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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 24/03/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Istruttore Dott.ssa Angela Giunta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 699 /2019 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi e vertente tra:
(C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. PELLE ANTONIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in VIA VIA G.B. VICO 24 89030 SAN LUCA, giusta procura in atti;
- Appellante –
(C.F./P. IVA ) in persona del E_ P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. FUSARO
DEMETRIO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in VIA
PLACIDO GERACI N. 3 89128 REGGIO DI CALABRIA, giusta procura in atti;
- Appellata/appellante incidentale –
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2 (C.F. Controparte_3 C.F._3
- Appellati contumaci -
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
“Voglia l'On. Tribunale adito, in funzione di Giudice d'Appello, contrariis reiectis, così provvedere:
1) In via principale, in accoglimento del proposto appello, riformare parzialmente, per tutti i motivi sopra esposti la sentenza n. 1779/2018, depositata in cancelleria in data 03/08/2018, emessa dal Giudice di Pace di
Reggio Calabria, in persona della Dott.ssa Francesca M. Gratteri, pronunciata nel giudizio civile recante n. 2035/13 R.G., nella parte in cui (a pagina 8 nel dispositivo) “b) condanna i convenuti E_
in persona del legale rappresentante pro-tempore, e ,
[...] Controparte_2 in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze di giudizio che liquida in complessivi Euro 1.037,00, di cui Euro 251,47 per spese, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore di parte attrice;
” e, pertanto, in via principale, accertata e dichiarata la violazione del D.M. 55/2014, riformare la predetta impugnata sentenza nel seguente modo: “b) condanna i convenuti E_
in persona del legale rappresentante pro-tempore, e ,
[...] Controparte_2 in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze di giudizio che liquida, in applicazione dei valori medi previsti dal D.M. 55/2014 per il
Valore della Causa Da € 5.201 a € 26.000, in complessivi € 1.990,00, determinati nel seguente modo: (Euro 405,00 per Fase di studio della controversia, Euro 335,00 per Fase introduttiva del giudizio, Euro 540,00 per
Fase istruttoria e trattazione, Euro 710,00 per Fase decisionale), oltre esborsi
(per Euro 251,47), oltre IVA e CPA, nonché rimborso forfettario del 15% come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte attrice che dichiara di non aver riscosso le prime e di aver anticipato le spese”; in subordine, accertata e dichiarata la viola-zione del D.M. 55/2014, riformare la predetta impugnata sentenza nel seguente modo: “b) condanna i convenuti in persona del legale E_ rappresentante pro-tempore, e in solido tra loro, al Controparte_2 pagamento delle spese e competenze di giudizio che liquida, in applicazione dei valori minimi previsti dal D.M. 55/2014 per il Valore della Causa Da €
5.201 a € 26.000, in complessivi € 1.104,00, determinati nel seguente modo:
(Euro € 203,00 per Fase di studio della controversia, Euro 168,00 per Fase introduttiva del giudizio, Euro 378,00 per Fase istruttoria e trattazione, Euro
355,00 per Fase decisionale), oltre esborsi (per Euro 251,47), oltre IVA e CPA, nonché rimborso forfettario del 15% come per legge, da distrarsi ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore di parte attrice che dichiara di non aver riscosso le prime e di aver anticipato le spese”;
2) Con vittoria di spese, competenze del presente giudizio d'appello ammontanti ad Euro 1.620,00 determinati sulla base del D.M. n. 55/14 nel seguente modo: (Euro 405,00 per Fase di studio della controversia, Euro 335,00 per
Fase introduttiva del giudizio, Euro 810,00 Fase decisionale), oltre spese di trasferta, oltre esborsi, oltre IVA e CPA, nonché rimborso forfettario del 15% come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto difensore che dichiara di non aver riscosso e di aver anticipato le spese, come da nota spese allegata”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE:
“piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettate le contrarie istanze, difese ed eccezioni,
in accoglimento del I motivo di gravame proposto in via incidentale dalla concludente società, in riforma della sentenza di primo grado, previa declaratoria di concorsuale responsabilità, almeno parziale, dell'attrice, quale conducente del veicolo di sua proprietà nella provocazione del sinistro stradale, previa declaratoria di congruità della somma complessiva di € 8.100,00 già corrisposta dalla
[...]
