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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 24/11/2025, n. 1263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1263 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1101/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello BRUNO - Presidente
Dott.ssa Valeria ALBINO - Consigliere
Dott.ssa Maria Laura MORELLO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di rinvio a seguito di ordinanza n. 27044/2024 della Corte di Cassazione, promosso da rappresentata e difesa dall'Avv. Renato Mottola, ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio in Genova, Via Brigata Liguria civ. 1/14, come da mandato in atti
Attrice in riassunzione contro
, e quest'ultima in Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Alessia
Foppiano, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Margherita Ligure, Corso Matteotti
7/2, come da mandato in atti
Convenuti in riassunzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'attrice in riassunzione:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previe -solo occorrendo convocazione del C.T.U. a chiarimenti e/o richiesta di informazioni alla Regione Liguria circa la portata delle affermazioni di cui alla nota 26.08.2015 -così come già richiesto all'udienza del
20.12.2016 nel giudizio d'appello e per i motivi nella stessa udienza dedotti- e nel rispetto di quanto stabilito nell'ordinanza di rinvio n. 27044/2024 inter partes della Corte di Cassazione: - respingere ogni avversaria domanda e quindi l'appello ex adverso proposto, introduttivo del giudizio R.G. 207/2015 davanti alla Corte d'Appello di Genova, in quanto inammissibili e/o improcedibili e/o improponibili e/o comunque infondati in fatto e diritto;
- confermare comunque in toto la sentenza del Tribunale di Genova n.10024 del 2015 e quanto nella stessa disposto;
- accogliere, comunque, le domande formulate dalla dante causa di Parte_2 [...]
nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (R.G. 2836/2009 Parte_1
Tribunale Genova) nella misura in cui sono state ritenute fondate dalla ridetta sentenza n.
10024 del 2015 del Tribunale di Genova;
- porre a carico di controparte le spese di lite (oltre accessori di legge) e di C.T.U. di tutti i gradi di giudizio, compreso il presente giudizio e quello di legittimità”.
Per i convenuti in riassunzione:
“Voglia la Corte adita, contrariis reiectis, in totale riforma della appellata sentenza, resa inter partes dal Trib. Genova, in persona del dott. Pasquale Grasso il 27.01.15 n. 10024: - dichiarare inammissibile, improponibile e/o come meglio e comunque, rigettare ogni domanda proposta da in persona del legale rappresentante pro tempore, (oggi Parte_2 Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore) con atto di citazione 27.11.09; - costituire
[...] ex art. 1051 c.c. servitù coattiva di transito pedonale e carrabile a favore dei fondi 230 e 444 ed a carico dei fondi 238 e 247 tutti del fg 18 del NCT del Comune di Lorsica, attraversati dal percorso stradale preesistente dal 2001, come rappresentato graficamente al doc. n. 4 A e come descritto in atti per la coltivazione del filone ardesiaco oggetto della concessione Campo autorizzata con decreto n. 2265 del 03.08.07 della Regione Liguria (doc. n .3). - per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare n persona del legale rappresentante Parte_1
a tollerare il transito pedonale e carrabile dei conchiudenti attraverso il tratto stradale insistente sui mappali 238 e 247 del fg 18 per raggiungere i propri fondi ai fini di esercitare l'attività di coltivazione ardesiaca e di trasporto dei prodotti della stessa, previa corresponsione da parte dei convenuti (appellanti) all'attrice (appellata) dell'indennità ex art. 1053 c.c. nella misura determinata dal CTU Geom. in sua relazione 23.04.12 in € 118,40 oltre Persona_1 accessori. In ogni ipotesi vinte le spese e competenze di tutti i gradi vertiti del giudizio e della presente fase di riassunzione;
porre definitivamente a carico della controparte le spese di CTU
e di CTP.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, dante causa di Parte_2 Parte_1
[...
conveniva in giudizio, dinanzi il Tribunale di Chiavari, la ditta individuale e CP_5 volgendo actio negatoria servitutis e chiedendo la condanna dei convenuti Controparte_1 al ripristino dello stato dei luoghi nonché al risarcimento dei danni cagionati.
Parte attrice, a sostegno della domanda, deduceva che: -era proprietaria dei terreni contraddistinti al catasto terreni dal foglio 18 mappali 238 e 247; esercitava Controparte_5 attività estrattiva nella locale cava di ardesia denominata “Campo”, attività che interessava i fondi distinti dai mappali 452-234-446-447-230-231-444-449 e 450, di proprietà della convenuta -i veicoli coinvolti nell'attività estrattiva, per raggiungere la cava, CP_1 transitavano senza autorizzazione su un tratto di pista stradale che insisteva sui terreni di proprietà attrice;
-il convenuto scaricava a margine di detta pista stradale materiale ardesiaco di scarto, oltre a deteriorare sensibilmente la pista con il transito dei veicoli.
Si costituivano in giudizio e contestando in fatto e in diritto CP_5 Controparte_1 le domande attrici di cui domandavano il rigetto. Affermavano che la pista stradale era stata realizzata in seguito ad articolato accordo intercorso nell'anno 2001 tra i convenuti ed Euroslate nsrl, che all'epoca svolgeva attività di estrazione di ardesia dalla cava e che detta percorrenza era stata in definitiva formata attraverso la collazione di porzioni dei propri fondi da parte dei proprietari dei fondi interessati dal passaggio, dando così luogo a una comunione incidentale.
Deducevano che era comproprietario della strada e dunque anche del tratto in CP_5 relazione al quale parte attrice svolgeva le proprie doglianze, così avendo pieno diritto al passaggio per giungere alla cava. In via riconvenzionale, domandavano accertarsi l'esistenza della citata comunione o, in via subordinata, la costituzione di servitù coattiva di passaggio.
Il Tribunale, istruita la causa documentalmente e testimonialmente, disponeva CTU volta a descrivere lo stato dei luoghi, individuare il tracciato della strada ed accertare l'interclusione del fondo.
Il Giudice di primo grado, all'esito della deposito della relazione peritale, emetteva l'impugnata sentenza che così statuiva: “- accertata l'insussistenza di qualsivoglia titolo per il passaggio, anche pedonale, e, comunque, con qualsiasi veicolo o mezzo sui fondi di proprietà dell'attrice distinti al catasto terreni del Comune di Lorsica con i mappali 238 e 247 del foglio 18 ed in favore dei convenuti e, comunque, l'insussistenza di qualsivoglia servitù di passaggio, anche pedonale, e, comunque, con qualsiasi veicolo o mezzo a carico dei fondi di proprietà dell'attrice distinti al catasto terreni del Comune di Lorsica con i mappali 238 e 247 del foglio 18 ed in favore dei fondi distinti dai mappali 452 - 234 - 446 - 447 - 230 - 231 - 444 - 449 e 450 dei medesimi foglio e Catasto Terreni, dichiara tenuti e condanna i convenuti all'immediata cessazione di qualsivoglia transito comunque esercitato sui ridetti mappali 238 e 247 del f.18
C.T. di Lorsica;
- compensa tra le parti le spese di ctu, come liquidate in corso di causa;
- condanna e , in solido, a rifondere in favore di Controparte_1 CP_5 Parte_2 le spese di lite, pari a € 7.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%,
[...]
Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge”
Avverso la pronuncia proponevano appello e Controparte_1 Controparte_6 costituita con conferimento di azienda da parte della ditta individuale , alla quale CP_5 era subentrata nell'esercizio della cava, domandando rigettare ogni domanda proposta da accertando l'esistenza ed operatività inter partes della comunione incidentale Parte_2 ex collazione privatorum agrorum sul tratto stradale percorribile pedonalmente e carrabilmente che, dipartendosi dalla via vicinale che la collegava alla via pubblica, percorreva i terreni descritti al fg. 18 del NCT del Comune di Lorsica ai mapp. 293, 292, 247, 244, 239, 238, 236,
445, 444, 230. In via subordinata, domandavano costituire ex art. 1051 c.c. servitù coattiva di transito pedonale e carrabile a favore dei fondi 230 e 444 ed a carico dei fondi 238 e 247 tutti del fg. 18 del NCT del Comune di Lorsica, attraversati dal percorso stradale preesistente dal
2001 e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare a tollerare il transito Parte_2 pedonale e carrabile di e attraverso il tratto stradale Controparte_1 Controparte_6 insistente sui mappali 238 e 247 del fg. 18, per raggiungere i propri fondi ai fini di esercitare l'attività di coltivazione ardesiaca e di trasporto dei prodotti della stessa, previa corresponsione dell'indennità ex art. 1053 c.c.
