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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 25/11/2024, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. composto dai Sigg.: dott. Giovanni De Marco Presidente est. dott.ssa Maria Lucia Marino Merlo Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1275 del Registro Generale VG 2024
TRA
, n. a BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) Parte_1
il 20/09/1984
E
, n. a MILAZZO (ME) il 02/03/1984, Parte_2
rappresentati, rispettivamente, dall'avv. BAMBACI LUIGI e dall'avv.
GRASSO TINDARO, come da procura in atti;
RICORRENTI
E con il parere del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo
Tribunale i coniugi e , Parte_1 Parte_2
premesso di avere contratto matrimonio concordatario il 07/09/2013, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Castroreale;
che dall'unione era nato un figlio;
che tra le parti era intervenuta separazione consensuale omologata con provvedimento del 19/3/2018; che la
1 separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni specificate nel medesimo ricorso.
Le parti facevano pervenire, nelle forme di legge, rinuncia all'udienza in presenza, dichiarando di insistere nel ricorso, escludendo ogni possibilità di conciliazione;
la causa veniva assunta in decisione per essere riferita al collegio.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
La domanda deve essere accolta.
Risulta, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata. Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano, poi, compiutamente i rapporti tra i coniugi e quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 16 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
2
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 07/09/2013 e trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Castroreale, tra e Parte_1
come generalizzati in intestazione, alle Parte_2
condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Castroreale di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Barcellona P.G. il 25/11/2024.
Il Presidente est.
(Giovanni De Marco)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. composto dai Sigg.: dott. Giovanni De Marco Presidente est. dott.ssa Maria Lucia Marino Merlo Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1275 del Registro Generale VG 2024
TRA
, n. a BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) Parte_1
il 20/09/1984
E
, n. a MILAZZO (ME) il 02/03/1984, Parte_2
rappresentati, rispettivamente, dall'avv. BAMBACI LUIGI e dall'avv.
GRASSO TINDARO, come da procura in atti;
RICORRENTI
E con il parere del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo
Tribunale i coniugi e , Parte_1 Parte_2
premesso di avere contratto matrimonio concordatario il 07/09/2013, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Castroreale;
che dall'unione era nato un figlio;
che tra le parti era intervenuta separazione consensuale omologata con provvedimento del 19/3/2018; che la
1 separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni specificate nel medesimo ricorso.
Le parti facevano pervenire, nelle forme di legge, rinuncia all'udienza in presenza, dichiarando di insistere nel ricorso, escludendo ogni possibilità di conciliazione;
la causa veniva assunta in decisione per essere riferita al collegio.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
La domanda deve essere accolta.
Risulta, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata. Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano, poi, compiutamente i rapporti tra i coniugi e quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 16 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
2
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 07/09/2013 e trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Castroreale, tra e Parte_1
come generalizzati in intestazione, alle Parte_2
condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Castroreale di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Barcellona P.G. il 25/11/2024.
Il Presidente est.
(Giovanni De Marco)
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