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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 57894/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N.R.G. 57894/2023, introdotta ai sensi degli artt. 170 del D.P.R. 115/2002,
15 del D. Lgs. 150/2011, 281 undecies c.p.c., e promossa da:
(P. IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv. Giuseppina Tenga e Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Fabio Calò, giusta procura prodotta in allegato al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, e Controparte_1 P.IVA_2
REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORNINARIO DI ROMA (C.F. CP_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege P.IVA_3 dall'Avvocatura Generale dello Stato
RESISTENTE
nonché
(C.F. ), nata a [...] in data [...]; CP_3 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode, emesso dal Tribunale
Ordinario di Roma, sezione I penale, nel procedimento R.G.P.M. 32282/2012 e R.G.Dib. 15012/2015 in data 20.10.2023, depositato in cancelleria il 25.10.2023 e notificato in data 29.11.2023 al ricorrente.
CONCLUSIONI: le parti in causa hanno concluso dinnanzi al giudice in data 11.12.2024 come da verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. e ai sensi dell'art. 170 del D.P.R. 115/2002, il ricorrente ha pagina 1 di 6 chiesto la revoca del decreto di liquidazione riguardante l'indennità per la custodia di beni mobili, ritenendone errata la quantificazione nella somma di euro 101,00 oltre IVA operata dal Tribunale
Ordinario di Roma, sezione I penale, per aver quest'ultimo applicato il Protocollo d'intesa del
17.07.2013, a firma congiunta del Presidente e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
Ordinario di Roma, in luogo delle tariffe elaborate dall , da considerarsi quale Controparte_4
“uso locale” applicabile alla fattispecie, chiedendone così la liquidazione nella somma di euro 1.524,92 oltre IVA.
I fatti posti a fondamento della domanda si possono riassumere come segue. In data 09.07.2012 la riceveva in custodia della merce in sequestro;
il recupero della merce avveniva Parte_1 con un mezzo di proprietà della società ricorrente. Le merci sequestrate consistevano in 6 colli e sono rimaste in custodia sino alla data del 06.10.2023; in data 20.10.2023, su istanza del custode, veniva emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, sezione I penale, il decreto di liquidazione della somma di euro 101,00 oltre IVA. La ritenendone errato il calcolo, ha proposto Parte_1 opposizione per i seguenti motivi: violazione del D.M. 265/2006 e art. 58, comma 1 e 2, del D.P.R.
115/2002; inapplicabilità del protocollo d'intesa e spese di trasporto. Il ricorrente deduce che per “usi locali” di cui all'art. 5 del D.M. 265/2006, in riferimento ai beni mobili diversi dai veicoli a motore e dai natanti, al quale rinvia l'art. 59 del D.P.R. 115/2002, si debbano intendere le tariffe dell CP_4
in quanto applicate ormai da diverse istituzioni, tra cui la Prefettura di Roma, vari Tribunali e
[...] la Camera di commercio di Roma, e non il Protocollo d'intesa del 2013. Con riferimento, invece, alle spese di trasporto, il ricorrente ha sostenuto di aver provveduto non solo al trasporto della merce sequestrata presso il deposito con l'utilizzo di un proprio mezzo ma di aver inoltre messo a disposizione dei militari due operai per le operazioni di campionatura in data 20.12.2012 e, pertanto, tale attività deve essere liquidata ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 115/2002. In conclusione, il ricorrente ha chiesto di ricalcolare il compenso e, quindi, di liquidare la somma di euro 1.468,92 per l'indennità di custodia;
la somma di euro 21,00 per le spese di trasporto e la somma di euro 35,00 per il rimborso delle spese dei due operai;
per un totale di euro 1.524,92 oltre IVA.