In particolare, parte appellante censurava la statuizione di primo grado nella parte in cui: 1) ha sostenuto che il diritto di passaggio era ancorato alla durata del contratto e l'art. 7 non costituiva alcun conferimento di diritto sulla strada in favore dei frontisti proprietari dei mappali interessati alla sua percorrenza;
2) ha affermato che non vi era alcun elemento probatorio che consentisse di affermare l'esistenza di una comunione incidentale relativa alla strada;
3) ha ritenuto che i fondi di non risultassero in condizioni di assoluta interclusione, considerato l'accesso Parte_2 pedonale raggiungibile a mezzo di sentieri e passi pedonali da sempre praticati;
4) ha omesso la pronuncia circa la corresponsione, in favore di parte attrice, dell'indennità di cui all'art. 1053
c.c.; 5) ha ritenuto il mancato assolvimento dell'onere probatorio relativo ai diritti di comproprietà e/o di passo sulla strada oggetto di causa.
Si costituiva in giudizio domandando il rigetto dell'appello avversario in quanto Parte_2 inammissibile e/o improcedibile e/o improponibile e/o comunque infondato in fatto e in diritto, con conferma dell'impugnata sentenza.
La Corte d'Appello di Genova ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di CP_5
, parte originaria del processo e dante causa di il quale,
[...] Controparte_6 costituendosi a sua volta in giudizio, aderiva in via incidentale alle conclusioni degli appellanti principali. La Corte, quindi, disponeva un supplemento di indagine peritale volto a verificare se l'approvazione ed attuazione di una variante al piano di coltivazione della cava autorizzata con decreto della Regione Liguria n.1107/13 avesse fatto cessare l'interclusione del fondo. La Corte d'Appello, dopo aver premesso che l'accertamento della comunione incidentale della strada ex collatione privatorum agrorum non era soggetto al rigoroso regime probatorio dell'azione di rivendicazione, riteneva sussistenti tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi per la costituzione della comunione incidentale ed emetteva la sentenza n. 1994/2018 che così statuiva: “1. Accogliendo l'appello e riformando la sentenza del Tribunale: a. Respinge la domanda di;
b. in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da Parte_2 CP_1
nel primo grado del giudizio accerta e dichiara che la strada per cui è causa
[...] costituisce oggetto di una comunione incidentale costituita ex collatione privatorun agrorum fra
i proprietari frontisti: conseguentemente condanna a consentire agli appellanti il Parte_2 passaggio pedonale e carrabile sul tratto della strada che insiste sui mappali 238 e 247 del foglio 18 di sua proprietà per raggiungere il fondo di proprietà di;
2. Controparte_1 condanna a rimborsare alle controparti le spese di causa, che liquida a favore di Parte_2
e nella somma complessiva di euro 5.000,00 le spese del Controparte_1 CP_5 primo grado del giudizio, a favore di ed nella somma Controparte_1 Controparte_6 complessiva di euro 3.500,00 le spese del presente grado del giudizio;
a favore di CP_5
nella somma complessiva di euro 2.500,00 le spese del presente grado del giudizio,
[...] oltre a spese generali ed accessori di legge.
3. Pone definitivamente a carico di Euroslate le spese di CTU, liquidate dal Tribunale nel primo grado del giudizio, e le spese del supplemento peritale, liquidate da questa Corte nel presente grado del giudizio”.
Contro tale provvedimento proponeva ricorso per Cassazione formulando i Parte_2 seguenti motivi di gravame: 1) Violazione e/o falsa e/o mancata applicazione degli artt. 922,
939 e 1100 Codice civile, in relazione all'art. 360 n.
3. del Codice di procedura civile;
2)
Violazione e/o falsa e/o mancata applicazione dell'art. 1362 e 1363 del Codice civile in relazione all'art.360 n. 3 del Codice di procedura civile;
3) Violazione e/o falsa e/o mancata applicazione dell'art. 115 e/o dell'art. 116 c.p.c. e/o dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 e 4 del
Codice di procedura civile.
Resistevano, con controricorso, Controparte_1 Controparte_7
e quindi gli eredi di (deceduto il 17.03.2018), la stessa CP_5 Controparte_1
e , i quali contestavano, sotto diversi profili, detti motivi di ricorso, CP_2 CP_3 eccependone l'inammissibilità e l'infondatezza. La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 27044/2024, accoglieva il ricorso, cassava l'impugnata sentenza e rinviava alla Corte d'Appello di Genova in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. succeduta a Parte_1 titolo universale ad provvedeva alla riassunzione del giudizio, cui veniva Parte_2 assegnato rg. 1101/2024, domandando, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla
Suprema Corte, respingere ogni avversaria domanda e quindi l'appello ex adverso proposto in quanto inammissibile e/o improcedibile e/o improponibile e/o comunque infondato, con conferma della sentenza del Tribunale di Genova. Chiedeva accogliere le domande formulate da nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, ponendo a carico Parte_2 di controparte le spese di lite e di CTU di tutti i gradi di giudizio.
Si costituivano in giudizio , e Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4
(già , a seguito di atto di donazione e trasformazione Controparte_7
23.12.23 Rep. 22120, Rac. 13592), domandando rigettare ogni domanda Controparte_8 proposta da costituire ex art. 1051 c.c. servitù coattiva di transito pedonale e Parte_2 carrabile a favore dei fondi 230 e 444 ed a carico dei fondi 238 e 247 tutti del fg 18 del NCT del
Comune di Lorsica, dichiarando per l'effetto tenuta e condannare a Parte_1 tollerare il transito pedonale e carrabile attraverso il tratto stradale insistente sui mappali 238 e
247 del fg 18, con vittoria di tutte le spese di lite.
Con provvedimento del 12.11.2025 il Consigliere istruttore, viste le note depositate dalle parti sostitutive dell'udienza in data 11.11.2025, visto l'art. 352 c.p.c., riservava la decisione al
Collegio ed il deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Suprema Corte ha statuito che la Corte d'Appello ha accertato l'esistenza a favore degli originari convenuti e dei loro aventi causa della comunione incidentale ex collatione privatorum agrorum sul percorso stradale in assenza dei requisiti imposti dalla norma, mentre avrebbe dovuto esaminare la domanda riconvenzionale subordinata riproposta di costituzione coattiva di servitù di passaggio pedonale e carrabile, per poi pronunciarsi sull'actio negatoria servitutis
e sulle domande conseguenziali di ora in liquidazione. Parte_2 Le parti sul punto relativo all'esclusione della comunione incidentale non svolgono ulteriori considerazioni nel presente giudizio di rinvio.
Pertanto, si passa all'esame della domanda riconvenzionale che i convenuti in primo grado avevano proposto subordinatamente al mancato accertamento della comunione incidentale.
Con essa è chiesta la costituzione “ex art. 1051 cc di servitù coattiva di transito pedonale e carrabile a favore dei fondi 230 e 444 ed a carico dei fondi 238 e 247 sempre del f 18 del NTC del Comune di Lorsica, come rappresentato graficamente al doc 4".
L'attrice in riassunzione sulla base della ctu (richiamando l'accertamento per cui il preteso fondo dominante è solo “intercluso dal punto di vista carrabile in quanto allo stato attuale è irraggiungibile da altro percorso stradale di qualsiasi tipo, mentre non è da ritenere intercluso se si considera l'accesso pedonale in quanto è raggiungibile a mezzo di sentieri e passi pedonali come da sempre praticati”, afferma che controparte si sia limitata a sostenere che il proprio fondo sarebbe intercluso in quanto raggiungibile solo pedonalmente, azionando però
l'art. 1051 c.c. che trova applicazione unicamente nel caso di fondo del tutto intercluso, asserendo che per tale ragione il Tribunale non aveva accolto la domanda di costituzione di servitù coattiva.
