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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 04/03/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di SA
Sezione Lavoro
N.R.G. 77/2017
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
03.12.2024 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Michela Matarazzo e Silvia Di Gaddo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(P.I.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Roberto Pessi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Risarcimento del danno da demansionamento
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “Al Tribunale di SA, in composizione Parte_1 monocratica, Giudice del Lavoro. affinché, fissata l'udienza di comparizione e di discussione fra il ricorrente e , in persona del suo legale rappresentante CP_1
pro tempore nella sede in via Europa Roma, voglia accogliere le seguenti conclusioni: a) Voglia il Giudice adito, accertato lo “svuotamento” di mansioni e la forzata inattività cui è stato costretto il dr. , riconoscere e dichiarare che tale Parte_1
condotta da parte di integra inadempimento e violazione degli obblighi di cui CP_1
agli artt. 2103 e/o 2087 c.c.; b) Voglia riconoscere e dichiarare che da tale inadempimento è derivato al lavoratore un danno da dequalificazione, in termini di danno all'integrità psico-fisica, danno morale e danno alla vita di relazione, nonché un danno economico legato alla mancata riscossione degli incentivi, sia di quelli legati allo svolgimento della funzione che di quelli legati agli incarichi che prevedevano il raggiungimento di obiettivi di lavoro;
c) Voglia riconoscere e dichiarare la responsabilità di convenuta in ordine alla produzione di tutti i danni sopra CP_1
indicati ex artt. 2103, 2087 e 2043 c.c. e condannarla al risarcimento degli stessi, quantificati (in applicazione delle Tabelle di Milano) ed in particolare per quanto attiene al danno biologico da perdita dell'integrità psico-fisica in 90.590,00 euro oltre il danno morale. Per quanto attiene al danno patrimoniale relativo al mancato accesso alla corresponsione degli incentivi, si deve evidenziare che i colleghi del ricorrente, di pari livello retributivo o addirittura inferiore, hanno attualmente un incremento stipendiale di 600,00 euro lorde, per cui si chiede che il Giudice voglia provvedere, in base a tale parametro, a determinare in via equitativa il danno patrimoniale stesso.
Oltre interessi e rivalutazione sino all'effettivo saldo. Con vittoria dei compensi”.
Per la parte resistente “Piaccia al Tribunale adito, ogni contraria Controparte_1 istanza ed eccezione disattesa: a) In via preliminare dichiarare l'inammissibilità del ricorso di controparte in quanto privo degli elementi necessari per quantificare il danno differenziale;
b) Nel merito respingere il ricorso avversario in quanto infondato in fatto e in diritto rigettando tutte le domande ex adverso avanzate. Con vittoria di spese competenze ed onorari”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 04.04.2017, il ricorrente chiedeva di accertare che la società datrice di lavoro, lo aveva demansionato, così Controparte_1
Pag. 2 di 13 cagionandogli plurimi danni (all'integrità psico-fisica, morale, alla vita di relazione e al patrimonio), per i quali chiedeva il risarcimento.
2. In particolare, il spiegava di essere stato assunto da Parte_1 Controparte_1
(all'epoca Amministrazione Poste e Telecomunicazioni) in data 31.12.1987
[...]
con un concorso pubblico, assumendo la qualifica direttiva di Consigliere
Amministrativo VII categoria – A. Dal 01.01.1990 veniva nominato Vice
Dirigente Amministrativo per poi raggiungere la IX qualifica funzionale. Con la trasformazione di in società per azioni il ricorrente assumeva la qualifica di CP_1
Quadro, livello professionale A, posizione retributiva A1.
3. Il ricorrente sosteneva che, dopo una sua iniziativa giudiziaria in cui CP_1
risultava soccombente, la società datrice di lavoro iniziava ad avere nei suoi confronti un atteggiamento ostile, fino ad arrivare a un vero e proprio demansionamento nel gennaio 2003, quando le proprie funzioni di Capo Servizio
Amministrazione e Acquisti venivano mutate nelle funzioni di Cassiere
Provinciale. Il agiva in giudizio e otteneva sentenza a sé favorevole, Parte_1
che riconosceva il demansionamento e condannava a riaffidare al CP_1
dipendente le mansioni svolte in precedenza, oltre al risarcimento del danno.
Seguivano numerose vicende giudiziarie e nuove assegnazioni da parte della società resistente, che, tuttavia, non garantivano l'assegnazione di una qualifica del medesimo livello di quella svolta in precedenza. In tale periodo, il Parte_1
non riceveva valutazioni positive sulla sua professionalità e non accedeva agli incrementi stipendiali previsti. Complessivamente il comportamento di si CP_1
concretizzava in un atteggiamento sistematico di ostilità protratto nel tempo, caratterizzato da forme di prevaricazione e persecuzione psicologica ai danni del ricorrente, al quale non venivano assegnate le mansioni dovute. Una condotta di natura vessatoria, che, protratta per molti anni, generava plurimi danni di natura patrimoniale (avendo impedito la progressione di carriera e gli aumenti stipendiali) e non patrimoniale alla parte ricorrente (generando un forte stress emotivo che causava al ricorrente un infarto al miocardio).
Pag. 3 di 13 4. Il ricorrente, in sostanza, sosteneva che il suo datore di lavoro aveva violato l'art. 2103 c.c., in quanto gli erano state assegnate mansioni che non tenevano conto del patrimonio professionale acquisito dal lavoratore.
5. In data 24.11.2017 si costituiva in giudizio la parte resistente, Controparte_1
che contestava le argomentazioni esposte dal ricorrente e chiedeva il rigetto delle domande proposte.
6. La resistente, in particolare, osservava di non avere mai tenuto una condotta lesiva degli interessi patrimoniali e non patrimoniali del ricorrente, sostenendo di averlo destinato sempre a mansioni equivalenti a quelle svolte dal prima Parte_1 dell'anno 2003. precisava di avere individuato nel corso degli Controparte_1
anni delle mansioni che non comportavano alcun demansionamento, ma anzi valorizzavano la professionalità del dipendente.
7. In merito ai premi, la resistente precisava che il ricorrente negli anni aveva sempre ricevuto gli incentivi legati al raggiungimento degli obbiettivi commerciali in qualità di direttore di ufficio postale A1 per la somma complessiva di 9.500,00 euro.
8. Sulle lamentate conseguenze lesive, la resistente eccepiva che il ricorrente non aveva mai presentato una denuncia di malattia professionale all'ente preposto e, pertanto, non era possibile quantificare il danno differenziale.