a titolo di offerta risarcitoria prima dell'instaurazione del giudizio di CP_4 primo grado in favore dell'attrice a tacitazione definitiva ed integrale di tutti i danni da questa subiti, ridurre l'ulteriore domanda avanzata dalla Pt_1 condannando quest'ultima alla restituzione, almeno parziale, delle somme maggiori corrisposte dalla società in suo favore in ottemperanza alla sentenza di primo grado;
in accoglimento del II motivo di gravame proposto in via incidentale dalla concludente società, in riforma della sentenza di primo grado, previa statuizione di soccombenza reciproca tra le parti, anche parziale, per responsabilità della Pt_1 compensare integralmente o parzialmente tra le parti le spese processuali del giudizio di primo grado, condannando l'appellante alla restituzione delle somme maggiori liquidate dalla società in suo favore in esecuzione della sentenza di primo grado e ritenendo il difensore dell'appellante, dichiarato distrattario ai sensi dell'art. 93 c.p.c., obbligato a provvedervi direttamente alla restituzione;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio di appello”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 08.04.2013, Parte_1 conveniva in giudizio (rispettivamente Controparte_2 Controparte_3 proprietario e conducente dell'autovettura FIAT 600 tg BR815KY) e la
[...]
(quale compagnia assicurativa -Polizza n. 7400120000123080) E_ dinanzi al Giudice di Pace di Reggio Calabria al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 26.04.2012
La si costituiva in giudizio contestando la domanda E_ avversaria in quanto, nella specie, doveva ritenersi sussistente una responsabilità concorsuale di nella causazione dell'incidente ed, in Parte_1 ogni caso, contestava la quantificazione dei danni effettuata da controparte in quanto eccessiva.
Non si costituivano in giudizio e . Controparte_2 Controparte_3
Con sentenza n. 1779\2018 (n. 2035/2013 RG), pubblicata il 03.08.2018 il Giudice di Pace accoglieva la domanda attorea e condannava la E_
in persona del legale rappresentante pro tempore, e in
[...] Controparte_2 solido tra loro, al pagamento in favore di , della Parte_1 somma di € 7.143,00 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo.
Altresì, condannava i convenuti e , in E_ Controparte_2 solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze di giudizio liquidate in complessivi € 1.037,00 di cui € 251,47 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA
e CPA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore di parte attrice;
nonché al pagamento delle spese di CTU liquidate come da separato decreto in € 280,00.
Con atto di citazione notificato il 25.02.2019 a ed il E_
26.02.2019 a e , Controparte_2 Controparte_3 Parte_1 interponeva appello avverso tale sentenza chiedendone la riforma nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva condannato i convenuti E_
e al pagamento di una somma per le spese e competenze di
[...] Controparte_2 giudizio del tutto irrisoria ed errata nella quantificazione, in violazione del D.M. n.
55/2014.
Si costituiva in giudizio in data 25.07.2019, la E_ interponendo appello incidentale avverso la sentenza di primo grado. A tal fine,
l'appellante incidentale lamentava che il Giudice di Pace aveva ritenuto la sussistenza dell'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura Fiat 600,
, mentre non aveva ritenuto sussistente una corresponsabilità Controparte_3 della danneggiata . Parte_1
In tesi di parte appellante incidentale, seppur favorita dal diritto di CP_5 precedenza, aveva affrontato l'incrocio stradale senza adeguare la velocità allo stato dei luoghi.
La avrebbe dovuto, in tesi della ai sensi Pt_1 E_ dell'art. 141, comma 3, del Codice della Strada, regolare la velocità in prossimità dell'intersezione.