La sentenza resa in primo grado ha statuito che i fondi di parte convenuta, che domanda in via riconvenzionale la costituzione di servitù coattiva per il ricorrere delle condizioni di cui all'art.
1051 c.c., non risultano essere in condizione di assoluta interclusione, considerato che il ctu geom. ha evidenziato nella propria relazione che “relativamente ai mappali 230 e 444 … Per_1 il fondo non é da ritenere intercluso se si considera l'accesso pedonale in quanto é raggiungibile
a mezzo di sentieri e passi pedonali come da sempre praticati” (pag. 9 della relazione).
Inoltre, deduce quale ulteriore ragione del rigetto della domanda riconvenzionale, l'assenza di prova, ai sensi del terzo comma dell'art. 1051 c.c., di aver già un passaggio sul fondo asseritamente servente che necessita di essere ampliato “per il transito di veicoli anche a trazione meccanica”.
I convenuti in riassunzione richiamano le conclusioni peritali nel senso che “senza l'utilizzo del tracciato stradale sopra descritto il fondo è da ritenere intercluso dal punto di vista carrabile in quanto allo stato attuale è irraggiungibile da altri percorsi stradali di qualsiasi tipo” e che “il tracciato stradale di cui trattasi costituisce l'unico accesso carrabile.”
Si dolgono pertanto del precedente riconoscimento giudiziale secondo il quale un accesso per sentieri sia idoneo alla coltivazione di una cava ardesiaca. Sul punto affermano che con decreto n. 2265 del 03.08.07 della Regione veniva autorizzato
l'esercizio di attività estrattiva nella cava di ardesia denominata Campo in Comune di Lorsica sui suddetti terreni di proprietà di previ accordi tra la moglie proprietaria e il marito CP_9
. Il tramite stradale de quo, già al servizio dell'attività estrattiva , e quindi Parte_3 Parte_2 destinato all'odierna attività estrattiva della cava Campo, si diparte dalla via vicinale che la collega alla via pubblica e attraversa (in ordine progressivo) i mapp. 293, 292, 247, 244, 239,
238, 236, 445 per entrare sui mapp. 444, 230, di proprietà come detto destinati CP_9 all'esercizio della cava Campo (doc. n. 4 lett. A e B).
I luoghi sono così descritti nella relazione 23.04.12 del CTU Geom. : “Le due porzioni di Per_1 tracciato stradale che risultano ubicate su altrettanti porzioni di terreno di proprietà attrice e oggetto di vertenza costituiscono porzioni di maggior tracciato stradale ubicato in località “Lago dei Piani”, territorio del Comune di Lorsica, intercorrente tra il confine est del mappale 293 del fg. 18 ed il confine nord del mappale 230 sempre del fg. 18 come risulta colorato con colore arancione nella planimetria dello stato dei luoghi allegato B.
Nel suo sviluppo longitudinale il tracciato stradale, che ha una larghezza di sedime variabile di circa ml. 3,50 – 4,00, con alcuni allargamenti lungo il tracciato, interessa i mappali 293 – 292 –
247 – 244 – 239 – 238 – 236 – 445 – 444 – 230 del foglio 18 di Lorsica (cfr. planimetria all. B e documentazione fotografica all. C – foto 1 … 22)”… “ Il tracciato stradale in oggetto nel suo percorso tra il mappale 293 ed il mappale 230, come risulta agli atti, è stato realizzato dalla
Società negli anni 2000- 2001 a seguito di richiesta da parte della stessa per Parte_2 accedere al giacimento ardesiaco a suo tempo ricompreso nella cava “Alpicella” in Comune di
Lorsica e autorizzato nella stessa con specifico provvedimento regionale e costituisce prosecuzione di esistente tracciato stradale interpoderale (tratto colorato in tinta giallo nella carta tecnica regionale all. D) già risultante realizzato in data anteriore all'anno 1976 in quanto risultante nella carta tecnica redatta in pari data (cfr. all. E). Il tracciato stradale di cui trattasi ha andamento praticamente pianeggiante a partire dal mappale 293 fino al mappale 238 per poi proseguire con pendenza fino al mappale 230 dove termina in aderenza al piazzale antistante all'imbocco di cava di ardesia utilizzato inizialmente dalla Società per la coltivazione Parte_2 del suo complesso estrattivo e a decorrere dal 03.08.2007 utilizzato dalla Controparte_10 per la coltivazione del suo complesso estrattivo autorizzato con decreto del Dirigente Servizio
Attività Estrattive n. 2265 in pari data.” I convenuti in riassunzione chiedono accertare l'interclusione assoluta o quantomeno relativa dei fondi ai sensi dell'art. 1051, comma 1 seconda parte cc. (asserisco che i fondi dei convenuti ai mapp. 230 e 444 (fondo dominante) siano assolutamente interclusi carrabilmente e relativamente interclusi pedonalmente (in quanto il collegamento pedonale, seppur astrattamente possibile, non è possibile se non con eccessivo dispendio e disagio, attesa la conformazione e lo stato dei luoghi) , con conseguente costituzione necessaria della servitù sui mapp. attorei al fg 18, mapp. 238 e 247 (fondi serventi), attraversati dal tramite stradale oggetto di causa, unico collegamento dei fondi dei convenuti con la pubblica via, in assenza di diverse
e più idonee percorrenze) sul presupposto che il ctu si è così espresso: “Si precisa che allo stato attuale le predette strade pedonali suindicate sono in stato di abbandono poichè utilizzate saltuariamente per accessi mirati ai luoghi e per pochi tratti presumibilmente da quando è stata realizzata la strada rotabile sterrata che interseca la strada pedonale vicinale del Lago dei Piani in più punti e che praticamente la sostituisce”.
Richiamano l'applicabilità della seconda parte del primo comma dell'art. 1051 c.c., con riferimento all'avvenuta dimostrazione della necessità della costituzione della servitù per le esigenze della coltivazione e del conveniente uso del fondo, tra le quali ultime si annovera anche l'esigenza di raggiungere in macchina l'abitazione.
Giova richiamare i primo tre commi dell'art. 1051 cpc, ai sensi dei quali “Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo. Il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l'accesso alla via pubblica è più breve e riesce di minore danno al fondo sul quale è consentito. Esso può essere stabilito anche mediante sottopassaggio, qualora ciò sia preferibile, avuto riguardo al vantaggio del fondo dominante e al pregiudizio del fondo servente.
Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui taluno, avendo un passaggio sul fondo altrui, abbia bisogno ai fini suddetti di ampliarlo per il transito dei veicoli anche a trazione meccanica.
La Suprema Corte ha statuito che “ E' consentito imporre la servitù carrabile ai sensi dell'articolo 1051 del codice civile, norma che non presuppone solo una situazione di ínterclusione assoluta (allorquando il preteso fondo dominante non abbia alcuna possibilità di accesso diretto o indiretto alla via pubblica), ma anche l'interclusione relativa (se il predetto fondo possa procurarsi l'accesso solo con notevole dispendio) ( si v. Cassazione civile sez. II,
09/07/2021, n.19582). Va' altresì chiarito che nella fattispecie non si verte nell' ipotesi di cui al III comma dell'art. 1051 cc di ampliamento del transito esistente. Anzi, parte convenuta deduce addirittura l'assoluta interclusione.
Anche a considerare che le strade pedonali indentificate a pag 8 della ctu in data 15.11.2016, nonostante lo stato di abbandono in cui versano, siano idonee ad escludere l'interclusione assoluta dei fondi (non potendosi sul punto ritenere verificatosi il giudicato a seguito della pronuncia del Tribunale, attesta la riproposizione delle riconvenzionale subordinata da parte degli appellanti), è stata chiaramente evidenziata l'interclusione del fondo rispetto ad un accesso carrabile : “Per quanto attiene la determinazione di fondo intercluso o meno relativamente ai mappali 230 e 444 del fg. 18 di Lorsica, si può stabilire che senza l'utilizzo del tracciato stradale sopra descritto il fondo è da ritenere intercluso dal punto di vista carrabile, in quanto allo stato attuale è irraggiungibile da altro percorso stradale di qualsiasi tipo, mentre non è da ritenere intercluso se si considera l'accesso pedonale in quanto è raggiungibile a mezzo di sentieri e passi pedonali come da sempre praticati.” (si v ctu).