9. Circa il demansionamento, la resistente contestava recisamente le argomentazioni di parte avversa, sostenendo che tutti gli incarichi affidati al ricorrente dal 2004 in poi avevano pienamente rispettato la sua qualifica, la sua professionalità e la sua specializzazione.
10. In relazione all'evento lesivo occorso al , la resistente contestava la Parte_1 sussistenza di un nesso causale fra l'attività svolta dal ricorrente e l'infarto al cuore patito. L'evento lesivo, si osservava, si è verificato in un periodo in cui (da novembre 2007 a settembre 2009) il ricorrente era Responsabile del Servizio di
Pianificazione e Controllo di Gestione della Filiale di SA, un ruolo sicuramente rientrante nelle mansioni del . Inoltre, venivano contestate le Parte_1
quantificazioni del danno per il quale parte ricorrente chiedeva il risarcimento.
Pag. 4 di 13 11. All'udienza del 10.07.2018, il Giudice, ex art. 164 c.p.c., dichiarava la nullità parziale del ricorso in ordine alla domanda sub c) laddove veniva chiesto il pagamento di somme in relazione ad “incentivi”, in mancanza di chiare indicazioni sugli specifici fatti costitutivi di tale diritto (individuazione degli incentivi e dei relativi fatti costitutivi e dei parametri di quantificazione del credito a norma di contratto). Pertanto, il ricorrente veniva invitato ad integrare il ricorso.
12. La parte ricorrente provvedeva in merito con nota depositata in data 21.12.2018, precisando i fatti costitutivi degli incentivi in questione.
13. La parte resistente, con nota dell'11.01.2019, contestava ulteriormente le argomentazioni di controparte, evidenziando la contraddittorietà delle domande attoree (da un lato sostenendo il demansionamento e la dequalificazione del ricorrente, dall'altro sostenendo la piena dimostrazione di professionalità da parte dello stesso che avrebbe dovuto determinare il riconoscimento di premi da parte di nonché il difetto di allegazione e di prova in merito agli incentivi CP_1
richiesti.
14. L'attività istruttoria veniva svola alle udienze del 16.01.2020 e del 18.02.2020.
15. All' udienza del 03.12.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
16. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
17. Preliminarmente occorre osservare che la parte ricorrente, prima del presente giudizio, aveva promosso un ricorso in data 12.03.2004, lamentando un demansionamento compiuto dal datore di lavoro negli anni 2001-2003. Il ricorso veniva accolto con sentenza passata in giudicato.
18. Pertanto, il presente giudizio concerne il demansionamento che il Parte_1
avrebbe subito dal 12.03.2004 in poi.
19. Queste le assegnazioni del ricorrente negli anni successivi:
a. dal 24.05.2006 Direttore dell'Ufficio Postale di AC;
b. nel 2006 Procuratore di alla Stipula dei Mutui;
CP_1
Pag. 5 di 13 c. nell'ottobre del 2007 responsabile del Servizio Pianificazione e Controllo di
Gestione della Filiale di SA;
d. dal 01.10.2009 responsabile dell'Ufficio Postale di San TO Basso;
e. dall'11.02.2013 direttore dell'Ufficio Postale di SA 11;
f. dal 23.12.2015 direttore dell'Ufficio Postale AC.
20. In merito alla prima assegnazione di cui si tratta, va evidenziato che la società resistente (docc. 1 e 2 allegati alla comparsa di costituzione e risposta) aveva inserito il in un corso di riqualificazione professionale e aveva Parte_1
previsto un periodo di affiancamento al direttore del suddetto ufficio postale, dimostrando attenzione per assicurare un'adeguata professionalità del ricorrente in vista della nuova assegnazione.
21. Con tale incarico non si realizza affatto un demansionamento, in quanto il ruolo di
Direttore di un Ufficio Postale (Livello A1) è sempre stato affidato a dipendenti con competenze specifiche e rilevanti in quanto ufficio complesso, in ossequio a quanto previsto dall'art. 20 del CCNL allora vigente. Si trattava, quindi, di un incarico equivalente alle mansioni svolte dal fino al 2003 e aderente Parte_1
alla sua qualifica di Quadro A1.
22. Pertanto, il rifiuto del ricorrente di prendere servizio presso l'Ufficio Postale di
AC, giustificato dal che sosteneva di essere vittima di Parte_1
demansionamento, di fatto risulta privo di fondamento, poiché il nuovo incarico comportava l'assegnazione di funzioni corrispondenti al livello e alla professionalità del dipendente.
23. Anche il successivo incarico ricoperto dal , ovvero di Procuratore che Parte_1
si occupava della stipula dei mutui, è in linea con le mansioni svolte in precedenza dal ricorrente. La procura in oggetto è stata assegnata dalla società CP_1 sempre a dipendenti dell'Area Quadri. Il dipendente delegato alla sottoscrizione dei contratti di mutuo svolgeva un'attività delicata, dovendosi interfacciare con le banche, gli avvocati e i notai. Per tale attività era richiesta una particolare specializzazione, che il garantiva, in quanto laureato in Parte_1
giurisprudenza.
Pag. 6 di 13 24. Pertanto, questa attività assegnata al rispettava in pieno il suo livello Parte_1
di inquadramento, in quanto si trattava di un ruolo di vertice, che comportava l'esercizio di funzioni di evidente importanza e responsabilità, richiedenti una specifica competenza e una determinata professionalità. Il ricorrente di fatto non era semplicemente preposto alle istruttorie interne che precedevano la stipula dei contratti di mutuo, ma aveva compiti di studio e consulenza sulle singole pratiche, al fine di valutarne la fattibilità e la tutela degli interessi dell'azienda datrice di lavoro. Nell'assolvimento dei compiti assegnati il godeva di Parte_1 un'assoluta autonomia funzionale nel verificare la correttezza dell'intera operazione, attività che da sempre richiedeva un funzionario di vertice munito di firma negoziale.
25. L'ulteriore incarico assegnato al (responsabile del Servizio Parte_1
Pianificazione e Controllo di Gestione della Filiale di SA) rientrava nella qualifica contrattuale Quadro A1, come ammesso dallo stesso ricorrente. Tale servizio si occupava del conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla pianificazione operativa, verificando la corrispondenza dei risultati conseguiti con gli obiettivi pianificati e adottando gli opportuni correttivi.
26. Con il successivo incarico come direttore dell'Ufficio Postale di San TO
Basso al ricorrente è stata conferita un'attività del tutto congrua con il suo livello e la sua professionalità, trattandosi, come detto, di mansioni affidate alla categoria
Quadro A1.