Si sono costituiti in giudizio i resistenti, contestando tutto quanto dedotto dalla parte avversa per i seguenti motivi: mancanza dei presupposti per il rito semplificato di cognizione ex artt. 281 undecies e ss. c.p.c. in quanto non risulta possibile un'istruzione sommaria della causa, vista anche la copiosa documentazione prodotta, e la complessità della questione sollevata dal ricorrente;
l'infondata valenza quali usi locali delle tabelle dell . La resistente, infatti, contesta la natura di “uso Controparte_4 locale” e quindi l'utilizzabilità delle tabelle dell in quanto l'applicazione di tali Controparte_4 tabelle non è costante e ripetuta nel tempo difettando la regolare applicazione delle medesime tariffe da parte dell'amministrazione convenuta. Inoltre hanno sostenuto che, come ha chiarito più volte l'Agenzia del Demanio, i beni mobili diversi dai veicoli a motore e dai natanti si riferiscono solamente pagina 2 di 6 agli oggetti eventualmente ritrovati all'interno dei mezzi medesimi. Hanno inoltre aggiunto che le tariffe in questione non sono più applicate nemmeno dalla in caso di sequestro Controparte_5 amministrativo. Dunque, la valenza di “usi locali” delle tariffe dell non trova Controparte_4 riscontro nella realtà. Hanno inoltre notato che esiste una differenza ontologica tra “uso locale”, che richiede la spontanea e generalizzata osservanza di un determinato comportamento nel tempo, e le
“tariffe” che si sostanziano in prezziari predisposti dalle autorità nell'esercizio delle loro funzioni. Infatti, nei testi normativi i due termini vengono sempre ben distinti e non si possono considerare fungibili. Di conseguenza, le tariffe dell non sono riconducibili alla categoria degli “usi locali”, Controparte_4 dovendo in questi casi procedersi alla liquidazione in via equitativa. Hanno aggiunto che, in mancanza di usi locali, non è nemmeno applicabile l'art. 2233, comma 2, in quanto l'attività del custode non deriva da un rapporto di diritto privato, ma da un incarico di natura pubblicistica. In conclusione, hanno chiesto in prima battuta il mutamento del rito da speciale a ordinario e, quindi, il rigetto della domanda avversa in quanto infondata in fatto e in diritto.
In via preliminare, occorre chiarire che le opposizioni al decreto di pagamento al custode di cui all'art. 170 del D.P.R. 115/2002 seguono il rito semplificato di cognizione. Infatti, l'art. 170 del D.P.R.
115/2002 stabilisce che “avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode […] il beneficiario e le parti processuali […] possono proporre opposizione.
L'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”.
Quest'ultima norma rinvia per le controversie di cui all'art. 170 del D.P.R. 115/2002 al rito semplificato di cognizione di cui agli artt. 281 undecies e ss. del codice di procedura civile. Pertanto, il procedimento è stato correttamente introdotto attraverso il rito semplificato previsto per le opposizioni in materia di liquidazione del compenso al custode.
Per quanto concerne il merito della questione, ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 115/2002 al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, spetta un'indennità per la custodia e la conservazione, e tale indennità è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'articolo 59 del D.P.R. 115/2002 (ovverosia con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17 commi 3 e 4) e, in via residuale, secondo gli usi locali.
In data 2 settembre 2006 veniva adottato il Decreto Ministeriale n. 265 recante le tabelle relative alle indennità di custodia aventi ad oggetto veicoli a motore e natanti;
il decreto specificava all'art. 5 che per la determinazione dell'indennità relativa “ad altre categorie di beni, diversi da veicoli e natanti” si doveva far riferimento, in via residuale, agli usi locali, come previsto dall'art. 58, comma 2, D.P.R.
115/2002.
Di conseguenza, in tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale, qualora il compendio sequestrato non rientri in pagina 3 di 6 alcuna delle categorie di beni indicati nel D.M. 265/2006, dovranno applicarsi gli usi locali, se esistenti, dovendo escludersi il ricorso a criteri alternativi ovvero il richiamo all'equità e potendosi attribuire valore di uso anche a criteri determinativi dei compensi connotati dalla loro osservanza abituale, che ben può riconoscersi nel fatto che le prefetture locali ne facciano uso abituale per compensare i custodi (Cass. Civ., 21.01.2022, n. 2507).