A seguito di accertamenti il loco il ctu ha quindi concluso nel senso che: “Visto lo stato tattile dei luoghi, si può stabile che il tracciato stradale di cui trattasi costituisce l'unico accesso carrabile, a mezzo della strada interpoderale colorata con colore giallo nella planimetria allegato “D”, per accedere alla pubblica via costituita dal tracciata stradale comunale Parte_4
e tratto alternativo per alto rispettivamente colorati con colore rosa e
[...] Parte_5 arancione nella planimetria allegato “E.
In applicazione del criterio del minimo mezzo il tecnico incaricato si è quindi così espresso: “Il
CTU ritiene che l'apposizione di una servitù coattiva sul tramite stradale di cui ai mappali 238
e 247 del foglio 18 di proprietà attrice costituirebbe il percorso più idoneo a contemperare i diritti dei soggetti proprietari coinvolti in quanto permetterebbe l'accesso alla proprietà convenuta con i mezzi necessari per l'espletamento della sua attività e non costituirebbe aggravio ulteriore alla proprietà attrice essendo il tracciato stradale già esistente nelle condizioni in cui si trova attualmente e così percorribile. Nel caso di accertata interclusione, a giudizio del CTU allo stato attuale non esistono diverse e più idonee percorrenze.”
Con la relazione integrativa, sempre a firma CTU Geom. resa nel giudizio d'appello in Per_1 data 15.11.16, oltre ad essere confermati i precedenti accertamenti, si è acclarato che non è avvenuta l'asserita cessazione dell'interclusione dedotta da per la Parte_1 realizzazione di un nuovo tracciato stradale a servizio di un ulteriore imbocco della cava. Al ctu era demandato il seguente ulteriore quesito: "Letti gli atti di causa;
esperito occorrendo nuovo sopralluogo;
effettuate tutte le indagini del caso presso la Regione Liguria e gli uffici pubblici competenti;
vista ed estratta copia degli elaborati progettuali relativi alla variante al programma di coltivazione della cava denominata Campo in Comune di Lorsica approvata con decreto della Regione Liguria n. 1107/2013 : dica se l'attuazione della variante autorizzata ed approvata con decreto della Regione Liguria di cui in premessa abbia comportato la costituzione di una nuova possibilità di accesso carrabile al fondo degli appellanti;
se esso eventualmente sia adatto ed idoneo alle esigenze di coltivazione della cava;
dica se diversamente la variante non abbia nulla a che fare con l'oggetto della presente causa ovvero riguardi l'apertura di un altro cantiere di lavoro avente accesso indipendente da quello originario;
precisi il CTU se il fondo attoreo abbia quanto meno un accesso pedonale diretto alla via pubblica”.
Sul nuovo tramite autorizzato in variante il ctu rispondeva che: “Sulla scorta della documentazione grafica estratta presso la Regione Liguria riguardante la variante al progetto dei lavori di un complesso estrattivo autorizzato denominato Campo approvato con Decreto n.
1107 del 07/03/2013 ( cfr. all. "B" ) occorre preliminarmente precisare quanto segue. Il nuovo tracciato stradale autorizzato è ad uso esclusivo di un nuovo imbocco di cava ( cfr. allegato "E" ), oggetto della variante al complesso estrattivo ubicato a confine tra i mappali 446 , 452 e 232 del foglio 18 del Comune di Lorsica , per la coltivazione di nuovo filone ardesiaco , posto a quota ml. . inferiore circa di ml. 72 rispetto all'imbocco della cava in CP_11 fase di sfruttamento posto a quota ml. 706 e accessibile dalla strada rotabile per cui è causa ( cfr. foto aeree all. "D" ). Da quanto sopra la realizzazione del nuovo tracciato stradale autorizzato in variante non permette di accedere al fondo degli appellanti per cui è causa, ma permette di accedere ai fondi in disponibilità degli appellanti interessati dal nuovo imbocco di cava di cui alla variante del complesso estrattivo. Da quanto sopra si determina che il nuovo tracciato di cui alla variante sopracitata non è idoneo alla coltivazione delle cava originariamente autorizzata ed ancora in fase di sfruttamento. La variante di cui trattasi , visti gli elaborati progettuali e dalla verifica effettuata in loco , non risulta avere nulla a che fare con l'oggetto della presente causa , in quanto riguarda l'apertura di un altro cantiere di lavoro avente accesso indipendente da quello originario e interessante un diverso filone ardesiaco.”
Ne consegue che sussistono i presupposti per la costituzione di servitù coattiva ai sensi dell'art. 1051 I comma cc, con conseguente reiezione della domanda di negatoria servitutis formulata dalla parte attrice in riassunzione. La servitù, pedonale e carrabile è costituita a favore dei fondi
230 e 444 ed a carico dei fondi 238 e 247 tutti del F 18 del NTC del Comune di Lorsica, sul tratto descritto dalla ctu in data 23.4.2012 (all B).
Per quanto concerne l'indennità dovuta ex art. 1053 cc, il ctu ha chiarito che il calcolo riguarda la servitù di passaggio da esercitarsi sulla proprietà attrice corrispondente ai tratti interessanti i mapp. 238 e 247 del fg 18 di Lorsica e si ritiene dovrà limitarsi alla sola determinazione del valore del suolo occupato dalla servitù in quanto essendo già esistente il tracciato stradale, il solo passaggio non provoca ulteriori danni diretti ovvero indiretti.
Il ctu ha quindi fatto riferimento ai valori agricoli medi editi dalla Provincia di Genova per l'anno
2010: il valore agricolo medio per i terreni condotti a prato come risultante dai dati catastali dei mapp. 238 e 247, corrisponde a 0,74 €/mq che pertanto verrà applicato alla superficie delle porzioni di terreno oggetto della servitù. Ne deriva il seguente calcolo: superficie occupata: mq.
60,00 + 100,00 = 160,00, prezzo unitario di applicazione : €. Mq. 0,74, valore indennità: Mq.
160,00 x €. Mq. 0,74= €. 118,40. Tale somma deve essere corrisposta dai convenuti alla società proprietaria dei fondi serventi.
In considerazione del complessivo esito della lite con riferimento alle domande svolte dalle parti, e quindi con riferimento a tutti i gradi di giudizio, si stima equo compensare nella misura di un terzo le spese di lite tra le parti, con condanna di alla refusione in Parte_1 favore di parte convenuta dei restanti due terzi, che si liquidano come in dispositivo in conformità al DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'impegno defensionale richiesto.
Per le stesse ragioni le spese di ctu sono poste definitivamente per un terzo a carico di
, e in solido e per i restanti Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 due terzi a carico di Parte_1
PQM
La Corte d'Appello di Genova, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa, costituisce il diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile a favore dei fondi 230 e 444 ed a carico dei fondi 238 e 247 tutti del F 18 del NTC del Comune di Lorsica sul tracciato stradale esistente come individuato dalla ctu a firma geom in data 23.4.2012 (ALL B); Per_1 dichiara , e tenuti in solido Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4
a corrispondere a a titolo d'indennità ex art. 1053 cc l'importo di € Parte_1
118,40.
Compensa per un terzo tra le parti le spese di lite dei tre gradi di giudizio che precedono e del presente giudizio di rinvio, condannando alla refusione dei restanti due Parte_1 terzi, che liquida: quanto al primo grado di giudizio in € 3350,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet spese gen, iva e cpa come per legge;
quanto al secondo grado di giudizio in € 2350,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet spese gen, iva e cpa come per legge;
quanto al giudizio di legittimità in € 1800,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet spese gen, iva e cpa come per legge;
quando al presente giudizio in € 2350,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet spese gen, iva e cpa come per legge.
Pone le spese di ctu come già liquidate per un terzo a carico di Controparte_1 CP_2
, e in solido e per due terzi a carico di
[...] CP_3 Controparte_4 Parte_1
[...]