L'appellante incidentale contesta che, nel caso di specie la velocità mantenuta dalla non sarebbe stata conforme al dettato normativo imposto dal comma Pt_1
2 dell'art. 141 del Codice della Strada secondo cui il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
L'entità dei danni materiali riportati dal veicolo Fiat “Grande Punto” condotto dalla in un incidente avvenuto in pieno centro cittadino laddove, è notorio, Pt_1 il limite massimo di velocità imposto è di 50 km/h, la spinta ricevuta a causa dell'urto diretto (con il veicolo della da parte dell'autovettura Fiat “600” Pt_1 condotta dallo e che è andata poi a sbattere contro una terza autovettura CP_2
(una Fiat “Punto” di proprietà di tale ), parcheggiata lungo il margine Pt_2 destro della copertura del torrente Calopinace, e, infine, le gravi lesioni personali riportate da entrambi i conducenti, costituirebbero elementi di fatto (e documentali) in grado di comprovare (oltre che evidentemente la responsabilità dello una responsabilità anche della per avere mantenuto, CP_2 Pt_1 nell'occorso, una velocità della vettura inadeguata ed inadatta, ex art. 141, comma
1, del Codice della Strada, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico.
L'appellante incidentale osserva, quindi, che è da Parte_1 considerarsi come responsabilmente concorsuale ai sensi dell'art. 1227 c.c..
Infine, la ha chiesto la riforma della sentenza nella E_ parte in cui ha disposto che le spese di giudizio seguono la soccombenza, chiedendo invece la compensazione, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., integrale o parziale delle spese processuali del giudizio di primo grado tra le parti riconoscendo la soccombenza reciproca, anche parziale, tra le parti costituite.
In particolare, l'appellante incidentale precisa che questo secondo motivo di appello incidentale è conseguenziale al primo sopra rassegnato.
Ciò in quanto ove il Tribunale adito, condividesse il primo motivo e, dunque, riconoscesse in capo alla , ai sensi dell'art. 2054 c.c., Parte_1 una responsabilità concorsuale della stessa nella determinazione del sinistro stradale per cui è causa e riducesse, di conseguenza, in misura proporzionale, ai sensi dell'art. 1227 c.c., l'entità del danno complessivo a questa dovuto, in applicazione dell'art. 92 c.p.c. occorrerebbe procedere con la compensazione totale o parziale tra le parti delle spese processuali del giudizio di primo grado.
Con la conseguenza che sorgerebbe l'obbligo direttamente in capo al difensore della
, dichiarato distrattario in sentenza ai sensi dell'art. Parte_1
93 c.p.c., e come tale avendone già incassato direttamente le somme, di procedere alla restituzione delle maggiori somme pagate sotto tale profilo dalla società in esecuzione della sentenza di primo grado. All'udienza del 19.09.2019 parte appellante faceva presente di non essere in possesso dell'originale dell'atto di citazione in appello munito della relativa procura in originale, in quanto a seguito della notifica effettuata nei confronti di CP_3
l'originale dell'atto di citazione era stato smarrito, nel corso delle
[...] operazioni di notifica, e chiedeva un termine per recuperare l'atto di citazione in originale presso gli Ufficiali Giudiziari dove è stata effettuata la notifica. Parte appellata non si opponeva ed il GI, verificata la mancanza E_ in atti del fascicolo di primo grado, dava mandato alla cancelleria per l'acquisizione e riservava all'esito ogni valutazione in merito alla regolarità delle notifiche effettuate nei confronti di e , invitando parte Controparte_3 Controparte_2 attrice a produrre l'originale dell'atto di citazione in appello notificato, munito della relativa procura o a documentare gli esiti delle ricerche.
Successivamente al deposito della suindicata documentazione, il GI ordinava la rinnovazione della notifica dell'atto di appello nei confronti di Controparte_3
All'udienza del 21.12.2022, il GI dichiarava la contumacia di e Controparte_3
e ordinava che la appellante incidentale Controparte_2 E_ notificasse personalmente ex art. 292 c.p.c. l'appello incidentale agli appellati contumaci entro il termine perentorio del 06.02.2023 e rinviava all'udienza del
25.05.2023. depositava telematicamente l'appello incidentale E_ ritualmente notificato nei confronti degli appellati contumaci e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 12.09.24 le parti precisavano le conclusioni ed il GI concedeva alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. riservando all'esito la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale osserva che il presente atto di appello è fondato per le ragioni che di seguito si espongono.
