Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 16/06/2025, n. 2209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2209 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 02209/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00678/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 678 del 2025, proposto da
TI RO, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Blasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico presso il suo studio in Milano, corso Venezia, 24;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come PEC da Registri di Giustizia e domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Lombardia, non costituito in giudizio;
per l'esatta ottemperanza
della sentenza n. 681/2024, emessa dal Tribunale di Monza in funzione di Giudice del Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Il Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, con la sentenza in epigrafe ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere in favore della parte ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, la somma di euro 500,00 all’anno.
1.2. La sentenza è passata in giudicato come risulta da attestazione ex art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. ed è stata notificata (cfr. i documenti dal n. 1 al n. 2 della parte ricorrente).
1.3. L’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa recata dal titolo e la parte creditrice ha allora proposto il ricorso per ottemperanza in esame, con cui è stato chiesto a questo giudice di:
a) ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro-tempore, di conformarsi al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, n. 681/2024, e, quindi, ordinare alla medesima Amministrazione di corrispondere alla Prof.ssa TI RO la somma complessiva di euro 1.000,00;
b) nominare fin d'ora un commissario ad acta che, in caso di perdurante inottemperanza del Ministero, provveda in via sostitutiva, previa adozione di tutti i necessari atti contabili;
c) condannare l'intimato al pagamento delle spese del presente giudizio oltre accessori di legge, con distrazione in favore del sottoscritto patrono antistatario.
1.4 L’Amministrazione ha depositato una memoria nella quale evidenzia che il titolo esecutivo di cui è causa accoglie le domande di ventidue ricorrenti, tutti rappresentati dal medesimo difensore, il quale però non ha intrapreso un unico giudizio di ottemperanza bensì un autonomo giudizio per ogni singolo ricorrente vittorioso.
Tale condotta processuale è contestata dall’Avvocatura erariale, la quale richiama la giurisprudenza della Cassazione Civile sull’abusivo frazionamento dei diritti di credito e conclude di conseguenza per la declaratoria di improponibilità della domanda o, in estremo subordine, perché il Collegio tenga conto di tale comportamento ai fini della regolazione delle spese di lite.
1.5 Sull’eccezione di abusivo frazionamento, precisa il Tribunale che non si tratta di plurimi diritti di credito derivanti dal medesimo rapporto tra le stesse parti ed azionate in separati giudizi, bensì di pretese creditorie nei confronti dell’Amministrazione resistente, facenti capo a diversi titolari ed accertate, previa riunione dei ricorsi proposti separatamente, nell’ambito di un unico procedimento giurisdizionale innanzi al giudice ordinario quale giudice del lavoro.
1.6 Ciò premesso, nel caso di specie, a fronte della complessiva inottemperanza agli obblighi derivanti dall’unico titolo esecutivo, la proposizione di diversi e separati giudizi di ottemperanza per ciascuno o alcuni creditori, integra un ingiustificato dispendio di attività processuale, potendo l’inottemperanza essere accertata mediante la proposizione di un unico giudizio, con equivalente soddisfazione di tutte le pretese creditorie azionate.
Trattandosi di un contenzioso seriale, la Sezione dovrà necessariamente tenere conto della predetta circostanza in sede di regolazione delle spese di lite, da ridursi proporzionalmente.
2.1. La pretesa fatta valere è sorretta da idonea documentazione, né è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore e si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
2.2. Poiché, peraltro, il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo, quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili, e dagli eventuali adempimenti parziali, va riaffermato che l’entità delle somme qui richieste, così come calcolata da parte ricorrente, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: e ciò, in particolare, per il capitale residuo e gli interessi, dei quali andrà comunque verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri costituiti dal titolo e dalla legge (artt. 1283 e ss. cod. civ.).
2.3. È comunque decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, di cui all'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, per il quale le Amministrazioni dello Stato, e gli enti pubblici non economici, dispongono, dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro, prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.
3.1. Il ricorso per ottemperanza va dunque senz’altro accolto, dichiarando l’inottemperanza dell’Ente resistente, e assegnandogli un termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione, ovvero dalla notificazione della presente decisione, per il pagamento:
1) delle somme tutte indicate nel provvedimento giudiziale di cui si chiede l’ottemperanza, quali sopra esposte sub a), dedotti gli importi che fossero stati comunque versati, fermo che i conteggi degli interessi legali e di mora, prodotti dal creditore non sono vincolanti per l’Amministrazione resistente se non nei limiti di cui agli artt. 1282 segg. c.c. e delle ulteriori disposizioni di legge applicabili;
2) degli ulteriori accessori di legge, maturati in seguito, legittimamente richiesti e tuttora dovuti, nonché degli oneri di registrazione, delle spese di esame, di copia e di notificazione, per lo stesso provvedimento in quanto abbiano titolo in esso (cfr. T.A.R. Calabria – Reggio Calabria, 22 marzo 2016, n. 290);
3) degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso per ottemperanza in esame, negli stessi limiti di cui al precedente punto 1).
3.2. Nel caso d’inutile decorso del termine assegnato per l’ottemperanza, è sin d’ora nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza: questi ne assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all'Amministrazione per adempiere, e provvederà, entro i successivi centoventi giorni, all'esecuzione dell'incarico, determinando definitivamente l’importo ancora complessivamente dovuto e provvedendo quindi ad adottare quegli atti (variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti, e quant'altro) necessari all'assolvimento del suo mandato, direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato, anche avvalendosi, per quanto occorra, della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi amministrazione appartenenti.
L’attività demandata al commissario ad acta rientra nei compiti istituzionali di quest’ultimo, sicché non appare dovuto alcun compenso al commissario stesso.
4. Infine, quanto alle spese del presente giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione resistente va condannata al pagamento delle spese di causa, negli importi liquidati in dispositivo, determinati anche tenendo conto che le controversie, in questa materia, richiedono attività minime e stereotipate.
Le spese devono distrarsi a favore del difensore avv. Gianluca Blasi, dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
a) dichiara l’inottemperanza del giudicato in epigrafe, ordinando all’Ente resistente di darvi esecuzione nei termini e nelle forme stabilite in motivazione;
b) nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta nella persona del dirigente indicato in motivazione;
c) condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, nell’importo di € 500,00 (cinquecento/00) per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6 bis .1 del DPR n. 115/2002), spese da distrarsi a favore dell’avv. Gianluca Blasi dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Ada Russo, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Zucchini | Maria Ada Russo |
IL SEGRETARIO