Genova, 13.11.2025
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maria Laura Morello
Il Presidente
Dott. Marcello Bruno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello BRUNO - Presidente
Dott.ssa Valeria ALBINO - Consigliere
Dott.ssa Maria Laura MORELLO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di rinvio a seguito di ordinanza n. 27044/2024 della Corte di Cassazione, promosso da rappresentata e difesa dall'Avv. Renato Mottola, ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso il suo studio in Genova, Via Brigata Liguria civ. 1/14, come da mandato in atti
Attrice in riassunzione contro
, e quest'ultima in Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Alessia
Foppiano, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Margherita Ligure, Corso Matteotti
7/2, come da mandato in atti
Convenuti in riassunzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'attrice in riassunzione:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previe -solo occorrendo convocazione del C.T.U. a chiarimenti e/o richiesta di informazioni alla Regione Liguria circa la portata delle affermazioni di cui alla nota 26.08.2015 -così come già richiesto all'udienza del
20.12.2016 nel giudizio d'appello e per i motivi nella stessa udienza dedotti- e nel rispetto di quanto stabilito nell'ordinanza di rinvio n. 27044/2024 inter partes della Corte di Cassazione: - respingere ogni avversaria domanda e quindi l'appello ex adverso proposto, introduttivo del giudizio R.G. 207/2015 davanti alla Corte d'Appello di Genova, in quanto inammissibili e/o improcedibili e/o improponibili e/o comunque infondati in fatto e diritto;
- confermare comunque in toto la sentenza del Tribunale di Genova n.10024 del 2015 e quanto nella stessa disposto;
- accogliere, comunque, le domande formulate dalla dante causa di Parte_2 [...]
nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (R.G. 2836/2009 Parte_1
Tribunale Genova) nella misura in cui sono state ritenute fondate dalla ridetta sentenza n.
10024 del 2015 del Tribunale di Genova;
- porre a carico di controparte le spese di lite (oltre accessori di legge) e di C.T.U. di tutti i gradi di giudizio, compreso il presente giudizio e quello di legittimità”.
Per i convenuti in riassunzione:
“Voglia la Corte adita, contrariis reiectis, in totale riforma della appellata sentenza, resa inter partes dal Trib. Genova, in persona del dott. Pasquale Grasso il 27.01.15 n. 10024: - dichiarare inammissibile, improponibile e/o come meglio e comunque, rigettare ogni domanda proposta da in persona del legale rappresentante pro tempore, (oggi Parte_2 Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore) con atto di citazione 27.11.09; - costituire
[...] ex art. 1051 c.c. servitù coattiva di transito pedonale e carrabile a favore dei fondi 230 e 444 ed a carico dei fondi 238 e 247 tutti del fg 18 del NCT del Comune di Lorsica, attraversati dal percorso stradale preesistente dal 2001, come rappresentato graficamente al doc. n. 4 A e come descritto in atti per la coltivazione del filone ardesiaco oggetto della concessione Campo autorizzata con decreto n. 2265 del 03.08.07 della Regione Liguria (doc. n .3). - per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare n persona del legale rappresentante Parte_1
a tollerare il transito pedonale e carrabile dei conchiudenti attraverso il tratto stradale insistente sui mappali 238 e 247 del fg 18 per raggiungere i propri fondi ai fini di esercitare l'attività di coltivazione ardesiaca e di trasporto dei prodotti della stessa, previa corresponsione da parte dei convenuti (appellanti) all'attrice (appellata) dell'indennità ex art. 1053 c.c. nella misura determinata dal CTU Geom. in sua relazione 23.04.12 in € 118,40 oltre Persona_1 accessori. In ogni ipotesi vinte le spese e competenze di tutti i gradi vertiti del giudizio e della presente fase di riassunzione;
porre definitivamente a carico della controparte le spese di CTU
e di CTP.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, dante causa di Parte_2 Parte_1
[...
conveniva in giudizio, dinanzi il Tribunale di Chiavari, la ditta individuale e CP_5 volgendo actio negatoria servitutis e chiedendo la condanna dei convenuti Controparte_1 al ripristino dello stato dei luoghi nonché al risarcimento dei danni cagionati.
Parte attrice, a sostegno della domanda, deduceva che: -era proprietaria dei terreni contraddistinti al catasto terreni dal foglio 18 mappali 238 e 247; esercitava Controparte_5 attività estrattiva nella locale cava di ardesia denominata “Campo”, attività che interessava i fondi distinti dai mappali 452-234-446-447-230-231-444-449 e 450, di proprietà della convenuta -i veicoli coinvolti nell'attività estrattiva, per raggiungere la cava, CP_1 transitavano senza autorizzazione su un tratto di pista stradale che insisteva sui terreni di proprietà attrice;
-il convenuto scaricava a margine di detta pista stradale materiale ardesiaco di scarto, oltre a deteriorare sensibilmente la pista con il transito dei veicoli.
Si costituivano in giudizio e contestando in fatto e in diritto CP_5 Controparte_1 le domande attrici di cui domandavano il rigetto. Affermavano che la pista stradale era stata realizzata in seguito ad articolato accordo intercorso nell'anno 2001 tra i convenuti ed Euroslate nsrl, che all'epoca svolgeva attività di estrazione di ardesia dalla cava e che detta percorrenza era stata in definitiva formata attraverso la collazione di porzioni dei propri fondi da parte dei proprietari dei fondi interessati dal passaggio, dando così luogo a una comunione incidentale.
Deducevano che era comproprietario della strada e dunque anche del tratto in CP_5 relazione al quale parte attrice svolgeva le proprie doglianze, così avendo pieno diritto al passaggio per giungere alla cava. In via riconvenzionale, domandavano accertarsi l'esistenza della citata comunione o, in via subordinata, la costituzione di servitù coattiva di passaggio.
Il Tribunale, istruita la causa documentalmente e testimonialmente, disponeva CTU volta a descrivere lo stato dei luoghi, individuare il tracciato della strada ed accertare l'interclusione del fondo.
Il Giudice di primo grado, all'esito della deposito della relazione peritale, emetteva l'impugnata sentenza che così statuiva: “- accertata l'insussistenza di qualsivoglia titolo per il passaggio, anche pedonale, e, comunque, con qualsiasi veicolo o mezzo sui fondi di proprietà dell'attrice distinti al catasto terreni del Comune di Lorsica con i mappali 238 e 247 del foglio 18 ed in favore dei convenuti e, comunque, l'insussistenza di qualsivoglia servitù di passaggio, anche pedonale, e, comunque, con qualsiasi veicolo o mezzo a carico dei fondi di proprietà dell'attrice distinti al catasto terreni del Comune di Lorsica con i mappali 238 e 247 del foglio 18 ed in favore dei fondi distinti dai mappali 452 - 234 - 446 - 447 - 230 - 231 - 444 - 449 e 450 dei medesimi foglio e Catasto Terreni, dichiara tenuti e condanna i convenuti all'immediata cessazione di qualsivoglia transito comunque esercitato sui ridetti mappali 238 e 247 del f.18
C.T. di Lorsica;
- compensa tra le parti le spese di ctu, come liquidate in corso di causa;
- condanna e , in solido, a rifondere in favore di Controparte_1 CP_5 Parte_2 le spese di lite, pari a € 7.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%,
[...]
Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge”
Avverso la pronuncia proponevano appello e Controparte_1 Controparte_6 costituita con conferimento di azienda da parte della ditta individuale , alla quale CP_5 era subentrata nell'esercizio della cava, domandando rigettare ogni domanda proposta da accertando l'esistenza ed operatività inter partes della comunione incidentale Parte_2 ex collazione privatorum agrorum sul tratto stradale percorribile pedonalmente e carrabilmente che, dipartendosi dalla via vicinale che la collegava alla via pubblica, percorreva i terreni descritti al fg. 18 del NCT del Comune di Lorsica ai mapp. 293, 292, 247, 244, 239, 238, 236,
445, 444, 230. In via subordinata, domandavano costituire ex art. 1051 c.c. servitù coattiva di transito pedonale e carrabile a favore dei fondi 230 e 444 ed a carico dei fondi 238 e 247 tutti del fg. 18 del NCT del Comune di Lorsica, attraversati dal percorso stradale preesistente dal
2001 e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare a tollerare il transito Parte_2 pedonale e carrabile di e attraverso il tratto stradale Controparte_1 Controparte_6 insistente sui mappali 238 e 247 del fg. 18, per raggiungere i propri fondi ai fini di esercitare l'attività di coltivazione ardesiaca e di trasporto dei prodotti della stessa, previa corresponsione dell'indennità ex art. 1053 c.c.