Inoltre, la Suprema Corte è intervenuta per precisare che, in relazione agli usi locali sopra citati, non occorre verificare la ricorrenza del requisito della opinio iuris ac necessitatis - ossia della convinzione, comune ai consociati, dell'obbligatorietà dell'osservanza delle tariffe - poiché sono le stesse norme di legge e di regolamento a rinviare alla pratica commerciale, e tale rinvio vale, di per sé, a recepire ed a legittimare l'applicazione, ai fini della determinazione dell'indennità di custodia, della prassi dei corrispettivi applicati dalle imprese del settore, senza che occorra che l'elemento materiale dell'uso - inteso come costante ripetizione del comportamento tariffario - sia anche assistito dalla opinio iuris
(cfr. Cass. Civ., 02.05.2019, n. 11553; in senso conforme: già Cass. Civ., 18.01.2016, n. 752 e le pronunce conformi in pari data n. 753, 755 e 756, nonché Cass. Civ., 19.01.2016, n. 775 e 776; Cass.
Civ., 04.05.2018, n. 10622, Cass. Civ., 7.07.2017, n. 21649; Cass. Civ., 15.09.2017, n. 21388). In ogni caso, l'esistenza e l'applicabilità di usi locali per determinare l'indennità di custodia, ove il giudice non ne sia a conoscenza, deve essere allegata e provata dalla parte che li allega e che ne invoca l'applicazione (Cass. Civ., 27.01.2022, n. 2507; e Cass. Civ., 26.02.2021, n. 5496).
Nel caso in cui la parte non assolva al suddetto onere probatorio, la determinazione del compenso è rimessa al giudice;
d'altronde, secondo la giurisprudenza di legittimità, il rapporto che si instaura tra l'amministrazione giudiziaria ed il custode delle cose sottoposte a sequestro ha natura pubblicistica e non privatistica poiché deriva dall'attribuzione di un ufficio mediante una nomina con atto processuale e non negoziale. La sua disciplina non è, quindi, mutuabile da quella dei rapporti tra privati poiché
l'amministratore è un 'ausiliario' del giudice e non la controparte di un contratto privatistico. Ne consegue che la determinazione del suo compenso non è affidata alla contrattazione, ma è prerogativa dell'autorità giudiziaria, la quale non è vincolata ad eventuali accordi tra il medesimo amministratore e le parti private (Cass. Civ., 3.07.2018, n. 17375).
In assenza di usi locali, qualora il compendio sequestrato non rientri in alcuna delle categorie di beni indicati nel D.M. 265/2006, “occorre applicare, analogicamente, il compenso previsto per fattispecie similari contemplate dalle tariffe o dagli usi locali” o la disciplina dettata per casi analoghi in base alla similitudine fisica dei beni, non potendo trovare applicazione l'art. 2233, comma 1, c.c., che si riferisce esclusivamente alle professioni intellettuali (Cass. Civ., 21.01.2020, n. 1205; e Cass. Civ., 27.04.2022,
n. 13193).
Ciò premesso, venendo alla risoluzione del caso di specie, anzitutto, devono reputarsi pacifiche e non contestate l'attività di custodia effettuata dal ricorrente, la tipologia ed il numero di merci oggetto di pagina 4 di 6 custodia non riconducibili nel novero di quelli (veicoli a motore e natanti) di cui al D.M. 265/2006, con la conseguenza che a questo Giudice è chiesto di verificare la correttezza del quantum debeatur liquidato nel decreto opposto, indagando anzitutto sull'esistenza di usi locali applicabili alla tipologia di beni di cui trattasi.
Sul punto, parte ricorrente ha assolto l'onere della prova su di essa gravante circa il valore di uso locale delle tariffe dell , in quanto ha depositato una pluralità di precedenti Controparte_4 giurisprudenziali da cui risulta il riferimento alle tariffe di cui si discute, elaborate dall CP_4
per la determinazione dell'indennità di custodia ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 115/2006, in
[...] taluni dei quali si dà atto della relativa usuale applicazione da parte della per la Controparte_5 liquidazione dei compensi ai custodi di beni mobili e di veicoli oggetto di sequestro amministrativo.
