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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 10/04/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3014/2018
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona del Giudice Dott.ssa Elga Bulgarelli ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 3014/2018 R.G. promossa da:
in persona del legale rapp.nte pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1
Cecilia Vernetti, Giulia Fioretti, Irene Carpignano, elettivamente domiciliata in Asti, corso Dante 5 presso il difensore Avv.to Irene Carpignano giusta procura in atti
PARTE ATTRICE contro
in persona del legale rapp.nte pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv.to Antonio Palazzo, elettivamente domiciliata in Policoro (MT) via Monginevro 1 presso il difensore Avv.to Antonio Palazzo giusta procura in atti
PARTE CONVENUTA
avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, contratto di trasporto.
trattenuta in decisione all'udienza del 14.1.2025 sulle seguenti conclusioni: per parte attrice: come da memoria ex art 183 comma VI n. 1 con opposizione alla richiesta avversaria di rinnovazione della CTU e richiesta di posizione delle spese di CTU a carico della controparte, per parte convenuta: come da atto introduttivo
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE propone formale e tempestiva opposizione avverso al decreto n. 853/2018 con il Parte_1 quale il Tribunale di Asti le ha ingiunto il pagamento, in favore di Controparte_1
della somma di euro 74.115, 00 oltre interessi e accessori, quale portata da n.
[...]
6 (sei) note di debito emesse dalla stessa in parte, per euro 14115,00, a titolo di storno Controparte_1 delle fatture emesse da per il pagamento dei servizi di trasporto svolti nell'interesse Parte_1 della mandante , in altra parte, per euro 60000,00, a titolo di risarcimento danni asseritamente CP_1 patiti per l'avaria della merce oggetto di trasporto. Sostiene l'opponente l'inammissibilità del decreto per difetto dei presupposti di legge ex artt. 633 e 634 c.p.c., poiché emesso sulla base della mera allegazione di n. 6 note di debito;
il difetto di legittimazione pagina 1 di 6 attiva e/o interesse ad agire della in quanto l'art. 13 della Convenzione concernente il Controparte_1 contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, ritenuta applicabile al caso di specie, riconoscerebbe i diritti originati dal contratto di trasporto come spettanti esclusivamente al destinatario e non al mittente;
la prescrizione del credito ex art. 32 della
Convenzione CMR e/o ex art. 2951 c.c.; la non debenza, nel merito, delle somme azionate a titolo di risarcimento danni essendo il danneggiamento della merce imputabile alla né delle Controparte_1 somme richieste a titolo di storno fatture in quanto riferite a somme dovute da a Controparte_1
e mai versate. Parte_1 si costituisce in giudizio contestando la Controparte_1 fondatezza delle eccezioni preliminari di controparte e sostenendo, nel merito, la fondatezza delle domande svolte.
Rigettata la istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, concessi alle parti i termini di trattazione, svolti ripetuti tentativi di conciliazione, svolta istruttoria orale, licenziata CTU, ed infine (nell'ottobre 2024) riassegnata la causa ad altro GI, la stessa è stata rimessa in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c..
***
Preliminarmente si rileva che nella comparsa conclusionale parte opponente richiama Parte_1 le conclusioni di cui alla memoria 13.1.2025 anziché quelle di cui alla memoria ex art 183 comma VI
n. 1 c.p.c. a sua volta richiamate all'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.1.2025 e si osserva che trattasi peraltro di conclusioni identiche fatto salvo il richiamo, nella memoria 13.1.2025, alle conclusioni di cui alla licenziata CTU.
Indi si richiamano e si confermano tutti i provvedimenti ordinatori in atti.
