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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 27/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 201-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA COMMERCIALE – CRISI D'IMPRESA
201-1/2024 P.U.
La Giudice delegata
nella procedura ex artt. 67 e ss c.c.i.i., rubricata al n. 201/2024 R.G.P.U. instaurata ad iniziativa di
(C.F. , nata ad [...] il [...] ed ivi residente alla Parte_1 C.F._1
Via SS Salvatore n.47, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Maldarelli in virtù di procura in atti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.12.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 24.9.2024, , rappresentando una debitoria di € Parte_1
138.481,05 (comprensiva dei costi della procedura) hanno proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 c.c.i.i. che prevede il pagamento dell'intera debitoria (228 rate mensili di cui la prima di € 2.779,99 e le successive di € 600,00 cadauna) con il pagamento al 100% del creditore prededucibile (OCC), al 100% del creditore ipotecario (IFIS Banca), al 100% del creditore privilegiato (Comune di Andria) e del 100% del creditore privilegiato mobiliare ( CP_1
).
[...]
Gli OCC, avv. Lucia Ghinelli e dott. Fabio Magarelli, hanno espresso parere favorevole circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta oltre che la fattibilità del piano di ristrutturazione del debito proposto.
Con decreto del 26.09.2024 è stata disposta la sospensione della procedura esecutiva immobiliare n.
14/2023.
Fissata l'udienza per l'omologa, i gestori hanno provveduto ad eseguire la notificazione del decreto e della proposta a tutti i creditori.
1 All'udienza, oltre al procuratore e ai gestori, nessun creditore è comparso, né risultano pervenute contestazioni.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
La proposta formulata dalla ricorrente è ammissibile ricorrendo i presupposti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti:
1. dal punto di vista soggettivo, la ricorrente
è soggetto non fallibile che ha assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, ai sensi dell'art. 2 lettera e) del d.lgs. 14/2019; 2. dal punto di vista oggettivo, sussiste anche la situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 lettera c) del d.lgs. 14/2019, ovverosia in stato di crisi o di insolvenza riguardante debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alle altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o di insolvenza, come attestato dalla relazione degli OCC.
Occorre evidenziare che la nozione di sovraindebitamento contenuta nell'art. 2 lettera c) c.c.i.i. è quella di stato di crisi o di insolvenza del consumatore, professionista, dell'imprenditore minore, agricolo. La nozione di crisi è contenuta nella lettera a) dell'art. 2 ed è riferita allo “stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici
a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”, e la nozione di insolvenza è contenuta nella lettera b) della medesima disposizione, ed è riferita allo “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. Ebbene, il caso di specie rientra chiaramente nelle ipotesi indicate. La situazione di sovraindebitamento della ricorrente ha origine nel contratto di mutuo contratto per l'acquisto della casa da adibirsi ad abitazione del nucleo familiare e nell'aumento della composizione del nucleo familiare che ha determinato nel corso degli anni un aumento delle spese per il sostentamento della famiglia. A queste situazioni si aggiungono i gravi incidenti occorsi al coniuge nel 2013 e 2014 con conseguente sospensione della propria attività di commercio ambulante, con contrazione dei redditi familiari, che ha impedito il regolare pagamento delle rate del mutuo ipotecario contratto da entrambi i coniugi.
La ricorrente, inoltre, non risulta avere fatto ricorso negli ultimi cinque anni a procedimenti di composizione della crisi, né risultano essere stata esdebitata o aver beneficiato della esdebitazione per due volte. Inoltre, non emergono, dall'analisi debitoria maturata, spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare. Pertanto,
l'esposizione debitoria, in conclusione, non è riconducibile a comportamenti dolosi rovinosi o improvvidi della debitrice.
In ordine alla durata del piano, non ci si può esimere dal rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere
2 meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai cinque anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. n. 27544/2019). Tale conclusione trova fondamento nel principio ispiratore della procedura della crisi da sovraindebitamento, quello della “seconda chance”: si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico con malafede o in modo fraudolento.