27. Stesse considerazione per i due incarichi successivi (Ufficio Postale SA 11 e
Ufficio Postale AC), in relazione ai quali vi è stato un incremento di complessità dell'ufficio postale da dirigere. Quindi, è stata mantenuta inalterata la qualifica richiesta ed è stata accresciuta la complessità delle mansioni assegnate al
. Parte_1
28. La società resistente ha precisato che gli spostamenti dei direttori degli uffici postali rientrano in una fisiologica rotazione degli incarichi che ha riguardato tutti i dipendenti del medesimo livello del (cfr. doc. 8 di parte resistente). Parte_1
29. In merito al mancato riconoscimento di premi a favore del ricorrente, va osservato che si tratta di un'attività del tutto discrezionale del Direttore di Filiale, basata su
Pag. 7 di 13 una pluralità di parametri e valutazioni. Al ricorrente, invece, sono stati riconosciuti negli anni i premi legati all'attività dell'ufficio postale (per la somma complessiva di € 9.500,50), ovvero gratificazioni derivanti dal raggiungimento di determinati obbiettivi commerciali e, pertanto, dovuti oggettivamente al direttore dell'ufficio.
30. Va aggiunto che la parte resistente, nel corso degli anni, non pare avere avuto un comportamento ostativo ai danni del . In occasione, ad esempio Parte_1 dell'incarico di direttore dell'Ufficio Postale di AC, Controparte_1
avrebbe potuto azionare un procedimento disciplinare, ma non lo ha fatto, proprio allo scopo di non inasprire i rapporti con il proprio dipendente.
31. Quanto emerge dalla semplice lettura dei documenti depositati dalle parti ha poi trovato ampia conferma nell'istruttoria svolta in questo giudizio. Le prove orali assunte, infatti, hanno confermato le argomentazioni esposte dalla parte resistente.
32. Dalle testimonianze raccolte, infatti, è emerso che la società resistente ha assegnato al ricorrente mansioni corrispondenti al suo livello di inquadramento
(Quadri A1), affidandogli ruoli di responsabilità di uffici complessi.
33. Il testimone ha confermato che i compiti di direttore dell'ufficio Tes_1
postale offerti al erano consoni alla sua qualifica professionale Parte_1
(“l'ufficio postale di AC era clusterizzato A1, e mi risulta almeno finché ero in servizio fosse rimasto A1”) e che il ricorrente aveva seguito un preciso percorso di formazione, prima di assumere l'incarico (“Posso confermare solo per quanto riguarda l'ufficio postale di AC che fu attivato il relativo percorso formativo per il anche in base alle esigenze operative dell'ufficio”). Parte_1
34. La teste ha confermato l'iniziale rifiuto del di Testimone_2 Parte_1 assumere la direzione di un ufficio postale (“posso dire che inizialmente il
si rifiutò di andare in un Ufficio Postale per lavorare come direttore Parte_1
con la sua qualifica, ma poi accettò e andò in un ufficio che al momento non ricordo, mi sembra S. TO o AC ora non ricordo meglio”), confermando che la Direzione dell'Ufficio Postale di AC non costituiva affatto un demansionamento per il ricorrente (“posso confermare che l'ufficio di
AC era un ufficio complesso e aveva diversi addetti, anche se nello
Pag. 8 di 13 specifico non so precisare”). Su quest'ultimo punto ulteriore conferma deriva dal teste (“posso dire che presso l'ufficio Postale di AC Testimone_3
c'erano almeno un direttore, un collaboratore, due specialisti commerciali, uno specialista impresa che però si occupava anche di altri uffici e un certo numero di sportellisti che non so dire, e posso confermare che si trattava di un Ufficio
Postale complesso”).
35. In merito al fatto che la direzione degli uffici postali complessi compete ai dipendenti Quadri A1, secondo quanto stabilito dall'art. 20 CCNL, e che al sono stati sempre assegnati come direttore uffici postali complessi Parte_1 hanno abbondantemente riferito i testimoni: “il ruolo di direttore di ufficio postale
A 1 è sempre stato affidato a dipendenti inquadrati in A1” ( ); “gli Tes_1
uffici postali erano classificati in A1, A2, B, C, retti rispettivamente da personale inquadrato nei corrispondenti livelli A1, A2, B, C” ( ); “il ruolo di Tes_1
direttore di ufficio postale complesso veniva dato ai quadri di primo livello, con professionalità che poteva variare in base alle esigenze dell'ufficio (es: maggiore esigenze di organizzazione di personale piuttosto che esigenze di promozione commerciale, etc … ). 6: non è vero, perché gli uffici postali venivano gestiti da personale della categoria "quadri", con livello corrispondente alle esigenze dell'ufficio” ( ). Testimone_2
36. In merito al fatto che per la stipula dei contratti di mutuo la società resistente abbia sempre assegnato la procura a dipendenti rientranti in Area Quadri, occorrendo per tale attività una competenza specifica e una capacità di evidenziare eventuali criticità o irregolarità, i testimoni hanno dato ampia conferma: “quando ero in servizio la procura per la stipula di mutui era assegnata a dipendenti dell'area quadri, e confermo che il delegato si doveva interfacciare con la Banca e ovviamente con il Notaio” ( ); “è vero che Tes_1
il ruolo che implicava la stipula dei mutui era assegnata come oggi a dipendenti dell 'Area quadri e il delegato si deve interfacciare con Banche, Avvocati e Notai”
( ); “preciso che le procure erano effettuate dai dipendenti Testimone_2 CP_1
addetti alle mansioni in discorso da parte della in quanto Parte_2 [...]
