TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/05/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA
nella causa iscritta al n. 178 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025,
promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. Parte_1 C.F._1
e
, C.F. Parte_2 C.F._2
Entrambi con l'Avv. Davide Gozzi
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi (consensuale) e divorzio congiunto
Conclusioni delle parti:
“conclusioni relative alla separazione
• dichiarare la separazione personale dei coniug ai sensi Parte_1 Parte_2
1 dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
• ordinare al Comune di Vicenza di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte.
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) I figli minori diciassettenne, e quattordicenne, verranno Persona_1 Persona_2
affidati ad entrambi i genitori secondo le modalità dell'affido condiviso con collocazione prevalente presso la madre, la quale trasferirà la propria residenza in Barbarano Mossano
(VI), Viale Vittorio Veneto. Salvo diverso accordo tra i genitori, conforme all'interesse dei figli, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli:
- ogni 15 giorni, dal venerdì pomeriggio (ore 17:30) fino alle ore 18:30 della domenica successiva;
- un giorno infrasettimanale, dalle ore 17:30 sino alle ore 21:30, tendenzialmente il giovedì/venerdì nelle settimane che terminano con il weekend di competenza della madre;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze Pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo; nel periodo delle vacanze estive, venti giorni anche non consecutivi da stabilirsi concordemente entro il 30 aprile di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei figli si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
- ciascuno dei genitori curerà il prelievo dei minori dalla casa dell'altro genitore, all'inizio dei rispettivi turni di responsabilità genitoriale.
2) La responsabilità genitoriale sui figli minori verrà esercitata dai genitori in via congiunta quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli e disgiunta limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, salvaguardando in ogni caso il diritto dei figli a mantenere un rapporto equilibrato con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed
2 assistenza morale da entrambi, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi.
3) Ciascun genitore si farà carico in via diretta del mantenimento ordinario dei figli minori, senza dunque pretendere il versamento di alcun contributo, a tale titolo, all'altro genitore.
Ciascun genitore terrà a proprio carico il 50% delle spese per il loro mantenimento straordinario secondo il “protocollo per i procedimenti in materia di diritto di famiglia avanti al tribunale di Vicenza” approvato dal Tribunale di Vicenza in data 26 ottobre 2017;
4) L'assegno unico familiare verrà integralmente percepito dalla sig.r PT
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
5) I rapporti economici comuni vengono risolti nel modo che segue: a. I coniugi riconoscono e dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avanzare richieste reciproche a titolo di assegno di mantenimento;
b. Gli arredi e corredi della casa familiare di Vicenza, via Paolo Calvi 63, vengono assegnati in proprietà esclusiva al sig Pt_1
6) I coniugi rilasciano il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio.
Chiedono inoltre che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché:
• fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c. - con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione - con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito:
• rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti conclusioni relative allo scioglimento del matrimonio
3 • dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in HK (ALBANIA) il
16/08/2004, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Vicenza al n. 578, parte
II Serie C Anno 2024;
• ordinare al Comune di Vicenza (VI) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dare atto che i ricorrenti: o riconoscono e dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avanzare richieste reciproche a titolo di assegno divorzile;
o riconoscono e dichiarano di aver definito ogni questione economica riveniente dal loro matrimonio anche in relazione alla casa coniugale e ai beni che la corredano, e di non aver null'altro a pretendere l'una dall'altro per tali titoli;
o rilasciano il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio.
• dichiarare compensate le spese legali.
OMOLOGARE le seguenti condizioni
1) I figli minori e verranno affidati ad entrambi i genitori Persona_1 Persona_2
secondo le modalità dell'affido condiviso con collocazione prevalente presso la madre. Salvo diverso accordo tra i genitori, conforme all'interesse dei figli, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli:
- ogni 15 giorni, dal venerdì pomeriggio (ore 17:30) fino alle ore 18:30 della domenica successiva;
- un giorno infrasettimanale, dalle ore 17:30 sino alle ore 21:30, tendenzialmente il giovedì/venerdì nelle settimane che terminano con il weekend di competenza della madre;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze Pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo; nel periodo delle vacanze estive, venti giorni anche non consecutivi da stabilirsi concordemente entro il 30 aprile di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del
4 compleanno dei figli si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
- ciascuno dei genitori curerà il prelievo dei minori dalla casa dell'altro genitore, all'inizio dei rispettivi turni di responsabilità genitoriale.
2) La responsabilità genitoriale sui figli minori verrà esercitata dai genitori in via congiunta quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli e disgiunta limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, salvaguardando in ogni caso il diritto dei figli a mantenere un rapporto equilibrato con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi.
3) Ciascun genitore si farà carico in via diretta del mantenimento ordinario dei figli minori, senza dunque pretendere il versamento di alcun contributo, a tale titolo, all'altro genitore.
Ciascun genitore terrà a proprio carico il 50% delle spese per il loro mantenimento straordinario secondo il “protocollo per i procedimenti in materia di diritto di famiglia avanti al tribunale di Vicenza” approvato dal Tribunale di Vicenza in data 26 ottobre 2017
e quindi:
- Spese non ricomprese nel contributo al mantenimento mensile che non necessitano di preventivo accordo tra i genitori: tra i genitori sono anzitutto quelle anche periodiche, ma non attinenti alle esigenze fondamentali cui fa fronte l'assegno di mantenimento ordinario connesse ad esigenze dei figli che non possono essere pregiudicate dal mancato consenso di uno dei genitori (mediche, scolastiche, universitarie, di sostegno). Saranno poi suscettibili di rimborso senza preventivo accordo le spese non ricomprese nel contributo al mantenimento mensile che, rispetto ai redditi dei genitori, non comportino un impegno economico rilevante e siano volte a non modificare o completamente sopprimere, ove possibile, l'offerta formativa della quale i fi gli godevano in corso di convivenza genitoriale.