Ancora in via preliminare, ed ancorchè di scarsa rilevanza, si ritiene la infondatezza della eccezione di inammissibilità del decreto opposto per difetto dei requisiti di cui all'art 634 c.p.c. stante l'espresso riferimento di detto articolo alle risultanze degli estratti autentici delle scritture contabili dell'impresa ed emergendo, dai documenti della fase monitoria, prodotti con la comparsa di costituzione, che le note di debito poste a fondamento del decreto opposto risultavano regolarmente registrate nel registro fatture della versato in atti per estratto autentico (come Controparte_1 da attestazione notarile, doc. 4 comparsa di costituzione ). Controparte_1
Nel merito è pacifico in causa che e Controparte_1 Parte_1 conclusero, in data 29.9.2015, contratto avente ad oggetto il trasporto su gomma, trasportatore
[...] essendo di angurie caricate in Italia e destinate a (doc. 2 allegato alla comparsa Parte_1 CP_2 di costituzione;
che inoltre tale trasporto non andò a buon fine nel senso che la merce, Controparte_1 arrivò in Tunisia in condizioni di grave avaria ( sostiene che l'autorità tunisina non consentì CP_1 neppure lo sdoganamento della merce, all'uopo producendo documento il doc. 16 cui sarebbe allegato il certificato sanitario negativo, per vero poco leggibile, ma la stessa che pure nega il Parte_1 rifiuto di sdoganamento, riconosce l'avaria della merce, quale attestata nella perizia doc. 5 prodotta dalla stessa e nella sostanza si limita a contestare l'attribuibilità a sé dell'avaria stessa). Parte_1
E' altresì pacifico che, in relazione al servizio reso in adempimento del contratto, Parte_1 emise alcune fatture (23853, 23854, 23872, 23873 del 12.10.2015 e 23815 del 5.10.2015, docc. da 3 a 8 della comparsa di costituzione , mai onorate da (sul punto non Controparte_1 Controparte_1 essendovi contestazioni).
pagina 2 di 6 Sostiene che fu inadempiente agli obblighi assunti con il contratto di Controparte_1 Parte_1 trasporto avendo in particolare irrimediabilmente rovinato la merce consegnatagli, ed appunto destinata al trasporto: a fronte di ciò emette note di debito aventi ad oggetto lo storno delle fatture di pagamento emesse da ed il credito per risarcimento dei danni dovuti (siccome autoliquidati). Parte_1
peraltro, non chiede il pagamento delle fatture emesse per i servizi di trasporto resi. Parte_1
Con riferimento alle somme azionate a titolo di storno fatture, e dunque, in ultima analisi, in relazione a somme mai versate alla deve dunque ritenersi, anzitutto, la evidente infondatezza della Parte_1 domanda: evidente essendo che mandante del contratto di trasporto che nulla risulta Controparte_1 aver pagato al trasportatore per i servizi resi in adempimento del contratto concluso in Parte_1 data 29.9.2015, non è legittimata a pretendere da la restituzione di somme da Parte_1 quest'ultimo mai ottenute.
Più in generale, e quindi anche con riferimento alle pretese in punto risarcimento danni, deve poi rilevarsi la fondatezza della eccezione di prescrizione del credito promossa da (con ciò Parte_1 facendosi applicazione del principio della ragione di più liquida di per sé idonea a definire il giudizio, sul punto, ex multis Cass. 9309/2020). Le parti concordano circa l'applicabilità, al caso di specie, della già citata CMR, Convenzione sul contratto di trasporto internazionale stradale di merce, firmata a Ginevra il 19.5.1956. Si tratta di una convenzione, cui l'Italia ha aderito con legge 1261/1960, espressamente applicabile ad ogni contratto per il trasporto a titolo oneroso di merci su strada per mezzo di veicoli […] quando il luogo di ricevimento della merce e il luogo previsto per la consegna indicati nel contratto sono situati in due paesi diversi, di cui almeno uno sia parte della Convenzione (art 1 CMR). L'art. 32 della Convenzione CMR al primo comma prevede che “Le azioni nascenti da trasporti sottoposti alla presente Convenzione si prescrivono nel termine di un anno. Tuttavia, in caso di dolo o di colpa che, secondo la legge del giudice adito, è equiparata a dolo, la prescrizione è di tre anni”. La norma prevede quindi, per i diritti nascenti da contratti di trasporto internazionali, un termine di prescrizione ordinario annuale e un più lungo termine di prescrizione triennale, che ricorre nelle ipotesi di dolo del vettore e di “colpa che, secondo la legge del giudice adito, è equiparata a dolo”. Nel nostro sistema deve dunque ritenersi rilevante, ai fini della applicabilità del termine triennale, la colpa grave, la quale dolo aequiparatur (Cass. civ., n. 11362/2006).
Nel caso di specie, parte opposta (attore in senso sostanziale) sostiene l'applicabilità del più lungo termine di prescrizione triennale, omettendo peraltro di allegare, con un minimo di specificità, le condotte in ipotesi dolose o gravemente colpose del vettore.
In proposito, si evidenzia che perché la condotta possa essere qualificata come dolosa si richiede la prova che il vettore abbia posto in essere comportamenti consapevolmente e volontariamente preordinati all'inadempimento (Cass. civ., Sez. III, n. 25271/2008), mentre perché possa essere qualificata come gravemente colposa, si richiede un quid pluris rispetto alla mancata diligenza (che già, se dimostrata, proverebbe ex art. 1176 c.c. la colpa del vettore), essendo, infatti, la colpa grave qualificata come inescusabile negligenza, tale da non poter trovare non solo giustificazione, ma neppure spiegazione nella particolare vicenda (ex multis Cass. civ., n. 21679/2009; Cass. civ., n.