colloca i mutui di tale banca. Preciso altresì che all'istruttoria del mutuo CP_1
Pag. 9 di 13 provvedevano dei dipendenti addetti al commerciale. Io ricordo per esempio che andavo alle stipule ovviamente dopo aver preso una bozza dell'atto, che leggevo prima della stipula per verificare se era compatibile con le norme e con la fattispecie” ( ). Testimone_3
37. Di interesse anche le ulteriori dichiarazioni rese dai testimoni sull'incarico assegnato al da ottobre 2007, ovvero la Responsabilità del Servizio Parte_1
Pianificazione e Controllo di Gestione della Filiale di SA, che era perfettamente corrispondente alla qualifica e alla professionalità del ricorrente: “non ricordo se nell'ottobre del 2007 al fu assegnata la responsabilità del servizio Parte_1
pianificazione e controllo della gestione della filiale di SA. Per il resto posso confermare le funzioni di tale ufficio descritte nel capitolo che mi viene letto”
( ); “è vero che in epoca che non ricordo ma che potrebbe anche Tes_1
essere l'ottobre 2007, al sig. fu assegnata la Responsabilità del Parte_1
Servizio Pianificazione e Controllo di Gestione della Filiale di SA. Tale servizio si occupa di guidare la gestione verso il conseguimento degli obiettivi stabiliti in sede di pianificazione operativa, rilevando, attraverso la misurazione di appositi indicatori, lo scostamento tra obiettivi pianificati e risultati conseguiti e informando di tali scostamenti gli organi responsabili, affinché possano decidere
e attuare le opportune azioni correttive” ( ); Testimone_2
38. I testimoni hanno anche negato che le già nel 2007 avessero deciso CP_1
di sopprimere il servizio di Pianificazione, evidenziando come la decisione sia arrivata dopo due anni: “mi sembra che le 2007 ancora non ci fossero progetti di organizzazione del servizio di pianificazione. Non posso precisare quale sia stato lo specifico accordo con cui si procedette alla riorganizzazione, visto che ce ne furono diversi. Posso solo aggiungere che nel 2009 è avvenuto l'accorpamento dei servizi di pianificazione e controllo, e tanto ricordo perché io mi occupai tra
l'altro di trovare il locale di SA presso il quale venne ad operare la collega di
UC RA Bianchi” ( ); “in quegli anni le riorganizzazioni delle Tes_1 strutture e delle filiali erano fatte velocemente e furono numerose” ( Tes_2
.
[...]
Pag. 10 di 13 39. Anche i successivi incarichi di direttore di uffici postali (San TO, SA 11,
AC) sono stati ampiamente giustificati dai testimoni come una normale rotazione degli incarichi che riguarda tutti i dipendenti dell'azienda: “posso dire che ogni volta che si procedeva a spostamenti essi erano numerosi e avvenivano a catena coinvolgendo un nutrito gruppo di direttori, in funzione di una maggiore professionalità, e trasparenza per evitare che si creassero erano troppo stretti con clienti e dipendenti attesa la funzione anche di controllo e supervisione e super partes dei direttori” ( ); “posso confermare che le rotazioni degli Testimone_2
incarichi venivano fatte per una gestione dinamica della carriera e perché le risorse non si fossilizzassero su singole posizioni” ( ); “posso Tes_1
confermare che negli anni, compresi il 2013 e il 2015, ci furono diverse rotazioni di incarichi, disposti su impulso della dott.ssa ( ). Tes_2 Testimone_3
40. I testimoni sono stati, altresì, chiari in merito alle caratteristiche occorrenti per svolgere i ruoli di Direttore di Filiale e di Responsabile del Servizio di
Pianificazione, confermando che dette attività devono essere svolte solamente dal personale inquadrato nel livello professionale A1: “per coprire tali posizioni
(uffici postali di categoria A1) si cercano dei dipendenti con competenze adeguate
a tali uffici, a prescindere da eventuali titoli come la laurea che peraltro è un titolo valutabile sul piano della competenza. Non ricordo che tipo di formazione per il tempo trascorso ma ritengo che sicuramente venne fatta una formazione specifica anche per il , come accadeva anche per gli altri” Parte_1 Tes_2
.
[...]
41. In tema di demansionamento deve sicuramente essere menzionata la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 6572/2006): “La prospettiva in cui si muove il ricorrente appare invero erronea, non potendosi il demansionamento ritenere integrato solo dalla revoca di un incarico di direzione, ancorché prestigioso, e remunerativo, essendo pur sempre emesso al datore il cosiddetto ius variandi, ossia l'assegnazione a mansioni diverse, purché equivalenti a quelle svolte da ultimo;
ed infatti, diversamente opinando, ne conseguirebbe la impossibilità di modificare in alcun modo l'organizzazione aziendale, il che però si porrebbe in patente contrasto con i poteri riservati
Pag. 11 di 13 all'imprenditore dall'art. 2094 cod. civ. ed anche con i principi di rango costituzionale (art. 41 Cost.)”.
42. Detta pronuncia della Suprema Corte sottolinea come al datore di lavoro spetti il diritto di modificare gli incarichi assegnati ai propri dipendenti, consentendo anche la revoca di mansioni anche particolarmente prestigiose e remunerative, purché al dipendente siano assegnate nuove mansioni equivalenti alle precedenti.
Ciò al fine di garantire al datore di lavoro la possibilità di modificare la propria struttura aziendale, in ossequio a quanto previsto dagli artt. 41 Cost. e 2094 c.c.
43. In conclusione, si ritiene che la società ricorrente nel periodo in esame non abbia tenuto una condotta cha abbia determinato un demansionamento del ricorrente. Il
è stato assegnato a funzioni del tutto coerenti con la sua qualifica e la Parte_1
sua professionalità. Non si registrano mansioni affidate al ricorrente incompatibili con il suo inquadramento o che abbiano comunque potuto determinare una mortificazione delle qualità professionali del dipendente delle Controparte_1
44. L'art. 20 del CCNL a proposito dei “Quadri” prevede che vi rientrano “. . i lavoratori con elevata preparazione professionale, ampia autonomia, alto grado di specializzazione, responsabilità diretta nell'attuazione degli obiettivi della
Società, cui sono attribuiti compiti di rilevante importanza. Appartengono a questo livello i dipendenti che hanno la gestione e la responsabilità di strutture organizzative di rilievo, o ai quali, in relazione all'elevato contenuto specialistico della professionalità, sono attribuite funzioni organizzative in ambito commerciale o progetti di interesse strategico per la Società, che comportino attività di studio, consulenza, progettazione, programmazione, pianificazione, ricerca e applicazione di metodologie innovative della massima rilevanza. . .”.
45. Ebbene, valutando le mansioni assegnate al nel periodo oggetto del Parte_1
presente giudizio, si deve ritenere che le stesse rientrino nella previsione suddetta, considerato che il ricorrente è stato nominato responsabile di strutture organizzative di rilievo (come gli uffici postali) oppure è stato destinato a un settore specifico dalla Filiale di SA (che si occupa del coordinamento di tutti gli uffici postali rientranti nel territorio provinciale) con applicazione di un alto livello di professionalità e specializzazione.
Pag. 12 di 13 46. L'esclusione di un demansionamento determina l'insussistenza di nesso causale fra il comportamento del datore di lavoro e la patologia (infarto al miocardio) patito dal dipendente. Pertanto, nessun profilo di responsabilità è addebitale alle società datrice di lavoro per l'evento lesivo occorso al nel gennaio del Parte_1
2008.
47. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che liquida in complessivi 6.699,00 euro per compensi, oltre al Controparte_1
rimborso delle spese forfettarie (determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione), ad IVA e CPA come per legge.