Come innanzi accennato, la residenza coniugale è oggetto di procedura esecutiva immobiliare (n.
14/2023 R.G. pendente innanzi al Tribunale di Trani). In data 24.04.2024 si è proceduto al primo tentativo di vendita telematica sincrona mista, asta andata deserta, con valore base d'asta €
184.210,00, con offerta minima pari ad € 138.155,50. Se ne evince che l'eventuale vendita dell'immobile alla seconda o terza asta realizzerebbe un ricavato non superiore alla somma proposta dal presente piano ai creditori, che prevede il pagamento del creditore ipotecario per l'importo integrale dell'atto di precetto oltre agli interessi, nonché di tutti gli altri creditori, seppure nell'arco temporale di diciannove anni.
Ciò premesso, ad avviso del Tribunale, essendo il piano più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, alla luce di quanto fin qui esposto ed osservato, è possibile omologare il piano oggetto del presente procedimento.
Non deve farsi luogo al regolamento delle spese di lite della presente procedura, essendo la contestazione del piano null'altro che espressione di una forma di instaurazione del contradditorio in questa fase (cf. Tribunale di Verona, 20 luglio 2016).
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in persona del giudice designato:
1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dalla ricorrente (C.F. Parte_1
; C.F._1
2) dispone che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle iniziate siano sospese;
3) dispone il divieto per la ricorrente di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
5) dispone che il professionista nominato dagli OCC comunichi a mezzo p.e.c. la omologazione del presente piano di ristrutturazione debiti alla Banca d'Italia, affinché la relativa notizia possa essere inserita nella Centrale Rischi, e a tutti i creditori, entro trenta giorni dalla comunicazione;
3 6) affida al medesimo professionista il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte e di riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 d.lgs. 14/2019;
7) dispone la pubblicazione del presente provvedimento a cura del professionista nominato sul sito internet del Tribunale di Trani ovvero sul portale dei fallimenti del medesimo Tribunale.
Nulla sulle spese.
Trani, 9 gennaio 2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA COMMERCIALE – CRISI D'IMPRESA
201-1/2024 P.U.
La Giudice delegata
nella procedura ex artt. 67 e ss c.c.i.i., rubricata al n. 201/2024 R.G.P.U. instaurata ad iniziativa di
(C.F. , nata ad [...] il [...] ed ivi residente alla Parte_1 C.F._1
Via SS Salvatore n.47, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Maldarelli in virtù di procura in atti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.12.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 24.9.2024, , rappresentando una debitoria di € Parte_1
138.481,05 (comprensiva dei costi della procedura) hanno proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 c.c.i.i. che prevede il pagamento dell'intera debitoria (228 rate mensili di cui la prima di € 2.779,99 e le successive di € 600,00 cadauna) con il pagamento al 100% del creditore prededucibile (OCC), al 100% del creditore ipotecario (IFIS Banca), al 100% del creditore privilegiato (Comune di Andria) e del 100% del creditore privilegiato mobiliare ( CP_1
).
[...]
Gli OCC, avv. Lucia Ghinelli e dott. Fabio Magarelli, hanno espresso parere favorevole circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta oltre che la fattibilità del piano di ristrutturazione del debito proposto.
Con decreto del 26.09.2024 è stata disposta la sospensione della procedura esecutiva immobiliare n.
14/2023.
Fissata l'udienza per l'omologa, i gestori hanno provveduto ad eseguire la notificazione del decreto e della proposta a tutti i creditori.
1 All'udienza, oltre al procuratore e ai gestori, nessun creditore è comparso, né risultano pervenute contestazioni.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
La proposta formulata dalla ricorrente è ammissibile ricorrendo i presupposti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti:
1. dal punto di vista soggettivo, la ricorrente
è soggetto non fallibile che ha assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, ai sensi dell'art. 2 lettera e) del d.lgs. 14/2019; 2. dal punto di vista oggettivo, sussiste anche la situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 lettera c) del d.lgs. 14/2019, ovverosia in stato di crisi o di insolvenza riguardante debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alle altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o di insolvenza, come attestato dalla relazione degli OCC.