14456/2001). Nel caso di specie sostiene che il fatto che la merce prima del trasporto fosse in Controparte_1 condizioni tali da poter ottenere il certificato di idoneità fitosanitaria dall'ASL competente (cfr. DOC.TI da n. 9 a 14 di parte opposta) proverebbe che l'arrivo in Tunisia in condizioni di avaria e di marcescenza non possa che dipendere da dolo e/o colpa grave del vettore. Ma l'asserzione, come già detto, non coglie nel segno: ed infatti la circostanza per cui l'avaria sarebbe sopravvenuta in corso di pagina 3 di 6 trasporto non è di per sè sufficiente a far ritenere la colpa grave o, addirittura, il dolo del vettore nell'inadempimento, valendo semmai a dimostrare il semplice inadempimento del vettore stesso. Analoghe considerazioni devono svolgersi con riferimento al lamentato mancato mantenimento della corretta temperatura durante il trasporto e più in generale alle non idonee condizioni di trasporto, neppure allegate quali evidenzianti dolo o colpa grave del vettore (sul punto dovendosi ancora osservare, ad abundantiam, che: la mandante aveva disposto l'utilizzo di tre mezzi refrigerati e tre mezzi telonati – cfr. doc. 1 -; non risulta dagli atti di causa, stante la scarsa qualità dei Controparte_1 report fotografici prodotti - doc. n. 22 di parte opposta- né che il vettore avesse unilateralmente utilizzato dei container in luogo dei camion telonati concordati, né che la mandante avesse richiesto ulteriori condizioni di trasporto specifiche non onorate dal vettore;
tutta la merce, indipendentemente dal mezzo utilizzato, è risultata avariata a destinazione, come confermato dal teste - incaricato Tes_1 di svolgere nella immediatezza, e più precisamente nell'ottobre 2015, una perizia per conto della compagnia di assicurazione della perizia effettivamente redatta in data 6.6.2016 come da Parte_1 doc. 5 – per conoscenza diretta;
il teste già dipendente ha dichiarato di aver Tes_2 Controparte_1 caricato personalmente i cassoni di angurie posizionati su pallet sui camion della - che Parte_1 dunque non si era occupata degli imballaggi -, il teste di cui si è detto, ha dichiarato di aver Tes_1 personalmente verificato che su tutti mezzi si trovavano casse rotte, con conseguente schiacciamento delle angurie e fuoriuscita di liquido, che a sua volta comportava un aumento di umidità e la formazione di funghi e muffe sulle angurie;
la disposta CTU che, sia pur redatta oltre 7 anni dopo i fatti e quindi solo alla luce della documentazione anche fotografica in atti, è condivisa dal Giudice in quanto correttamente ed esaustivamente elaborata, ha evidenziato come l'avaria della merce sia attribuibile alle modalità di imballaggio - pacificamente poste in essere dalla mandante -; da ultimo si osserva che la mancata formulazione di riserve, da parte del vettore, ex artt 8 e 9 CMR, ben essendo compatibile con la non apparenza della inidoneità degli imballaggi, ancora non vale a provare il dolo o la colpa grave del vettore stesso). In altri termini, non bisogna cadere nell'equivoco di ritenere che il semplice inadempimento del vettore (con conseguente responsabilità dello stesso) in caso di perdita totale, parziale o avaria della merce presupponga il dolo e/o la colpa grave del vettore stesso, poiché, come detto, per l'accertamento del dolo e/o della colpa grave si richiede la prova di un quid pluris rispetto all'inadempimento, e dunque osservarsi che nel caso di specie tale quid pluris non consta.
Nel caso di specie risulta dunque operante il termine di prescrizione breve annuale. L'art. 32, primo comma, della Convenzione CMR prosegue disponendo che “La prescrizione decorre:
[…] b) nel caso di perdita totale, dal trentesimo giorno dopo la scadenza del termine convenuto o, se non è stato convenuto un termine, dal sessantesimo giorno dal ricevimento della merce da parte del vettore;
[…]”.