SA, 04.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di SA
Sezione Lavoro
N.R.G. 77/2017
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
03.12.2024 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Michela Matarazzo e Silvia Di Gaddo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(P.I.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Roberto Pessi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Risarcimento del danno da demansionamento
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “Al Tribunale di SA, in composizione Parte_1 monocratica, Giudice del Lavoro. affinché, fissata l'udienza di comparizione e di discussione fra il ricorrente e , in persona del suo legale rappresentante CP_1
pro tempore nella sede in via Europa Roma, voglia accogliere le seguenti conclusioni: a) Voglia il Giudice adito, accertato lo “svuotamento” di mansioni e la forzata inattività cui è stato costretto il dr. , riconoscere e dichiarare che tale Parte_1
condotta da parte di integra inadempimento e violazione degli obblighi di cui CP_1
agli artt. 2103 e/o 2087 c.c.; b) Voglia riconoscere e dichiarare che da tale inadempimento è derivato al lavoratore un danno da dequalificazione, in termini di danno all'integrità psico-fisica, danno morale e danno alla vita di relazione, nonché un danno economico legato alla mancata riscossione degli incentivi, sia di quelli legati allo svolgimento della funzione che di quelli legati agli incarichi che prevedevano il raggiungimento di obiettivi di lavoro;
c) Voglia riconoscere e dichiarare la responsabilità di convenuta in ordine alla produzione di tutti i danni sopra CP_1
indicati ex artt. 2103, 2087 e 2043 c.c. e condannarla al risarcimento degli stessi, quantificati (in applicazione delle Tabelle di Milano) ed in particolare per quanto attiene al danno biologico da perdita dell'integrità psico-fisica in 90.590,00 euro oltre il danno morale. Per quanto attiene al danno patrimoniale relativo al mancato accesso alla corresponsione degli incentivi, si deve evidenziare che i colleghi del ricorrente, di pari livello retributivo o addirittura inferiore, hanno attualmente un incremento stipendiale di 600,00 euro lorde, per cui si chiede che il Giudice voglia provvedere, in base a tale parametro, a determinare in via equitativa il danno patrimoniale stesso.
Oltre interessi e rivalutazione sino all'effettivo saldo. Con vittoria dei compensi”.
Per la parte resistente “Piaccia al Tribunale adito, ogni contraria Controparte_1 istanza ed eccezione disattesa: a) In via preliminare dichiarare l'inammissibilità del ricorso di controparte in quanto privo degli elementi necessari per quantificare il danno differenziale;
b) Nel merito respingere il ricorso avversario in quanto infondato in fatto e in diritto rigettando tutte le domande ex adverso avanzate. Con vittoria di spese competenze ed onorari”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 04.04.2017, il ricorrente chiedeva di accertare che la società datrice di lavoro, lo aveva demansionato, così Controparte_1
Pag. 2 di 13 cagionandogli plurimi danni (all'integrità psico-fisica, morale, alla vita di relazione e al patrimonio), per i quali chiedeva il risarcimento.
2. In particolare, il spiegava di essere stato assunto da Parte_1 Controparte_1
(all'epoca Amministrazione Poste e Telecomunicazioni) in data 31.12.1987
[...]
con un concorso pubblico, assumendo la qualifica direttiva di Consigliere
Amministrativo VII categoria – A. Dal 01.01.1990 veniva nominato Vice
Dirigente Amministrativo per poi raggiungere la IX qualifica funzionale. Con la trasformazione di in società per azioni il ricorrente assumeva la qualifica di CP_1
Quadro, livello professionale A, posizione retributiva A1.
3. Il ricorrente sosteneva che, dopo una sua iniziativa giudiziaria in cui CP_1
risultava soccombente, la società datrice di lavoro iniziava ad avere nei suoi confronti un atteggiamento ostile, fino ad arrivare a un vero e proprio demansionamento nel gennaio 2003, quando le proprie funzioni di Capo Servizio
Amministrazione e Acquisti venivano mutate nelle funzioni di Cassiere
Provinciale. Il agiva in giudizio e otteneva sentenza a sé favorevole, Parte_1
che riconosceva il demansionamento e condannava a riaffidare al CP_1
dipendente le mansioni svolte in precedenza, oltre al risarcimento del danno.
Seguivano numerose vicende giudiziarie e nuove assegnazioni da parte della società resistente, che, tuttavia, non garantivano l'assegnazione di una qualifica del medesimo livello di quella svolta in precedenza. In tale periodo, il Parte_1
non riceveva valutazioni positive sulla sua professionalità e non accedeva agli incrementi stipendiali previsti. Complessivamente il comportamento di si CP_1
concretizzava in un atteggiamento sistematico di ostilità protratto nel tempo, caratterizzato da forme di prevaricazione e persecuzione psicologica ai danni del ricorrente, al quale non venivano assegnate le mansioni dovute. Una condotta di natura vessatoria, che, protratta per molti anni, generava plurimi danni di natura patrimoniale (avendo impedito la progressione di carriera e gli aumenti stipendiali) e non patrimoniale alla parte ricorrente (generando un forte stress emotivo che causava al ricorrente un infarto al miocardio).
Pag. 3 di 13 4. Il ricorrente, in sostanza, sosteneva che il suo datore di lavoro aveva violato l'art. 2103 c.c., in quanto gli erano state assegnate mansioni che non tenevano conto del patrimonio professionale acquisito dal lavoratore.
5. In data 24.11.2017 si costituiva in giudizio la parte resistente, Controparte_1
che contestava le argomentazioni esposte dal ricorrente e chiedeva il rigetto delle domande proposte.
6. La resistente, in particolare, osservava di non avere mai tenuto una condotta lesiva degli interessi patrimoniali e non patrimoniali del ricorrente, sostenendo di averlo destinato sempre a mansioni equivalenti a quelle svolte dal prima Parte_1 dell'anno 2003. precisava di avere individuato nel corso degli Controparte_1
anni delle mansioni che non comportavano alcun demansionamento, ma anzi valorizzavano la professionalità del dipendente.
7. In merito ai premi, la resistente precisava che il ricorrente negli anni aveva sempre ricevuto gli incentivi legati al raggiungimento degli obbiettivi commerciali in qualità di direttore di ufficio postale A1 per la somma complessiva di 9.500,00 euro.
8. Sulle lamentate conseguenze lesive, la resistente eccepiva che il ricorrente non aveva mai presentato una denuncia di malattia professionale all'ente preposto e, pertanto, non era possibile quantificare il danno differenziale.