Il motivo di doglianza del presente giudizio di appello concerne la violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55/2014 e l'errata liquidazione delle competenze del giudizio di primo grado, operata dal Giudice di Pace con la sentenza n. 1779/2018, emessa in data 30.07.2018 e depositata in data 03.08.2018. In particolare, l'appellante lamenta che la domanda era stata proposta in primo grado per chiedere il risarcimento dei danni da sinistro stradale ed il suo valore era stato determinato in € 18.062,54 con relativo pagamento del CU in euro 206,00
+ 8,00 di marca da bollo. Tuttavia, il Giudice di prime cure nell'accogliere la domanda di parte attrice per il complessivo importo di € 15.243,00, decurtando su tale somma quanto già corrisposto a parte attrice nella fase stragiudiziale, ossia €
8.100,00, liquidava in favore dell'attrice vittoriosa per le spese di giudizio la complessiva somma di € 1.037,00 di cui € 251,47 per esborsi. Pertanto, decurtando la somma di € 251, 47 per spese, le competenze di giudizio ammontavano soltanto ad € 785,53.
Parte appellante lamenta che il Giudice di prime cure ha accolto la domanda attorea per complessivi € 15.243,00 ed ha liquidato le competenze di giudizio in €
785,53. Tale liquidazione, ritenuta irrisoria e non sarebbe stata per nulla motivata dal Giudice di Pace, nonostante il difensore avesse prodotto nota spese calcolata sui valori medi previsti dal D.M. n. 55/2014 (valore della causa: da € 5.201 a €
26.000).
In tesi di parte appellante, il compenso liquidato nella sentenza impugnata è palesemente irrisorio ed immotivato rispetto alle varie attività svolte in giudizio, nonché rispetto ai parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 ed alla nota prodotta e redatta sui parametri (tariffe medie) previsti dal D.M. n. 55/2014.
Dalla sentenza impugnata si evincerebbe come il Giudice di prime cure non abbia fatto applicazione dei criteri del DM n. 55/2014, avendo effettuato una liquidazione irrisoria, senza applicare la c.d. liquidazione a fasi e liquidando compensi processuali addirittura al di sotto del minimo legale.
Si osserva, in tal senso, che la liquidazione delle competenze effettuata dal Giudice di Pace in € 785,53 è inferiore non solo ai valori medi previsti dal D.M. n. 55/2014 per le quattro fasi e pari a complessivi € 1.990,00, ma addirittura risulta essere inferiore anche ai valori minimi previsti dal medesimo D.M. n. 55/2014 per le quattro fasi in complessivi € 1.104,00.
In considerazione di quanto sopra esposto, parte appellante chiede la rideterminazione del compenso da liquidare ai sensi del D.M. n. 55/2014, per come determinato e specificato nella nota spese (redatta ai sensi del D.M. cit. sui valori medi, considerando il valore della causa da € 5.201,00 a € 26.000,00 e la competenza del Giudice di Pace) prodotta nel giudizio di primo grado e riportata nell'atto di appello. In subordine chiede la rideterminazione dei compensi in applicazione dei valori minimi.
Ciò premesso, il Tribunale osserva che nel processo di cognizione ordinario, il giudice di merito, quando pronuncia la sentenza con cui definisce il giudizio di fronte a sé, è tenuto a disporre anche sulle spese processuali, liquidandone l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. La disciplina vigente pone quale criterio generale per il riparto delle spese il c.d. “principio di soccombenza”, disciplinato dall'art. 91 c.p.c.
La ratio di tale principio, secondo cui il rimborso delle spese di giudizio è posto a carico della parte soccombente, si rinviene nella necessità di evitare che le spese processuali gravino sulla parte vittoriosa che è stata costretta dal torto altrui ad agire o a difendersi in giudizio per vedere riconosciuti i propri diritti.