Occorre evidenziare che la nozione di sovraindebitamento contenuta nell'art. 2 lettera c) c.c.i.i. è quella di stato di crisi o di insolvenza del consumatore, professionista, dell'imprenditore minore, agricolo. La nozione di crisi è contenuta nella lettera a) dell'art. 2 ed è riferita allo “stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici
a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”, e la nozione di insolvenza è contenuta nella lettera b) della medesima disposizione, ed è riferita allo “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. Ebbene, il caso di specie rientra chiaramente nelle ipotesi indicate. La situazione di sovraindebitamento della ricorrente ha origine nel contratto di mutuo contratto per l'acquisto della casa da adibirsi ad abitazione del nucleo familiare e nell'aumento della composizione del nucleo familiare che ha determinato nel corso degli anni un aumento delle spese per il sostentamento della famiglia. A queste situazioni si aggiungono i gravi incidenti occorsi al coniuge nel 2013 e 2014 con conseguente sospensione della propria attività di commercio ambulante, con contrazione dei redditi familiari, che ha impedito il regolare pagamento delle rate del mutuo ipotecario contratto da entrambi i coniugi.
La ricorrente, inoltre, non risulta avere fatto ricorso negli ultimi cinque anni a procedimenti di composizione della crisi, né risultano essere stata esdebitata o aver beneficiato della esdebitazione per due volte. Inoltre, non emergono, dall'analisi debitoria maturata, spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare. Pertanto,
l'esposizione debitoria, in conclusione, non è riconducibile a comportamenti dolosi rovinosi o improvvidi della debitrice.
In ordine alla durata del piano, non ci si può esimere dal rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere
2 meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai cinque anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. n. 27544/2019). Tale conclusione trova fondamento nel principio ispiratore della procedura della crisi da sovraindebitamento, quello della “seconda chance”: si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico con malafede o in modo fraudolento.
Come innanzi accennato, la residenza coniugale è oggetto di procedura esecutiva immobiliare (n.
14/2023 R.G. pendente innanzi al Tribunale di Trani). In data 24.04.2024 si è proceduto al primo tentativo di vendita telematica sincrona mista, asta andata deserta, con valore base d'asta €
184.210,00, con offerta minima pari ad € 138.155,50. Se ne evince che l'eventuale vendita dell'immobile alla seconda o terza asta realizzerebbe un ricavato non superiore alla somma proposta dal presente piano ai creditori, che prevede il pagamento del creditore ipotecario per l'importo integrale dell'atto di precetto oltre agli interessi, nonché di tutti gli altri creditori, seppure nell'arco temporale di diciannove anni.
Ciò premesso, ad avviso del Tribunale, essendo il piano più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, alla luce di quanto fin qui esposto ed osservato, è possibile omologare il piano oggetto del presente procedimento.
Non deve farsi luogo al regolamento delle spese di lite della presente procedura, essendo la contestazione del piano null'altro che espressione di una forma di instaurazione del contradditorio in questa fase (cf. Tribunale di Verona, 20 luglio 2016).
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in persona del giudice designato:
1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dalla ricorrente (C.F. Parte_1
; C.F._1
2) dispone che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle iniziate siano sospese;
3) dispone il divieto per la ricorrente di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
5) dispone che il professionista nominato dagli OCC comunichi a mezzo p.e.c. la omologazione del presente piano di ristrutturazione debiti alla Banca d'Italia, affinché la relativa notizia possa essere inserita nella Centrale Rischi, e a tutti i creditori, entro trenta giorni dalla comunicazione;
3 6) affida al medesimo professionista il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte e di riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 d.lgs. 14/2019;
7) dispone la pubblicazione del presente provvedimento a cura del professionista nominato sul sito internet del Tribunale di Trani ovvero sul portale dei fallimenti del medesimo Tribunale.
Nulla sulle spese.
Trani, 9 gennaio 2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra
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