La liquidazione, a fronte della documentazione versata in atti, deve essere operata dal giudice tenendo conto, altresì, di eventuali tariffe previste per fattispecie similari, considerando anche la similitudine fisica dei beni. Ne deriva che, per tale profilo, avuto riguardo a quanto previsto dal citato art. 59 D.P.R. 115/2002 circa l'utilizzo di tariffe vigenti concernenti materie analoghe, da contemperare con la natura pubblicistica dell'incarico ed applicando eventuali riduzioni percentuali dell'indennità in relazione allo stato di conservazione del bene, può ragionevolmente farsi applicazione delle tariffe dell e dei criteri ivi previsti per la liquidazione dell'indennità di custodia penale Controparte_4 inerente alle merci o reperti (tali essendo l'area di ingombro, la tipologia di area dove è avvenuta la custodia, scoperta, coperta o locale chiuso, il tempo di custodia richiesto con corrispettivo decrescente all'aumentare dei giorni di custodia, l'eventuale necessità di traino e/o trasporto in depositeria e di conservazione).
Nella specie risulta provato dalla documentazione prodotta dal ricorrente che, in data 09.07.2012, sono stati affidati in custodia alla delle merci sotto sequestro nel numero di 6 Parte_1 colli, con operazioni di trasporto effettuate con un veicolo modello Iveco 35, targato AC721ZY, della società il periodo di custodia è durato dal 09.07.2012 al 06.10.2023; che tale Parte_1 custodia è stata effettuata in area coperta e chiusa;
l'istanza di liquidazione è stata depositata in data
10.10.2023 per l'importo di euro 1.194,20 oltre IVA.
A fronte dell'attività sopra indicata, non si ritiene congrua la liquidazione, a titolo di indennità di custodia e trasporto, dell'importo di euro 101,00 operata con il decreto opposto con riferimento al
Protocollo citato.
In applicazione dei suindicati parametri e criteri di valutazione, considerata la prova dell'attività prestata e tenendo presenti le istanze conclusive avanzate dal ricorrente, si dovrebbe pervenire alla liquidazione dei seguenti importi:
1) euro 1,20 previsti per il periodo che spazia dal 36° al 60° giorno di custodia, nel caso di specie dal pagina 5 di 6 12.08.2012 al 06.09.2012, quindi 25 giorni, per 0,40 mc di merce, nella somma di euro 12,00;
2) euro 0,90 previsti per il periodo successivo al 60° giorno di custodia, nel caso di specie dal
07.09.2012 al 06.10.2023, quindi 4047 giorni, per 0,40 mc di merce, nella somma di euro 1.456,92; per un totale di euro 1.468,92 oltre IVA, oltre spese di trasporto e campionatura per euro 35,00.
Tuttavia, dal momento che nell'originaria istanza di liquidazione era stato richiesto dal ricorrente il minor importo di euro 1194,20 oltre iva, la somma a titolo di indennità per la custodia non potrà essere superiore a tale importo ed in tali limiti dovrà essere riformato il provvedimento impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in conformità ai criteri di cui all'art. 4 del D.M. n. 55/2014, considerando i parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al citato decreto in considerazione della non complessità della causa che attiene ad una questione meramente interpretativa e riconosciute le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale esclusa la fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione in epigrafe, così provvede:
- accoglie il ricorso e, in riforma del decreto opposto, liquida il compenso per la custodia in favore della nell'ambito del procedimento n. 15012/2015 r.g. dib. nella somma di euro Parte_1
1.194,20 oltre IVA.
