Articolo 1 della Legge 1 agosto 1959, n. 704
Articolo 2
Versione
24 settembre 1959
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Versione
28 febbraio 2004
Art. 1. ((L'indennita' fissa mensile spettante, indipendentemente da ogni altra indennita' o compenso, ai componenti dei tribunali delle acque pubbliche e' fissata in euro 15,50 per i magistrati del Tribunale superiore, in euro 11,36 per i presidenti effettivi dei tribunali regionali e in euro 9,3 per i consiglieri effettivi degli stessi tribunali.)) ((Agli esperti componenti del Tribunale superiore delle acque in qualita' di titolari o supplenti, ed agli esperti componenti dei tribunali regionali delle acque, spetta un'indennita' di euro 100 per ciascuna udienza cui prendano parte.)) L'indennita' stessa e' corrisposta ai presidenti, ai consiglieri ed ai membri tecnici supplenti dei Tribunali regionali solo in quanto in ogni Tribunale per impedimento od assenza di componenti effettivi o per particolari esigenze di servizio essi debbono funzionare in via continuativa in sostituzione dei componenti effettivi.
Si considera effettivo tra i componenti tecnici in ogni Tribunale regionale quello nominato prima o primo indicato tra i piu' contemporaneamente nominati, se la qualifica non e' espressamente indicata.
Entrata in vigore il 28 febbraio 2004
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