In particolare, parte appellante censurava la statuizione di primo grado nella parte in cui: 1) ha sostenuto che il diritto di passaggio era ancorato alla durata del contratto e l'art. 7 non costituiva alcun conferimento di diritto sulla strada in favore dei frontisti proprietari dei mappali interessati alla sua percorrenza;
2) ha affermato che non vi era alcun elemento probatorio che consentisse di affermare l'esistenza di una comunione incidentale relativa alla strada;
3) ha ritenuto che i fondi di non risultassero in condizioni di assoluta interclusione, considerato l'accesso Parte_2 pedonale raggiungibile a mezzo di sentieri e passi pedonali da sempre praticati;
4) ha omesso la pronuncia circa la corresponsione, in favore di parte attrice, dell'indennità di cui all'art. 1053
c.c.; 5) ha ritenuto il mancato assolvimento dell'onere probatorio relativo ai diritti di comproprietà e/o di passo sulla strada oggetto di causa.
Si costituiva in giudizio domandando il rigetto dell'appello avversario in quanto Parte_2 inammissibile e/o improcedibile e/o improponibile e/o comunque infondato in fatto e in diritto, con conferma dell'impugnata sentenza.
La Corte d'Appello di Genova ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di CP_5
, parte originaria del processo e dante causa di il quale,
[...] Controparte_6 costituendosi a sua volta in giudizio, aderiva in via incidentale alle conclusioni degli appellanti principali. La Corte, quindi, disponeva un supplemento di indagine peritale volto a verificare se l'approvazione ed attuazione di una variante al piano di coltivazione della cava autorizzata con decreto della Regione Liguria n.1107/13 avesse fatto cessare l'interclusione del fondo. La Corte d'Appello, dopo aver premesso che l'accertamento della comunione incidentale della strada ex collatione privatorum agrorum non era soggetto al rigoroso regime probatorio dell'azione di rivendicazione, riteneva sussistenti tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi per la costituzione della comunione incidentale ed emetteva la sentenza n. 1994/2018 che così statuiva: “1. Accogliendo l'appello e riformando la sentenza del Tribunale: a. Respinge la domanda di;
b. in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da Parte_2 CP_1
nel primo grado del giudizio accerta e dichiara che la strada per cui è causa
[...] costituisce oggetto di una comunione incidentale costituita ex collatione privatorun agrorum fra
i proprietari frontisti: conseguentemente condanna a consentire agli appellanti il Parte_2 passaggio pedonale e carrabile sul tratto della strada che insiste sui mappali 238 e 247 del foglio 18 di sua proprietà per raggiungere il fondo di proprietà di;
2. Controparte_1 condanna a rimborsare alle controparti le spese di causa, che liquida a favore di Parte_2
e nella somma complessiva di euro 5.000,00 le spese del Controparte_1 CP_5 primo grado del giudizio, a favore di ed nella somma Controparte_1 Controparte_6 complessiva di euro 3.500,00 le spese del presente grado del giudizio;
a favore di CP_5
nella somma complessiva di euro 2.500,00 le spese del presente grado del giudizio,
[...] oltre a spese generali ed accessori di legge.
3. Pone definitivamente a carico di Euroslate le spese di CTU, liquidate dal Tribunale nel primo grado del giudizio, e le spese del supplemento peritale, liquidate da questa Corte nel presente grado del giudizio”.
Contro tale provvedimento proponeva ricorso per Cassazione formulando i Parte_2 seguenti motivi di gravame: 1) Violazione e/o falsa e/o mancata applicazione degli artt. 922,
939 e 1100 Codice civile, in relazione all'art. 360 n.
3. del Codice di procedura civile;
2)
Violazione e/o falsa e/o mancata applicazione dell'art. 1362 e 1363 del Codice civile in relazione all'art.360 n. 3 del Codice di procedura civile;
3) Violazione e/o falsa e/o mancata applicazione dell'art. 115 e/o dell'art. 116 c.p.c. e/o dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 e 4 del
Codice di procedura civile.
Resistevano, con controricorso, Controparte_1 Controparte_7
e quindi gli eredi di (deceduto il 17.03.2018), la stessa CP_5 Controparte_1
e , i quali contestavano, sotto diversi profili, detti motivi di ricorso, CP_2 CP_3 eccependone l'inammissibilità e l'infondatezza. La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 27044/2024, accoglieva il ricorso, cassava l'impugnata sentenza e rinviava alla Corte d'Appello di Genova in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. succeduta a Parte_1 titolo universale ad provvedeva alla riassunzione del giudizio, cui veniva Parte_2 assegnato rg. 1101/2024, domandando, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla
Suprema Corte, respingere ogni avversaria domanda e quindi l'appello ex adverso proposto in quanto inammissibile e/o improcedibile e/o improponibile e/o comunque infondato, con conferma della sentenza del Tribunale di Genova. Chiedeva accogliere le domande formulate da nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, ponendo a carico Parte_2 di controparte le spese di lite e di CTU di tutti i gradi di giudizio.
Si costituivano in giudizio , e Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4
(già , a seguito di atto di donazione e trasformazione Controparte_7
23.12.23 Rep. 22120, Rac. 13592), domandando rigettare ogni domanda Controparte_8 proposta da costituire ex art. 1051 c.c. servitù coattiva di transito pedonale e Parte_2 carrabile a favore dei fondi 230 e 444 ed a carico dei fondi 238 e 247 tutti del fg 18 del NCT del
Comune di Lorsica, dichiarando per l'effetto tenuta e condannare a Parte_1 tollerare il transito pedonale e carrabile attraverso il tratto stradale insistente sui mappali 238 e
247 del fg 18, con vittoria di tutte le spese di lite.
Con provvedimento del 12.11.2025 il Consigliere istruttore, viste le note depositate dalle parti sostitutive dell'udienza in data 11.11.2025, visto l'art. 352 c.p.c., riservava la decisione al
Collegio ed il deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Suprema Corte ha statuito che la Corte d'Appello ha accertato l'esistenza a favore degli originari convenuti e dei loro aventi causa della comunione incidentale ex collatione privatorum agrorum sul percorso stradale in assenza dei requisiti imposti dalla norma, mentre avrebbe dovuto esaminare la domanda riconvenzionale subordinata riproposta di costituzione coattiva di servitù di passaggio pedonale e carrabile, per poi pronunciarsi sull'actio negatoria servitutis
e sulle domande conseguenziali di ora in liquidazione. Parte_2 Le parti sul punto relativo all'esclusione della comunione incidentale non svolgono ulteriori considerazioni nel presente giudizio di rinvio.
Pertanto, si passa all'esame della domanda riconvenzionale che i convenuti in primo grado avevano proposto subordinatamente al mancato accertamento della comunione incidentale.
Con essa è chiesta la costituzione “ex art. 1051 cc di servitù coattiva di transito pedonale e carrabile a favore dei fondi 230 e 444 ed a carico dei fondi 238 e 247 sempre del f 18 del NTC del Comune di Lorsica, come rappresentato graficamente al doc 4".
L'attrice in riassunzione sulla base della ctu (richiamando l'accertamento per cui il preteso fondo dominante è solo “intercluso dal punto di vista carrabile in quanto allo stato attuale è irraggiungibile da altro percorso stradale di qualsiasi tipo, mentre non è da ritenere intercluso se si considera l'accesso pedonale in quanto è raggiungibile a mezzo di sentieri e passi pedonali come da sempre praticati”, afferma che controparte si sia limitata a sostenere che il proprio fondo sarebbe intercluso in quanto raggiungibile solo pedonalmente, azionando però
l'art. 1051 c.c. che trova applicazione unicamente nel caso di fondo del tutto intercluso, asserendo che per tale ragione il Tribunale non aveva accolto la domanda di costituzione di servitù coattiva.
