformata pronuncia n. 288/2023, il Collegio ritiene che, poiché l’originario, primo motivo di ricorso conteneva profili cumulativi, ovvero sia una domanda impugnatoria che una di ottemperanza, non sussista, neppure con riferimento a quest’ultima, una disarmonica frizione con il principio di diritto sancito dalla Adunanza plenaria n. 2 del 2013: tale autorevole pronuncia, infatti, a ben vedere non tratta il caso del cumulo di domande (nella specie impugnatoria e di ottemperanza) per vizi non coincidenti, bensì quello distinto della regola processuale di trattazione di una domanda impugnatoria da riqualificare come domanda di ottemperanza o viceversa, nei casi di contestazione degli atti di riesercizio del potere, dopo un giudicato di annullamento, qualora sia controverso o comunque opinabile il loro carattere innovativo rispetto a possibili ambiti non consumati di discrezionalità amministrativa (Cons. Stato, IV, 7.9.2023 n. 8196).
11. Esclusa, pertanto, l’inammissibilità della domanda proposta in guisa di violazione o elusione del giudicato deve, quindi, trovare applicazione l’art. 32, comma 1, c.p.a. il quale, oltre a consentire espressamente il cumulo, nello stesso giudizio, di “domande connesse proposte in via principale o incidentale” dispone che se “le azioni sono soggette a riti diversi si applica quello ordinario, salvo quanto previsto dal Titolo V del Libro IV” . L’adozione del rito ordinario va altresì preferita in quanto “lungi dal vulnerare i diritti di difese delle controparti, consente a queste ultime di esplicare le facoltà difensive in maggior grado rispetto al rito camerale cui è assoggettato il ricorso per l’ottemperanza, tanto è vero che il codice del processo amministrativo sanziona con la nullità la violazione delle norme sulla pubblicità dell’udienza e non già l’inverso” ( ex pluris Cons. St., V, 23.12.2013 n. 6191 e Cons. Stato, Sez. IV, 3.1.2018, n. 32). Va altresì dato atto che questo Tribunale avrebbe anche competenza sull’ottemperanza al giudicato di cui parte deducente lamenta la violazione, venendo in rilievo la pronuncia del Tribunale di Cuneo n. 714/2015, passata in giudicato (doc. 7-quater ricorrente) e ricadente nella propria circoscrizione. Inoltre, avendo reso la non appellata decisione n. 1202/2019, questo Tribunale ben potrebbe trattarne l’ottemperanza. La domanda, come sopra qualificata, può pertanto essere decisa senza disporre la conversione del rito, dato che quello ordinario consente, come visto, una maggiore esplicazione delle facoltà difensive rispetto a quello di ottemperanza (TAR Lazio, II Quater, 10.11.2025 n. 19840).
12. Tanto premesso, con memoria depositata il 9.1.2026 la Società deducente ha ripercorso le pregresse vicende giurisdizionali aventi ad oggetto l’annata lattiera 2005/2006 qui in contestazione, ricordando che:
- con la sentenza 6.6.2014 n. 1013 questo T.A.R. Piemonte ha dichiarato illegittimo il silenzio serbato dall’EA sull’istanza di riesame inviata il 20.11.2013 della ricorrente in relazione alle comunicazioni dei risultati delle compensazioni nazionali e delle conseguenti determinazioni di prelievo supplementare dovuto a partire dall’annata 1995-1996. E ciò sulla base della giurisprudenza della Corte di Giustizia secondo la quale la p.a. ha l’obbligo di riesaminare un atto amministrativo che (si denuncia) sia stato adottato in violazione del diritto comunitario;
- con la sentenza 11.12.2015 n. 714 il Tribunale di Cuneo ha annullato la cartella di pagamento EA del 2015 e la presupposta iscrizione a ruolo del prelievo per la campagna 2005/06 dell’azienda agricola esponente, affermando che “era stata adita la Commissione Europea che aveva risposto (comunicazione 31.9.13 prodotta) che la riattribuzione delle quote eccedenti doveva essere effettuata su basi paritarie tra i produttori che hanno superato le quote individuali … A seguito di tale comunicazione poiché AG non aveva provveduto in autotutela, avevano adito il TAR Piemonte che con sentenza 01013-2014 (passata in giudicato) ha dichiarato l’illegittimità del silenzio di AG sulle istanze di autotutela … alla