Nel caso di specie, non essendo stato convenuto un termine, la prescrizione decorre dal sessantesimo giorno dal ricevimento della merce da parte del vettore: quindi, per i primi tre carichi, consegnati al vettore in data 01/10/2015 (come risulta dalle lettere di vettura – cfr. DOC.TI da n. 9 a n. 11 di parte opposta), ha iniziato a decorrere il 30/11/2015, mentre per il quarto carico, consegnato al vettore in data
02/10/2015 (cfr. DOC. n. 12 di parte opposta), ha iniziato a decorrere il 01/12/2015 e, infine, per gli ultimi due carichi, consegnati al vettore in data 03/10/2015 (cfr. DOC.TI n. 13 e 14 di parte opposta), ha iniziato a decorrere in data 02/12/2015. L'art. 32, terzo comma, prevede poi che “Il reclamo scritto sospende la prescrizione fino al giorno in cui il vettore lo respinge per iscritto e restituisce i documenti ad esso allegati”. In proposito la Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla presente norma, ha chiarito che l'art. 32 della Convenzione CMR ha natura prescrizionale e non decadenziale e che la prima parte del comma pagina 4 di 6 terzo, sopra riportato, si riferisce alla disciplina della sospensione della prescrizione, mentre la seconda parte riguarda la disciplina dell'interruzione. Ne consegue che “il reclamo scritto per la perdita o avaria della merce (ovvero per il ritardo nella consegna) ha l'effetto di sospendere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, onde il vettore che non intenda accettare il reclamo ha l'onere di respingerlo per iscritto affinché il termine residuo di prescrizione ricominci a decorrere, mentre i reclami successivi non comportano un analogo onere, potendo il vettore medesimo anche non rispondere, senza che a ciò consegua l'effetto di una nuova sospensione del termine prescrizionale” (Cass. civ., Sez. III, n. 7258/2005; Cass. civ., Sez. III, n. 24680/2009).
Nel caso di specie, il reclamo scritto di parte opposta datato 21/09/2016 (cfr. DOC. n. 5 monitorio di parte opposta) ha avuto l'effetto di sospendere la prescrizione fino al 15/12/2016, data in cui parte opponente ha respinto per iscritto il reclamo (cfr. DOC. n. 4 di parte opponente), con la conseguenza che il termine residuo di prescrizione ha ricominciato a decorrere a partire da tale data. Pertanto, nonostante la sospensione intercorsa e posto che, come anticipato, si ritiene operante il termine di prescrizione breve annuale, il diritto al risarcimento del danno è da considerarsi ampiamente prescritto, essendo il termine annuale decorso ben prima del 05/06/2018, data del ricorso per decreto ingiuntivo, ricorso che risulta essere l'unico atto successivo al reclamo scritto, sopra menzionato, cui possa attribuirsi efficacia interruttiva della prescrizione. Alla stessa conclusione si giunge, si aggiunga, in applicazione dell'art 2951 II c.c. che stabilisce la prescrizione in 18 mesi dei diritti derivanti da contratto di trasporto avente inizio o termine fuori dall'Europa. Ed infatti, anche considerando quale dies a quo il giorno in cui sarebbe dovuta avvenire la consegna nel luogo di destinazione, per quanto emerge dagli atti il 9.10.2015, ed anche a voler considerare quale atto interruttivo la PEC di reclamo del 21.9.2016, all'epoca della presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo, che risulta datato 5.6.2018, anche detto termine di 18 mesi era ampiamente decorso.
In conclusione la pretesa dell'attore, opposto in questa sede, deve Controparte_1 intendersi prescritta. Resta assorbita ogni altra questione. Risultando infondata la pretesa avanzata in sede monitoria, e fondata invece la presente opposizione, deve dunque revocarsi il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite della presente fase di opposizione, liquidate complessivamente come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 tenuto conto del valore della lite, della media complessità della stessa, e delle attività in concreto svolte, sono compensate tra le parti in ragione del 10% (stante il rigetto della eccezione di inammissibilità del decreto proposta da parte opponente) e poste a carico di
[...]
prevalentemente soccombente, in ragione del restante 90%. Controparte_1
Il CTU non risulta aver depositato alcuna istanza di liquidazione dei compensi.