La sentenza resa in primo grado ha statuito che i fondi di parte convenuta, che domanda in via riconvenzionale la costituzione di servitù coattiva per il ricorrere delle condizioni di cui all'art.
1051 c.c., non risultano essere in condizione di assoluta interclusione, considerato che il ctu geom. ha evidenziato nella propria relazione che “relativamente ai mappali 230 e 444 … Per_1 il fondo non é da ritenere intercluso se si considera l'accesso pedonale in quanto é raggiungibile
a mezzo di sentieri e passi pedonali come da sempre praticati” (pag. 9 della relazione).
Inoltre, deduce quale ulteriore ragione del rigetto della domanda riconvenzionale, l'assenza di prova, ai sensi del terzo comma dell'art. 1051 c.c., di aver già un passaggio sul fondo asseritamente servente che necessita di essere ampliato “per il transito di veicoli anche a trazione meccanica”.
I convenuti in riassunzione richiamano le conclusioni peritali nel senso che “senza l'utilizzo del tracciato stradale sopra descritto il fondo è da ritenere intercluso dal punto di vista carrabile in quanto allo stato attuale è irraggiungibile da altri percorsi stradali di qualsiasi tipo” e che “il tracciato stradale di cui trattasi costituisce l'unico accesso carrabile.”
Si dolgono pertanto del precedente riconoscimento giudiziale secondo il quale un accesso per sentieri sia idoneo alla coltivazione di una cava ardesiaca. Sul punto affermano che con decreto n. 2265 del 03.08.07 della Regione veniva autorizzato
l'esercizio di attività estrattiva nella cava di ardesia denominata Campo in Comune di Lorsica sui suddetti terreni di proprietà di previ accordi tra la moglie proprietaria e il marito CP_9
. Il tramite stradale de quo, già al servizio dell'attività estrattiva , e quindi Parte_3 Parte_2 destinato all'odierna attività estrattiva della cava Campo, si diparte dalla via vicinale che la collega alla via pubblica e attraversa (in ordine progressivo) i mapp. 293, 292, 247, 244, 239,
238, 236, 445 per entrare sui mapp. 444, 230, di proprietà come detto destinati CP_9 all'esercizio della cava Campo (doc. n. 4 lett. A e B).
I luoghi sono così descritti nella relazione 23.04.12 del CTU Geom. : “Le due porzioni di Per_1 tracciato stradale che risultano ubicate su altrettanti porzioni di terreno di proprietà attrice e oggetto di vertenza costituiscono porzioni di maggior tracciato stradale ubicato in località “Lago dei Piani”, territorio del Comune di Lorsica, intercorrente tra il confine est del mappale 293 del fg. 18 ed il confine nord del mappale 230 sempre del fg. 18 come risulta colorato con colore arancione nella planimetria dello stato dei luoghi allegato B.
Nel suo sviluppo longitudinale il tracciato stradale, che ha una larghezza di sedime variabile di circa ml. 3,50 – 4,00, con alcuni allargamenti lungo il tracciato, interessa i mappali 293 – 292 –
247 – 244 – 239 – 238 – 236 – 445 – 444 – 230 del foglio 18 di Lorsica (cfr. planimetria all. B e documentazione fotografica all. C – foto 1 … 22)”… “ Il tracciato stradale in oggetto nel suo percorso tra il mappale 293 ed il mappale 230, come risulta agli atti, è stato realizzato dalla
Società negli anni 2000- 2001 a seguito di richiesta da parte della stessa per Parte_2 accedere al giacimento ardesiaco a suo tempo ricompreso nella cava “Alpicella” in Comune di
Lorsica e autorizzato nella stessa con specifico provvedimento regionale e costituisce prosecuzione di esistente tracciato stradale interpoderale (tratto colorato in tinta giallo nella carta tecnica regionale all. D) già risultante realizzato in data anteriore all'anno 1976 in quanto risultante nella carta tecnica redatta in pari data (cfr. all. E). Il tracciato stradale di cui trattasi ha andamento praticamente pianeggiante a partire dal mappale 293 fino al mappale 238 per poi proseguire con pendenza fino al mappale 230 dove termina in aderenza al piazzale antistante all'imbocco di cava di ardesia utilizzato inizialmente dalla Società per la coltivazione Parte_2 del suo complesso estrattivo e a decorrere dal 03.08.2007 utilizzato dalla Controparte_10 per la coltivazione del suo complesso estrattivo autorizzato con decreto del Dirigente Servizio
Attività Estrattive n. 2265 in pari data.” I convenuti in riassunzione chiedono accertare l'interclusione assoluta o quantomeno relativa dei fondi ai sensi dell'art. 1051, comma 1 seconda parte cc. (asserisco che i fondi dei convenuti ai mapp. 230 e 444 (fondo dominante) siano assolutamente interclusi carrabilmente e relativamente interclusi pedonalmente (in quanto il collegamento pedonale, seppur astrattamente possibile, non è possibile se non con eccessivo dispendio e disagio, attesa la conformazione e lo stato dei luoghi) , con conseguente costituzione necessaria della servitù sui mapp. attorei al fg 18, mapp. 238 e 247 (fondi serventi), attraversati dal tramite stradale oggetto di causa, unico collegamento dei fondi dei convenuti con la pubblica via, in assenza di diverse
e più idonee percorrenze) sul presupposto che il ctu si è così espresso: “Si precisa che allo stato attuale le predette strade pedonali suindicate sono in stato di abbandono poichè utilizzate saltuariamente per accessi mirati ai luoghi e per pochi tratti presumibilmente da quando è stata realizzata la strada rotabile sterrata che interseca la strada pedonale vicinale del Lago dei Piani in più punti e che praticamente la sostituisce”.
Richiamano l'applicabilità della seconda parte del primo comma dell'art. 1051 c.c., con riferimento all'avvenuta dimostrazione della necessità della costituzione della servitù per le esigenze della coltivazione e del conveniente uso del fondo, tra le quali ultime si annovera anche l'esigenza di raggiungere in macchina l'abitazione.
Giova richiamare i primo tre commi dell'art. 1051 cpc, ai sensi dei quali “Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo. Il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l'accesso alla via pubblica è più breve e riesce di minore danno al fondo sul quale è consentito. Esso può essere stabilito anche mediante sottopassaggio, qualora ciò sia preferibile, avuto riguardo al vantaggio del fondo dominante e al pregiudizio del fondo servente.
Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui taluno, avendo un passaggio sul fondo altrui, abbia bisogno ai fini suddetti di ampliarlo per il transito dei veicoli anche a trazione meccanica.
La Suprema Corte ha statuito che “ E' consentito imporre la servitù carrabile ai sensi dell'articolo 1051 del codice civile, norma che non presuppone solo una situazione di ínterclusione assoluta (allorquando il preteso fondo dominante non abbia alcuna possibilità di accesso diretto o indiretto alla via pubblica), ma anche l'interclusione relativa (se il predetto fondo possa procurarsi l'accesso solo con notevole dispendio) ( si v. Cassazione civile sez. II,
09/07/2021, n.19582). Va' altresì chiarito che nella fattispecie non si verte nell' ipotesi di cui al III comma dell'art. 1051 cc di ampliamento del transito esistente. Anzi, parte convenuta deduce addirittura l'assoluta interclusione.
Anche a considerare che le strade pedonali indentificate a pag 8 della ctu in data 15.11.2016, nonostante lo stato di abbandono in cui versano, siano idonee ad escludere l'interclusione assoluta dei fondi (non potendosi sul punto ritenere verificatosi il giudicato a seguito della pronuncia del Tribunale, attesta la riproposizione delle riconvenzionale subordinata da parte degli appellanti), è stata chiaramente evidenziata l'interclusione del fondo rispetto ad un accesso carrabile : “Per quanto attiene la determinazione di fondo intercluso o meno relativamente ai mappali 230 e 444 del fg. 18 di Lorsica, si può stabilire che senza l'utilizzo del tracciato stradale sopra descritto il fondo è da ritenere intercluso dal punto di vista carrabile, in quanto allo stato attuale è irraggiungibile da altro percorso stradale di qualsiasi tipo, mentre non è da ritenere intercluso se si considera l'accesso pedonale in quanto è raggiungibile a mezzo di sentieri e passi pedonali come da sempre praticati.” (si v ctu).