- condanna i resistenti alla pagamento delle spese di lite in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente che liquida in euro 852,00 per compensi, nonché spese generali nella misura del 15%, IVA
e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, il 3 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N.R.G. 57894/2023, introdotta ai sensi degli artt. 170 del D.P.R. 115/2002,
15 del D. Lgs. 150/2011, 281 undecies c.p.c., e promossa da:
(P. IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv. Giuseppina Tenga e Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Fabio Calò, giusta procura prodotta in allegato al ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, e Controparte_1 P.IVA_2
REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORNINARIO DI ROMA (C.F. CP_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege P.IVA_3 dall'Avvocatura Generale dello Stato
RESISTENTE
nonché
(C.F. ), nata a [...] in data [...]; CP_3 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode, emesso dal Tribunale
Ordinario di Roma, sezione I penale, nel procedimento R.G.P.M. 32282/2012 e R.G.Dib. 15012/2015 in data 20.10.2023, depositato in cancelleria il 25.10.2023 e notificato in data 29.11.2023 al ricorrente.
CONCLUSIONI: le parti in causa hanno concluso dinnanzi al giudice in data 11.12.2024 come da verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. e ai sensi dell'art. 170 del D.P.R. 115/2002, il ricorrente ha pagina 1 di 6 chiesto la revoca del decreto di liquidazione riguardante l'indennità per la custodia di beni mobili, ritenendone errata la quantificazione nella somma di euro 101,00 oltre IVA operata dal Tribunale
Ordinario di Roma, sezione I penale, per aver quest'ultimo applicato il Protocollo d'intesa del
17.07.2013, a firma congiunta del Presidente e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
Ordinario di Roma, in luogo delle tariffe elaborate dall , da considerarsi quale Controparte_4
“uso locale” applicabile alla fattispecie, chiedendone così la liquidazione nella somma di euro 1.524,92 oltre IVA.
I fatti posti a fondamento della domanda si possono riassumere come segue. In data 09.07.2012 la riceveva in custodia della merce in sequestro;
il recupero della merce avveniva Parte_1 con un mezzo di proprietà della società ricorrente. Le merci sequestrate consistevano in 6 colli e sono rimaste in custodia sino alla data del 06.10.2023; in data 20.10.2023, su istanza del custode, veniva emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, sezione I penale, il decreto di liquidazione della somma di euro 101,00 oltre IVA. La ritenendone errato il calcolo, ha proposto Parte_1 opposizione per i seguenti motivi: violazione del D.M. 265/2006 e art. 58, comma 1 e 2, del D.P.R.
115/2002; inapplicabilità del protocollo d'intesa e spese di trasporto. Il ricorrente deduce che per “usi locali” di cui all'art. 5 del D.M. 265/2006, in riferimento ai beni mobili diversi dai veicoli a motore e dai natanti, al quale rinvia l'art. 59 del D.P.R. 115/2002, si debbano intendere le tariffe dell CP_4
in quanto applicate ormai da diverse istituzioni, tra cui la Prefettura di Roma, vari Tribunali e
[...] la Camera di commercio di Roma, e non il Protocollo d'intesa del 2013. Con riferimento, invece, alle spese di trasporto, il ricorrente ha sostenuto di aver provveduto non solo al trasporto della merce sequestrata presso il deposito con l'utilizzo di un proprio mezzo ma di aver inoltre messo a disposizione dei militari due operai per le operazioni di campionatura in data 20.12.2012 e, pertanto, tale attività deve essere liquidata ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 115/2002. In conclusione, il ricorrente ha chiesto di ricalcolare il compenso e, quindi, di liquidare la somma di euro 1.468,92 per l'indennità di custodia;
la somma di euro 21,00 per le spese di trasporto e la somma di euro 35,00 per il rimborso delle spese dei due operai;
per un totale di euro 1.524,92 oltre IVA.