Saranno infine rimborsabili senza preventivo accordo, qualora non sia possibile l'ausilio dell'altro genitore, i costi per il/la baby sitter in orario lavorativo del genitore collocatario prevalente, o, in difetto (vale a dire quando i tempi dei figli con ciascun genitore siano
5 paritetici), del genitore in turno di responsabilità, ovvero per il doposcuola, ovvero ancora per gli anticipi e posticipi rispetto all'orario scolastico che permettano al genitore collocatario prevalente o, in difetto, al genitore in turno di responsabilità, di gestire il proprio orario lavorativo.
In via esemplificativa e non esaustiva:
a) spese medico specialistiche, farmaceutiche, dentistiche, protesiche e terapeutiche non coperte da SSN, su prescrizione medica;
di sostegno su prescrizione (es. logopedia;
psicomotricità; supporto psicologico, fatta salva la necessità di ottenere in suo riguardo il consenso di entrambi i genitori, secondo le norme deontologiche dell'ordine degli psicologi);
b) tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica;
rette e costi di iscrizione delle scuole private, sino alla fine del ciclo scolastico, se già frequentate dalla prole durante la convivenza genitoriale;
libri di testo anche usati;
equipaggiamento scolastico (es. corredo di cancelleria di inizio anno;
materiale per arte, tecnologia, computer e relativi accessori ed aggiornamenti); costo del trasporto per la scuola;
gite scolastiche che importino un costo non inferiore a 10 e non superiore a 150 euro;
lezioni di sostegno scolastico ove consigliate dall'insegnante; costi (iscrizione, libri;
trasporto pubblico) relativi alla frequenza universitaria in sedi che non comportino il soggiorno dello studente fuori casa;
c) qualora non sia possibile l'ausilio del genitore non collocatario prevalente (o, quando i tempi di permanenza dei figli siano paritetici, del genitore non in turno di responsabilità), baby-sitter in orario lavorativo del genitore collocatario prevalente o, quando i tempi di permanenza dei figli siano paritetici, del genitore in turno di responsabilità; doposcuola;
anticipi e posticipi rispetto all'orario scolastico;
d) attività sportiva e scoutistica con relative attrezzature e spese accessorie (oneri di trasferta, ritiri est ivi, partecipazione a tornei di categoria);
e) centri estivi (sino ad una spesa complessiva settimanale di euro 70,00), soggiorni estivi a iniziativa delle parrocchie o di altre associazioni;
6 f) spese affrontate per il mantenimento e le cure ordinarie degli animali domestici già presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli.
- Spese non ricomprese nel contributo al mantenimento mensile che necessitano di preventivo accordo tra i genitori: sono invece quelle relative ad attività che i figli non praticavano in corso di convivenza familiare e/o che sono caratterizzate da particolare rilevanza economica rispetto alla situazione reddituale dei genitori. Anche in questo caso in via esemplificativa e non esaustiva:
a) cure omeopatiche, ayurvediche e assimilate;
chirurgia a fini meramente estetici;
b) imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di asili e scuole private non frequentate dai figli in corso di convivenza tra i genitori;
c) corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, scherma, nautica, golf, educazione musicale se costosa, corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
il genitore, che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti, non potrà sottrarsi dal partecipare a tutte le relative spese accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico delle relative attrezzature e strumenti musicali, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione e studio;
centri estivi che comportino una spesa complessiva settimanale superiore a Euro 70,00;
d) patente di guida, acquisto e manutenzione di moto e autoveicoli in uso alla prole: il consenso all'acquisto o all'uso del mezzo comporta l'obbligo di condivisione per entrambi i genitori, senza ulteriore preventivo accordo, di tutte le relative spese accessorie, quali multe per violazione del codice della strada, imposte di bollo, assicurazione dei mezzi e costi di funzionamento degli stessi, ivi compresa benzina e/o gasolio per autotrazione;
e) polizze vita/infortunio/danni civili a terzi o comunque intestate alla prole, fatta eccezione per le polizze a risparmio, il cui costo è a carico esclusivo del genitore che si è assunto il relativo onere;
f) soggiorni all'estero; gite scolastiche che importino una spesa superiore a €150,00; viaggi
7 di istruzione e/o diporto, vacanze estive e/o invernali fuori dalle ipotesi di cui sub 2, lett. e);
g) studi universitari e/o parauniversitari quando seguiti presso una sede universitaria che comporti il soggiorno dello studente fuori casa, in presenza di analogo corso di studi presso una sede universitaria che non lo renda necessario.
h) i costi relativi a master di formazione e specializzazione post-universitaria.
Resta inteso che le spese relative a scelte già effettuate ed attività in corso non necessitano di nuova concertazione.
4) L'assegno unico familiare verrà integralmente percepito dalla sig.r PT
5) I coniugi rilasciano il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio. “
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 22/1/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in HK (Albania), il 16.8.2004, trascritto nei registi dello stato civile del Comune di Vicenza al n. 578, parte II, serie C, Anno 2024, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale alle condizioni di cui in ricorso.
All'esito dell'udienza del 14 maggio 2025 dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il
Pubblico Ministero aveva già espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla
8 disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario dei figli;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%, come dagli stessi richiesto;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio e di quelli per il figlio minore;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti nelle condizioni di separazione il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
Sulle spese ci si pronuncerà in sede di decisione della domanda di scioglimento del matrimonio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola
9 domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 PT
, uniti in matrimonio in HK (Albania) in data 16.8.2004 con atto trascritto
[...]
nei registri dello stato civile del Comune di Vicenza al n. 578, parte II, serie C, anno 2024,
alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 27 maggio 2025
Il Giudice relatore
Dott. Ludovico Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
10