PQM
Il Tribunale di Asti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, domanda, assorbita o respinta, revoca il decreto ingiuntivo n. 853/2018 qui opposto, compensa tra le parti il 10% delle spese di lite - liquidate complessivamente in euro 14103,00 per compensi, oltre euro 406,50 per esposti oltre 15% rimborso forfettario spese generali Iva e CPA – e pone il restante 90% a carico di Controparte_1
pagina 5 di 6 Asti, 9 aprile 2025
Il Giudice
dott. Elga Bulgarelli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona del Giudice Dott.ssa Elga Bulgarelli ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 3014/2018 R.G. promossa da:
in persona del legale rapp.nte pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1
Cecilia Vernetti, Giulia Fioretti, Irene Carpignano, elettivamente domiciliata in Asti, corso Dante 5 presso il difensore Avv.to Irene Carpignano giusta procura in atti
PARTE ATTRICE contro
in persona del legale rapp.nte pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv.to Antonio Palazzo, elettivamente domiciliata in Policoro (MT) via Monginevro 1 presso il difensore Avv.to Antonio Palazzo giusta procura in atti
PARTE CONVENUTA
avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, contratto di trasporto.
trattenuta in decisione all'udienza del 14.1.2025 sulle seguenti conclusioni: per parte attrice: come da memoria ex art 183 comma VI n. 1 con opposizione alla richiesta avversaria di rinnovazione della CTU e richiesta di posizione delle spese di CTU a carico della controparte, per parte convenuta: come da atto introduttivo
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE propone formale e tempestiva opposizione avverso al decreto n. 853/2018 con il Parte_1 quale il Tribunale di Asti le ha ingiunto il pagamento, in favore di Controparte_1
della somma di euro 74.115, 00 oltre interessi e accessori, quale portata da n.
[...]
6 (sei) note di debito emesse dalla stessa in parte, per euro 14115,00, a titolo di storno Controparte_1 delle fatture emesse da per il pagamento dei servizi di trasporto svolti nell'interesse Parte_1 della mandante , in altra parte, per euro 60000,00, a titolo di risarcimento danni asseritamente CP_1 patiti per l'avaria della merce oggetto di trasporto. Sostiene l'opponente l'inammissibilità del decreto per difetto dei presupposti di legge ex artt. 633 e 634 c.p.c., poiché emesso sulla base della mera allegazione di n. 6 note di debito;
il difetto di legittimazione pagina 1 di 6 attiva e/o interesse ad agire della in quanto l'art. 13 della Convenzione concernente il Controparte_1 contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, ritenuta applicabile al caso di specie, riconoscerebbe i diritti originati dal contratto di trasporto come spettanti esclusivamente al destinatario e non al mittente;
la prescrizione del credito ex art. 32 della
Convenzione CMR e/o ex art. 2951 c.c.; la non debenza, nel merito, delle somme azionate a titolo di risarcimento danni essendo il danneggiamento della merce imputabile alla né delle Controparte_1 somme richieste a titolo di storno fatture in quanto riferite a somme dovute da a Controparte_1
e mai versate. Parte_1 si costituisce in giudizio contestando la Controparte_1 fondatezza delle eccezioni preliminari di controparte e sostenendo, nel merito, la fondatezza delle domande svolte.
Rigettata la istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, concessi alle parti i termini di trattazione, svolti ripetuti tentativi di conciliazione, svolta istruttoria orale, licenziata CTU, ed infine (nell'ottobre 2024) riassegnata la causa ad altro GI, la stessa è stata rimessa in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c..
***
Preliminarmente si rileva che nella comparsa conclusionale parte opponente richiama Parte_1 le conclusioni di cui alla memoria 13.1.2025 anziché quelle di cui alla memoria ex art 183 comma VI
n. 1 c.p.c. a sua volta richiamate all'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.1.2025 e si osserva che trattasi peraltro di conclusioni identiche fatto salvo il richiamo, nella memoria 13.1.2025, alle conclusioni di cui alla licenziata CTU.
Indi si richiamano e si confermano tutti i provvedimenti ordinatori in atti.
