TRIB
Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 10/09/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 809/2025
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 10/09/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 809/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PERRONCITO Parte_1 C.F._1
ALBERTO
ricorrente contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
resistente contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice del lavoro del Tribunale di Asti, considerato che:
- l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la società convenuta è documentalmente provato, essendo in atti il contratto di lavoro, le buste paga nonché la lettera di contestazione disciplinare e di licenziamento, da cui risulta senza incertezza che
è stato dipendente della convenuta, in qualità di impiegato con mansioni di Parte_1 addetto all'informazione scientifica del farmaco, inquadrato nella categoria B, posizione pagina 1 di 3 organizzativa 1, dal 6.12.2000 al 31.12.2024, data del licenziamento per giusta causa (cfr. docc.
1, 2, 4, 6 fascicolo ricorrente);
- il ricorrente ha impugnato il licenziamento per giusta causa intimatogli con pec del
31.12.2024, deducendone l'illegittimità in ragione dell'illiceità dei controlli investigativi svolti dalla società, sui cui esiti è stata fondata la contestazione disciplinare, nonché per la violazione del principio di immediatezza della contestazione, deducendo in ogni caso l'infondatezza degli addebiti e, in via subordinata la sproporzione, della sanzione espulsiva e ha invocato la tutela di cui all'art. 18, comma quarto, e in subordine comma quinto, St. Lav.;
- in tema di licenziamento, l'art. 5 della l. n. 604 del 1966 pone inderogabilmente a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo
(ex multis cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 7830 del 29/03/2018);
- nel caso di specie il licenziamento si fonda sulla asserita falsa attestazione, da parte del lavoratore, dell'attività lavorativa svolta nei giorni 28 ottobre, 5, 12 e 13 novembre 2024 e nel proprio ricorso introduttivo l'istante ha contestato la sussistenza dell'addebito, di talchè non vi è dubbio che gravava sulla parte resistente l'onere di provare la condotta tenuta dal lavoratore e, nello specifico, la difformità tra quanto dichiarato nei report inviati e l'attività lavorativa effettivamente svolta;
- senonché, detta prova non è stata fornita dalla convenuta, che è rimasta contumace;
- dovendosi quindi ritenere il fatto contestato indimostrato, e quindi insussistente, deve essere accordata a parte ricorrente la tutela di cui all'art. 18, comma quarto, St. Lav., sussistendone il presupposto afferente ai requisiti dimensionali (cfr. visura sub doc. 1 fascicolo ricorrente);
- il licenziamento va quindi annullato con condanna della convenuta alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione (importo correttamente indicato in € 5.566,66), in misura non superiore alle dodici mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione;
- le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo alla luce del
D.M. 55/14, in considerazione della modesta complessità delle questioni trattate, della pagina 2 di 3 assenza di istruttoria e della concentrazione del giudizio e tenuto conto del valore indeterminato della controversia;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione o deduzione respinte:
- dichiara illegittimo e pertanto annulla il licenziamento intimato con pec del 31.12.2024 e, per l'effetto, condanna parte convenuta alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro nonché a al pagamento, in favore dello stesso, di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, al tallone mensile lordo di € 5.566,66, e comunque entro il limite massimo di dodici mensilità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo e al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali come per legge;
- condanna parte convenuta a rimborsare al ricorrente le spese di lite liquidate in € 3.700,00, oltre € 259,00 per contributo unificato, rimborso spese generali forfettarie nella misura del
15%, Iva e Cpa alle rispettive aliquote di legge.
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Antoci
pagina 3 di 3
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 10/09/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 809/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PERRONCITO Parte_1 C.F._1
ALBERTO
ricorrente contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
resistente contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice del lavoro del Tribunale di Asti, considerato che:
- l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la società convenuta è documentalmente provato, essendo in atti il contratto di lavoro, le buste paga nonché la lettera di contestazione disciplinare e di licenziamento, da cui risulta senza incertezza che
è stato dipendente della convenuta, in qualità di impiegato con mansioni di Parte_1 addetto all'informazione scientifica del farmaco, inquadrato nella categoria B, posizione pagina 1 di 3 organizzativa 1, dal 6.12.2000 al 31.12.2024, data del licenziamento per giusta causa (cfr. docc.
1, 2, 4, 6 fascicolo ricorrente);
- il ricorrente ha impugnato il licenziamento per giusta causa intimatogli con pec del
31.12.2024, deducendone l'illegittimità in ragione dell'illiceità dei controlli investigativi svolti dalla società, sui cui esiti è stata fondata la contestazione disciplinare, nonché per la violazione del principio di immediatezza della contestazione, deducendo in ogni caso l'infondatezza degli addebiti e, in via subordinata la sproporzione, della sanzione espulsiva e ha invocato la tutela di cui all'art. 18, comma quarto, e in subordine comma quinto, St. Lav.;
- in tema di licenziamento, l'art. 5 della l. n. 604 del 1966 pone inderogabilmente a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo
(ex multis cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 7830 del 29/03/2018);
- nel caso di specie il licenziamento si fonda sulla asserita falsa attestazione, da parte del lavoratore, dell'attività lavorativa svolta nei giorni 28 ottobre, 5, 12 e 13 novembre 2024 e nel proprio ricorso introduttivo l'istante ha contestato la sussistenza dell'addebito, di talchè non vi è dubbio che gravava sulla parte resistente l'onere di provare la condotta tenuta dal lavoratore e, nello specifico, la difformità tra quanto dichiarato nei report inviati e l'attività lavorativa effettivamente svolta;
- senonché, detta prova non è stata fornita dalla convenuta, che è rimasta contumace;
- dovendosi quindi ritenere il fatto contestato indimostrato, e quindi insussistente, deve essere accordata a parte ricorrente la tutela di cui all'art. 18, comma quarto, St. Lav., sussistendone il presupposto afferente ai requisiti dimensionali (cfr. visura sub doc. 1 fascicolo ricorrente);
- il licenziamento va quindi annullato con condanna della convenuta alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione (importo correttamente indicato in € 5.566,66), in misura non superiore alle dodici mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione;
- le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo alla luce del
D.M. 55/14, in considerazione della modesta complessità delle questioni trattate, della pagina 2 di 3 assenza di istruttoria e della concentrazione del giudizio e tenuto conto del valore indeterminato della controversia;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione o deduzione respinte:
- dichiara illegittimo e pertanto annulla il licenziamento intimato con pec del 31.12.2024 e, per l'effetto, condanna parte convenuta alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro nonché a al pagamento, in favore dello stesso, di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, al tallone mensile lordo di € 5.566,66, e comunque entro il limite massimo di dodici mensilità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo e al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali come per legge;
- condanna parte convenuta a rimborsare al ricorrente le spese di lite liquidate in € 3.700,00, oltre € 259,00 per contributo unificato, rimborso spese generali forfettarie nella misura del
15%, Iva e Cpa alle rispettive aliquote di legge.
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Antoci
pagina 3 di 3