9. Circa il demansionamento, la resistente contestava recisamente le argomentazioni di parte avversa, sostenendo che tutti gli incarichi affidati al ricorrente dal 2004 in poi avevano pienamente rispettato la sua qualifica, la sua professionalità e la sua specializzazione.
10. In relazione all'evento lesivo occorso al , la resistente contestava la Parte_1 sussistenza di un nesso causale fra l'attività svolta dal ricorrente e l'infarto al cuore patito. L'evento lesivo, si osservava, si è verificato in un periodo in cui (da novembre 2007 a settembre 2009) il ricorrente era Responsabile del Servizio di
Pianificazione e Controllo di Gestione della Filiale di SA, un ruolo sicuramente rientrante nelle mansioni del . Inoltre, venivano contestate le Parte_1
quantificazioni del danno per il quale parte ricorrente chiedeva il risarcimento.
Pag. 4 di 13 11. All'udienza del 10.07.2018, il Giudice, ex art. 164 c.p.c., dichiarava la nullità parziale del ricorso in ordine alla domanda sub c) laddove veniva chiesto il pagamento di somme in relazione ad “incentivi”, in mancanza di chiare indicazioni sugli specifici fatti costitutivi di tale diritto (individuazione degli incentivi e dei relativi fatti costitutivi e dei parametri di quantificazione del credito a norma di contratto). Pertanto, il ricorrente veniva invitato ad integrare il ricorso.
12. La parte ricorrente provvedeva in merito con nota depositata in data 21.12.2018, precisando i fatti costitutivi degli incentivi in questione.
13. La parte resistente, con nota dell'11.01.2019, contestava ulteriormente le argomentazioni di controparte, evidenziando la contraddittorietà delle domande attoree (da un lato sostenendo il demansionamento e la dequalificazione del ricorrente, dall'altro sostenendo la piena dimostrazione di professionalità da parte dello stesso che avrebbe dovuto determinare il riconoscimento di premi da parte di nonché il difetto di allegazione e di prova in merito agli incentivi CP_1
richiesti.
14. L'attività istruttoria veniva svola alle udienze del 16.01.2020 e del 18.02.2020.
15. All' udienza del 03.12.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
16. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
17. Preliminarmente occorre osservare che la parte ricorrente, prima del presente giudizio, aveva promosso un ricorso in data 12.03.2004, lamentando un demansionamento compiuto dal datore di lavoro negli anni 2001-2003. Il ricorso veniva accolto con sentenza passata in giudicato.
18. Pertanto, il presente giudizio concerne il demansionamento che il Parte_1
avrebbe subito dal 12.03.2004 in poi.
19. Queste le assegnazioni del ricorrente negli anni successivi:
a. dal 24.05.2006 Direttore dell'Ufficio Postale di AC;
b. nel 2006 Procuratore di alla Stipula dei Mutui;
CP_1
Pag. 5 di 13 c. nell'ottobre del 2007 responsabile del Servizio Pianificazione e Controllo di
Gestione della Filiale di SA;
d. dal 01.10.2009 responsabile dell'Ufficio Postale di San TO Basso;
e. dall'11.02.2013 direttore dell'Ufficio Postale di SA 11;
f. dal 23.12.2015 direttore dell'Ufficio Postale AC.
20. In merito alla prima assegnazione di cui si tratta, va evidenziato che la società resistente (docc. 1 e 2 allegati alla comparsa di costituzione e risposta) aveva inserito il in un corso di riqualificazione professionale e aveva Parte_1
previsto un periodo di affiancamento al direttore del suddetto ufficio postale, dimostrando attenzione per assicurare un'adeguata professionalità del ricorrente in vista della nuova assegnazione.
21. Con tale incarico non si realizza affatto un demansionamento, in quanto il ruolo di
Direttore di un Ufficio Postale (Livello A1) è sempre stato affidato a dipendenti con competenze specifiche e rilevanti in quanto ufficio complesso, in ossequio a quanto previsto dall'art. 20 del CCNL allora vigente. Si trattava, quindi, di un incarico equivalente alle mansioni svolte dal fino al 2003 e aderente Parte_1
alla sua qualifica di Quadro A1.
22. Pertanto, il rifiuto del ricorrente di prendere servizio presso l'Ufficio Postale di
AC, giustificato dal che sosteneva di essere vittima di Parte_1
demansionamento, di fatto risulta privo di fondamento, poiché il nuovo incarico comportava l'assegnazione di funzioni corrispondenti al livello e alla professionalità del dipendente.
23. Anche il successivo incarico ricoperto dal , ovvero di Procuratore che Parte_1
si occupava della stipula dei mutui, è in linea con le mansioni svolte in precedenza dal ricorrente. La procura in oggetto è stata assegnata dalla società CP_1 sempre a dipendenti dell'Area Quadri. Il dipendente delegato alla sottoscrizione dei contratti di mutuo svolgeva un'attività delicata, dovendosi interfacciare con le banche, gli avvocati e i notai. Per tale attività era richiesta una particolare specializzazione, che il garantiva, in quanto laureato in Parte_1
giurisprudenza.
Pag. 6 di 13 24. Pertanto, questa attività assegnata al rispettava in pieno il suo livello Parte_1
di inquadramento, in quanto si trattava di un ruolo di vertice, che comportava l'esercizio di funzioni di evidente importanza e responsabilità, richiedenti una specifica competenza e una determinata professionalità. Il ricorrente di fatto non era semplicemente preposto alle istruttorie interne che precedevano la stipula dei contratti di mutuo, ma aveva compiti di studio e consulenza sulle singole pratiche, al fine di valutarne la fattibilità e la tutela degli interessi dell'azienda datrice di lavoro. Nell'assolvimento dei compiti assegnati il godeva di Parte_1 un'assoluta autonomia funzionale nel verificare la correttezza dell'intera operazione, attività che da sempre richiedeva un funzionario di vertice munito di firma negoziale.
25. L'ulteriore incarico assegnato al (responsabile del Servizio Parte_1
Pianificazione e Controllo di Gestione della Filiale di SA) rientrava nella qualifica contrattuale Quadro A1, come ammesso dallo stesso ricorrente. Tale servizio si occupava del conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla pianificazione operativa, verificando la corrispondenza dei risultati conseguiti con gli obiettivi pianificati e adottando gli opportuni correttivi.
26. Con il successivo incarico come direttore dell'Ufficio Postale di San TO
Basso al ricorrente è stata conferita un'attività del tutto congrua con il suo livello e la sua professionalità, trattandosi, come detto, di mansioni affidate alla categoria
Quadro A1.