Ancora in via preliminare, ed ancorchè di scarsa rilevanza, si ritiene la infondatezza della eccezione di inammissibilità del decreto opposto per difetto dei requisiti di cui all'art 634 c.p.c. stante l'espresso riferimento di detto articolo alle risultanze degli estratti autentici delle scritture contabili dell'impresa ed emergendo, dai documenti della fase monitoria, prodotti con la comparsa di costituzione, che le note di debito poste a fondamento del decreto opposto risultavano regolarmente registrate nel registro fatture della versato in atti per estratto autentico (come Controparte_1 da attestazione notarile, doc. 4 comparsa di costituzione ). Controparte_1
Nel merito è pacifico in causa che e Controparte_1 Parte_1 conclusero, in data 29.9.2015, contratto avente ad oggetto il trasporto su gomma, trasportatore
[...] essendo di angurie caricate in Italia e destinate a (doc. 2 allegato alla comparsa Parte_1 CP_2 di costituzione;
che inoltre tale trasporto non andò a buon fine nel senso che la merce, Controparte_1 arrivò in Tunisia in condizioni di grave avaria ( sostiene che l'autorità tunisina non consentì CP_1 neppure lo sdoganamento della merce, all'uopo producendo documento il doc. 16 cui sarebbe allegato il certificato sanitario negativo, per vero poco leggibile, ma la stessa che pure nega il Parte_1 rifiuto di sdoganamento, riconosce l'avaria della merce, quale attestata nella perizia doc. 5 prodotta dalla stessa e nella sostanza si limita a contestare l'attribuibilità a sé dell'avaria stessa). Parte_1
E' altresì pacifico che, in relazione al servizio reso in adempimento del contratto, Parte_1 emise alcune fatture (23853, 23854, 23872, 23873 del 12.10.2015 e 23815 del 5.10.2015, docc. da 3 a 8 della comparsa di costituzione , mai onorate da (sul punto non Controparte_1 Controparte_1 essendovi contestazioni).
pagina 2 di 6 Sostiene che fu inadempiente agli obblighi assunti con il contratto di Controparte_1 Parte_1 trasporto avendo in particolare irrimediabilmente rovinato la merce consegnatagli, ed appunto destinata al trasporto: a fronte di ciò emette note di debito aventi ad oggetto lo storno delle fatture di pagamento emesse da ed il credito per risarcimento dei danni dovuti (siccome autoliquidati). Parte_1
peraltro, non chiede il pagamento delle fatture emesse per i servizi di trasporto resi. Parte_1
Con riferimento alle somme azionate a titolo di storno fatture, e dunque, in ultima analisi, in relazione a somme mai versate alla deve dunque ritenersi, anzitutto, la evidente infondatezza della Parte_1 domanda: evidente essendo che mandante del contratto di trasporto che nulla risulta Controparte_1 aver pagato al trasportatore per i servizi resi in adempimento del contratto concluso in Parte_1 data 29.9.2015, non è legittimata a pretendere da la restituzione di somme da Parte_1 quest'ultimo mai ottenute.
Più in generale, e quindi anche con riferimento alle pretese in punto risarcimento danni, deve poi rilevarsi la fondatezza della eccezione di prescrizione del credito promossa da (con ciò Parte_1 facendosi applicazione del principio della ragione di più liquida di per sé idonea a definire il giudizio, sul punto, ex multis Cass. 9309/2020). Le parti concordano circa l'applicabilità, al caso di specie, della già citata CMR, Convenzione sul contratto di trasporto internazionale stradale di merce, firmata a Ginevra il 19.5.1956. Si tratta di una convenzione, cui l'Italia ha aderito con legge 1261/1960, espressamente applicabile ad ogni contratto per il trasporto a titolo oneroso di merci su strada per mezzo di veicoli […] quando il luogo di ricevimento della merce e il luogo previsto per la consegna indicati nel contratto sono situati in due paesi diversi, di cui almeno uno sia parte della Convenzione (art 1 CMR). L'art. 32 della Convenzione CMR al primo comma prevede che “Le azioni nascenti da trasporti sottoposti alla presente Convenzione si prescrivono nel termine di un anno. Tuttavia, in caso di dolo o di colpa che, secondo la legge del giudice adito, è equiparata a dolo, la prescrizione è di tre anni”. La norma prevede quindi, per i diritti nascenti da contratti di trasporto internazionali, un termine di prescrizione ordinario annuale e un più lungo termine di prescrizione triennale, che ricorre nelle ipotesi di dolo del vettore e di “colpa che, secondo la legge del giudice adito, è equiparata a dolo”. Nel nostro sistema deve dunque ritenersi rilevante, ai fini della applicabilità del termine triennale, la colpa grave, la quale dolo aequiparatur (Cass. civ., n. 11362/2006).
Nel caso di specie, parte opposta (attore in senso sostanziale) sostiene l'applicabilità del più lungo termine di prescrizione triennale, omettendo peraltro di allegare, con un minimo di specificità, le condotte in ipotesi dolose o gravemente colpose del vettore.
In proposito, si evidenzia che perché la condotta possa essere qualificata come dolosa si richiede la prova che il vettore abbia posto in essere comportamenti consapevolmente e volontariamente preordinati all'inadempimento (Cass. civ., Sez. III, n. 25271/2008), mentre perché possa essere qualificata come gravemente colposa, si richiede un quid pluris rispetto alla mancata diligenza (che già, se dimostrata, proverebbe ex art. 1176 c.c. la colpa del vettore), essendo, infatti, la colpa grave qualificata come inescusabile negligenza, tale da non poter trovare non solo giustificazione, ma neppure spiegazione nella particolare vicenda (ex multis Cass. civ., n. 21679/2009; Cass. civ., n.