Orbene, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che “In tema di spese processuali, la liquidazione dei compensi in applicazione del d.m. n. 55 del
2014 deve essere effettuata per ciascuna fase del giudizio, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle. (Nella specie, è stata cassata la sentenza di merito che aveva liquidato in termini complessivi ed in misura inferiore ai minimi tariffari le spese di lite relative ad un accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
e quelle del giudizio di opposizione)” (Cass. n. 19482 del 23/07/2018).
Inoltre, la Suprema Corte ha, in varie occasioni, chiarito (vds. Cass. 9815/2023,
9818/2023, 25847/2023) che "salvo diversa convenzione tra le parti (adottata nel rispetto dell'art. 3 L. 49/2023), ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018, non è consentito al giudice di scendere al di sotto degli inderogabili valori minimi, predeterminati da tale decreto e aggiornati a cadenza periodica ex art. 13 co. 6 L. 247/2012".
Ai fini della corretta determinazione delle spese processuali, giova ricordare, anzitutto che l'art.4 del D.M. n.55 del 2014 ( applicabile alla fattispecie) prevede che: "ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, sino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al
100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento". Dalla norma in esame si evince che la determinazione degli onorari deve essere stabilita dal giudice sulla base dei valori medi della tariffa che possono essere aumentati o diminuiti secondo la percentuale indicata.
E' stato, inoltre, affermato che il giudice non è gravato di uno specifico onere di motivazione sull'entità della liquidazione purché questa si mantenga tra il minimo ed il massimo di tariffa (Cass. 20289 del 2015, Cass.n.9542/2020) e che i minimi e massimi di cui al D.M. n. 55 del 2014 si determinano applicando ai parametri medi fissati nelle tabelle allegate al decreto le percentuali di scostamento, in più o in meno, previste dall'art. 4, comma 1, di tale decreto (Cass. 3591 del 2018; Cass., sez.
6-5, n. 11140 del 2022).
Inoltre, la Suprema Corte con l'ordinanza n. 31566 del 9 dicembre 2024 ha fatto chiarezza in merito ai criteri di liquidazione che deve adottare il giudice in presenza di una nota spese specifica allegata dalla parte vittoriosa. Sul punto ha precisato che in presenza di una nota spese il giudice deve motivare adeguatamente, non potendo determinare i compensi globalmente in misura inferiore alla nota spese e che in tema di spese giudiziali, il giudice deve liquidare in modo distinto spese ed onorari, in relazione a ciascun grado del giudizio, per consentire alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e, in presenza di una nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può rideterminare globalmente i compensi in misura inferiore a quelli esposti, ma deve motivare adeguatamente l'eliminazione o la riduzione delle singole voci.
In particolare, conclude la Corte, in presenza di nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione dei compensi, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione della riduzione o eliminazione delle voci da lui operata;
onere che si traduce nell'esporre le ragioni di fatto e diritto della pronuncia in modo conciso, ovvero, succinto ma non nel dovere di rispondere esplicitamente e pedissequamente ad ogni singola indicazione.
Nel caso in esame gli importi liquidati dal Giudice di prime cure sono decisamente inferiori ai minimi di legge per lo scaglione da Euro 5.201,00 a Euro. 26.000,00 (nel quale rientra il valore della controversia, pari a Euro 15.243,00). Infatti, il Giudice di Pace senza tener conto della nota spese allegata dalla parte attrice vittoriosa e senza fornire adeguata motivazione sul punto, ha liquidato a titolo di competenze di giudizio la somma di € 785,53 (a cui sono poi stati aggiunti € 251,47 per spese).
Avendo, invece, riguardo ai parametri minimi di legge per lo scaglione sopra indicato, la somma da liquidare a titolo di compensi avrebbe dovuto essere pari ad
€ 1.104,00.
La motivazione della decisione operata dal Giudice di prime cure, non consente di ravvisare logiche ragioni a sostegno della deroga ai principi sopra esposti, né queste possono essere chiaramente desunte dal corpo e dal tenore della motivazione.