A seguito di accertamenti il loco il ctu ha quindi concluso nel senso che: “Visto lo stato tattile dei luoghi, si può stabile che il tracciato stradale di cui trattasi costituisce l'unico accesso carrabile, a mezzo della strada interpoderale colorata con colore giallo nella planimetria allegato “D”, per accedere alla pubblica via costituita dal tracciata stradale comunale Parte_4
e tratto alternativo per alto rispettivamente colorati con colore rosa e
[...] Parte_5 arancione nella planimetria allegato “E.
In applicazione del criterio del minimo mezzo il tecnico incaricato si è quindi così espresso: “Il
CTU ritiene che l'apposizione di una servitù coattiva sul tramite stradale di cui ai mappali 238
e 247 del foglio 18 di proprietà attrice costituirebbe il percorso più idoneo a contemperare i diritti dei soggetti proprietari coinvolti in quanto permetterebbe l'accesso alla proprietà convenuta con i mezzi necessari per l'espletamento della sua attività e non costituirebbe aggravio ulteriore alla proprietà attrice essendo il tracciato stradale già esistente nelle condizioni in cui si trova attualmente e così percorribile. Nel caso di accertata interclusione, a giudizio del CTU allo stato attuale non esistono diverse e più idonee percorrenze.”
Con la relazione integrativa, sempre a firma CTU Geom. resa nel giudizio d'appello in Per_1 data 15.11.16, oltre ad essere confermati i precedenti accertamenti, si è acclarato che non è avvenuta l'asserita cessazione dell'interclusione dedotta da per la Parte_1 realizzazione di un nuovo tracciato stradale a servizio di un ulteriore imbocco della cava. Al ctu era demandato il seguente ulteriore quesito: "Letti gli atti di causa;
esperito occorrendo nuovo sopralluogo;
effettuate tutte le indagini del caso presso la Regione Liguria e gli uffici pubblici competenti;
vista ed estratta copia degli elaborati progettuali relativi alla variante al programma di coltivazione della cava denominata Campo in Comune di Lorsica approvata con decreto della Regione Liguria n. 1107/2013 : dica se l'attuazione della variante autorizzata ed approvata con decreto della Regione Liguria di cui in premessa abbia comportato la costituzione di una nuova possibilità di accesso carrabile al fondo degli appellanti;
se esso eventualmente sia adatto ed idoneo alle esigenze di coltivazione della cava;
dica se diversamente la variante non abbia nulla a che fare con l'oggetto della presente causa ovvero riguardi l'apertura di un altro cantiere di lavoro avente accesso indipendente da quello originario;
precisi il CTU se il fondo attoreo abbia quanto meno un accesso pedonale diretto alla via pubblica”.
Sul nuovo tramite autorizzato in variante il ctu rispondeva che: “Sulla scorta della documentazione grafica estratta presso la Regione Liguria riguardante la variante al progetto dei lavori di un complesso estrattivo autorizzato denominato Campo approvato con Decreto n.
1107 del 07/03/2013 ( cfr. all. "B" ) occorre preliminarmente precisare quanto segue. Il nuovo tracciato stradale autorizzato è ad uso esclusivo di un nuovo imbocco di cava ( cfr. allegato "E" ), oggetto della variante al complesso estrattivo ubicato a confine tra i mappali 446 , 452 e 232 del foglio 18 del Comune di Lorsica , per la coltivazione di nuovo filone ardesiaco , posto a quota ml. . inferiore circa di ml. 72 rispetto all'imbocco della cava in CP_11 fase di sfruttamento posto a quota ml. 706 e accessibile dalla strada rotabile per cui è causa ( cfr. foto aeree all. "D" ). Da quanto sopra la realizzazione del nuovo tracciato stradale autorizzato in variante non permette di accedere al fondo degli appellanti per cui è causa, ma permette di accedere ai fondi in disponibilità degli appellanti interessati dal nuovo imbocco di cava di cui alla variante del complesso estrattivo. Da quanto sopra si determina che il nuovo tracciato di cui alla variante sopracitata non è idoneo alla coltivazione delle cava originariamente autorizzata ed ancora in fase di sfruttamento. La variante di cui trattasi , visti gli elaborati progettuali e dalla verifica effettuata in loco , non risulta avere nulla a che fare con l'oggetto della presente causa , in quanto riguarda l'apertura di un altro cantiere di lavoro avente accesso indipendente da quello originario e interessante un diverso filone ardesiaco.”
Ne consegue che sussistono i presupposti per la costituzione di servitù coattiva ai sensi dell'art. 1051 I comma cc, con conseguente reiezione della domanda di negatoria servitutis formulata dalla parte attrice in riassunzione. La servitù, pedonale e carrabile è costituita a favore dei fondi
230 e 444 ed a carico dei fondi 238 e 247 tutti del F 18 del NTC del Comune di Lorsica, sul tratto descritto dalla ctu in data 23.4.2012 (all B).
Per quanto concerne l'indennità dovuta ex art. 1053 cc, il ctu ha chiarito che il calcolo riguarda la servitù di passaggio da esercitarsi sulla proprietà attrice corrispondente ai tratti interessanti i mapp. 238 e 247 del fg 18 di Lorsica e si ritiene dovrà limitarsi alla sola determinazione del valore del suolo occupato dalla servitù in quanto essendo già esistente il tracciato stradale, il solo passaggio non provoca ulteriori danni diretti ovvero indiretti.
Il ctu ha quindi fatto riferimento ai valori agricoli medi editi dalla Provincia di Genova per l'anno
2010: il valore agricolo medio per i terreni condotti a prato come risultante dai dati catastali dei mapp. 238 e 247, corrisponde a 0,74 €/mq che pertanto verrà applicato alla superficie delle porzioni di terreno oggetto della servitù. Ne deriva il seguente calcolo: superficie occupata: mq.
60,00 + 100,00 = 160,00, prezzo unitario di applicazione : €. Mq. 0,74, valore indennità: Mq.
160,00 x €. Mq. 0,74= €. 118,40. Tale somma deve essere corrisposta dai convenuti alla società proprietaria dei fondi serventi.
In considerazione del complessivo esito della lite con riferimento alle domande svolte dalle parti, e quindi con riferimento a tutti i gradi di giudizio, si stima equo compensare nella misura di un terzo le spese di lite tra le parti, con condanna di alla refusione in Parte_1 favore di parte convenuta dei restanti due terzi, che si liquidano come in dispositivo in conformità al DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'impegno defensionale richiesto.
Per le stesse ragioni le spese di ctu sono poste definitivamente per un terzo a carico di
, e in solido e per i restanti Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 due terzi a carico di Parte_1
PQM
La Corte d'Appello di Genova, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa, costituisce il diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile a favore dei fondi 230 e 444 ed a carico dei fondi 238 e 247 tutti del F 18 del NTC del Comune di Lorsica sul tracciato stradale esistente come individuato dalla ctu a firma geom in data 23.4.2012 (ALL B); Per_1 dichiara , e tenuti in solido Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4
a corrispondere a a titolo d'indennità ex art. 1053 cc l'importo di € Parte_1
118,40.
Compensa per un terzo tra le parti le spese di lite dei tre gradi di giudizio che precedono e del presente giudizio di rinvio, condannando alla refusione dei restanti due Parte_1 terzi, che liquida: quanto al primo grado di giudizio in € 3350,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet spese gen, iva e cpa come per legge;
quanto al secondo grado di giudizio in € 2350,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet spese gen, iva e cpa come per legge;
quanto al giudizio di legittimità in € 1800,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet spese gen, iva e cpa come per legge;
quando al presente giudizio in € 2350,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet spese gen, iva e cpa come per legge.
Pone le spese di ctu come già liquidate per un terzo a carico di Controparte_1 CP_2
, e in solido e per due terzi a carico di
[...] CP_3 Controparte_4 Parte_1
[...]
Genova, 13.11.2025
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maria Laura Morello
Il Presidente
Dott. Marcello Bruno