Art. 31.
L' art. 48 del testo unico 5 aprile 1951; n. 203 , e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita, copiativa, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene.
"L'elettore puo' manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata.
"Ogni elettore puo' esprimere preferenze per un numero di candidati non superiore a 4 per i Comuni in cui il numero dei consiglieri da eleggere e' fino a 60, non superiore a 5 per i Comuni in cui il numero dei consiglieri da eleggere e' di 80.
"Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o il solo cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identita' di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e il cognome e, se occorre, il numero d'ordine con il quale il candidato preferito e' contrassegnato nella lista.
"Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, puo' scriverne uno solo. La indicazione deve contenere entrambi i cognomi, quando vi sia possibilita', di confusione fra piu' candidati.
Sono comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.
"Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.
"Sono inefficaci le preferenze peri candidati compresi in una lista diversa da quella votata.
"Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o piu' preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.
"Se l'elettore ha segnato piu' di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o piu' preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto e' attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.
"Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il Comune sono nulle.
"L'indicazione delle preferenze puo' essere fatta scrivendo, invece dei cognomi, i numeri con i quali sono Contrassegnati nella lista i candidati preferiti. Tali preferenze sono efficaci, purche' siano comprese nello spazio a fianco del contrassegno votato.
"Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso le preferenze mediante numeri nello spazio posto a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo.
"Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle, se ne derivi incertezza: tuttavia sono valide agli effetti della attribuzione del voto di lista, a norma del comma precedente".
L' art. 48 del testo unico 5 aprile 1951; n. 203 , e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita, copiativa, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene.
"L'elettore puo' manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata.
"Ogni elettore puo' esprimere preferenze per un numero di candidati non superiore a 4 per i Comuni in cui il numero dei consiglieri da eleggere e' fino a 60, non superiore a 5 per i Comuni in cui il numero dei consiglieri da eleggere e' di 80.
"Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o il solo cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identita' di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e il cognome e, se occorre, il numero d'ordine con il quale il candidato preferito e' contrassegnato nella lista.
"Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, puo' scriverne uno solo. La indicazione deve contenere entrambi i cognomi, quando vi sia possibilita', di confusione fra piu' candidati.
Sono comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.
"Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.
"Sono inefficaci le preferenze peri candidati compresi in una lista diversa da quella votata.
"Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o piu' preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.
"Se l'elettore ha segnato piu' di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o piu' preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto e' attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.
"Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il Comune sono nulle.
"L'indicazione delle preferenze puo' essere fatta scrivendo, invece dei cognomi, i numeri con i quali sono Contrassegnati nella lista i candidati preferiti. Tali preferenze sono efficaci, purche' siano comprese nello spazio a fianco del contrassegno votato.
"Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso le preferenze mediante numeri nello spazio posto a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo.
"Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle, se ne derivi incertezza: tuttavia sono valide agli effetti della attribuzione del voto di lista, a norma del comma precedente".