Si sono costituiti in giudizio i resistenti, contestando tutto quanto dedotto dalla parte avversa per i seguenti motivi: mancanza dei presupposti per il rito semplificato di cognizione ex artt. 281 undecies e ss. c.p.c. in quanto non risulta possibile un'istruzione sommaria della causa, vista anche la copiosa documentazione prodotta, e la complessità della questione sollevata dal ricorrente;
l'infondata valenza quali usi locali delle tabelle dell . La resistente, infatti, contesta la natura di “uso Controparte_4 locale” e quindi l'utilizzabilità delle tabelle dell in quanto l'applicazione di tali Controparte_4 tabelle non è costante e ripetuta nel tempo difettando la regolare applicazione delle medesime tariffe da parte dell'amministrazione convenuta. Inoltre hanno sostenuto che, come ha chiarito più volte l'Agenzia del Demanio, i beni mobili diversi dai veicoli a motore e dai natanti si riferiscono solamente pagina 2 di 6 agli oggetti eventualmente ritrovati all'interno dei mezzi medesimi. Hanno inoltre aggiunto che le tariffe in questione non sono più applicate nemmeno dalla in caso di sequestro Controparte_5 amministrativo. Dunque, la valenza di “usi locali” delle tariffe dell non trova Controparte_4 riscontro nella realtà. Hanno inoltre notato che esiste una differenza ontologica tra “uso locale”, che richiede la spontanea e generalizzata osservanza di un determinato comportamento nel tempo, e le
“tariffe” che si sostanziano in prezziari predisposti dalle autorità nell'esercizio delle loro funzioni. Infatti, nei testi normativi i due termini vengono sempre ben distinti e non si possono considerare fungibili. Di conseguenza, le tariffe dell non sono riconducibili alla categoria degli “usi locali”, Controparte_4 dovendo in questi casi procedersi alla liquidazione in via equitativa. Hanno aggiunto che, in mancanza di usi locali, non è nemmeno applicabile l'art. 2233, comma 2, in quanto l'attività del custode non deriva da un rapporto di diritto privato, ma da un incarico di natura pubblicistica. In conclusione, hanno chiesto in prima battuta il mutamento del rito da speciale a ordinario e, quindi, il rigetto della domanda avversa in quanto infondata in fatto e in diritto.
In via preliminare, occorre chiarire che le opposizioni al decreto di pagamento al custode di cui all'art. 170 del D.P.R. 115/2002 seguono il rito semplificato di cognizione. Infatti, l'art. 170 del D.P.R.
115/2002 stabilisce che “avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode […] il beneficiario e le parti processuali […] possono proporre opposizione.
L'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”.
Quest'ultima norma rinvia per le controversie di cui all'art. 170 del D.P.R. 115/2002 al rito semplificato di cognizione di cui agli artt. 281 undecies e ss. del codice di procedura civile. Pertanto, il procedimento è stato correttamente introdotto attraverso il rito semplificato previsto per le opposizioni in materia di liquidazione del compenso al custode.
Per quanto concerne il merito della questione, ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 115/2002 al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, spetta un'indennità per la custodia e la conservazione, e tale indennità è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'articolo 59 del D.P.R. 115/2002 (ovverosia con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17 commi 3 e 4) e, in via residuale, secondo gli usi locali.
In data 2 settembre 2006 veniva adottato il Decreto Ministeriale n. 265 recante le tabelle relative alle indennità di custodia aventi ad oggetto veicoli a motore e natanti;
il decreto specificava all'art. 5 che per la determinazione dell'indennità relativa “ad altre categorie di beni, diversi da veicoli e natanti” si doveva far riferimento, in via residuale, agli usi locali, come previsto dall'art. 58, comma 2, D.P.R.
115/2002.
Di conseguenza, in tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale, qualora il compendio sequestrato non rientri in pagina 3 di 6 alcuna delle categorie di beni indicati nel D.M. 265/2006, dovranno applicarsi gli usi locali, se esistenti, dovendo escludersi il ricorso a criteri alternativi ovvero il richiamo all'equità e potendosi attribuire valore di uso anche a criteri determinativi dei compensi connotati dalla loro osservanza abituale, che ben può riconoscersi nel fatto che le prefetture locali ne facciano uso abituale per compensare i custodi (Cass. Civ., 21.01.2022, n. 2507).