A fronte del chiaro esito della controversia, che si è conclusa con l'accoglimento delle domande avanzate dall'attrice in primo grado, il Giudice di Pace ha liquidato i compensi in misura inferiore ai minimi di legge.
Ne deriva che, dato l'esito della controversia, in accoglimento del primo motivo di appello la sentenza di primo grado deve essere riformata, con conseguente condanna degli appellati e , in solido E_ Controparte_2 tra loro, al pagamento delle spese del primo grado di giudizio in favore dell'odierna appellante secondo i criteri e parametri di liquidazione che di seguito si espongono.
La liquidazione delle competenze del giudizio di primo grado deve avvenire, per come sopra detto, tenendo conto del valore della lite e dello scaglione di riferimento
(scaglione da Euro 5.201,00 a Euro. 26.000,00 nel quale rientra il valore della controversia, pari a Euro 15.243,00), dei parametri medi tenendo conto delle seguenti fasi:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 405,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 335,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 540,00
Fase decisionale, valore medio: € 710,00 Compenso tabellare (valori medi) € 1.990,00
Pertanto, il Tribunale ritiene equo liquidarsi in favore di Parte_1
la somma complessiva di € 1.990,00.
[...]
L'appello, quindi, può essere accolto con il riconoscimento in favore dell'attrice delle spese di lite per il primo grado di giudizio pari ad € 1.990,00 per competenze, oltre ad € 251,47 per spese, per un totale complessivo di € 2.241,47.
Occorre, a questo punto, esaminare l'appello incidentale proposta dalla
[...]
E_
Preliminarmente, giova evidenziare che le eccezioni sollevate da parte appellante principale circa l'asserita tardività ed inammissibilità dell'appello incidentale non sono meritevoli di accoglimento. L'appellante principale eccepisce che trattasi di appello incidentale tardivo in quanto proposto senza rispettare il termine di 20 giorni prima della data di citazione e/o della data fissata per la comparizione delle parti.
Inoltre, l'appellante principale eccepisce che la non ha E_ effettuato la notifica dell'appello incidentale alle parti contumaci e che non era consentito al giudice assegnare all'appellante incidentale un termine per provvedere alla suddetta notifica.
Orbene, il Tribunale sul punto osserva che l'art. 292 c.p.c. si applica anche alle comparse contenenti appello incidentale, con la precisazione ulteriore che l'omessa notifica di tali comparse importa non l'inammissibilità del gravame proposto, ma l'obbligo per il Giudice di assegnare un termine per la regolarizzazione del contraddittorio (Cass. 12/14635; Cass. 06/26852). Termine che, nel caso di specie,
è stato assegnato per come risultante dai verbali di causa, con conseguente notifica dell'appello incidentale anche ai contumaci e . Controparte_2 Controparte_3
Parimenti, deve ritenersi destituita di fondamento l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'appello incidentale. Infatti, la comparsa contenente appello incidentale è stata depositata telematicamente il 25.07.2019, quindi, entro il termine di 20 giorni prima rispetto all'udienza indicata nell'atto di citazione in appello (data udienza: 16.09.2019) previsto per la costituzione del convenuto;
termine che scadeva il 26.07.2019. Ciò premesso, nel merito si osserva che il presente atto di appello incidentale è infondato.
Infatti, la contesta che il Giudice di Pace non abbia E_ adeguatamente valutato le risultanze istruttorie e, di conseguenza, non abbia riconosciuto il concorso della danneggiata nella Parte_1 causazione del danno. Nella specie, in tesi dell'appellante incidentale, la sig.ra non avrebbe tenuto una velocità adeguata alla natura dell'incrocio. Pt_1
Sennonché, dal complessivo incarto processuale, e cioè sia dal verbale di incidente stradale, sia dalla planimetria ivi allegata, sia dalle dichiarazioni testimoniali rese nel corso del giudizio, non emergono elementi probatori a sostegno dell'assunto dell'odierna appellante incidentale.
