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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 08/07/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice LL TO
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 8/7/2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 6031 /2023 r.g. tra
con il patrocinio dell'Avv. FRANCESCO SANAPO, Parte_1 ricorrente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 resistente contumace
Fatto e diritto
1. Il ricorrente ha incardinato il presente giudizio deducendo di aver lavorato alle dipendenze della dal 1.4.2023 al 30.6.2023, con contratto a tempo determinato in Controparte_1 data 1.04.2023 con la qualifica di “autista” CCNL Trasporto Merci livello E2, giunto a regolare scadenza, e seguendo l'orario di lavoro pattuito, dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 16.30 con riposo settimanale il sabato e la domenica.
2. Il ricorrente ha lamentato di non aver percepito le retribuzioni mensili ed il trattamento di fine rapporto, agisce quindi al fine di ottenere la condanna di controparte al pagamento di dette spettanze, quantificate nella somma di euro 7.181,85 a titolo di retribuzioni, tredicesima, quattordicesima, ferie e permessi non goduti, TFR.
3. La società resistente è rimasta contumace nonostante la ritualità della notifica.
4. La causa, documentalmente istruita, è stata discussa all'udienza odierna, mediante deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
5. La domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni che si vanno ad esporre.
6. L'esistenza del rapporto e le condizioni contrattuali come allegate dal ricorrente sono documentate (all. 3).
7. A fronte dell'esistenza del contratto, il ricorrente che agisce per l'adempimento della prestazione retributiva dovutagli può limitarsi ad allegare l'inadempimento di controparte, su cui incombe l'onere di dimostrare di aver adempiuto o che l'obbligazione si è estinta aliunde, non essendo necessario che il ricorrente dimostri di aver concretamente svolto la prestazione lavorativa in mancanza di un'eccezione di inadempimento di controparte. Ad ogni modo, il ricorrente ha versato in atti i dischi tachigrafici da cui risulta lo svolgimento dell'attività di autista (all. 5).
8. A fronte della contumacia di parte resistente, l'onere sulla stessa gravante non è stato assolto.
9. Per quanto attiene alla quantificazione delle somme spettanti, il ricorrente ha depositato in atti conteggi che risultano pienamente attendibili, in quanto conformi alle risultanze documentali
(contratto di lavoro, busta paga di aprile 2023, unica consegnata al lavoratore) ed ai parametri di riferimento (tabelle retributive allegate al CCNL, in atti).
10. Ne risultano differenze retributive pari ad euro 5.226,99 a titolo di retribuzione mensile;
euro 435,58 a titolo di ratei di tredicesima;
euro 435,58 a titolo di ratei di quattordicesima;
euro 443,36 a titolo di ferie non godute;
euro 176,31 a titolo di permessi non goduti;
euro 464,03 a titolo di TFR;
per un totale di euro 7.181,85.
11. Su tali somme spettano la rivalutazione e gli interessi legali dalle singole spettanze al saldo come per legge.
12. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del
D.M. 147/2022, valori minimi in relazione a tutte le fasi considerato il carattere pronto e documentale dell'istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 6031 /2023 r.g.:
- Condanna a pagare a la somma di euro 7.181,85 a titolo di Controparte_1 Parte_1 differenze retributive, di cui 464,03 a titolo di TFR, oltre rivalutazione ed interessi come per legge;
- Per l'effetto condanna a rifondere a le spese del presente Controparte_1 Parte_1 giudizio, liquidate in euro 2.695,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge ed oltre contributo unificato.
Tivoli, 8 luglio 2025
Il Giudice
LL TO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice LL TO
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 8/7/2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 6031 /2023 r.g. tra
con il patrocinio dell'Avv. FRANCESCO SANAPO, Parte_1 ricorrente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 resistente contumace
Fatto e diritto
1. Il ricorrente ha incardinato il presente giudizio deducendo di aver lavorato alle dipendenze della dal 1.4.2023 al 30.6.2023, con contratto a tempo determinato in Controparte_1 data 1.04.2023 con la qualifica di “autista” CCNL Trasporto Merci livello E2, giunto a regolare scadenza, e seguendo l'orario di lavoro pattuito, dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 16.30 con riposo settimanale il sabato e la domenica.
2. Il ricorrente ha lamentato di non aver percepito le retribuzioni mensili ed il trattamento di fine rapporto, agisce quindi al fine di ottenere la condanna di controparte al pagamento di dette spettanze, quantificate nella somma di euro 7.181,85 a titolo di retribuzioni, tredicesima, quattordicesima, ferie e permessi non goduti, TFR.
3. La società resistente è rimasta contumace nonostante la ritualità della notifica.
4. La causa, documentalmente istruita, è stata discussa all'udienza odierna, mediante deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
5. La domanda è fondata e deve essere accolta per le ragioni che si vanno ad esporre.
6. L'esistenza del rapporto e le condizioni contrattuali come allegate dal ricorrente sono documentate (all. 3).
7. A fronte dell'esistenza del contratto, il ricorrente che agisce per l'adempimento della prestazione retributiva dovutagli può limitarsi ad allegare l'inadempimento di controparte, su cui incombe l'onere di dimostrare di aver adempiuto o che l'obbligazione si è estinta aliunde, non essendo necessario che il ricorrente dimostri di aver concretamente svolto la prestazione lavorativa in mancanza di un'eccezione di inadempimento di controparte. Ad ogni modo, il ricorrente ha versato in atti i dischi tachigrafici da cui risulta lo svolgimento dell'attività di autista (all. 5).
8. A fronte della contumacia di parte resistente, l'onere sulla stessa gravante non è stato assolto.
9. Per quanto attiene alla quantificazione delle somme spettanti, il ricorrente ha depositato in atti conteggi che risultano pienamente attendibili, in quanto conformi alle risultanze documentali
(contratto di lavoro, busta paga di aprile 2023, unica consegnata al lavoratore) ed ai parametri di riferimento (tabelle retributive allegate al CCNL, in atti).
10. Ne risultano differenze retributive pari ad euro 5.226,99 a titolo di retribuzione mensile;
euro 435,58 a titolo di ratei di tredicesima;
euro 435,58 a titolo di ratei di quattordicesima;
euro 443,36 a titolo di ferie non godute;
euro 176,31 a titolo di permessi non goduti;
euro 464,03 a titolo di TFR;
per un totale di euro 7.181,85.
11. Su tali somme spettano la rivalutazione e gli interessi legali dalle singole spettanze al saldo come per legge.
12. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del
D.M. 147/2022, valori minimi in relazione a tutte le fasi considerato il carattere pronto e documentale dell'istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 6031 /2023 r.g.:
- Condanna a pagare a la somma di euro 7.181,85 a titolo di Controparte_1 Parte_1 differenze retributive, di cui 464,03 a titolo di TFR, oltre rivalutazione ed interessi come per legge;
- Per l'effetto condanna a rifondere a le spese del presente Controparte_1 Parte_1 giudizio, liquidate in euro 2.695,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge ed oltre contributo unificato.
Tivoli, 8 luglio 2025
Il Giudice
LL TO