Inoltre, la Suprema Corte è intervenuta per precisare che, in relazione agli usi locali sopra citati, non occorre verificare la ricorrenza del requisito della opinio iuris ac necessitatis - ossia della convinzione, comune ai consociati, dell'obbligatorietà dell'osservanza delle tariffe - poiché sono le stesse norme di legge e di regolamento a rinviare alla pratica commerciale, e tale rinvio vale, di per sé, a recepire ed a legittimare l'applicazione, ai fini della determinazione dell'indennità di custodia, della prassi dei corrispettivi applicati dalle imprese del settore, senza che occorra che l'elemento materiale dell'uso - inteso come costante ripetizione del comportamento tariffario - sia anche assistito dalla opinio iuris
(cfr. Cass. Civ., 02.05.2019, n. 11553; in senso conforme: già Cass. Civ., 18.01.2016, n. 752 e le pronunce conformi in pari data n. 753, 755 e 756, nonché Cass. Civ., 19.01.2016, n. 775 e 776; Cass.
Civ., 04.05.2018, n. 10622, Cass. Civ., 7.07.2017, n. 21649; Cass. Civ., 15.09.2017, n. 21388). In ogni caso, l'esistenza e l'applicabilità di usi locali per determinare l'indennità di custodia, ove il giudice non ne sia a conoscenza, deve essere allegata e provata dalla parte che li allega e che ne invoca l'applicazione (Cass. Civ., 27.01.2022, n. 2507; e Cass. Civ., 26.02.2021, n. 5496).
Nel caso in cui la parte non assolva al suddetto onere probatorio, la determinazione del compenso è rimessa al giudice;
d'altronde, secondo la giurisprudenza di legittimità, il rapporto che si instaura tra l'amministrazione giudiziaria ed il custode delle cose sottoposte a sequestro ha natura pubblicistica e non privatistica poiché deriva dall'attribuzione di un ufficio mediante una nomina con atto processuale e non negoziale. La sua disciplina non è, quindi, mutuabile da quella dei rapporti tra privati poiché
l'amministratore è un 'ausiliario' del giudice e non la controparte di un contratto privatistico. Ne consegue che la determinazione del suo compenso non è affidata alla contrattazione, ma è prerogativa dell'autorità giudiziaria, la quale non è vincolata ad eventuali accordi tra il medesimo amministratore e le parti private (Cass. Civ., 3.07.2018, n. 17375).
In assenza di usi locali, qualora il compendio sequestrato non rientri in alcuna delle categorie di beni indicati nel D.M. 265/2006, “occorre applicare, analogicamente, il compenso previsto per fattispecie similari contemplate dalle tariffe o dagli usi locali” o la disciplina dettata per casi analoghi in base alla similitudine fisica dei beni, non potendo trovare applicazione l'art. 2233, comma 1, c.c., che si riferisce esclusivamente alle professioni intellettuali (Cass. Civ., 21.01.2020, n. 1205; e Cass. Civ., 27.04.2022,
n. 13193).
Ciò premesso, venendo alla risoluzione del caso di specie, anzitutto, devono reputarsi pacifiche e non contestate l'attività di custodia effettuata dal ricorrente, la tipologia ed il numero di merci oggetto di pagina 4 di 6 custodia non riconducibili nel novero di quelli (veicoli a motore e natanti) di cui al D.M. 265/2006, con la conseguenza che a questo Giudice è chiesto di verificare la correttezza del quantum debeatur liquidato nel decreto opposto, indagando anzitutto sull'esistenza di usi locali applicabili alla tipologia di beni di cui trattasi.
Sul punto, parte ricorrente ha assolto l'onere della prova su di essa gravante circa il valore di uso locale delle tariffe dell , in quanto ha depositato una pluralità di precedenti Controparte_4 giurisprudenziali da cui risulta il riferimento alle tariffe di cui si discute, elaborate dall CP_4
per la determinazione dell'indennità di custodia ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 115/2006, in
[...] taluni dei quali si dà atto della relativa usuale applicazione da parte della per la Controparte_5 liquidazione dei compensi ai custodi di beni mobili e di veicoli oggetto di sequestro amministrativo.