27. Stesse considerazione per i due incarichi successivi (Ufficio Postale SA 11 e
Ufficio Postale AC), in relazione ai quali vi è stato un incremento di complessità dell'ufficio postale da dirigere. Quindi, è stata mantenuta inalterata la qualifica richiesta ed è stata accresciuta la complessità delle mansioni assegnate al
. Parte_1
28. La società resistente ha precisato che gli spostamenti dei direttori degli uffici postali rientrano in una fisiologica rotazione degli incarichi che ha riguardato tutti i dipendenti del medesimo livello del (cfr. doc. 8 di parte resistente). Parte_1
29. In merito al mancato riconoscimento di premi a favore del ricorrente, va osservato che si tratta di un'attività del tutto discrezionale del Direttore di Filiale, basata su
Pag. 7 di 13 una pluralità di parametri e valutazioni. Al ricorrente, invece, sono stati riconosciuti negli anni i premi legati all'attività dell'ufficio postale (per la somma complessiva di € 9.500,50), ovvero gratificazioni derivanti dal raggiungimento di determinati obbiettivi commerciali e, pertanto, dovuti oggettivamente al direttore dell'ufficio.
30. Va aggiunto che la parte resistente, nel corso degli anni, non pare avere avuto un comportamento ostativo ai danni del . In occasione, ad esempio Parte_1 dell'incarico di direttore dell'Ufficio Postale di AC, Controparte_1
avrebbe potuto azionare un procedimento disciplinare, ma non lo ha fatto, proprio allo scopo di non inasprire i rapporti con il proprio dipendente.
31. Quanto emerge dalla semplice lettura dei documenti depositati dalle parti ha poi trovato ampia conferma nell'istruttoria svolta in questo giudizio. Le prove orali assunte, infatti, hanno confermato le argomentazioni esposte dalla parte resistente.
32. Dalle testimonianze raccolte, infatti, è emerso che la società resistente ha assegnato al ricorrente mansioni corrispondenti al suo livello di inquadramento
(Quadri A1), affidandogli ruoli di responsabilità di uffici complessi.
33. Il testimone ha confermato che i compiti di direttore dell'ufficio Tes_1
postale offerti al erano consoni alla sua qualifica professionale Parte_1
(“l'ufficio postale di AC era clusterizzato A1, e mi risulta almeno finché ero in servizio fosse rimasto A1”) e che il ricorrente aveva seguito un preciso percorso di formazione, prima di assumere l'incarico (“Posso confermare solo per quanto riguarda l'ufficio postale di AC che fu attivato il relativo percorso formativo per il anche in base alle esigenze operative dell'ufficio”). Parte_1
34. La teste ha confermato l'iniziale rifiuto del di Testimone_2 Parte_1 assumere la direzione di un ufficio postale (“posso dire che inizialmente il
si rifiutò di andare in un Ufficio Postale per lavorare come direttore Parte_1
con la sua qualifica, ma poi accettò e andò in un ufficio che al momento non ricordo, mi sembra S. TO o AC ora non ricordo meglio”), confermando che la Direzione dell'Ufficio Postale di AC non costituiva affatto un demansionamento per il ricorrente (“posso confermare che l'ufficio di
AC era un ufficio complesso e aveva diversi addetti, anche se nello
Pag. 8 di 13 specifico non so precisare”). Su quest'ultimo punto ulteriore conferma deriva dal teste (“posso dire che presso l'ufficio Postale di AC Testimone_3
c'erano almeno un direttore, un collaboratore, due specialisti commerciali, uno specialista impresa che però si occupava anche di altri uffici e un certo numero di sportellisti che non so dire, e posso confermare che si trattava di un Ufficio
Postale complesso”).
35. In merito al fatto che la direzione degli uffici postali complessi compete ai dipendenti Quadri A1, secondo quanto stabilito dall'art. 20 CCNL, e che al sono stati sempre assegnati come direttore uffici postali complessi Parte_1 hanno abbondantemente riferito i testimoni: “il ruolo di direttore di ufficio postale
A 1 è sempre stato affidato a dipendenti inquadrati in A1” ( ); “gli Tes_1
uffici postali erano classificati in A1, A2, B, C, retti rispettivamente da personale inquadrato nei corrispondenti livelli A1, A2, B, C” ( ); “il ruolo di Tes_1
direttore di ufficio postale complesso veniva dato ai quadri di primo livello, con professionalità che poteva variare in base alle esigenze dell'ufficio (es: maggiore esigenze di organizzazione di personale piuttosto che esigenze di promozione commerciale, etc … ). 6: non è vero, perché gli uffici postali venivano gestiti da personale della categoria "quadri", con livello corrispondente alle esigenze dell'ufficio” ( ). Testimone_2
36. In merito al fatto che per la stipula dei contratti di mutuo la società resistente abbia sempre assegnato la procura a dipendenti rientranti in Area Quadri, occorrendo per tale attività una competenza specifica e una capacità di evidenziare eventuali criticità o irregolarità, i testimoni hanno dato ampia conferma: “quando ero in servizio la procura per la stipula di mutui era assegnata a dipendenti dell'area quadri, e confermo che il delegato si doveva interfacciare con la Banca e ovviamente con il Notaio” ( ); “è vero che Tes_1
il ruolo che implicava la stipula dei mutui era assegnata come oggi a dipendenti dell 'Area quadri e il delegato si deve interfacciare con Banche, Avvocati e Notai”
( ); “preciso che le procure erano effettuate dai dipendenti Testimone_2 CP_1
addetti alle mansioni in discorso da parte della in quanto Parte_2 [...]