14456/2001). Nel caso di specie sostiene che il fatto che la merce prima del trasporto fosse in Controparte_1 condizioni tali da poter ottenere il certificato di idoneità fitosanitaria dall'ASL competente (cfr. DOC.TI da n. 9 a 14 di parte opposta) proverebbe che l'arrivo in Tunisia in condizioni di avaria e di marcescenza non possa che dipendere da dolo e/o colpa grave del vettore. Ma l'asserzione, come già detto, non coglie nel segno: ed infatti la circostanza per cui l'avaria sarebbe sopravvenuta in corso di pagina 3 di 6 trasporto non è di per sè sufficiente a far ritenere la colpa grave o, addirittura, il dolo del vettore nell'inadempimento, valendo semmai a dimostrare il semplice inadempimento del vettore stesso. Analoghe considerazioni devono svolgersi con riferimento al lamentato mancato mantenimento della corretta temperatura durante il trasporto e più in generale alle non idonee condizioni di trasporto, neppure allegate quali evidenzianti dolo o colpa grave del vettore (sul punto dovendosi ancora osservare, ad abundantiam, che: la mandante aveva disposto l'utilizzo di tre mezzi refrigerati e tre mezzi telonati – cfr. doc. 1 -; non risulta dagli atti di causa, stante la scarsa qualità dei Controparte_1 report fotografici prodotti - doc. n. 22 di parte opposta- né che il vettore avesse unilateralmente utilizzato dei container in luogo dei camion telonati concordati, né che la mandante avesse richiesto ulteriori condizioni di trasporto specifiche non onorate dal vettore;
tutta la merce, indipendentemente dal mezzo utilizzato, è risultata avariata a destinazione, come confermato dal teste - incaricato Tes_1 di svolgere nella immediatezza, e più precisamente nell'ottobre 2015, una perizia per conto della compagnia di assicurazione della perizia effettivamente redatta in data 6.6.2016 come da Parte_1 doc. 5 – per conoscenza diretta;
il teste già dipendente ha dichiarato di aver Tes_2 Controparte_1 caricato personalmente i cassoni di angurie posizionati su pallet sui camion della - che Parte_1 dunque non si era occupata degli imballaggi -, il teste di cui si è detto, ha dichiarato di aver Tes_1 personalmente verificato che su tutti mezzi si trovavano casse rotte, con conseguente schiacciamento delle angurie e fuoriuscita di liquido, che a sua volta comportava un aumento di umidità e la formazione di funghi e muffe sulle angurie;
la disposta CTU che, sia pur redatta oltre 7 anni dopo i fatti e quindi solo alla luce della documentazione anche fotografica in atti, è condivisa dal Giudice in quanto correttamente ed esaustivamente elaborata, ha evidenziato come l'avaria della merce sia attribuibile alle modalità di imballaggio - pacificamente poste in essere dalla mandante -; da ultimo si osserva che la mancata formulazione di riserve, da parte del vettore, ex artt 8 e 9 CMR, ben essendo compatibile con la non apparenza della inidoneità degli imballaggi, ancora non vale a provare il dolo o la colpa grave del vettore stesso). In altri termini, non bisogna cadere nell'equivoco di ritenere che il semplice inadempimento del vettore (con conseguente responsabilità dello stesso) in caso di perdita totale, parziale o avaria della merce presupponga il dolo e/o la colpa grave del vettore stesso, poiché, come detto, per l'accertamento del dolo e/o della colpa grave si richiede la prova di un quid pluris rispetto all'inadempimento, e dunque osservarsi che nel caso di specie tale quid pluris non consta.
Nel caso di specie risulta dunque operante il termine di prescrizione breve annuale. L'art. 32, primo comma, della Convenzione CMR prosegue disponendo che “La prescrizione decorre:
[…] b) nel caso di perdita totale, dal trentesimo giorno dopo la scadenza del termine convenuto o, se non è stato convenuto un termine, dal sessantesimo giorno dal ricevimento della merce da parte del vettore;
[…]”.