La liquidazione, a fronte della documentazione versata in atti, deve essere operata dal giudice tenendo conto, altresì, di eventuali tariffe previste per fattispecie similari, considerando anche la similitudine fisica dei beni. Ne deriva che, per tale profilo, avuto riguardo a quanto previsto dal citato art. 59 D.P.R. 115/2002 circa l'utilizzo di tariffe vigenti concernenti materie analoghe, da contemperare con la natura pubblicistica dell'incarico ed applicando eventuali riduzioni percentuali dell'indennità in relazione allo stato di conservazione del bene, può ragionevolmente farsi applicazione delle tariffe dell e dei criteri ivi previsti per la liquidazione dell'indennità di custodia penale Controparte_4 inerente alle merci o reperti (tali essendo l'area di ingombro, la tipologia di area dove è avvenuta la custodia, scoperta, coperta o locale chiuso, il tempo di custodia richiesto con corrispettivo decrescente all'aumentare dei giorni di custodia, l'eventuale necessità di traino e/o trasporto in depositeria e di conservazione).
Nella specie risulta provato dalla documentazione prodotta dal ricorrente che, in data 09.07.2012, sono stati affidati in custodia alla delle merci sotto sequestro nel numero di 6 Parte_1 colli, con operazioni di trasporto effettuate con un veicolo modello Iveco 35, targato AC721ZY, della società il periodo di custodia è durato dal 09.07.2012 al 06.10.2023; che tale Parte_1 custodia è stata effettuata in area coperta e chiusa;
l'istanza di liquidazione è stata depositata in data
10.10.2023 per l'importo di euro 1.194,20 oltre IVA.
A fronte dell'attività sopra indicata, non si ritiene congrua la liquidazione, a titolo di indennità di custodia e trasporto, dell'importo di euro 101,00 operata con il decreto opposto con riferimento al
Protocollo citato.
In applicazione dei suindicati parametri e criteri di valutazione, considerata la prova dell'attività prestata e tenendo presenti le istanze conclusive avanzate dal ricorrente, si dovrebbe pervenire alla liquidazione dei seguenti importi:
1) euro 1,20 previsti per il periodo che spazia dal 36° al 60° giorno di custodia, nel caso di specie dal pagina 5 di 6 12.08.2012 al 06.09.2012, quindi 25 giorni, per 0,40 mc di merce, nella somma di euro 12,00;
2) euro 0,90 previsti per il periodo successivo al 60° giorno di custodia, nel caso di specie dal
07.09.2012 al 06.10.2023, quindi 4047 giorni, per 0,40 mc di merce, nella somma di euro 1.456,92; per un totale di euro 1.468,92 oltre IVA, oltre spese di trasporto e campionatura per euro 35,00.
Tuttavia, dal momento che nell'originaria istanza di liquidazione era stato richiesto dal ricorrente il minor importo di euro 1194,20 oltre iva, la somma a titolo di indennità per la custodia non potrà essere superiore a tale importo ed in tali limiti dovrà essere riformato il provvedimento impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in conformità ai criteri di cui all'art. 4 del D.M. n. 55/2014, considerando i parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al citato decreto in considerazione della non complessità della causa che attiene ad una questione meramente interpretativa e riconosciute le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale esclusa la fase istruttoria in quanto non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione in epigrafe, così provvede:
- accoglie il ricorso e, in riforma del decreto opposto, liquida il compenso per la custodia in favore della nell'ambito del procedimento n. 15012/2015 r.g. dib. nella somma di euro Parte_1
1.194,20 oltre IVA.
- condanna i resistenti alla pagamento delle spese di lite in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente che liquida in euro 852,00 per compensi, nonché spese generali nella misura del 15%, IVA
e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, il 3 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
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