luce della richiamata pronuncia del TAR ‘è del tutto evidente che il prelievo supplementare a carico del ricorrente per le annate … non è dovuto, quantomeno non nella misura pretesa da EA sulla base della normativa italiana, la quale deve essere disapplicata per contrasto con la normativa comunitaria’. Nella presente causa di merito tale convincimento non può che essere ribadito, considerato che il prelievo supplementare deve, quantomeno, essere ricalcolato … L’eccezione di fatti estintivi quantomeno di parte della pretesa creditoria comporta che la cartella di pagamento impugnata deve essere annullata non essendovi prova della correttezza della quantificazione del quantum chiesto” (docc. 7, 7-bis, 7-ter, 7 quater ricorrente);
- con la sentenza 4.12.2019 n. 1202 questo T.A.R. ha dichiarato l’illegittimità del provvedimento EA del 19.10.2018 con cui era stata respinta l’istanza di riesame delle determinazioni di prelievo supplementare, sulla base di una asserita conformità al diritto comunitario del meccanismo di calcolo del prelievo, previsto dall’art. 1, comma 8, della legge n. 118/1999. Il T.A.R. Piemonte ha quindi annullato il provvedimento EA di diniego di riesame, statuendo il “conseguente obbligo per l’EA di ripronunciarsi sulle istanze di riesame presentate dai ricorrenti - così come stabilito, con efficacia di giudicato, da questo Tribunale con sentenza n. 1013 del 6 giugno 2014 - e di provvedere al calcolo degli importi dagli stessi dovuti, applicando il meccanismo di riattribuzione dei quantitativi di riferimento individuali inutilizzati in conformità ai principi dettati dalla Corte di Giustizia UE” .
13. La domanda di declaratoria di nullità per contrarietà al giudicato, quindi, si appunta sulla circostanza che, a fronte della ricostruita concatenazione di favorevoli giudicati e, in particolare, della sentenza del Tribunale di Cuneo di annullamento della cartella di pagamento del 2015, nel 2021 l’intimata EA ha invece ignorato ogni doveroso riesame e illegittimamente riemesso la medesima cartella già annullata. A supporto della propria doglianza la società ha ulteriormente evidenziato che gli importi di prelievo in sorte capitale per il 2005/2006 portati dall’annullata cartella di pagamento n. 30020150000008524/000 (doc. 6 ricorrente) coincidono con quelli contenuti nella qui impugnata cartella n. 037 2021 00047186 50 000 (doc. 1 ricorrente).
14. Il riscontro della denunciata, piena coincidenza per l’annata lattiera 2005/2006 degli importi in sorte capitale portati dalla cartella annullata dal Tribunale di Cuneo con sentenza n. 714/2015 con quelli contenuti nella cartella qui impugnata depone per la fondatezza della censura di violazione del suddetto giudicato civile. Non vi sono, infatti, elementi per ritenere che l’Amministrazione abbia eseguito il richiamato giudicato civile e ricalcolato i pertinenti importi. Al contrario, a pag. 7 della cartella, sotto ciascun rigo riferito all’annualità in questione, compaiono i riferimenti all’originaria pretesa avanzata nei confronti di un soggetto coobbligato, i quali ulteriormente corroborano la ricostruzione della fattispecie in termini di violazione ovvero elusione dell’obbligo di ricalcolo scaturente dal più volte richiamato giudicato civile, poiché rendono ulteriormente evidente che ogni pertinente attività sia stata omessa, con mera, pedissequa riproposizione degli importi originariamente richiesti.
15. L’assorbente fondatezza dell’esaminato profilo comporta la declaratoria di nullità della gravata cartella di pagamento nella parte riferita agli importi di prelievo dell’annata lattiera 2005/2006.
16. La peculiarità del contenzioso giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e termini di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara la nullità dei provvedimenti in epigrafe indicati nella parte riferita all’annata lattiera 2005/2006.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO NE, Presidente FF
Marco TA, Referendario, Estensore
Alessandro Fardello, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco TA | IO NE |
IL SEGRETARIO