Nel caso di specie, non essendo stato convenuto un termine, la prescrizione decorre dal sessantesimo giorno dal ricevimento della merce da parte del vettore: quindi, per i primi tre carichi, consegnati al vettore in data 01/10/2015 (come risulta dalle lettere di vettura – cfr. DOC.TI da n. 9 a n. 11 di parte opposta), ha iniziato a decorrere il 30/11/2015, mentre per il quarto carico, consegnato al vettore in data
02/10/2015 (cfr. DOC. n. 12 di parte opposta), ha iniziato a decorrere il 01/12/2015 e, infine, per gli ultimi due carichi, consegnati al vettore in data 03/10/2015 (cfr. DOC.TI n. 13 e 14 di parte opposta), ha iniziato a decorrere in data 02/12/2015. L'art. 32, terzo comma, prevede poi che “Il reclamo scritto sospende la prescrizione fino al giorno in cui il vettore lo respinge per iscritto e restituisce i documenti ad esso allegati”. In proposito la Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla presente norma, ha chiarito che l'art. 32 della Convenzione CMR ha natura prescrizionale e non decadenziale e che la prima parte del comma pagina 4 di 6 terzo, sopra riportato, si riferisce alla disciplina della sospensione della prescrizione, mentre la seconda parte riguarda la disciplina dell'interruzione. Ne consegue che “il reclamo scritto per la perdita o avaria della merce (ovvero per il ritardo nella consegna) ha l'effetto di sospendere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, onde il vettore che non intenda accettare il reclamo ha l'onere di respingerlo per iscritto affinché il termine residuo di prescrizione ricominci a decorrere, mentre i reclami successivi non comportano un analogo onere, potendo il vettore medesimo anche non rispondere, senza che a ciò consegua l'effetto di una nuova sospensione del termine prescrizionale” (Cass. civ., Sez. III, n. 7258/2005; Cass. civ., Sez. III, n. 24680/2009).
Nel caso di specie, il reclamo scritto di parte opposta datato 21/09/2016 (cfr. DOC. n. 5 monitorio di parte opposta) ha avuto l'effetto di sospendere la prescrizione fino al 15/12/2016, data in cui parte opponente ha respinto per iscritto il reclamo (cfr. DOC. n. 4 di parte opponente), con la conseguenza che il termine residuo di prescrizione ha ricominciato a decorrere a partire da tale data. Pertanto, nonostante la sospensione intercorsa e posto che, come anticipato, si ritiene operante il termine di prescrizione breve annuale, il diritto al risarcimento del danno è da considerarsi ampiamente prescritto, essendo il termine annuale decorso ben prima del 05/06/2018, data del ricorso per decreto ingiuntivo, ricorso che risulta essere l'unico atto successivo al reclamo scritto, sopra menzionato, cui possa attribuirsi efficacia interruttiva della prescrizione. Alla stessa conclusione si giunge, si aggiunga, in applicazione dell'art 2951 II c.c. che stabilisce la prescrizione in 18 mesi dei diritti derivanti da contratto di trasporto avente inizio o termine fuori dall'Europa. Ed infatti, anche considerando quale dies a quo il giorno in cui sarebbe dovuta avvenire la consegna nel luogo di destinazione, per quanto emerge dagli atti il 9.10.2015, ed anche a voler considerare quale atto interruttivo la PEC di reclamo del 21.9.2016, all'epoca della presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo, che risulta datato 5.6.2018, anche detto termine di 18 mesi era ampiamente decorso.
In conclusione la pretesa dell'attore, opposto in questa sede, deve Controparte_1 intendersi prescritta. Resta assorbita ogni altra questione. Risultando infondata la pretesa avanzata in sede monitoria, e fondata invece la presente opposizione, deve dunque revocarsi il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite della presente fase di opposizione, liquidate complessivamente come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 tenuto conto del valore della lite, della media complessità della stessa, e delle attività in concreto svolte, sono compensate tra le parti in ragione del 10% (stante il rigetto della eccezione di inammissibilità del decreto proposta da parte opponente) e poste a carico di
[...]
prevalentemente soccombente, in ragione del restante 90%. Controparte_1
Il CTU non risulta aver depositato alcuna istanza di liquidazione dei compensi.
PQM
Il Tribunale di Asti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, domanda, assorbita o respinta, revoca il decreto ingiuntivo n. 853/2018 qui opposto, compensa tra le parti il 10% delle spese di lite - liquidate complessivamente in euro 14103,00 per compensi, oltre euro 406,50 per esposti oltre 15% rimborso forfettario spese generali Iva e CPA – e pone il restante 90% a carico di Controparte_1
pagina 5 di 6 Asti, 9 aprile 2025
Il Giudice
dott. Elga Bulgarelli
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