Emerge semmai nel corso del giudizio di primo grado la prova che la sig.ra Pt_1 ha tenuto una condotta di guida conforme, non solo alle norme sulla circolazione stradale, ma anche alle norme di comune prudenza.
Gli agenti intervenuti sul posto hanno proceduto ad una accurata descrizione della dinamica del sinistro, non rilevando alcunchè in merito alla condotta di guida della conducente della Fiat Punto tg. CZ843ZF. Né dall'incarto processuale emergono elementi per ritenere che pur a fronte dell'accertata violazione alle norme del
Codice della Strada poste in essere dal conducente della Fiat 600 sig. CP_3
(che ometteva di fermarsi allo Stop ed al quale è stata contestata la
[...] violazione dell'art. 145 comma 4 e 10) e del proprietario dell'autovettura parcheggiata irregolarmente (Fiat Punto tg. BW954FG), la sig.ra abbia Pt_1 tenuto una condotta di guida quantomeno non conforme alle regole di comune prudenza.
A fronte della ricostruzione della dinamica del sinistro per come effettuata dagli agenti intervenuti in loco “sulla base degli elementi di indagine raccolti sul luogo del sinistro, in base alla segnaletica presente in loco, nonché sulla scorta di tipologia, entità e posizione dei danni riscontrati sui veicoli coinvolti nell'occorso (…)” , a fronte della coerente e dettagliata ricostruzione della dinamica del sinistro fornita dai testi escussi in primo grado, deve ritersi che la sig.ra abbia offerto elementi di prova sufficienti al fine Pt_1
di dimostrare l'assenza di ogni profilo di colpa in capo alla medesima. Né parte appellante incidentale è risuscita d dimostrare il contrario assunto se non fornendo elementi meramente indiziari e generici non supportati da adeguati riscontri probatori. Per le ragioni sin qui addotte, va rigettato l'appello incidentale proposto
[...]
e, di conseguenza, confermata l'esclusiva responsabilità del E_
conducente dell'autovettura FIAT 600, assicurata dalla E_
Per quanto riguarda le spese di lite del presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza della (appellata/appellante incidentale) e E_
vengono liquidate, come da dispositivo, in relazione alle tabelle vigenti, con riferimento all'importo medio dello scaglione di riferimento, tenendo conto del valore dichiarato della controversia pari ad € 1.990,00 e con esclusione della fase istruttoria, secondo il seguente schema:
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 425,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 425,00
Fase decisionale, valore medio: € 851,00
Compenso tabellare (valori medi) € 1.701,00
PQM
Il Tribunale di Reggio Calabria in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , così provvede: Parte_1
- Accoglie l'appello proposto da , e per l'effetto in Parte_1
riforma della sentenza n. 1779/2018 emessa dal Giudice di Pace di Reggio Calabria in data 30.07.2018 e depositata in cancelleria il 03.08.2018, condanna i convenuti in persona del legale rappresentante pro tempore, e E_
, in solido tra loro, al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_1
delle spese e competenze del primo grado di giudizio che liquida in
[...]
complessivi € 2.241,47 (di cui € 1.990,00 per competenze ed € 251,47 per spese) oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA se dovute come per legge, con distrazione ex art 93 cpc in favore dell'avv. Antonio Pelle, antistatario come da richiesta;
- Rigetta l'appello incidentale proposto dall'appellata E_
in persona del legale rappresentante pro tempore;
- Condanna l'appellata a rimborsare all'appellante E_
, le spese di lite del presente grado di giudizio che Parte_1
vengono liquidate in complessivi € 1.875,00 (di cui € 1.701,00 per competenze ed
€ 174,00 per spese) oltre il 15% a titolo di rimborso delle spese forfettarie, IVA e
CPA se dovute come per legge, con distrazione ex art 93 cpc in favore dell'avv.
Antonio Pelle, antistatario come da richiesta.
Manda la cancelleria per le comunicazioni e quanto di competenza.
Reggio Calabria, li 24/03/2025 Il Giudice
Dott.ssa Angela Giunta