colloca i mutui di tale banca. Preciso altresì che all'istruttoria del mutuo CP_1
Pag. 9 di 13 provvedevano dei dipendenti addetti al commerciale. Io ricordo per esempio che andavo alle stipule ovviamente dopo aver preso una bozza dell'atto, che leggevo prima della stipula per verificare se era compatibile con le norme e con la fattispecie” ( ). Testimone_3
37. Di interesse anche le ulteriori dichiarazioni rese dai testimoni sull'incarico assegnato al da ottobre 2007, ovvero la Responsabilità del Servizio Parte_1
Pianificazione e Controllo di Gestione della Filiale di SA, che era perfettamente corrispondente alla qualifica e alla professionalità del ricorrente: “non ricordo se nell'ottobre del 2007 al fu assegnata la responsabilità del servizio Parte_1
pianificazione e controllo della gestione della filiale di SA. Per il resto posso confermare le funzioni di tale ufficio descritte nel capitolo che mi viene letto”
( ); “è vero che in epoca che non ricordo ma che potrebbe anche Tes_1
essere l'ottobre 2007, al sig. fu assegnata la Responsabilità del Parte_1
Servizio Pianificazione e Controllo di Gestione della Filiale di SA. Tale servizio si occupa di guidare la gestione verso il conseguimento degli obiettivi stabiliti in sede di pianificazione operativa, rilevando, attraverso la misurazione di appositi indicatori, lo scostamento tra obiettivi pianificati e risultati conseguiti e informando di tali scostamenti gli organi responsabili, affinché possano decidere
e attuare le opportune azioni correttive” ( ); Testimone_2
38. I testimoni hanno anche negato che le già nel 2007 avessero deciso CP_1
di sopprimere il servizio di Pianificazione, evidenziando come la decisione sia arrivata dopo due anni: “mi sembra che le 2007 ancora non ci fossero progetti di organizzazione del servizio di pianificazione. Non posso precisare quale sia stato lo specifico accordo con cui si procedette alla riorganizzazione, visto che ce ne furono diversi. Posso solo aggiungere che nel 2009 è avvenuto l'accorpamento dei servizi di pianificazione e controllo, e tanto ricordo perché io mi occupai tra
l'altro di trovare il locale di SA presso il quale venne ad operare la collega di
UC RA Bianchi” ( ); “in quegli anni le riorganizzazioni delle Tes_1 strutture e delle filiali erano fatte velocemente e furono numerose” ( Tes_2
.
[...]
Pag. 10 di 13 39. Anche i successivi incarichi di direttore di uffici postali (San TO, SA 11,
AC) sono stati ampiamente giustificati dai testimoni come una normale rotazione degli incarichi che riguarda tutti i dipendenti dell'azienda: “posso dire che ogni volta che si procedeva a spostamenti essi erano numerosi e avvenivano a catena coinvolgendo un nutrito gruppo di direttori, in funzione di una maggiore professionalità, e trasparenza per evitare che si creassero erano troppo stretti con clienti e dipendenti attesa la funzione anche di controllo e supervisione e super partes dei direttori” ( ); “posso confermare che le rotazioni degli Testimone_2
incarichi venivano fatte per una gestione dinamica della carriera e perché le risorse non si fossilizzassero su singole posizioni” ( ); “posso Tes_1
confermare che negli anni, compresi il 2013 e il 2015, ci furono diverse rotazioni di incarichi, disposti su impulso della dott.ssa ( ). Tes_2 Testimone_3
40. I testimoni sono stati, altresì, chiari in merito alle caratteristiche occorrenti per svolgere i ruoli di Direttore di Filiale e di Responsabile del Servizio di
Pianificazione, confermando che dette attività devono essere svolte solamente dal personale inquadrato nel livello professionale A1: “per coprire tali posizioni
(uffici postali di categoria A1) si cercano dei dipendenti con competenze adeguate
a tali uffici, a prescindere da eventuali titoli come la laurea che peraltro è un titolo valutabile sul piano della competenza. Non ricordo che tipo di formazione per il tempo trascorso ma ritengo che sicuramente venne fatta una formazione specifica anche per il , come accadeva anche per gli altri” Parte_1 Tes_2
.
[...]
41. In tema di demansionamento deve sicuramente essere menzionata la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 6572/2006): “La prospettiva in cui si muove il ricorrente appare invero erronea, non potendosi il demansionamento ritenere integrato solo dalla revoca di un incarico di direzione, ancorché prestigioso, e remunerativo, essendo pur sempre emesso al datore il cosiddetto ius variandi, ossia l'assegnazione a mansioni diverse, purché equivalenti a quelle svolte da ultimo;
ed infatti, diversamente opinando, ne conseguirebbe la impossibilità di modificare in alcun modo l'organizzazione aziendale, il che però si porrebbe in patente contrasto con i poteri riservati
Pag. 11 di 13 all'imprenditore dall'art. 2094 cod. civ. ed anche con i principi di rango costituzionale (art. 41 Cost.)”.
42. Detta pronuncia della Suprema Corte sottolinea come al datore di lavoro spetti il diritto di modificare gli incarichi assegnati ai propri dipendenti, consentendo anche la revoca di mansioni anche particolarmente prestigiose e remunerative, purché al dipendente siano assegnate nuove mansioni equivalenti alle precedenti.
Ciò al fine di garantire al datore di lavoro la possibilità di modificare la propria struttura aziendale, in ossequio a quanto previsto dagli artt. 41 Cost. e 2094 c.c.
43. In conclusione, si ritiene che la società ricorrente nel periodo in esame non abbia tenuto una condotta cha abbia determinato un demansionamento del ricorrente. Il
è stato assegnato a funzioni del tutto coerenti con la sua qualifica e la Parte_1
sua professionalità. Non si registrano mansioni affidate al ricorrente incompatibili con il suo inquadramento o che abbiano comunque potuto determinare una mortificazione delle qualità professionali del dipendente delle Controparte_1
44. L'art. 20 del CCNL a proposito dei “Quadri” prevede che vi rientrano “. . i lavoratori con elevata preparazione professionale, ampia autonomia, alto grado di specializzazione, responsabilità diretta nell'attuazione degli obiettivi della
Società, cui sono attribuiti compiti di rilevante importanza. Appartengono a questo livello i dipendenti che hanno la gestione e la responsabilità di strutture organizzative di rilievo, o ai quali, in relazione all'elevato contenuto specialistico della professionalità, sono attribuite funzioni organizzative in ambito commerciale o progetti di interesse strategico per la Società, che comportino attività di studio, consulenza, progettazione, programmazione, pianificazione, ricerca e applicazione di metodologie innovative della massima rilevanza. . .”.
45. Ebbene, valutando le mansioni assegnate al nel periodo oggetto del Parte_1
presente giudizio, si deve ritenere che le stesse rientrino nella previsione suddetta, considerato che il ricorrente è stato nominato responsabile di strutture organizzative di rilievo (come gli uffici postali) oppure è stato destinato a un settore specifico dalla Filiale di SA (che si occupa del coordinamento di tutti gli uffici postali rientranti nel territorio provinciale) con applicazione di un alto livello di professionalità e specializzazione.
Pag. 12 di 13 46. L'esclusione di un demansionamento determina l'insussistenza di nesso causale fra il comportamento del datore di lavoro e la patologia (infarto al miocardio) patito dal dipendente. Pertanto, nessun profilo di responsabilità è addebitale alle società datrice di lavoro per l'evento lesivo occorso al nel gennaio del Parte_1
2008.
47. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che liquida in complessivi 6.699,00 euro per compensi, oltre al Controparte_1
rimborso delle spese forfettarie (determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione), ad IVA e CPA come per legge.
SA, 04.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
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